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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6277 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24304 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello, risarcimento danni vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Adele Carlino ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10 a;
Parte_1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Francesca La Montagna presso il cui studio sito in Acerra (NA) alla
Via Nobile sc. 6 ha eletto domicilio;
- APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il , con l'atto di appello introduttivo del presente Parte_1 giudizio, tempestivamente notificato il 17.11.2023, ha interposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5259/23 depositata in Cancelleria in data
17.10.2023 e notificata alla controparte processuale in data 19.10.2023, con la quale la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado da era CP_1 stata accolta, condannandosi l'ente locale al pagamento dell'importo di € 3.698,00, oltre interessi e oltre al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.000,00, oltre al
15% per spese generali, c.p.a. ed I.V.A. come per legge.
Con il primo e il secondo motivo di appello il ha Parte_1 lamentato l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.
Secondo l'appellante, alla luce della prospettazione attorea contenuta nell'atto di citazione, il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nello specifico, il Giudice di Pace avrebbe errato nel valutare la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c. dal momento che parte attrice, nell'atto introduttivo, ha più volte usato l'espressione “insidie e/o trabocchetti”; ciò avrebbe dovuto vincolare il giudice ad esaminare e valutare la richiesta attorea solo ed esclusivamente nei confini dell'art. 2043 c.c., senza la possibilità di inquadrare la domanda proposta nell'alveo della responsabilità di cose in custodia.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non aveva adeguatamente valutato la sussistenza del caso fortuito, giacché l'evento di danno era stato causato dal comportamento imprudente dell'attrice, la quale, pur trovandosi costretta a camminare su una sedia a rotelle, aveva comunque deciso di attraversare un tratto di marciapiede il cui dissesto, anche secondo il giudice di primo grado, era facilmente visibile.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello ha poi censurato la decisione del Giudice di Pace di Barra perché avrebbe deciso oltre il petitum, giacché la domanda risarcitoria era stata contenuta entro il valore di € 5.000,00.
Secondo l'appellante, di fatto, la sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione in quanto il giudice, operando la decurtazione del 50% in virtù del concorso di colpa riconosciuto direttamente sull'importo determinato dalle tabelle di Milano e dalle risultanze della consulenza medica - il cui valore eccedeva € 5.000,00 -, avrebbe così superato la propria competenza.
Secondo l'appellante, il Giudice di Pace di Barra avrebbe dovuto applicare la predetta decurtazione solo sul valore massimo della propria competenza, così come determinata e contenuta dall'attrice, e quindi liquidare a titolo di risarcimento l'importo di € 2.500,00 e non quello di € 3.698,00 come erroneamente fatto.
2 Ha concluso chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, la domanda risarcitoria fosse rigettata o, in via gradata, che fosse ridotto in misura proporzionale il risarcimento attribuito all'attrice in considerazione della clausola di contenimento della domanda e del concorso di colpa paritario.
Si è costituita in giudizio l'appellata contestando la fondatezza dei motivi di appello e assumendo che il giudice di primo grado avesse correttamente motivato la sua decisione, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite del secondo grado, da attribuirsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Orbene, va affermata l'ammissibilità dell'appello proposto in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dalla disciplina di cui agli artt. 342 e 348 c.p.c.
L'art. 342 c.p.c., nell'attuale formulazione, introdotta dall'art. 54, I comma, del d.l.
83/2012, convertito in legge 134/2012, richiede l'indicazione delle parti della sentenza che si è inteso appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, non necessariamente l'atto di appello deve contenere l'indicazione della statuizione che il giudice di appello dovrebbe adottare, con formulazione di un “progetto alternativo di sentenza”, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza appellata o di parti di essa (cfr. Cass. civ., ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Affinché un atto di appello possa essere dichiarato ammissibile, infatti, occorre che siano intellegibili i motivi di doglianza ed i punti della sentenza appellata di cui si chiede la riforma, con specifica indicazione delle norme giuridiche che si assumono violate e della loro incidenza sulla decisione, e/o con specifica indicazione della erronea ricostruzione dei fatti di causa e della diversa ricostruzione degli stessi la quale, ad avviso dell'appellante, dovrebbe essere desunta dal materiale probatorio acquisito al processo.
Tale interpretazione della domanda si pone in linea con la finalità del processo, teso ad una pronuncia di merito e non già di mero rito (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 26242 del 12.12.2014), e con la strumentalità delle norme processuali rispetto alla “giustizia
3 della decisione”, senza che le stesse possano essere ritenute “il fine stesso del processo”
(cfr. Cass. civ., ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Va, quindi, affermata l'ammissibilità dell'appello spiegato dal Parte_1
, con il quale sono state mosse specifiche censure avverso la decisione del
[...] giudice di primo grado.
Il primo e il secondo motivo di appello sono infondati e non meritano accoglimento.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale spetta al giudice di merito il potere- dovere di interpretare e qualificare giuridicamente la domanda proposta da una parte.
Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, valutando sia la formulazione testuale che il contenuto sostanziale della domanda in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire.
Nel caso di specie, nel proprio atto introduttivo del primo grado di giudizio, parte attrice aveva espressamente evocato la responsabilità dell'ente convenuto sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., che dell'art. 2051 c.c. ma, correttamente, sulla scorta delle deduzioni fattuali indicate, la domanda è stata ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Invero, l'espressione “insidia e trabocchetto” utilizzata da parte attrice non vincolava in alcun modo il giudice, il quale era libero di inquadrare la domanda attorea ai sensi dell'art. 2051 c.c. anche alla luce del fatto che, nell'atto di citazione, così come nella messa in mora depositata nel fascicolo di primo grado, parte attrice aveva associato l'evento dannoso all'omessa manutenzione del tratto di marciapiede di cui il Pt_1 convenuto è proprietario e quindi custode (cfr. anche “richiesta certificazione proprietà Via De Gasperi” a firma dell'avv. Francesca La Montagna allegata alla produzione di I grado depositata telematicamente in data 25.01.2024 con la costituzione in giudizio). Il fondamento della responsabilità era, perciò, stato ricollegato ad uno stato dei luoghi di cui l'ente doveva rispondere in qualità di proprietario della strada, non già ad una condotta commissiva o omissiva dell'ente. Il riferimento alla presenza di una “insidia e trabocchetto” ha, quindi, avuto valore meramente descrittivo di uno stato pericoloso del bene custodito ma, di per sé solo considerato, era inidoneo a consentire una qualificazione della domanda come domanda di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c.
4 Anche il terzo motivo di appello è infondato.
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe esercitare la vigilanza e la manutenzione.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. “è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (cfr. Cass. civ. sent. n. 15096 del 17.06.2013).
In adesione al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice aderisce, la norma di cui all'art. 2051 c.c. risulta applicabile anche nei confronti della P.A. a meno che “sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia”
(cfr Cass. civ., sent. n. 15383 del 16.05.2006; conformi Cass. civ., sent. n. 15384 del
06.07.2006; Cass. civ., sent. n. 20827 del 26.09.2006; Cass. civ., sent. n. 5309 del
08.03.2007; Cass. civ., sent. n. 8377 del 07.04.2009; Cass. civ., sent. n. 5669 del
09.03.2010; Cass. civ., sent. n. 9546 del 22.04.2010; Cass. civ., sent. n. 2094 del
29.01.2013; Cass. civ., ord. n. 1257 del 19.01.2018).
Nel caso di specie il rapporto di custodia deve ritenersi sussistente, giacché l'incidente si è verificato in strada rientrante nel perimetro urbano e sulla quale, quindi, ben era esercitabile una concreta vigilanza e manutenzione da parte dell'ente evocato in giudizio.
Con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, R.D. n. 2506/1923, ma anche quello della custodia. Tale rapporto di custodia sussiste, inoltre, anche nel caso in cui l'ente locale eserciti di fatto di poteri di gestione della strada, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per
5 impedire l'insorgenza dei danni a terzi e la strada sia destinata al pubblico transito
(cfr. Cass. civ., ord. n. 15509 del 16.05.2022; Cass. civ., ord. n. 8879 del 29.03.2023).
Nel riparto dell'onere della prova il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ. ord. n. 5910 del 11.03.2011; Cass. civ. sent.
n. 7125 del 21.03.2023).
L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato
(cfr. Cass. civ. ord. n. 11526 del 11.05.2017).
Ove tale nesso causale sia stato dimostrato, la condotta del danneggiato rileva “nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia
e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (cfr. Cass. civ. sent. n. 4035 del 16.02.2021).
Un comportamento negligente e disattento da parte del danneggiato non integra fortuito nei termini anzidetti. “La eterogeneità tra i concetti di negligenza della vittima e di imprevedibilità della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile” (cfr. Cass. civ. ord. n. 25837 del
31.10.2017).
La mera disattenzione della vittima, costituendo condotta prevedibile, quindi, non può assurgere a casa esclusiva del danno, tale da escludere la responsabilità del
6 custode, la quale è integrata nel solo caso in cui la condotta della vittima sia stata imprevedibile, ovvero eccezionale ed inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. civ. ord. n. 25837 del 31.10.2017; Cass. civ., sent. n. 4035 del
16.02.2021).
Se la condotta della vittima, invece, non è imprevedibile, bensì distratta o disattenta, ciò potrà comportare una riduzione del risarcimento, sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate – ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c. -, sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza – ai sensi dell'art. 1227, II comma c.c. – ove sia stata tempestivamente spiegata eccezione sul punto.
Fatte queste premesse di ordine concettuale, si osserva che con la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio di primo grado era stata fornita piena prova del nesso causale fra lo stato pericoloso del bene in custodia e il danno. La teste di parte attrice,
, con la propria deposizione, aveva infatti confermato la dinamica Testimone_1 dell'evento e lo stato dei luoghi descritti dall'attrice in citazione.
Pertanto, in forza dei principi giurisprudenziali suesposti, non poteva ritenersi che il avesse fornito la prova liberatoria del caso fortuito Parte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Come già illustrato, il comportamento della vittima integra l'ipotesi del caso fortuito solo quando detto comportamento assume i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità che, nella fattispecie, non ricorrevano.
Non può quindi in alcun modo considerarsi come evento imprevedibile il fatto che il marciapiede di una strada pubblica, anche se in pessimo stato di manutenzione, possa esser percorso da persone con mobilità ridotta in sedia a rotelle.
Appare, invece, corretta l'applicazione dell'art. 1227 c.c. operata dal Giudice di Pace di Barra che ha riconosciuto un concorso di colpa paritario in capo all'attrice, la quale attraversò un tratto di marciapiede che versava in pessimo stato di manutenzione. La stessa, infatti, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nel percorrere il tratto di marciapiede di Via De Gasperi posto all'altezza del civico 49 con la propria sedia a rotelle.
7 Anche il quarto ed ultimo motivo di appello è infondato e, pertanto, ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il Giudice di Pace di Barra ha liquidato il risarcimento in favore di CP_1 applicando, secondo i criteri delle tabelle di Milano, le risultanze della consulenza medica espletata ed operando sull'importo determinato una decurtazione del 50% alla luce del concorso di colpa riconosciuto.
L'importo così ottenuto, pari ad € 3.698,00, non supera il limite di valore di € 5.000,00
e dunque il giudice di prime cure non è incorso nel vizio di ultrapetizione così come dedotto dall'appellante poiché è stata liquidata una somma di denaro contenuta nel limite di valore fissato dall'attrice.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, liquidandole secondo le tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di valore fino ad € 5.200,00, riconoscendo i compensi in misura inferiore a quella media, stante l'assenza di attività istruttoria e difensiva complessa per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore del difensore costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in comparsa conclusionale.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 24304/2023 R.G.A.C., pendente tra il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, e contro avente Parte_1 CP_1 ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5259/23, depositata in data 17.10.2023 e notificata alla controparte processuale in data
19.10.2023, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna il in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , delle spese CP_1 del secondo grado di giudizio che si liquidano € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesca La Montagna ex art. 93
c.p.c.;
8 c) dà atto della sussistenza del presupposto, a carico del Parte_1
dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
[...] unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 20.06.2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24304 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello, risarcimento danni vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Adele Carlino ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in Piazza Carlo di Borbone n. 10 a;
Parte_1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Francesca La Montagna presso il cui studio sito in Acerra (NA) alla
Via Nobile sc. 6 ha eletto domicilio;
- APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il , con l'atto di appello introduttivo del presente Parte_1 giudizio, tempestivamente notificato il 17.11.2023, ha interposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5259/23 depositata in Cancelleria in data
17.10.2023 e notificata alla controparte processuale in data 19.10.2023, con la quale la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado da era CP_1 stata accolta, condannandosi l'ente locale al pagamento dell'importo di € 3.698,00, oltre interessi e oltre al pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.000,00, oltre al
15% per spese generali, c.p.a. ed I.V.A. come per legge.
Con il primo e il secondo motivo di appello il ha Parte_1 lamentato l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.
Secondo l'appellante, alla luce della prospettazione attorea contenuta nell'atto di citazione, il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nello specifico, il Giudice di Pace avrebbe errato nel valutare la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c. dal momento che parte attrice, nell'atto introduttivo, ha più volte usato l'espressione “insidie e/o trabocchetti”; ciò avrebbe dovuto vincolare il giudice ad esaminare e valutare la richiesta attorea solo ed esclusivamente nei confini dell'art. 2043 c.c., senza la possibilità di inquadrare la domanda proposta nell'alveo della responsabilità di cose in custodia.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non aveva adeguatamente valutato la sussistenza del caso fortuito, giacché l'evento di danno era stato causato dal comportamento imprudente dell'attrice, la quale, pur trovandosi costretta a camminare su una sedia a rotelle, aveva comunque deciso di attraversare un tratto di marciapiede il cui dissesto, anche secondo il giudice di primo grado, era facilmente visibile.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello ha poi censurato la decisione del Giudice di Pace di Barra perché avrebbe deciso oltre il petitum, giacché la domanda risarcitoria era stata contenuta entro il valore di € 5.000,00.
Secondo l'appellante, di fatto, la sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione in quanto il giudice, operando la decurtazione del 50% in virtù del concorso di colpa riconosciuto direttamente sull'importo determinato dalle tabelle di Milano e dalle risultanze della consulenza medica - il cui valore eccedeva € 5.000,00 -, avrebbe così superato la propria competenza.
Secondo l'appellante, il Giudice di Pace di Barra avrebbe dovuto applicare la predetta decurtazione solo sul valore massimo della propria competenza, così come determinata e contenuta dall'attrice, e quindi liquidare a titolo di risarcimento l'importo di € 2.500,00 e non quello di € 3.698,00 come erroneamente fatto.
2 Ha concluso chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, la domanda risarcitoria fosse rigettata o, in via gradata, che fosse ridotto in misura proporzionale il risarcimento attribuito all'attrice in considerazione della clausola di contenimento della domanda e del concorso di colpa paritario.
Si è costituita in giudizio l'appellata contestando la fondatezza dei motivi di appello e assumendo che il giudice di primo grado avesse correttamente motivato la sua decisione, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite del secondo grado, da attribuirsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Orbene, va affermata l'ammissibilità dell'appello proposto in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dalla disciplina di cui agli artt. 342 e 348 c.p.c.
L'art. 342 c.p.c., nell'attuale formulazione, introdotta dall'art. 54, I comma, del d.l.
83/2012, convertito in legge 134/2012, richiede l'indicazione delle parti della sentenza che si è inteso appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, non necessariamente l'atto di appello deve contenere l'indicazione della statuizione che il giudice di appello dovrebbe adottare, con formulazione di un “progetto alternativo di sentenza”, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza appellata o di parti di essa (cfr. Cass. civ., ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Affinché un atto di appello possa essere dichiarato ammissibile, infatti, occorre che siano intellegibili i motivi di doglianza ed i punti della sentenza appellata di cui si chiede la riforma, con specifica indicazione delle norme giuridiche che si assumono violate e della loro incidenza sulla decisione, e/o con specifica indicazione della erronea ricostruzione dei fatti di causa e della diversa ricostruzione degli stessi la quale, ad avviso dell'appellante, dovrebbe essere desunta dal materiale probatorio acquisito al processo.
Tale interpretazione della domanda si pone in linea con la finalità del processo, teso ad una pronuncia di merito e non già di mero rito (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 26242 del 12.12.2014), e con la strumentalità delle norme processuali rispetto alla “giustizia
3 della decisione”, senza che le stesse possano essere ritenute “il fine stesso del processo”
(cfr. Cass. civ., ord. n. 13535 del 30.05.2018).
Va, quindi, affermata l'ammissibilità dell'appello spiegato dal Parte_1
, con il quale sono state mosse specifiche censure avverso la decisione del
[...] giudice di primo grado.
Il primo e il secondo motivo di appello sono infondati e non meritano accoglimento.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale spetta al giudice di merito il potere- dovere di interpretare e qualificare giuridicamente la domanda proposta da una parte.
Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice non è condizionato dalle parole utilizzate e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, valutando sia la formulazione testuale che il contenuto sostanziale della domanda in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire.
Nel caso di specie, nel proprio atto introduttivo del primo grado di giudizio, parte attrice aveva espressamente evocato la responsabilità dell'ente convenuto sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., che dell'art. 2051 c.c. ma, correttamente, sulla scorta delle deduzioni fattuali indicate, la domanda è stata ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Invero, l'espressione “insidia e trabocchetto” utilizzata da parte attrice non vincolava in alcun modo il giudice, il quale era libero di inquadrare la domanda attorea ai sensi dell'art. 2051 c.c. anche alla luce del fatto che, nell'atto di citazione, così come nella messa in mora depositata nel fascicolo di primo grado, parte attrice aveva associato l'evento dannoso all'omessa manutenzione del tratto di marciapiede di cui il Pt_1 convenuto è proprietario e quindi custode (cfr. anche “richiesta certificazione proprietà Via De Gasperi” a firma dell'avv. Francesca La Montagna allegata alla produzione di I grado depositata telematicamente in data 25.01.2024 con la costituzione in giudizio). Il fondamento della responsabilità era, perciò, stato ricollegato ad uno stato dei luoghi di cui l'ente doveva rispondere in qualità di proprietario della strada, non già ad una condotta commissiva o omissiva dell'ente. Il riferimento alla presenza di una “insidia e trabocchetto” ha, quindi, avuto valore meramente descrittivo di uno stato pericoloso del bene custodito ma, di per sé solo considerato, era inidoneo a consentire una qualificazione della domanda come domanda di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c.
4 Anche il terzo motivo di appello è infondato.
L'art. 2051 c.c. pone un addebito di responsabilità oggettiva, fatta salva la prova del caso fortuito, in capo a colui il quale abbia la custodia del bene dannoso che, quindi, in tale qualità, deve rispondere dei danni arrecati dal bene sul quale dovrebbe esercitare la vigilanza e la manutenzione.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. “è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore” (cfr. Cass. civ. sent. n. 15096 del 17.06.2013).
In adesione al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice aderisce, la norma di cui all'art. 2051 c.c. risulta applicabile anche nei confronti della P.A. a meno che “sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia”
(cfr Cass. civ., sent. n. 15383 del 16.05.2006; conformi Cass. civ., sent. n. 15384 del
06.07.2006; Cass. civ., sent. n. 20827 del 26.09.2006; Cass. civ., sent. n. 5309 del
08.03.2007; Cass. civ., sent. n. 8377 del 07.04.2009; Cass. civ., sent. n. 5669 del
09.03.2010; Cass. civ., sent. n. 9546 del 22.04.2010; Cass. civ., sent. n. 2094 del
29.01.2013; Cass. civ., ord. n. 1257 del 19.01.2018).
Nel caso di specie il rapporto di custodia deve ritenersi sussistente, giacché l'incidente si è verificato in strada rientrante nel perimetro urbano e sulla quale, quindi, ben era esercitabile una concreta vigilanza e manutenzione da parte dell'ente evocato in giudizio.
Con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. degli enti locali, dalla proprietà pubblica di tali enti sulle strade poste all'interno degli abitati discende non solo l'obbligo per essi alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5, R.D. n. 2506/1923, ma anche quello della custodia. Tale rapporto di custodia sussiste, inoltre, anche nel caso in cui l'ente locale eserciti di fatto di poteri di gestione della strada, con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora abbiano omesso di vigilare per
5 impedire l'insorgenza dei danni a terzi e la strada sia destinata al pubblico transito
(cfr. Cass. civ., ord. n. 15509 del 16.05.2022; Cass. civ., ord. n. 8879 del 29.03.2023).
Nel riparto dell'onere della prova il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ. ord. n. 5910 del 11.03.2011; Cass. civ. sent.
n. 7125 del 21.03.2023).
L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e la presenza di uno stato anomalo e pericoloso del bene in custodia comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato
(cfr. Cass. civ. ord. n. 11526 del 11.05.2017).
Ove tale nesso causale sia stato dimostrato, la condotta del danneggiato rileva “nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia
e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (cfr. Cass. civ. sent. n. 4035 del 16.02.2021).
Un comportamento negligente e disattento da parte del danneggiato non integra fortuito nei termini anzidetti. “La eterogeneità tra i concetti di negligenza della vittima e di imprevedibilità della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile” (cfr. Cass. civ. ord. n. 25837 del
31.10.2017).
La mera disattenzione della vittima, costituendo condotta prevedibile, quindi, non può assurgere a casa esclusiva del danno, tale da escludere la responsabilità del
6 custode, la quale è integrata nel solo caso in cui la condotta della vittima sia stata imprevedibile, ovvero eccezionale ed inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. civ. ord. n. 25837 del 31.10.2017; Cass. civ., sent. n. 4035 del
16.02.2021).
Se la condotta della vittima, invece, non è imprevedibile, bensì distratta o disattenta, ciò potrà comportare una riduzione del risarcimento, sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate – ai sensi dell'art. 1227, I comma c.c. -, sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza – ai sensi dell'art. 1227, II comma c.c. – ove sia stata tempestivamente spiegata eccezione sul punto.
Fatte queste premesse di ordine concettuale, si osserva che con la prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio di primo grado era stata fornita piena prova del nesso causale fra lo stato pericoloso del bene in custodia e il danno. La teste di parte attrice,
, con la propria deposizione, aveva infatti confermato la dinamica Testimone_1 dell'evento e lo stato dei luoghi descritti dall'attrice in citazione.
Pertanto, in forza dei principi giurisprudenziali suesposti, non poteva ritenersi che il avesse fornito la prova liberatoria del caso fortuito Parte_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Come già illustrato, il comportamento della vittima integra l'ipotesi del caso fortuito solo quando detto comportamento assume i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità che, nella fattispecie, non ricorrevano.
Non può quindi in alcun modo considerarsi come evento imprevedibile il fatto che il marciapiede di una strada pubblica, anche se in pessimo stato di manutenzione, possa esser percorso da persone con mobilità ridotta in sedia a rotelle.
Appare, invece, corretta l'applicazione dell'art. 1227 c.c. operata dal Giudice di Pace di Barra che ha riconosciuto un concorso di colpa paritario in capo all'attrice, la quale attraversò un tratto di marciapiede che versava in pessimo stato di manutenzione. La stessa, infatti, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nel percorrere il tratto di marciapiede di Via De Gasperi posto all'altezza del civico 49 con la propria sedia a rotelle.
7 Anche il quarto ed ultimo motivo di appello è infondato e, pertanto, ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il Giudice di Pace di Barra ha liquidato il risarcimento in favore di CP_1 applicando, secondo i criteri delle tabelle di Milano, le risultanze della consulenza medica espletata ed operando sull'importo determinato una decurtazione del 50% alla luce del concorso di colpa riconosciuto.
L'importo così ottenuto, pari ad € 3.698,00, non supera il limite di valore di € 5.000,00
e dunque il giudice di prime cure non è incorso nel vizio di ultrapetizione così come dedotto dall'appellante poiché è stata liquidata una somma di denaro contenuta nel limite di valore fissato dall'attrice.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, liquidandole secondo le tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di valore fino ad € 5.200,00, riconoscendo i compensi in misura inferiore a quella media, stante l'assenza di attività istruttoria e difensiva complessa per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore del difensore costituito che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in comparsa conclusionale.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 24304/2023 R.G.A.C., pendente tra il
[...]
, in persona del Sindaco pro tempore, e contro avente Parte_1 CP_1 ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5259/23, depositata in data 17.10.2023 e notificata alla controparte processuale in data
19.10.2023, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna il in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , delle spese CP_1 del secondo grado di giudizio che si liquidano € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesca La Montagna ex art. 93
c.p.c.;
8 c) dà atto della sussistenza del presupposto, a carico del Parte_1
dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
[...] unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 20.06.2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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