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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/06/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1095/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1095/2021 promossa da:
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DI GIACOMO ANNA RITA e CP_2
giusta procura speciale in atti;
[...]
OPPONENTE contro
Controparte_3
[...] P.IVA_2
iusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.02.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio instaurato in riassunzione del giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Cassino RG 3625/2019 ha CP_1
impugnato le ingiunzioni di pagamento ex art. 32 d.lgs. 150/2011 e r.d.
639/2010 emesse dall'Autorità di sistema portuale del Controparte_3
per l'importo di € 1.786.305 maturato dal 1.07.11 al 31.05.19
[...] per l'occupazione abusiva di 501 mq di bene demaniale, individuato in
Lungomare Caboto 57, censita al NCEU al foglio 36, part. 2590. A CP_1
sostegno dell'opposizione l'istante deduceva: a) l'errata quantificazione della sanzione e la presenza di duplicazioni tra la voce canone annuo e la voce indennità per occupazione abusiva;
b) la controversa demanialità marittima per l'area in questione, della quale l'opponente predicava la non demanialità atteso che il manufatto in blocchi e cementi costruito dalla ditta individuale Di AC PA nel 1960 e conferito all'attuale società non poteva ritenersi appartenente al demanio dello Stato;
c) la parcellizzazione del credito avendo l'autorità convenuta richiesto dinanzi al Tribunale di Latina giudizio recante RG 200897/2011.
Si costituiva l'Autorità di sistema portuale del Mar Controparte_3
la quale contestava la domanda attorea e ne chiedeva il
[...]
rigetto e in via riconvenzionale ha chiesto condannarsi l'opponente al pagamento di € 225.606,00 annui dal 2019 all'attualità, stante la perdurante occupazione del compendio.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 27.02.2025 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente è necessario delineare i poteri del giudice ordinario nel presente giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di cui all'art.3 RD 639 del 1910. La giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, ha chiarito che l'opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 avverso le ordinanze emesse dagli enti locali ai sensi dell'art 3 RD 639/1910 si configura come giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata dall'amministrazione, di talché il giudice adito non deve solo verificare la regolarità formale dell'atto, ma valutare nel merito l'esistenza dei presupposti per l'insorgenza del credito. A tal proposito la Corte di
Cassazione ha precisato che l'ingiunzione prevista dal citato regio decreto
“cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto e
l'opposizione del debitore apre, come si è detto, un ordinario processo di cognizione, nel quale l'ingiunto esperisce un'azione di accertamento negativo diretta a contestare il diritto all'esecuzione, con le necessarie conseguenze connesse alla sua veste di attore, anche in ordine all'onere della prova” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10189 del 1994Cass.
sent. 28 novembre 1969 n. 3836, 22 luglio 1976 n. 2902, 19 gennaio 1979
n. 390, oltre le citate). Per tale ragione i giudici di legittimità hanno chiarito che “Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'art. 2 r.d.
14 aprile 1910, n. 639 - il quale è un ordinario giudizio di cognizione, che non si
esaurisce nell'indagine sulla validità formale del provvedimento impugnato e sulla legittimità del ricorso dell'amministrazione a questa particolare procedura, ma può estendersi all'accertamento sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria”
(Cass.Sez. 1, Sentenza n. 10802 del 10/05/2006).
Considerato che l'art. 4 della legge L. 20-3-1865 n. 2248 prevede che
“Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto
stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso”.
Questo Tribunale potrà pertanto limitare la propria cognizione all'accertamento della pretesa creditoria dell'Amministrazione convenuta,
senza poter privare di effetti l'atto, anche in considerazione del fatto che con riferimento alla tipologia di ingiunzione impugnata non vi è alcuna norma di legge che in deroga all'art 4 della L.A.C, attribuisce al giudice ordinario il potere di annullare l'atto amministrativo, come invece avviene per le ordinanze ingiunzione ex art. 22 l 689/1981 per le quali l'art 6 co 12 del D.lgs 150/2011 espressamente prevede che il g.o abbia il potere di annullare in tutto o in parte tali ordinanze.
Nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Deve preliminarmente rilevarsi la legittimità dell'ingiunzione di pagamento adottata dall'Autorità convenuta, come peraltro recentemente confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica
amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo intendersi quello fissato
con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti” (cfr. Sez. U - , Ordinanza n. 2448 del
01/02/2025).
Nel caso di specie l'occupazione del compendio oggetto di causa è
incontestato così come la circostanza per cui detto compendio è stato dato in concessione nel 1991 a PA Di AC e alla società Automobili di
AC e non restituito alla scadenza della concessione.
