Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02261/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2261 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Currao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ANAS Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elda Maria Toscano, Caterina De Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’atto ANAS prot. gen. 0868472 del 9.10.2024;
- dell’art. 4, secondo comma, del DM 1404/1968;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ANAS Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente, proprietaria per 3/4 di un tratto di terreno sito in Adrano, contrada Roccazzello, con soprastante fabbricato, diviso in due unità indipendenti, corpo A (blocco 1) e corpo B (blocco 2), presentava nel 2021 istanza per la regolarizzazione edilizia dei due capannoni ai sensi dell’art. 40 della L. 47/1985.
Il Comune di Adrano, istruita la pratica, chiedeva il nulla-osta di competenza dell’ANAS, tenuto conto che la struttura si trova a ridosso della SS 284 “Occidentale Etnea”.
In data 7.7.2021, la ricorrente presentava istanza per il rilascio del predetto nulla-osta all’Autorità preposta alla tutela del vincolo stradale, in essa precisando che la distanza intercorrente tra il ciglio stradale e il fabbricato era di metri 22 dal blocco 1 e di metri 33,50 dal blocco 2; mentre dal piede scarpata era di metri 8,82 per il blocco 1 e metri 20,08 per il blocco 2.
Con nota del 22.7.2021, l’ANAS, chiedeva integrarsi la documentazione in relazione alla data di ultimazione della struttura; la ricorrente, adempiva a quanto richiesto producendo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’ultimazione dei due blocchi “entro il novembre 1982”.
Effettuato il sopralluogo, con nota prot. n. 275235 del 29.4.2022, l’ANAS comunicava il preavviso di diniego, in quanto “ la distanza dell’immobile in questione non soddisfa la distanza minima prescritta dalla Circolare Ministeriale n. 3357/25 lettera c) comma c) “abusi plurimi o di dimensioni notevoli ” in quanto pari a metri 8,70 la distanza intercorrente tra il fabbricato indicato in planimetria “blocco 2”ed il piede della scarpata della SS 284, a fronte dei minimi metri 15 definiti dalla citata Circolare e dal DM 1 aprile 1968 n. 1404 ”; il diniego veniva poi definitivamente confermato con provvedimento prot. n. 0446248 del 29.6.2022.
Successivamente accadeva che il blocco B, crollato parzialmente, veniva totalmente demolito dalla ricorrente, la quale, pertanto, in data 13.6.2023, presentava al Comune di Adrano istanza di rettifica dell’originaria domanda di condono, chiedendone la rivalutazione limitatamente al solo blocco A, a suo dire distante dal nastro stradale metri 33,50.
Il Comune, condotta una nuova istruttoria e predisposto il relativo atto concessorio, lo trasmetteva all’ANAS in data 16.10.2023 per il relativo parere.
Effettuato un nuovo sopralluogo in data 4.1.2024, con nota del 13.3.2024, l’ANAS comunicava preavviso di diniego anche in relazione alla istanza rettificata, tenuto conto che l’art. 4 del DM 1404/1968 prevede per le strade di categoria C il rispetto di una distanza minima di 30 metri lineari dalla scarpata, mentre nel caso di specie la distanza accertata era pari a metri lineari 20,08.
La ricorrente presentava le proprie controdeduzioni; tuttavia con provvedimento prot. n. 0868472 del 9.102024, l’ANAS confermava quanto già comunicato con il preavviso, denegando definitivamente il chiesto nulla-osta.
2. Il predetto atto sarebbe illegittimo, a dire della ricorrente, per i seguenti motivi.
I) Violazione dell’art. 17bis, primo comma, l. 241/1990 .
Tanto il preavviso di rigetto, quanto il provvedimento definitivo di rigetto sarebbero stati emessi ben oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto per l’art. 17 bis della L. 241/1990, applicabile al caso di specie in quanto procedimento avviato dalla stessa pubblica amministrazione, essendo stato il Comune di Adrano a chiedere all’ANAS il nulla-osta. Dunque si era già formato sull’istanza di parere il cd. “silenzio-assenso orizzontale”, non sussistendo ragioni di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
II) Illegittimità dell’art. 4, ultimo comma, DM 1.4.1968 n. 1404 per violazione dell’art. 19 L. 765/1967. Falsa applicazione dell’art. 33 L. 47/1985, eccesso di potere per erronea applicazione del punto 5 della Circ. Min. 3357/25 del 30 luglio 1985.
- L’Autorità stradale avrebbe applicato l’art. 4, secondo comma, del DM 1404/1968, il quale, prevedendo un diverso criterio di misurazione della distanza minima rispetto alla strada (dalla scarpata e non dal ciglio) sarebbe illegittimo perché contrasterebbe con una norma di rango primario (l’art. 19 della L. 765/1967), ed andrebbe dunque disapplicato. Sostiene la ricorrente, in particolare, che la predetta norma primaria demandava al regolamento ministeriale esclusivamente la fissazione di specifiche distanze in rapporto alla natura stradale e alla classificazione delle strade, ma non anche il potere di stabilire diversi criteri di misurazione rispetto a quello previsto dal citato art. 19. Ne conseguirebbe che, misurando la distanza tra il fabbricato della ricorrente e il ciglio stradale, la fascia di rispetto prevista per le strade di categoria C (30 ml) risulterebbe rispettata, essendo il primo posto a 33,50 ml dal ciglio.
- In ogni caso l’immobile sarebbe comunque sanabile in considerazione del disposto di cui al punto 5 della Circolare Ministeriale n. 3357/2025 che consente la sanabilità di abusi posti in fascia di rispetto, purché ad almeno 5 ml dal ciglio stradale, o comunque ad almeno il 50% delle distanze previste dal DM 1404/1968 (nel caso di specie, dunque, 15 ml, dalla scarpata), sempre che non costituiscano “minaccia alla sicurezza del traffico”. Nel rigettare l’istanza, dunque, l’ANAS non avrebbe potuto limitarsi a constatare il mancato rispetto delle distanze di cui al DM 1404/1968, ma avrebbe dovuto eventualmente motivare in relazione a motivi ostativi all’applicazione della deroga di cui al predetto punto 5.
III) Falsa applicazione del DM 1404/1968. Violazione dell’art. 2 e dell’art. 16 Cod. Strada. Violazione dell’art. 26 Reg. Cod. Strada.
- Non andrebbero in realtà applicate, nel caso di specie, le disposizioni di cui al DM 1404/1968, bensì quelle di cui agli artt. 2 e 16 del Codice della Strada e all’art. 26, secondo comma, lett. d) del relativo regolamento di esecuzione, in applicazione delle quali la strada in questione sarebbe classificabile come strada di tipo F (e non di tipo C, diversamente da come ritenuto dall’ANAS), rispetto alla quale la distanza minima da rispettare è fissata in 20 ml, con conseguente sanabilità del fabbricato. Il regolamento ministeriale, difatti, non sarebbe più applicabile in quanto norma incompatibile con il nuovo Codice della Strada, che ha regolamentato per intero la materia delle fasce di rispetto, sia dentro che fuori il perimetro urbano, prevedendo all’art. 231 l’abrogazione di tutte le disposizioni comunque incompatibili e contrarie, quale sarebbe, in tesi, il citato DM, tenuto conto anche della diversa classificazione delle strade in esso contenuta rispetto a quella di cui al Codice.
IV) Violazione dell’art. 23 L.R. 37/1985. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Anche l’art. 23 della L.R. 37/1985, infine, consentirebbe espressamente la possibilità di conseguire la concessione in sanatoria all’interno delle fasce di rispetto stradale, con la conseguenza che il provvedimento sarebbe viziato da difetto di motivazione in quanto non poteva limitarsi a rilevare l’impossibilità di condono per insistenza dell’immobile all’interno della fascia di rispetto, ma avrebbe dovuto eventualmente motivare in relazione a possibili minacce per la sicurezza del traffico, unico limite alla condonabilità posto dal citato art. 23.
3. L’ANAS S.p.A. si è costituita in giudizio, depositando puntuale memoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
4. Con memoria ex art. 73 c.p.a., depositata l’8.5.2025, parte ricorrente, nel controdedurre alle difese dell’Amministrazione, ha insistito in ricorso.
5. All’udienza pubblica del 10 giugno 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Con il primo motivo, parte ricorrente sostiene che l’ANAS aveva già esaurito il potere di negare il proprio nulla-osta in quanto si era formato il silenzio assenso previsto dall’art. 17 bis della L. 241/1990, applicabile a tutti i casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche (silenzio orizzontale), il quale prevede che, esclusi i casi in cui vegano in considerazione interessi sensibili, decorsi 30 giorni dall’inoltro dello schema di provvedimento da parte dell’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento, il silenzio dell’autorità deputata al rilascio del parere ha valore di assenso.
Nel caso di specie, essendo stata l’istanza (in rettifica) presentata in data 16.10.2023, a dire della ricorrente già al momento in cui l’ANAS ha effettuato il sopralluogo (il 4.1.2024) e a maggior ragione in quello in cui ha emesso il provvedimento negativo, il potere dell’Autorità si era già esaurito, per formazione del silenzio significativo previsto ex lege .
Il motivo è infondato. In relazione all’istanza di cui trattasi, la L. 47/1985 prevede una disciplina speciale e dunque sostitutiva rispetto a quella generale di cui all’art. 17 bis della L. 241/1990.
L’art. 33 della L. 47/1985, in particolare, prevede che il condono delle opere sopposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla relativa tutela, il quale deve essere formulato nel termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere.
Il mancato rispetto di tale termine, tuttavia, viene espressamente qualificato dal legislatore quale silenzio-rifiuto impugnabile.
Nel caso di specie, dunque, il decorso del termine previsto per il rilascio del parere non ha comportato, differentemente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la formazione del silenzio assenso, con conseguente conservazione del potere dell’Amministrazione, che difatti lo ha successivamente esercitato.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente chiede la disapplicazione dell’art. 4, secondo comma, del DM 1404/1968, il quale, stabilendo un criterio di misurazione diverso da quello previsto dalla norma sovraordinata (l’art. 19 della L. 765/1967) sarebbe illegittimo in base al principio di gerarchia delle fonti. La norma primaria, infatti, avrebbe demandato al regolamento ministeriale esclusivamente la previsione delle distanze da osservarsi, in considerazione alla particolare natura delle strade e alla classificazione delle stesse, ma non consentiva, secondo la tesi della ricorrente, di stabilire che la misurazione dovesse effettuarsi con riferimento a regole diverse rispetto a quella in essa fissata, secondo cui la misurazione va effettuata dal ciglio della strada.
La tesi non è condivisibile, a parere del Collegio, in quanto il secondo comma dell’art. 4 del DM 1404/1968, a ben vedere, non prevede un diverso criterio di misurazione, differentemente da quanto ritenuto da parte ricorrente, limitandosi a stabilire che alle distanze minime fissate dal primo comma del medesimo articolo vada aggiunta la larghezza di eventuali scarpate, fossi o fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.
La norma regolamentare, pertanto, rispetta la delega di cui all’art. 19, secondo comma, in quanto si limita a fissare, in relazione alla peculiare conformazione di luoghi (presenza di scarpate, fossi e fasce di espropriazione), una distanza diversa e maggiore rispetto a quella stabilita per la specifica tipologia di strada dal primo comma dell’art. 4 DM 1404/1968.
La norma, infatti, non prevede un diverso criterio di misurazione, ma si limita a stabilire una distanza minima maggiore, rispetto a quella di base stabilita al primo comma, in caso di presenza di scarpate, fossi e fasce di espropriazione, quantificandola non in misura fissa (il che non terrebbe in dovuta considerazione la concrete caratteristiche del luogo), bensì per relationem , prevedendo un aumento delle distanze minime pari alla larghezza della proiezione della scarpata, del fosso o della fascia di espropriazione, da misurare sempre dal ciglio della strada. Il che equivale, dunque, a fissare una distanza minima in considerazione della natura della strada (come consentito dalla norma primaria).
Il comma quarto del DM 1404/1968, pertanto, appare rispettoso della disposizione di cui all’art. 19 della L. 765/1967, non giustificandosene la disapplicazione invocata dalla ricorrente.
Il provvedimento impugnato, nella parte in cui nega il nulla-osta posto che “ la distanza tra il fabbricato ed il piede della scarpata è pari a metri 20,08 ”, non applica un criterio diverso.
Dire, infatti, che la distanza minima prevista per le strade di tipologia C è pari a 30 metri, da maggiorarsi della larghezza della proiezione della scarpata, con misurazione dal ciglio della strada equivale, evidentemente, a dire che la distanza minima di 30 metri lineari va rispettata dal piede della scarpata (punto a partire dal quale inizia la proiezione della scarpata).
Nel caso di specie, dunque, stante che secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente (cfr. pag. 2 del ricorso) l’immobile è posto a distanza di 20,8 ml dal piede della scarpata e di 30,50 ml dal ciglio della strada, può ricavarsi che la larghezza della scarpata è pari a circa 10 ml, che vanno aggiunti, ai sensi del comma secondo dell’art. 4 DM 1404/196, alla distanza minima prevista per le strade di tipo C (30 ml).
Ne consegue che la fascia di rispetto nel caso di specie è pari a circa 40 ml dal ciglio stradale, con la conseguenza che l’immobile della ricorrente (posto a 33,50 ml) ricade all’interno della stessa.
6.3. A dire della ricorrente, poi, ai sensi di quanto previsto dal punto 5 della Circolare Ministeriale n. 3357/2025, l’immobile sarebbe comunque sanabile anche ove ritenuto ricadente in fascia di rispetto, posto che la predetta disposizione prevederebbe la sanabilità anche degli abusi ivi insistenti, purché distino almeno 5 ml dal ciglio stradale, o comunque ad almeno il 50% delle distanze previste dal DM 1404/1968 (nel caso di specie, dunque, 15 ml, dalla scarpata), e sempre che non costituiscano “minaccia alla sicurezza del traffico”.
Si ritiene che la ricorrente faccia riferimento, in realtà, al punto 4.3. della predetta Circolare ministeriale, secondo cui, appunto, gli abusi singoli su strada in rettilineo (lettera a) ) sono sanabili “ quando l'abuso sia costituito da un fabbricato di piccole dimensioni su strada diritta senza intersezioni, curve o singolarità plano-volumetriche prossime, la concessione edilizia in sanatoria sarà' ammissibile ove il manufatto disti dalla strada almeno 5 m, ovvero almeno metà della larghezza della strada, se superiore tale frazione a 5 m ”.
In disparte il fatto che la norma prevede la metà della larghezza della strada (e non, come sostenuto dalla ricorrente, delle distanze di cui al DM 14040/1968), va rilevato in ogni caso come essa faccia riferimento a fattispecie rientranti nel campo di applicazione dell’art. 32, lett. c), della L. 47/1985, che prevede la possibilità di sanare (purché non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico) opere in fascia di rispetto stradale solo se antecedenti all’imposizione del vincolo (cfr. comma 2, che prevede testualmente “ Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sotto indicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione (…) ”.
Nel caso di specie è pacifico che l’immobile della ricorrente sia stato realizzato dopo l’imposizione del vincolo (risalente alla L. 765/1967, e relative norme applicative), stante che, come rappresentato in ricorso, lo stesso è stato ultimato nel 1982 (cfr. pag. 2 del ricorso), ricadendo pertanto nella disposizione di cui all’art. 33 della L.47/1985, (cfr. terzo comma dell’art. 32), che prevede l’insanabilità delle opere contrastanti con vincoli di inedificabilità delle aree (quale è, pacificamente, quello in questione – cfr., ex multis , C.G.A.R.S., 21/01/2025, n. 52) imposti prima della realizzazione delle opere.
Ciò trova conferma anche nella circolare n. 3357/25 invocata dalla ricorrente, ove al punto 5 si ribadisce che le opere realizzate dopo l’imposizione del vincolo sono insuscettibili di sanatoria.
6.4. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente nega, invece, che l’immobile sia ricompreso in fascia di rispetto, sulla base, da un lato, della ritenuta inapplicabilità del DM 1404/1968, e, dall’altro, della errata classificazione attribuita dall’Amministrazione alla SS 284.
Sotto il primo profilo, la ricorrente sostiene che il DM 1404/1968 sarebbe norma vetusta, non più applicabile in quanto superata dall’emanazione del nuovo Codice della Strada, che avrebbe regolato per intero la materia delle fasce di rispetto stradali, prevedendo all’art. 231 l’abrogazione di tutte le norme antecedenti incompatibili (e dunque anche, in tesi, del citato DM, che, peraltro, prevederebbe un diverso sistema di classificazione delle strade).
Stante la ritenuta inapplicabilità del DM, la ricorrente sostiene inoltre che, secondo i parametri del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, la SS 284 sarebbe classificabile non come strada di tipo C, bensì come strada di tipo F, di cui all’art. 26, secondo comma, lett. d), con la conseguenza che la fascia di rispetto sarebbe di soli 20 ml dal ciglio della strada, non rientrandovi l’immobile oggetto di istanza di sanatoria.
Entrambe le argomentazioni non sono condivisibili.
L’art. 234, comma 5, del Codice della Strada, infatti, dispone che “ le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia ”.
L’applicabilità della disciplina recata dal combinato disposto di cui agli artt. 16 del Codice e 26 del relativo regolamento di attuazione, dunque, è condizionata al verificarsi del seguente duplice presupposto:
a) la delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4;
b) la classificazione delle strade, demandata ad appositi provvedimenti attuativi dall'art. 2, comma 2, che tuttavia ne individua le tipologie sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, distinguendole in categorie da “A” (corrispondente alle autostrade) a “F bis” (itinerari ciclopedonali).
Nelle more di tali adempimenti, le norme previgenti, che devono continuare a trovare applicazione, sono appunto quelle contenute nel DM 1° aprile 1968, n. 1404, che detta le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della Legge n. 765 del 1967 (così Consiglio di Stato, sez. II, 17/06/2020, n. 3900).
La ricorrente non ha provato, né ha allegato, la realizzazione delle predette condizioni, e cioè che il Comune di Adrano abbia emesso gli atti attuativi dell’art. 2, delimitando il centro abitato e classificando le strade ricadenti nel territorio comunale, con la conseguenza che correttamente l’ANAS ha applicato nel caso di specie le norme di cui al DM 1404/1968.
L’argomentazione di parte ricorrente secondo cui, applicando la classificazione prevista dal Reg. esecutivo del Codice della Strada, la SS 284 rientrerebbe nelle strade di categoria “F”, strade locali, stante l’assenza di banchine (solo allegata e non provata), in ogni caso, è debole e generica, considerato che, trattandosi di categoria residuale destinata a ricomprendere strade non rientranti nelle altre tipologie (ex art. 2 C.d.S.), la ricorrente avrebbe dovuto altresì spiegare perché, a suo modo di vedere, la strada statale in questione non sia idonea ad essere ricompresa nella altre categorie.
6.5. Con il quarto motivo di ricorso, infine, la ricorrente invoca l’applicabilità della norma regionale di cui all’art. 23 della L.R. 37/1985, secondo cui “ possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria le costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal decreto ministeriale 1° aprile 1968 sempreché a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico ”, di tal che il provvedimento impugnato sarebbe viziato per difetto di motivazione, non potendosi l’Autorità limitare a negare il condono solo sulla base del fatto che l’opera ricada all’interno della fascia di rispetto.
Anche tale motivo è infondato.
La predetta norma, che ha sostituito in Sicilia gli artt. 32 e 33 della L. 47/1985, inglobandone in un unico articolo la relativa disciplina, deve essere letta alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, stante che la stessa, ove interpretata nel senso invocato dalla ricorrente, si pone in contrasto con la disciplina nazionale in una materia (quella della sanatoria) di competenza legislativa statale esclusiva.
Ed invero, ritenendo che l’art. 23 della L. 37/1985 consenta in Sicilia la sanabilità di tutte le opere abusive ricadenti in fascia di rispetto, a prescindere dall’epoca di realizzazione e purché non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico, si applicherebbe sostanzialmente una disciplina diversa e più favorevole di quella nazionale, che invece consente la sanabilità, alle medesime condizioni, delle sole opere antecedenti all’imposizione del vincolo.
In tale senso, la norma sarebbe tuttavia incostituzionale perché, come chiarito dalla Consulta, assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione di massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria, le quali pertanto rientrano nella sfera della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione (cfr. C. Cost. 252/2022).
Il Collegio, pertanto, ritiene che l’art. 23 della L. 37/1985, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, non possa applicarsi in senso distonico rispetto alle disposizioni nazionali, dovendosi ritenere che, conformemente a quanto disposto dall’art. 32 della L. 47/1985, lo stesso consenta esclusivamente la sanabilità delle opere antecedenti all’imposizione del vincolo (cfr. anche la precedente pronuncia di questa sezione del 20/05/2025, n.1612/2025), ipotesi che, come detto, nel caso di specie non ricorre.
7. Alla luce di quanto sopra, il ricorso è infondato e va rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.