Quanto alla natura demaniale del compendio oggetto di causa la medesima
è stata confermata dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 1167 del
7.06.2022 resa all'esito del giudizio recante RG 200897/2011, passata in giudicato per cui in questa sede non può essere nuovamente messa in discussione la natura demaniale del bene già accertata giudizialmente.
Né d'altra parte può ritenersi che in ragione della asserita (e infondata) pretesa di sdemanializzazione svolta dall'opponente dinanzi al giudice ordinario, l'Amministrazione convenuta non possa utilizzare lo strumento dell'ingiunzione di pagamento. Tale prospettazione consentirebbe infatti di paralizzare la legittima pretesa dell'Amministrazione mediante iniziative processuali con chiari intenti dilatori.
La pretesa dell'amministrazione convenuta appare quindi sicuramente certa, la medesima è anche liquida alla luce dei criteri adottati e documentati in atti.
Invero il credito è stato determinato dall'Autorità portuale in base al
Decreto 255/2018 all. D prevista per le occupazioni demaniali, indicizzato in relazione alle singole annualità secondo le variazioni ISTAT stabilite dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti depositati in atti dalla parte convenuta. Detto canone è stato poi maggiorato del 200% così come previsto dall' art. 8 D.L. 400/1993 conv. con L. 494/1993.
Non sussiste la dedotta parcellizzazione del credito poiché nel presente giudizio l'Autorità di Sistema Portuale ha agito richiedendo annualità maturate dal 01.07.2011 al 31.05.2019, relative ad un periodo non coperto dal giudizio definito dal Tribunale di Latina nel giudizio recante RG
200897/2011.
Il rigetto dell'opposizione consente di non esaminare la domanda riconvenzionale svolta dall'Amministrazione opposta svolta al fine di ottenere la condanna dell'opponente al pagamento dell'indennità di occupazione oggetto di causa per l'importo di € 1.786.305 maturato dal
1.07.11 al 31.05.19.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai minimi tariffari in ragione della natura della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ingiunzione di pagamento a carico dell'opponente per l'importo di € 1.786.305 maturato dal 1.07.11 al 31.05.19 per l'occupazione abusiva di 501 mq di bene demaniale, individuato in Lungomare Caboto 57, CP_1
censita al NCEU al foglio 36, part. 2590;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in € 18.877 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1095/2021 promossa da:
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DI GIACOMO ANNA RITA e CP_2
giusta procura speciale in atti;
[...]
OPPONENTE contro
Controparte_3
[...] P.IVA_2
iusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.02.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio instaurato in riassunzione del giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Cassino RG 3625/2019 ha CP_1
impugnato le ingiunzioni di pagamento ex art. 32 d.lgs. 150/2011 e r.d.
639/2010 emesse dall'Autorità di sistema portuale del Controparte_3
per l'importo di € 1.786.305 maturato dal 1.07.11 al 31.05.19
[...] per l'occupazione abusiva di 501 mq di bene demaniale, individuato in
Lungomare Caboto 57, censita al NCEU al foglio 36, part. 2590. A CP_1
sostegno dell'opposizione l'istante deduceva: a) l'errata quantificazione della sanzione e la presenza di duplicazioni tra la voce canone annuo e la voce indennità per occupazione abusiva;
b) la controversa demanialità marittima per l'area in questione, della quale l'opponente predicava la non demanialità atteso che il manufatto in blocchi e cementi costruito dalla ditta individuale Di AC PA nel 1960 e conferito all'attuale società non poteva ritenersi appartenente al demanio dello Stato;
c) la parcellizzazione del credito avendo l'autorità convenuta richiesto dinanzi al Tribunale di Latina giudizio recante RG 200897/2011.
Si costituiva l'Autorità di sistema portuale del Mar Controparte_3
la quale contestava la domanda attorea e ne chiedeva il
[...]
rigetto e in via riconvenzionale ha chiesto condannarsi l'opponente al pagamento di € 225.606,00 annui dal 2019 all'attualità, stante la perdurante occupazione del compendio.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 27.02.2025 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente è necessario delineare i poteri del giudice ordinario nel presente giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di cui all'art.3 RD 639 del 1910. La giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, ha chiarito che l'opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 avverso le ordinanze emesse dagli enti locali ai sensi dell'art 3 RD 639/1910 si configura come giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata dall'amministrazione, di talché il giudice adito non deve solo verificare la regolarità formale dell'atto, ma valutare nel merito l'esistenza dei presupposti per l'insorgenza del credito. A tal proposito la Corte di
Cassazione ha precisato che l'ingiunzione prevista dal citato regio decreto
“cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto e
l'opposizione del debitore apre, come si è detto, un ordinario processo di cognizione, nel quale l'ingiunto esperisce un'azione di accertamento negativo diretta a contestare il diritto all'esecuzione, con le necessarie conseguenze connesse alla sua veste di attore, anche in ordine all'onere della prova” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10189 del 1994Cass.
sent. 28 novembre 1969 n. 3836, 22 luglio 1976 n. 2902, 19 gennaio 1979
n. 390, oltre le citate). Per tale ragione i giudici di legittimità hanno chiarito che “Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'art. 2 r.d.
14 aprile 1910, n. 639 - il quale è un ordinario giudizio di cognizione, che non si
esaurisce nell'indagine sulla validità formale del provvedimento impugnato e sulla legittimità del ricorso dell'amministrazione a questa particolare procedura, ma può estendersi all'accertamento sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria”
(Cass.Sez. 1, Sentenza n. 10802 del 10/05/2006).
Considerato che l'art. 4 della legge L. 20-3-1865 n. 2248 prevede che
“Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto
stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso”.
Questo Tribunale potrà pertanto limitare la propria cognizione all'accertamento della pretesa creditoria dell'Amministrazione convenuta,
senza poter privare di effetti l'atto, anche in considerazione del fatto che con riferimento alla tipologia di ingiunzione impugnata non vi è alcuna norma di legge che in deroga all'art 4 della L.A.C, attribuisce al giudice ordinario il potere di annullare l'atto amministrativo, come invece avviene per le ordinanze ingiunzione ex art. 22 l 689/1981 per le quali l'art 6 co 12 del D.lgs 150/2011 espressamente prevede che il g.o abbia il potere di annullare in tutto o in parte tali ordinanze.
Nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Deve preliminarmente rilevarsi la legittimità dell'ingiunzione di pagamento adottata dall'Autorità convenuta, come peraltro recentemente confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica
amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo intendersi quello fissato
con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti” (cfr. Sez. U - , Ordinanza n. 2448 del
01/02/2025).
Nel caso di specie l'occupazione del compendio oggetto di causa è
incontestato così come la circostanza per cui detto compendio è stato dato in concessione nel 1991 a PA Di AC e alla società Automobili di
AC e non restituito alla scadenza della concessione.
Quanto alla natura demaniale del compendio oggetto di causa la medesima
è stata confermata dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 1167 del
7.06.2022 resa all'esito del giudizio recante RG 200897/2011, passata in giudicato per cui in questa sede non può essere nuovamente messa in discussione la natura demaniale del bene già accertata giudizialmente.
Né d'altra parte può ritenersi che in ragione della asserita (e infondata) pretesa di sdemanializzazione svolta dall'opponente dinanzi al giudice ordinario, l'Amministrazione convenuta non possa utilizzare lo strumento dell'ingiunzione di pagamento. Tale prospettazione consentirebbe infatti di paralizzare la legittima pretesa dell'Amministrazione mediante iniziative processuali con chiari intenti dilatori.
La pretesa dell'amministrazione convenuta appare quindi sicuramente certa, la medesima è anche liquida alla luce dei criteri adottati e documentati in atti.
Invero il credito è stato determinato dall'Autorità portuale in base al
Decreto 255/2018 all. D prevista per le occupazioni demaniali, indicizzato in relazione alle singole annualità secondo le variazioni ISTAT stabilite dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti depositati in atti dalla parte convenuta. Detto canone è stato poi maggiorato del 200% così come previsto dall' art. 8 D.L. 400/1993 conv. con L. 494/1993.
Non sussiste la dedotta parcellizzazione del credito poiché nel presente giudizio l'Autorità di Sistema Portuale ha agito richiedendo annualità maturate dal 01.07.2011 al 31.05.2019, relative ad un periodo non coperto dal giudizio definito dal Tribunale di Latina nel giudizio recante RG
200897/2011.
Il rigetto dell'opposizione consente di non esaminare la domanda riconvenzionale svolta dall'Amministrazione opposta svolta al fine di ottenere la condanna dell'opponente al pagamento dell'indennità di occupazione oggetto di causa per l'importo di € 1.786.305 maturato dal
1.07.11 al 31.05.19.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai minimi tariffari in ragione della natura della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ingiunzione di pagamento a carico dell'opponente per l'importo di € 1.786.305 maturato dal 1.07.11 al 31.05.19 per l'occupazione abusiva di 501 mq di bene demaniale, individuato in Lungomare Caboto 57, CP_1
censita al NCEU al foglio 36, part. 2590;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in € 18.877 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 11 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli