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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5028/2018, cui è riunita la causa n. R.G. 6989/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Davide Scaffidi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 5028/2018, promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da: uale mandataria di Parte_1 Parte_2 con gli avv.ti Mario Zurlo e Gianfranco Zurlo;
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. Roberto Sagripanti;
RESISTENTE
Controparte_2 con gli avv.ti Monica Calò e Barbara Lemmi
TERZA CHIAMATA cui è riunita la causa n. R.G. 6989/2019, promossa originariamente con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da: uale mandataria di Parte_1 Parte_2 con gli avv.ti Mario Zurlo e Gianfranco Zurlo;
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. Roberto Sagripanti;
RESISTENTE con l'intervento, a seguito di riunione, di uale mandataria di e di Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 con gli avv.ti Mario Zurlo e Gianfranco Zurlo;
INTERVENUTE
pagina 1 di 19 Oggetto: leasing;
Conclusioni: per quale mandataria di Parte_1 Parte_2
“A) IN RELAZIONE AI CONTRATTI CS 1589126 ( ex Fineco 308572) e CS 1589127 ( ex Fineco
308573) : atteso l'avvenuto rilascio dell'immobile de quo da parte della convenuta in data 25.10.2029 e l'avvenuto vendita del medesimo in data 29.06.2022 come risultante dagli atti depositati in causa dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna della
[...]
(p.iva ), con sede in Santa Croce sull'Arno (PI) (cap. 56029), via Controparte_1 P.IVA_1
IV Novembre, 8/b in persona del legale rappresentante p.t. al rilascio dell'immobile sito nel Comune di
Santa Croce sull'Arno (PI) via IV Novembre 8/b, 8/c libero da cose e persone, identificato al C.F. Del
Comune di SANTA CROCE SULL'ARNO (PI), in FG.15, Particella n. 364, sub 1 e, quindi, delle opere realizzate sul precitato bene immobile in forza del contratto FS 1589126 (ex Fineco 308572) e, per l'effetto
, accertata la soccombenza virtuale della convenuta opposta in relazione a detta pretesa ( come articolata sia in via principale sia in via subordinata in relazione ad entrambi i contratti dall'odierna comparente nella comparsa di intervento ex artt. 105 e 111 c.p.c. che si richiama), condannare la Controparte_1
al rimborso delle spese di lite;
[...]
B) Nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata cessata la materia del contendere,
-IN RELAZIONE AL CONTRATTO CS 1589126 ( ex Fineco 308572): IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. FS
01589126 (Ex Fineco n. 308572) stipulato tra le parti in data 27.02.2012 essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 17 del precitato contratto, per l'effetto − condannare la
[...]
(p.iva ), con sede in Santa Croce sull'Arno (PI) (cap. 56029), via Controparte_1 P.IVA_1
IV Novembre, 8/b in persona del legale rappresentante p.t. all'immediato rilascio in favore della mandataria di per i motivi di cui in narrativa, del bene immobile sito Pt_1 Controparte_4 nel Comune di Santa Croce sull'Arno libero da cose e persone, identificato al C.F. Del Comune di Santa
Croce sull'Arno (PI), in FG.15, Particella n. 364, sub 1 libero da persone e/o cose, così come risultante allo stato attuale, anche al catasto, con annessi miglioramenti, addizioni e nuove pertinenze. IN VIA
SUBORDINATA: Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto n. FS (ex Fineco n. 308572) identificato al C.F. del Comune di SANTA CROCE P.IVA_2
SULL'ARNO (PI), in FG.15, Particella n. 364, sub. 1, per inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice resistente e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., all'immediato rilascio in favore della mandataria di Parte_1 [...] per i motivi di cui in narrativa, di quanto oggetto della locazione finanziaria libero da persone CP_4 pagina 2 di 19 e/o cose, così come risultante allo stato attuale, anche al catasto, con annessi miglioramenti, addizioni e nuove pertinenze.
-IN RELAZIONE AL CONTRATTO CS 1589127 ( ex Fineco 308573: IN VIA PRINCIPALE attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. CS 1589127 (Ex Fineco n.
308573) avente ad oggetto “opere da realizzare”, stipulato tra le parti in data 27.02.2012, essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 22 di tale contratto a causa dell'inadempimento di controparte alle obbligazioni contrattuali (da intendersi quale grave inadempimento ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1, comma 137 Legge 124/2017) e dell'accessorietà e connessione dello stesso al contratto principale n. FS
1589126 (Ex Fineco n. 308572), IÀ risolto, avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) via IV Novembre 3, per l'effetto, condannare la Controparte_1
(C.F. e P. IVA ), corrente in Santa Croce sull'Arno (PI) - cap 56029, via
[...] P.IVA_1
IV Novembre, 8/b-c, in persona del legale rappresentante p.t. all'immediato rilascio in favore della quale mandataria di per i motivi di cui in narrativa, di quanto Parte_1 Controparte_4 oggetto del contratto di leasing ex Fineco n. 308573 (ora CS 1589127) e, quindi, delle opere realizzate sul bene immobile oggetto del contratto (ex Fineco 308572), sito nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) via
IV Novembre 3, identificato al C.F. del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) al foglio 15, particella n.
364, sub. 1, libero da persone e/o cose, così come risultante allo stato attuale, anche al catasto, con annessi miglioramenti, addizioni e nuove pertinenze, così da ottenere il rilascio dell'intero immobile, completo delle opere ivi realizzate. IN VIA SUBORDINATA: Attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. CS 1589127 (Ex Fineco n. 308573) avente ad oggetto “opere da realizzare”, stipulato tra le parti in data 27.02.2012, essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 22 di tale contratto a causa dell'inadempimento di controparte alle obbligazioni contrattuali (da intendersi quale grave inadempimento ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1, comma 137 Legge 124/2017), per l'effetto, condannare la (C.F. e P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Santa Croce sull'Arno (PI) - cap 56029, via IV Novembre, 8/b-c, in persona del legale rappresentante p.t. all'immediato rilascio in favore della quale mandataria di Parte_1 Controparte_4 per i motivi di cui in narrativa, di quanto oggetto del contratto di leasing ex Fineco n. 308573 (ora CS
1589127) e, quindi, delle opere realizzate sul bene immobile oggetto del contratto FS 1589126 (ex Fineco
308572), sito nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) via IV Novembre 3, identificato al C.F. del
Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) al foglio 15, particella n. 364, sub. 1, libero da persone e/o cose, così come risultante allo stato attuale, anche al catasto, con annessi miglioramenti, addizioni e nuove pertinenze, così da ottenere il rilascio dell'intero immobile, completo delle opere ivi realizzate. IN VIA pagina 3 di 19 ULTERIORMENTE SUBORDINATA Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di leasing ex Fineco n. 308573 (ora CS 1589127) e, quindi, delle opere realizzate sul bene immobile oggetto del contratto FS 1589126 (ex Fineco 308572), sito nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) via IV Novembre 3, identificato al C.F. del Comune di Santa Croce Sull'Arno
(PI) al foglio 15, particella n. 364, sub. 1, libero da persone e/o cose, così come risultante allo stato attuale, anche al catasto, con annessi miglioramenti, addizioni e nuove pertinenze, così da ottenere il rilascio dell'intero immobile, completo delle opere ivi realizzate. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto n. CS
1589127 (ex Fineco 308573), per inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice resistente e, per l'effetto, condannare la (C.F. e P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Santa Croce sull'Arno (PI) - cap 56029, via IV Novembre, 8/b-c, in persona del legale rappresentante p.t. All'immediato rilascio, in favore della quale mandataria di Parte_1 CP_4
[...
, per i motivi di cui in narrativa, di quanto oggetto del contratto di locazione finanziaria ex Fineco n.
308573 (ora CS 1589127), ossia delle opere da realizzare sul bene immobile oggetto del contratto FS
1589126 (ex Fineco 308572), sito nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) via IV Novembre 3, identificato al C.F. del Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) al foglio 15, particella n. 364, sub. 1, libero da persone e/o cose, così come risultante allo stato attuale, anche al catasto, con annessi miglioramenti, addizioni e nuove pertinenze, così da ottenere il rilascio dell'intero immobile, completo delle opere ivi realizzate.
C) in relazione alle domande riconvenzionali avversarie, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e e per essa della mandataria con riguardo a tutte domande ex Controparte_4 CP_3 Parte_1 adverso formulate in via riconvenzionale, per i motivi IÀ esposti nella comparsa di intervento ex artt. 105 e
111 c.p.c.; in via subordinata rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso rigettare tutte le eccezioni, istanze avversarie anche in via istruttoria, ivi compresa l'istanza di CTU contabile per i motivi IÀ esposti in atti. Con riserva di agire nei confronti della resistente ( per il risarcimento dei danni subiti e subendi Controparte_1 dalle Mandanti come sopra individuate nonché per il recupero dell'intero credito vantato e vantabile, in forza e dipendenza del contratto di locazione finanziaria di cui è causa. - Con riserva di agire nei confronti dell' (quale parte venditrice) e/o nei confronti di chi spetti per il risarcimento di Controparte_2 eventuali ulteriori danni e crediti in relazione ai contratti in oggetto”.
pagina 4 di 19 per Controparte_1
- "Rigettare le domande tutte formulate dalla (IÀ , in qualità di mandataria Parte_1 Parte_3 della società dalla e dalla e per esse dalla Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 mandataria , in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
- Dichiarare le domande di parte Ricorrente nella causa R.G. 6989/2019 improponibili per abuso del diritto di azione e abuso del processo;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita e dei contratti di leasing per cui è causa, per inesistenza dell'oggetto e/o per la insussistenza della causa dei contratti, intesa come funzione economica individuale prevista dalle parti, e/o in quanto il bene immobile non è conforme alla normativa in materia urbanistica e/o di sicurezza degli impianti, per i motivi specificati in atti;
disporre l'annullamento di tali contratti, stante il dolo incidente delle controparti, ben a conoscenza della difformità dell'immobile, sottaciute alla comparente, e della inutilizzabilità per l'uso cui esso era destinato;
o, in ulteriore ipotesi, disporre l'annullamento di tali contratti per errore sulle caratteristiche e qualità del bene compravenduto e concesso in leasing;
- In ipotesi subordinata: dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita, in conseguenza degli inadempimenti contrattuali della venditrice, che ha trasferito un bene difforme da quello convenuto e inidoneo all'uso convenuto, e dichiarare la risoluzione dei contratti di leasing, per inadempimento della Parte_2 che, a conoscenza di tale difformità, ha rifiutato l'accettazione e la consegna delle opere di adeguamento dell'immobile alle normative vigenti, impedendone l'uso convenuto alla o, in ipotesi, CP_1 dichiarare la risoluzione dei contratti di leasing per impossibilità sopravvenuta;
- Dichiarare la nullità dei contratti di leasing di cui alla narrativa per violazione della L. 108/1996; accertare e dichiarare ex art. 1815 c. 2 c.c. la nullità delle clausole dei contratti di leasing finanziario n. 308572 del
27.02.2012. e n. 308573 del 27.02.2012, che pattuiscono interessi in misura superiore al tasso soglia-usura e di conseguenza convertire i contratti di leasing da onerosi a gratuiti;
in ipotesi, accertare l'errata indicazione del Tasso Leasing nei contratti sottoscritti e l'applicazione di un tasso effettivo peggiorativo rispetto a quello indicato contrattualmente;
per l'effetto, accertare e dichiarare la sostituzione del tasso di leasing con il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali (B.O.T.);
- In ogni caso, condannare la (IÀ , in qualità di mandataria della società Parte_1 Parte_3
e in qualità di mandataria della e della Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 alle restituzioni delle somme percepite indebitamente, nella misura provata e/o ritenuta di giustizia, da determinarsi in ipotesi in via equitativa, e al risarcimento di ogni altro danno comunque subito, compreso il danno derivante dalla illegittima segnalazione a sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, nella misura provata e/o ritenuta di giustizia, da determinarsi in ipotesi in via equitativa;
pagina 5 di 19 - Condannare la (IÀ , in qualità di mandataria della società Parte_1 Parte_3 [...]
e in qualità di mandataria della e della e la Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 in solido tra loro o secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 subiti e subendi dalla ditta nella misura provata e/o ritenuta di giustizia, da determinarsi in CP_1 ipotesi in via equitativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di causa”. per Controparte_2
- “Respingere per quanto di interesse, previa declaratoria della conformità del bene immobile per cui è causa alla normativa in materia urbanistica e previa declaratoria della corrispondenza delle caratteristiche e qualità del bene compravenduto alle dichiarazioni rese dalla esponente al rogito notarile al Repertorio n.
7862 e Raccolta n. 4268 Notaio Dott. in Pisa del 27 febbraio 2012, oltre alla sua idoneità Persona_1 all'uso convenuto al momento della ridetta compravendita, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni in atti: a) in tesi la domanda di nullità del contratto di compravendita,; - in ipotesi la domanda di annullamento per dolo incidente e per inutilizzabilità del bene compravenduto all'uso cui esso era destinato;
- in ulteriore ipotesi la domanda di annullamento per errore sulle caratteristiche e qualità del bene compravenduto;
- in ipotesi subordinata la domanda di risoluzione del contratto di compravendita in conseguenza degli inadempimenti contrattuali della venditrice;
- la domanda di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ditta in solido o secondo le rispettive responsabilità con CP_1 Parte_2
[...]
- respingere comunque ed in ogni caso le domande tutte, nessuna esclusa, come formulate dalla società
in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto Controparte_1 espressamente dedotto ed eccepito agli atti di causa;
- respingere comunque ed in ogni caso le domande tutte, anche di manleva, nessuna esclusa, come formulate dalla società (denominazione assunta da in qualità di mandataria per Parte_1 Parte_3 la gestione dei crediti della società in quanto infondate in fatto ed in diritto per Parte_2 quanto espressamente dedotto ed eccepito agli atti di causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso, da determinarsi ai sensi del d.m. 55/2014 come coordinato con il d.m. n. 37/2018, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cap 4% ed iva 22%, oltre condanna ex art. 96 cpc che formalmente si invoca”.
Per quale mandataria delle intervenute e per come per Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 quale mandataria di Parte_1 Parte_2 Parte_2
* * *
pagina 6 di 19 FATTO E PROCESSO
Con contratto n. 308572 stipulato in data 27.02.2012 (“contratto principale”) Fineco Leasing S.p.A., poi incorporata in (“ - concedente) ha concesso in locazione finanziaria a Parte_2 Parte_2
(“ - utilizzatrice) un immobile, Controparte_1 Controparte_1 acquistato dalla fornitrice ( ). Contemporaneamente, le parti hanno Controparte_2 CP_2 stipulato un ulteriore contratto di locazione finanziaria (n. 308573, “contratto accessorio”), avente ad oggetto l'esecuzione, a cura dell'utilizzatrice, di opere di miglioria da realizzare sul medesimo immobile oggetto del contratto principale.
In data 25.2.2015 – a mezzo di proprio tecnico, geom. – ha comunicato alla Controparte_1 Per_2 concedente la fine dei lavori, cui ha fatto seguito, in data 20.6.2016, comunicazione di – a mezzo Parte_2 del proprio tecnico di fiducia, geom. – che ha segnalato la presenza di difformità catastali rispetto CP_5 allo stato dei luoghi, di fatto ostative della consegna delle opere.
In data 10.7.2017, ha comunicato alla concedente la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Parte_2 contratto principale, in ragione del mancato pagamento dei canoni a far data dal gennaio 2016; successivamente, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la concedente, a mezzo della mandataria Parte_3
(ora , ha chiesto, con rito sommario di cognizione (R.G. 5028/2018), il rilascio Parte_1 dell'immobile in conseguenza della risoluzione di diritto del contratto principale.
Con ulteriore ricorso ex art. 702-bis cp.c., nell'ambito del procedimento R.G. n. 6989/2019, a Parte_2 mezzo della propria mandataria, ha poi chiesto l'accertamento della risoluzione stragiudiziale dell'ulteriore contratto “accessorio” di leasing ex art. 1456 c.c., in ragione del mancato pagamento dei canoni da marzo
2016, nonché la condanna di al rilascio di quanto oggetto di tale contratto (opere Controparte_1 eseguite sull'immobile).
In entrambi i procedimenti, riuniti a seguito di mutamento del rito in ordinario di cognizione,
[...] ha chiesto, previa chiamata in causa della fornitrice: a) la declaratoria di nullità o l'annullamento CP_1 del contratto di compravendita tra e dal momento che, in tesi: 1) sussisteva una CP_2 Parte_2 difformità tra lo stato dei luoghi e la sua rappresentazione nella planimetria catastale;
2) era presente dell'amianto nell'immobile; 3) i tassi applicati erano usurari e frutto di intesa anticoncorrenziale illecita;
b) la declaratoria di nullità o l'annullamento dei contratti di leasing, ovvero;
c) la risoluzione ex art. 1453 c.c. di tutti i contratti citati, in ragione della difformità catastale e dell'inadempimento della concedente, consistente nel non aver rilasciato apposita perizia sulle opere ultimate e nel non aver consegnato formalmente tali opera mediante apposito verbale di consegna;
la mancata consegna era altresì preclusiva dell'inizio della fase di locazione (successiva alla pre-locazione) e impediva all'utilizzatrice di ottenere le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'attività; ha infine chiesto d) la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla concedente in forza dell'usurarietà del rapporto e dell'applicazione di pagina 7 di 19 tassi (euribor) frutto di intesa illecita anticoncorrenziale;
e) il risarcimento dei danni cagionati dalla concedente e dalla fornitrice, quest'ultima chiamata in causa da Controparte_1
Sono intervenute ex artt. 105 e 111 c.p.c. (cessionaria del credito di nascente dai Controparte_3 Parte_2 contratti di leasing azionati), nonché (avente causa dell'immobile oggetto del contratto Controparte_4 di leasing), che aderivano alle domande di Parte_2
La causa è stata istruita mediante c.t.u., volta a verificare la conformità alla normativa edilizia e urbanistica dell'immobile oggetto di causa e la presenza di amianto, nonché mediante prove testimoniali.
Nelle more del giudizio, il 25.10.2019, l'immobile, unitamente alle opere realizzate, è stato rilasciato dall'utilizzatrice.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla validità dei contratti di compravendita e di locazione finanziaria.
La nullità del contratto di compravendita – e dei contratti di leasing, in via derivata - è stata invocata da in ragione: a) della dedotta difformità tra lo stato di fatto dell'immobile ceduto e la sua Controparte_1 rappresentazione in planimetria catastale, difformità in vero originariamente rilevata dal tecnico della concedente;
b) della presenza di amianto nella struttura.
Con riferimento al primo profilo, preliminarmente si osserva che non è stata allegata da parte di
[...] la violazione di una specifica norma di settore, di carattere imperativo, da cui possa derivare CP_1 nullità del contratto.
In materia, il D.l. n. 78 del 31.05.2012 coordinato con la legge di conversione 30.07.2010 n. 122 all'art. 14 espressamente prescrive: “1 – bis – gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati IÀ esistenti (come in questo caso), … devono contenere per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie … “
La nullità prescritta dalla normativa di settore sanziona unicamente la violazione dell'obbligo, di natura meramente “formale”, di indicare nel contratto gli estremi del titolo, con riferimenti catastali, al fine di disincentivare l'abusivismo, con la sola condizione che tale titolo - che deve risultare per dichiarazione dell'alienante - sia realmente esistente e sia riferibile proprio a quell'immobile (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8230 del 2019), a prescindere cioè dalla correttezza della dichiarazione.
Nella vicenda in esame, la fornitrice, all'atto di compravendita con la concedente, ha dichiarato la conformità allo stato di fatto ai sensi dell'art. 19 comma XIV, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in
L. 30 luglio 2010 n. 122. L'atto di compravendita contiene espressamente, poi, oltre alla dichiarazione resa pagina 8 di 19 dalla venditrice di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, anche i dati di identificazione catastale e i riferimenti alle planimetrie depositate in catasto (p. 3 ss. compravendita).
La dichiarazione e l'indicazione dei dati citati costituiscono requisito formale sufficiente ai fini della validità del contratto;
a ben vedere, è la loro assenza (cui è equiparata, quoad effectum, soltanto la dichiarazione attestante la presenza di un titolo in realtà inesistente o non riferibile all'immobile) che di per sé comporta la nullità dell'atto, e questo perché, essendo la dichiarazione strumento di conoscenza di documenti e notizie in riferimento all'immobile, qualora di essa non si dia conto nell'atto di vendita risulterebbe preclusa all'acquirente la possibilità di indagare le effettive condizioni del bene oggetto di contratto nonché la possibilità di individuare eventuali irregolarità urbanistiche.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 8230 del 2019) ha chiarito che "In costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità, in quanto … non è previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del condivisibile principio generale, affermato nei richiamati, precedenti, arresti della Corte, secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste".
Pur essendo dirimenti tali considerazioni, nel merito del vizio censurato si osserva quanto segue.
Come esplicitato dal c.t.u., l'immobile risale ai primi anni cinquanta con successivi ampliamenti a metà degli anni sessanta del secolo scorso (immobile anteriore all'1.9.1967); per lo stesso era stato rilasciato il permesso d'uso (agibilità) in data 29.01.1968; vi sono state eseguite modifiche interne come da dichiarazione ex art. 26 della Legge 47/85 in data 01.04.1992 prot. n. 7493; per ulteriori interventi era stata presentata DIA in data 27.02.1996 prot. n. 5300 (pratica edilizia n. 87/96). Per la realizzazione della tettoia era stata rilasciata Concessione Edilizia in Sanatoria n. 2/2011 in data 28.04.2011, ex pratica di Condono
Edilizio n. 203/1995. Per ulteriori interventi è stata depositata Comunicazione di Inizio Lavori ex art. 6 comma 2 DPR 380/2001 in data 14.11.2011, prot. n. 16684 e pratica edilizia n. 572/2011 con successiva comunicazione di fine lavori il 21.11.2011.
In merito alla rappresentazione negoziale in planimetria catastale, il c.t.u. ha evidenziato in primo luogo che la descrizione testuale all'interno dell'atto di compravendita alle pag. 2 e 3 trova puntuale riscontro grafico nella planimetria catastale dell'immobile oggetto della compravendita, dichiarazione protocollo n.
PI0221668 del 21.11.2011, con l'elencazione dei vani e della loro destinazione, del cortile, della tettoia, del numero dei piani, dei confini, degli accessori, della cabina elettrica.
pagina 9 di 19 Il rilievo di difformità planimetrica, effettuato originariamente dal tecnico di a giugno 2016 e Parte_2 invocato in questa sede da a fondamento della tesi di nullità del contratto di Controparte_1 compravendita, riguardava il posizionamento del fabbricato rispetto al lotto e allo stato dei luoghi: in particolare, il tecnico della concedente riteneva che tale posizionamento non fosse corretto in quanto
“risulta una striscia di terreno ma sul posto il fabbricato è filo strada, oltre all'indicazione del fabbricato nell'estratto di mappa”. In particolare, veniva riscontrata una discrasia tra la rappresentazione di mappa, particella 364 del foglio 15, e la planimetria catastale dell'immobile esistente su quella particella, mappale
364 sub 1.
Tale rilievo, come affermato dal c.t.u., è errato - oltre che non pertinente ai diversi fini della validità dell'atto contestata da Controparte_1
Il c.t.u. ha infatti evidenziato che la planimetria in esame è stata redatta e depositata in conformità dell'art. 57 del Regolamento per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano del 01.12.1949 n. 1142, con la successiva modifica delle circolari n. 9/2001 e n. 4/2009 della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e
Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, conseguentemente al decreto direttoriale 7 novembre
2002 prot. U.D.A./2425, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 19.04.1994 n.
701. Gli interventi edilizi realizzati in forza del contratto di locazione finanziaria n. 308573 hanno riguardato opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non hanno comportato modifiche alla consistenza degli immobili.
Non essendo intervenute modifiche di alcun genere dal 21.11.2011 al 17.11.202, data del sopralluogo peritale, il c.t.u. ha correttamente ritenuto che la planimetria in questione corrispondesse allo stato di fatto dell'immobile anche all'epoca della sua redazione e deposito nei pubblici uffici;
a fronte di ciò ne risulta verificata la conformità alla data dell'atto di compravendita.
Come rilevato anche dal c.t.u., oggetto della compravendita era esclusivamente quanto raffigurato nella – corretta - planimetria catastale sopra citata, mentre non era oggetto di trasferimento quella porzione della particella in catasto terreni – oggetto di rilievi da parte del tecnico di - che di fatto era adibita a Parte_2 pubblica via.
Nella compravendita tra e infatti, si legge che “l'immobile oggetto del negozio era CP_2 Parte_2 un'unità immobiliare urbana e non una particella in Catasto Terreni;
la fornitrice, infatti, ha venduto e trasferito “la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare … riportata nel Catasto Fabbricati del
Comune di Santa Croce all'Arno (PI) al foglio 15 particella 364 sub 1, piano T-1, cat. D/1, R.C. €.
5.966,00”.
Nell'atto, quindi, non compare un riferimento specifico alla diversa particella 364 del foglio 15 in Catasto
Terreni – profilo censurato dal tecnico della concedente e ripreso dalla utilizzatrice a sostegno della sua tesi pagina 10 di 19 - in quanto non erano richiesti quegli ulteriori dati, trattandosi di trasferimento di unità immobiliari urbane”.
Dal confronto fra la mappa del Catasto Terreni e la planimetria catastale dell'immobile che su di essa è raffigurato “ne risulta corretto l'inserimento, sia come posizione all'interno del lotto sia per la raffigurazione degli enti accessori quali la tettoia e la cabina elettrica…La mappa del Catasto Terreni, nella quale al foglio 15 è rappresentata la particella 364, particella che riguardo alla qualità è costituita, come IÀ detto sopra, da ente urbano, è comprensiva oltre che del fabbricato di cui trattasi con la corte e accessori, anche di una porzione in lato Nord-Ovest dell'edificio; porzione questa che di fatto costituisce pubblica via con il toponimo di via IV Novembre”. Con specifico riguardo alla difformità rilevata dal tecnico della concedente, dunque, il c.t.u. ha chiarito che la rappresentazione di mappa, particella 364 del foglio 15, e la rappresentazione della planimetria catastale dell'immobile esistente su quella particella, mappale 364 sub 1 ex planimetria citata, assolvono a funzioni distinte. Posto che oggetto della compravendita era esclusivamente quanto raffigurato nella planimetria catastale sopra citata – e non quella porzione della particella in catasto terreni di fatto adibita a pubblica via, di cui alla diversa particella 364 del foglio 15, non
è dato rinvenire alcuna irregolarità nelle rispettive raffigurazioni catastali, che – si ribadisce - integrano strumenti aventi finalità loro proprie e distinte.
Essendo la c.t.u. immune da vizi di ordine logico o metodologico, nonché sorretta da argomentazioni del tutto adeguate, i suoi esiti devono essere integralmente recepiti dal giudice.
In definitiva, verificata la conformità fra lo stato dell'immobile oggetto del leasing e la raffigurazione in planimetria catastale al momento dell'atto pubblico di compravendita, non essendo pertinente né fondata la ritenuta difformità della mappa catastale, deve escludersi qualsiasi nullità dell'atto.
Sono infondate altresì le ulteriori deduzioni di in argomento, secondo cui sarebbe stato Controparte_1 precluso alla utilizzatrice l'utilizzo stesso dell'immobile per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, in quanto non conforme alla normativa in materia di sicurezza degli impianti e, pertanto, non a norma né agibile, anche in ragione della presenza di amianto.
Quanto a quest'ultimo profilo, la doglianza dell'utilizzatrice si risolve, a ben vedere, in una censura di vendita di “aliud pro alio” - che l'utilizzatrice assume sussistere in considerazione del fatto che sarebbe stato alienato un bene che, in presenza di amianto, sarebbe del tutto inidoneo a soddisfare le necessità dell'utilizzatore, in quanto lo rende inutilizzabile.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la consegna di “aliud pro alio” – in vero insuscettibile di dar luogo a invalidità del contratto, ma, al più, a risoluzione per inadempimento - ricorre quando la cosa
“sia completamente diversa da quella pattuita, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto” (cfr. Cass. n. 6596/2016), rivelandosi così “funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico sociale della res venduta e quindi a fornire l'utilità richiesta” (così pagina 11 di 19 Cass. n. 28069/2021; essa configura, per l'appunto, al più, un'ipotesi di inadempimento contrattuale (cfr.
Cass. n. 7557/2017), diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, rimanendo incapace di portare, di per sé sola, alla declaratoria di nullità del contratto ex art. 1418
c.c.
Per quanto concerne l'immobile oggetto di causa, la limitata presenza di amianto – accertata su una porzione immobiliare proporzionalmente esigua rispetto all'immobile trasferito - non rende l'immobile incommerciabile e, dunque, non incide sull'oggetto del contratto rendendolo impossibile o illecito.
Come emerso nelle indagini peritali, infatti, la presenza di amianto è stata riscontrata per porzioni limitate dell'immobile, non a diretto contatto con ambienti occupati da persone: “la copertura dei locali adibiti a servizi e spogliatoi, al piano primo dell'edificio di cui trattasi, non è contatto diretto con gli ambienti interni per la presenza di una soletta che forma intercapedine fra i locali stessi e il manto di copertura;
non sussiste quindi una possibilità di contatto diretto fra gli utilizzatori dei locali interni e la copertura contenete amianto. Per quanto riguarda invece la tettoia si riferisce che trattasi di manufatto esterno rispetto ai luoghi di lavoro e si configura come copertura di una limitata porzione della corte, utilizzabile come ricovero materiali e/o autovetture o mezzi. L'attività specifica dell'officina meccanica si svolge completamente all'interno dell'edificio ai piani terra e primo, in locali laboratorio, magazzino, ufficio e accessori, spogliatoi e servizi”.
La presenza di amianto, inoltre, non ha determinato la carenza dei requisiti di agibilità dell'immobile; come riscontrato dal c.t.u., poi, “viste le caratteristiche e la destinazione d'uso dei manufatti, la presenza di amianto nel caso di specie non era di impedimento allo svolgimento della normale attività lavorativa di officina meccanica all'interno dell'edificio” (pp. 33-35 e 63 c.t.u.).
Non sussistendo ragioni di nullità del contratto di compravendita, deve essere esclusa altresì la pretesa nullità derivata dei contratti di leasing.
Del pari, per le ragioni IÀ esplicitate devono essere disattese le censure di invalidità del leasing per impossibilità di fruire dell'immobile ai fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale (attività che, in vero, non risulta mai essere stata interrotta da che ha continuato a detenere l'immobile ben Controparte_1 oltre la data di risoluzione).
Sulla dedotta usurarietà del tasso di leasing e sulla dedotta nullità della clausola di indicizzazione mediante rinvio all'indice euribor. ha domandato, altresì, la dichiarazione di nullità dei contratti di leasing, per Controparte_1 indeterminatezza e usurarietà dei tassi d'interesse – corrispettivi e di mora – applicati;
ha dedotto, inoltre, la nullità della clausola che prevede l'indicizzazione mediante rinvio al parametro Euribor, frutto – in tesi – di intese concorrenziali illecite. pagina 12 di 19 Le domande riconvenzionali in esame sono infondate.
Preliminarmente, in ordine alla invocata dichiarazione di nullità dei contratti di leasing, deve osservarsi che, anche laddove fosse accertata l'usurarietà dei tassi di interesse applicati, la sanzione normativamente prevista non è quella della radicale nullità del negozio, bensì quella della nullità parziale della clausola relativa al tasso usurario.
In concreto, quanto agli interessi corrispettivi, a fronte di un tasso soglia pari al 9,5000 %, il tasso di leasing applicato nel contratto principale è pari al 8,24 % (v. doc. 6 ricorr.), mentre quello applicato nel contratto accessorio è pari all'8,37% (v. doc. 16 ; quanto, invece, al tasso degli interessi moratori, pari al 6% CP_6 alla data della stipula per entrambi i contratti – tasso calcolato con riferimento al tasso Euribor, maggiorato di 5 punti - , esso risulta comunque inferiore alla soglia di usura dei moratori, che deve essere individuata, in base alle indicazioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia, nel tasso del 9,75% (parametro ottenuto mediante aggiunta di 2,1 punti al tasso globale medio alla data dei contratti, aumentato della sua metà).
Sono infondate le allegazioni di circa l'usurarietà del rapporto derivante dal calcolo Controparte_1 degli interessi effettuato conteggiando anche gli effetti dei costi di risoluzione anticipata (ipotesi mai verificatasi, e comunque estranea all'individuazione del tasso da raffrontare con il t.s.u., posto che nulla ha a che fare con il corrispettivo dell'erogazione del credito rilevante ex art. 644 c.p.).
In ordine, infine, alla dedotta nullità della clausola di indicizzazione che prevede il rinvio all'euribor, contenuta in entrambi i contratti di leasing, l'utilizzatrice ha solo genericamente affermato l'avvenuta
“manipolazione” del parametro considerato;
non vi è prova – né, per vero, alcuna allegazione specifica – del fatto che la concedente abbia partecipato ad intese tendenti a manipolare il suddetto indice. Deve quindi escludersi che il rinvio al parametro in questione comporti alcuna invalidità derivata della clausola di indicizzazione.
Sulle domande di annullamento del contratto di compravendita e dei contratti di leasing ha chiesto l'annullamento della compravendita e dei contratti di leasing in ragione del Controparte_1 preteso vizio del consenso (errore o dolo) avente ad oggetto la qualità dell'immobile in relazione alla sua regolarità sotto il profilo catastale-planimetrico.
Si osserva innanzitutto che l'utilizzatrice non ha alcuna legittimazione a far valere l'annullamento del contratto di compravendita stipulato tra fornitrice e concedente, posto che, avuto riguardo all'art. 1441 c.c.,
l'azione evocata può essere esercitata solo dai soggetti nel cui interesse la legge stabilisce l'invalidità, ossia la parte il cui consenso è stato viziato da errore o dolo. per l'appunto, non è parte del Controparte_1 contratto di compravendita. pagina 13 di 19 Il leasing finanziario, infatti, “non dà luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale ma realizza un'ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, dalla società di leasing concluso allo scopo -noto al fornitore- di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse che l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parziale- dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto” (Cass. 17145/2006).
In tale contesto, l'utilizzatore può agire direttamente (verso il fornitore) per far valere i vizi della fornitura
(Cass. 20825/2018; Cass. 13115/2017). Altro discorso è che l'utilizzatore non possa far valere le azioni contrattuali spettanti al finanziatore, sostituendosi in sostanza a costui (cfr. Cass. sez. un 19785/2015).
In ogni caso – e lo stesso vale con specifico riferimento alla domanda di annullamento (per dolo o per errore) dei contratti di leasing – la domanda proposta è infondata IÀ sotto il profilo logico. L'annullamento
è stato invocato dall'utilizzatrice con riferimento alla sussistenza dei dedotti vizi edilizi/catastali/planimetrici: IÀ sotto il profilo delle allegazioni di tuttavia, si Controparte_1 evidenzia che la manifestazione di volontà dell'utilizzatrice ha riguardato l'operazione finanziaria complessiva finalizzata al godimento di un immobile con opere di miglioria, immobile di cui non sono state affatto affermate dalla concedente qualità “migliori” né sottaciute qualità “deteriori” rispetto a quelle reali;
al più, semmai, è stata segnalata dalla concedente, all'esito del completamento delle opere da parte della utilizzatrice, una difformità planimetrica rispetto allo stato dei luoghi, difformità – si ribadisce - in vero inesistente e comunque irrilevante ai fini della commerciabilità del bene, secondo quanto indicato anche dal c.t.u.
In altre parole, non è dato apprezzare, nella manifestazione di volontà resa dall'utilizzatrice, una rappresentazione distorta della realtà, e tantomeno una distorsione della realtà derivante da dolo della concedente. L'errore affermato, in ogni caso, non sarebbe essenziale, non ricadendo esso su qualità proprie del bene (pienamente conforme a quello indicato come oggetto della locazione finanziaria e non affetto da vizi edili né urbanistici), bensì sulla correttezza della sua rappresentazione mappale (risultata comunque corretta, secondo quanto accertato in sede di c.t.u.).
pagina 14 di 19 Sulle domande di risoluzione dei contratti di compravendita e di locazione finanziaria. ha domandato la risoluzione del contratto di compravendita, stipulato tra e Controparte_1 CP_2
Fineco Leasing S.p.A., in ragione dei vizi del bene denunciati, nonché la risoluzione dei contratti di leasing per inadempimento della concedente, consistente nel non aver redatto la perizia sulle opere ultimate e nel non aver effettuato la consegna delle opere stesse mediante apposito verbale, in violazione dell'art. 5 contr.
La mancata consegna delle opere avrebbe in tesi impedito all'utilizzatrice di conseguire il pieno godimento dell'immobile e di dar corso alla procedura amministrativa per l'avvio dell'attività.
In primo luogo si osserva che l'utilizzatrice non ha legittimazione a chiedere la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra la fornitrice del bene e l'acquirente concedente, non essendo parte del contratto di compravendita, secondo quanto rilevato in precedenza in relazione alla domanda di annullamento.
In ogni caso - nonché con specifico riguardo alla domanda di risoluzione dei contratti di leasing – la domanda di risoluzione è infondata.
Occorre esaminare cronologicamente i fatti costitutivi delle reciproche pretese di risoluzione avanzate da e da Controparte_1 Parte_2
Con riguardo all'asserito inadempimento per vizi edilizi/urbanistici del bene (difformità e amianto), le doglianze di per come ricavabili dalla sua narrativa complessiva, si risolvono, ancora Controparte_1 una volta, nella denuncia di un “aliud pro alio”. Al riguardo, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/02/2025, n.
5199, ha affermato che “In tema di vendita, si configura la consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., quando il bene consegnato risulti completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, rientrando in un genere diverso e rivelandosi funzionalmente inidoneo ad assolvere allo scopo economico- sociale della res promessa”.
Nel caso in esame – pur essendo assorbente il rilievo per cui la disciplina dell'aliud pro alio non può trovare applicazione con riferimento alla diversa fattispecie del leasing – si osserva che i vizi lamentati - in vero inesistenti o non qualificabili come vizi del bene, per le considerazioni IÀ svolte - non incidono sulla natura, sull'individualità, consistenza e destinazione dell'oggetto del leasing (operazione finanziaria), né sulla natura, individualità, consistenza e destinazione del bene immobile oggetto di leasing (contratto il cui profilo causale rimane inalterato). Si osserva, peraltro, che il vizio catastale denunciato ha ad oggetto non l'immobile in sé, bensì la correttezza della sua rappresentazione catastale.
Quanto alla presenza di amianto, possono essere richiamate le considerazioni IÀ formulate (nessun danno,
a ben vedere, è stato allegato come conseguenza specifica dei pretesi vizi esaminati).
Con riferimento invece all'asserito inadempimento di discendente dalla mancata consegna delle Parte_2 opere, si osserva che l'art. 5 del contr. leasing prevede che la concedente debba procedere, una volta pagina 15 di 19 terminata l'esecuzione delle opere, a redigere apposita perizia volta a verificarne la regolarità e a consegnare le opere stesse all'utilizzatrice, redigendo apposito verbale. Dalla firma del verbale di consegna da parte della utilizzatrice decorre l'inizio del periodo di locazione finanziaria vera e propria, in continuità con il periodo di pre-locazione.
Nella presente vicenda la concedente ha in vero effettuato, sia pur con significativo ritardo, verifiche a seguito della ultimazione delle opere (25.2.2015). Tali verifiche, per l'appunto, ancorché non recepite in un documento autonomo qualificabile come perizia, ma comunicate via mail, hanno avuto esito negativo. In particolare, il tecnico della concedente ha ritenuto (sia pur erroneamente) di ravvisare la difformità Part planimetrica riferita e ha comunicato alla utilizzatrice tale circostanza con mail del 20.06.2016 (doc. 18
Coerentemente, la concedente non ha redatto alcun verbale di consegna dei lavori (che presuppone per l'appunto l'esito positivo della verifica sulle opere).
A ben vedere, la consegna delle opere mediante apposito verbale ha essenzialmente la funzione di esonerare la concedente dalla responsabilità per eventuali vizi delle opere stesse, la cui realizzazione, si ribadisce, è avvenuta a cura dell'utilizzatrice. La clausola contrattuale citata prevede, semmai, che possa costituire motivo di risoluzione del contratto il rifiuto ingiustificato, da parte dell'utilizzatore, di ricevere la consegna delle opere - ciò che per l'appunto si spiega in ragione dell'immotivata esclusione, in quel caso, dell'operatività del regime di esonero della concedente da responsabilità per vizi delle opere.
Nel caso in esame, in realtà, il comportamento della concedente non integra un inadempimento quanto al ritardo nelle verifiche (non essendo previsto contrattualmente un termine), né quanto alla mancata consegna delle opere, essendo tale condotta giustificata, come anticipato, dagli esiti negativi dei rilievi tecnici effettuati (ancorché erroneamente).
D'altro lato, tuttavia, avuto riguardo agli artt. 5 e 9 del contratto, deve ritenersi che la mancata consegna delle opere con apposito verbale abbia precluso il decorso del periodo di locazione vera e propria, limitatamente al contratto “accessorio”.
Conseguentemente, all'utilizzatore non poteva essere legittimamente richiesto, quanto a tale contratto, il pagamento dei canoni per la fase successiva a quella di pre-locazione, canoni che – in assenza di allegazioni di segno contrario – sono stati invece richiesti da e in parte pagati dall'utilizzatrice. Parte_2
Dalla documentazione contabile prodotta (docc. 9 e 18 emerge che ha Parte_2 Controparte_1 sospeso il pagamento dei canoni a partire da gennaio 2016 per il contratto principale, e a partire da marzo
2016 per il contratto “accessorio”.
È dunque giustificata la sospensione dei canoni del periodo di locazione per il contratto accessorio, per la ragione sopra indicata (mancato decorso della fase di locazione), ciò che non legittima per l'appunto, sul piano formale, l'autonoma risoluzione stragiudiziale del contratto accessorio effettuata dalla concedente nel
2019. pagina 16 di 19 Quanto al contratto principale, la sospensione del pagamento dei canoni è invece ingiustificata (peraltro è avvenuta peraltro in data anteriore rispetto alla comunicazione, da parte del tecnico di della Parte_2 impossibilità di procedere alla consegna dei lavori).
Il mancato pagamento dei canoni integra, ai sensi del regolamento negoziale, un inadempimento suscettibile di dar luogo a risoluzione in forza di clausola risolutiva espressa, regolarmente fatta valere dalla concedente, a mezzo mandataria, nel 2017.
Stante la natura accessoria del leasing finanziario avente ad oggetto le opere da realizzare rispetto al leasing principale avente ad oggetto l'immobile (su cui le opere sono state realizzate), deve ritenersi che la risoluzione stragiudiziale del contratto principale abbia travolto anche il contratto accessorio.
Nessuna domanda di ripetizione risulta specificamente formulata da in relazione ai Controparte_1 canoni versati nel rapporto di leasing accessorio per la fase successiva a quella di prelocazione finanziaria
(le allegazioni sottese alla domanda restitutoria attengono infatti alle conseguenze delle pretesa nullità del rapporto per usurarietà o per illiceità della clausola di indicizzazione). Le somme corrisposte con il pagamento di canoni per la fase successiva a quella di pre-locazione nel contratto accessorio potranno comunque essere compensate con il credito eventualmente spettante alla concedente (o meglio, alla cessionaria del credito) a seguito della risoluzione del rapporto a far data dalla comunicazione di risoluzione del 2017, al netto di eventuali indennità di occupazione dovute per la protratta detenzione ingiustificata dell'immobile (in favore della proprietaria del bene).
Sulla domanda di rilascio dell'immobile ha domandato, per effetto dell'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti di Parte_2 locazione finanziaria, la condanna di al rilascio dell'immobile oggetto di leasing, opere Controparte_1 incluse.
In proposito va rilevato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire, posto che, in corso di causa,
l'immobile, con le opere, è stato rilasciato dalla utilizzatrice.
Sulla domanda di risarcimento dei danni subiti ha chiesto la condanna di e di al risarcimento del danno derivante Controparte_1 Parte_2 CP_2 dalla illegittima segnalazione dell'utilizzatrice presso la centrale rischi.
Accertata l'illegittimità della sospensione del pagamento dei canoni del rapporto principale e l'inadempimento della utilizzatrice, deve ritenersi corretta la segnalazione in centrale rischi;
in ogni caso, diversamente da quanto sostenuto da l'omesso invio di apposito preavviso di Controparte_1 segnalazione non appare sufficiente a fondare domanda di risarcimento, qualora – come in questo caso - pagina 17 di 19 non sia almeno allegata la circostanza per cui il debitore, laddove tempestivamente informato, avrebbe regolarizzato la sua posizione (ipotesi, quest'ultima, che contrasta logicamente, peraltro, con le giustificazioni dedotte a fondamento della sospensione del pagamento dei canoni).
Non essendo ravvisabile alcun diverso inadempimento della concedente, ogni domanda risarcitoria deve essere respinta.
Sulla domanda di manleva di Parte_2
Non ravvisandosi alcuna responsabilità della concedente, è assorbita la sua domanda subordinata di manleva nei confronti di CP_2
Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, al conseguente scaglione applicabile, all'attività complessivamente espletata, alla sostanziale identità di posizioni delle difese di ora come mandataria della concedente, ora come mandataria Parte_1 della cessionaria e dell'avente causa, ciò che giustifica l'unicità della liquidazione, la solidarietà dal lato attivo.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, esclusivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, con efficacia ex art. 111 c.p.c. nei confronti di quale mandataria delle intervenute, Parte_1 accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione finanziaria per cui è causa, a far data dal 10.7.2017; dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di quale mandataria di Parte_1 [...]
(e di quale mandataria di per il rilascio dell'immobile, Parte_2 Parte_1 Parte_5 con opere, oggetto di locazione finanziaria;
rigetta le domande proposte da Controparte_1 dichiara assorbita la domanda subordinata di manleva proposta da quale mandataria di Parte_1 nei confronti di Parte_2 Controparte_2 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 quale mandataria di di di in Parte_1 Parte_2 Parte_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 18 di 19 solido tra loro, liquidate in € 986,50 per contributo unificato (379,50+607,00), € 54,00 (27,00+27,00) per marca da bollo, € 14.170,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in € 11.229,00 per compensi, oltre spese generai, i.v.a. e c.p.a. come per Controparte_2 legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, esclusivamente a carico di Controparte_1
Brescia, 7.4.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. Michela Rillosi.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Davide Scaffidi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 5028/2018, promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da: uale mandataria di Parte_1 Parte_2 con gli avv.ti Mario Zurlo e Gianfranco Zurlo;
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. Roberto Sagripanti;
RESISTENTE
Controparte_2 con gli avv.ti Monica Calò e Barbara Lemmi
TERZA CHIAMATA cui è riunita la causa n. R.G. 6989/2019, promossa originariamente con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da: uale mandataria di Parte_1 Parte_2 con gli avv.ti Mario Zurlo e Gianfranco Zurlo;
RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. Roberto Sagripanti;
RESISTENTE con l'intervento, a seguito di riunione, di uale mandataria di e di Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 con gli avv.ti Mario Zurlo e Gianfranco Zurlo;
INTERVENUTE
pagina 1 di 19 Oggetto: leasing;
Conclusioni: per quale mandataria di Parte_1 Parte_2
“A) IN RELAZIONE AI CONTRATTI CS 1589126 ( ex Fineco 308572) e CS 1589127 ( ex Fineco
308573) : atteso l'avvenuto rilascio dell'immobile de quo da parte della convenuta in data 25.10.2029 e l'avvenuto vendita del medesimo in data 29.06.2022 come risultante dagli atti depositati in causa dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna della
[...]
(p.iva ), con sede in Santa Croce sull'Arno (PI) (cap. 56029), via Controparte_1 P.IVA_1
IV Novembre, 8/b in persona del legale rappresentante p.t. al rilascio dell'immobile sito nel Comune di
Santa Croce sull'Arno (PI) via IV Novembre 8/b, 8/c libero da cose e persone, identificato al C.F. Del
Comune di SANTA CROCE SULL'ARNO (PI), in FG.15, Particella n. 364, sub 1 e, quindi, delle opere realizzate sul precitato bene immobile in forza del contratto FS 1589126 (ex Fineco 308572) e, per l'effetto
, accertata la soccombenza virtuale della convenuta opposta in relazione a detta pretesa ( come articolata sia in via principale sia in via subordinata in relazione ad entrambi i contratti dall'odierna comparente nella comparsa di intervento ex artt. 105 e 111 c.p.c. che si richiama), condannare la Controparte_1
al rimborso delle spese di lite;
[...]
B) Nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata cessata la materia del contendere,
-IN RELAZIONE AL CONTRATTO CS 1589126 ( ex Fineco 308572): IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. FS
01589126 (Ex Fineco n. 308572) stipulato tra le parti in data 27.02.2012 essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 17 del precitato contratto, per l'effetto − condannare la
[...]
(p.iva ), con sede in Santa Croce sull'Arno (PI) (cap. 56029), via Controparte_1 P.IVA_1
IV Novembre, 8/b in persona del legale rappresentante p.t. all'immediato rilascio in favore della mandataria di per i motivi di cui in narrativa, del bene immobile sito Pt_1 Controparte_4 nel Comune di Santa Croce sull'Arno libero da cose e persone, identificato al C.F. Del Comune di Santa
Croce sull'Arno (PI), in FG.15, Particella n. 364, sub 1 libero da persone e/o cose, così come risultante allo stato attuale, anche al catasto, con annessi miglioramenti, addizioni e nuove pertinenze. IN VIA
SUBORDINATA: Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto n. FS (ex Fineco n. 308572) identificato al C.F. del Comune di SANTA CROCE P.IVA_2
SULL'ARNO (PI), in FG.15, Particella n. 364, sub. 1, per inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice resistente e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., all'immediato rilascio in favore della mandataria di Parte_1 [...] per i motivi di cui in narrativa, di quanto oggetto della locazione finanziaria libero da persone CP_4 pagina 2 di 19 e/o cose, così come risultante allo stato attuale, anche al catasto, con annessi miglioramenti, addizioni e nuove pertinenze.
-IN RELAZIONE AL CONTRATTO CS 1589127 ( ex Fineco 308573: IN VIA PRINCIPALE attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. CS 1589127 (Ex Fineco n.
308573) avente ad oggetto “opere da realizzare”, stipulato tra le parti in data 27.02.2012, essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 22 di tale contratto a causa dell'inadempimento di controparte alle obbligazioni contrattuali (da intendersi quale grave inadempimento ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1, comma 137 Legge 124/2017) e dell'accessorietà e connessione dello stesso al contratto principale n. FS
1589126 (Ex Fineco n. 308572), IÀ risolto, avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) via IV Novembre 3, per l'effetto, condannare la Controparte_1
(C.F. e P. IVA ), corrente in Santa Croce sull'Arno (PI) - cap 56029, via
[...] P.IVA_1
IV Novembre, 8/b-c, in persona del legale rappresentante p.t. all'immediato rilascio in favore della quale mandataria di per i motivi di cui in narrativa, di quanto Parte_1 Controparte_4 oggetto del contratto di leasing ex Fineco n. 308573 (ora CS 1589127) e, quindi, delle opere realizzate sul bene immobile oggetto del contratto (ex Fineco 308572), sito nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) via
IV Novembre 3, identificato al C.F. del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) al foglio 15, particella n.
364, sub. 1, libero da persone e/o cose, così come risultante allo stato attuale, anche al catasto, con annessi miglioramenti, addizioni e nuove pertinenze, così da ottenere il rilascio dell'intero immobile, completo delle opere ivi realizzate. IN VIA SUBORDINATA: Attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. CS 1589127 (Ex Fineco n. 308573) avente ad oggetto “opere da realizzare”, stipulato tra le parti in data 27.02.2012, essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 22 di tale contratto a causa dell'inadempimento di controparte alle obbligazioni contrattuali (da intendersi quale grave inadempimento ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1, comma 137 Legge 124/2017), per l'effetto, condannare la (C.F. e P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Santa Croce sull'Arno (PI) - cap 56029, via IV Novembre, 8/b-c, in persona del legale rappresentante p.t. all'immediato rilascio in favore della quale mandataria di Parte_1 Controparte_4 per i motivi di cui in narrativa, di quanto oggetto del contratto di leasing ex Fineco n. 308573 (ora CS
1589127) e, quindi, delle opere realizzate sul bene immobile oggetto del contratto FS 1589126 (ex Fineco
308572), sito nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) via IV Novembre 3, identificato al C.F. del
Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) al foglio 15, particella n. 364, sub. 1, libero da persone e/o cose, così come risultante allo stato attuale, anche al catasto, con annessi miglioramenti, addizioni e nuove pertinenze, così da ottenere il rilascio dell'intero immobile, completo delle opere ivi realizzate. IN VIA pagina 3 di 19 ULTERIORMENTE SUBORDINATA Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di leasing ex Fineco n. 308573 (ora CS 1589127) e, quindi, delle opere realizzate sul bene immobile oggetto del contratto FS 1589126 (ex Fineco 308572), sito nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) via IV Novembre 3, identificato al C.F. del Comune di Santa Croce Sull'Arno
(PI) al foglio 15, particella n. 364, sub. 1, libero da persone e/o cose, così come risultante allo stato attuale, anche al catasto, con annessi miglioramenti, addizioni e nuove pertinenze, così da ottenere il rilascio dell'intero immobile, completo delle opere ivi realizzate. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto n. CS
1589127 (ex Fineco 308573), per inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice resistente e, per l'effetto, condannare la (C.F. e P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Santa Croce sull'Arno (PI) - cap 56029, via IV Novembre, 8/b-c, in persona del legale rappresentante p.t. All'immediato rilascio, in favore della quale mandataria di Parte_1 CP_4
[...
, per i motivi di cui in narrativa, di quanto oggetto del contratto di locazione finanziaria ex Fineco n.
308573 (ora CS 1589127), ossia delle opere da realizzare sul bene immobile oggetto del contratto FS
1589126 (ex Fineco 308572), sito nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) via IV Novembre 3, identificato al C.F. del Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) al foglio 15, particella n. 364, sub. 1, libero da persone e/o cose, così come risultante allo stato attuale, anche al catasto, con annessi miglioramenti, addizioni e nuove pertinenze, così da ottenere il rilascio dell'intero immobile, completo delle opere ivi realizzate.
C) in relazione alle domande riconvenzionali avversarie, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e e per essa della mandataria con riguardo a tutte domande ex Controparte_4 CP_3 Parte_1 adverso formulate in via riconvenzionale, per i motivi IÀ esposti nella comparsa di intervento ex artt. 105 e
111 c.p.c.; in via subordinata rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso rigettare tutte le eccezioni, istanze avversarie anche in via istruttoria, ivi compresa l'istanza di CTU contabile per i motivi IÀ esposti in atti. Con riserva di agire nei confronti della resistente ( per il risarcimento dei danni subiti e subendi Controparte_1 dalle Mandanti come sopra individuate nonché per il recupero dell'intero credito vantato e vantabile, in forza e dipendenza del contratto di locazione finanziaria di cui è causa. - Con riserva di agire nei confronti dell' (quale parte venditrice) e/o nei confronti di chi spetti per il risarcimento di Controparte_2 eventuali ulteriori danni e crediti in relazione ai contratti in oggetto”.
pagina 4 di 19 per Controparte_1
- "Rigettare le domande tutte formulate dalla (IÀ , in qualità di mandataria Parte_1 Parte_3 della società dalla e dalla e per esse dalla Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 mandataria , in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
- Dichiarare le domande di parte Ricorrente nella causa R.G. 6989/2019 improponibili per abuso del diritto di azione e abuso del processo;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita e dei contratti di leasing per cui è causa, per inesistenza dell'oggetto e/o per la insussistenza della causa dei contratti, intesa come funzione economica individuale prevista dalle parti, e/o in quanto il bene immobile non è conforme alla normativa in materia urbanistica e/o di sicurezza degli impianti, per i motivi specificati in atti;
disporre l'annullamento di tali contratti, stante il dolo incidente delle controparti, ben a conoscenza della difformità dell'immobile, sottaciute alla comparente, e della inutilizzabilità per l'uso cui esso era destinato;
o, in ulteriore ipotesi, disporre l'annullamento di tali contratti per errore sulle caratteristiche e qualità del bene compravenduto e concesso in leasing;
- In ipotesi subordinata: dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita, in conseguenza degli inadempimenti contrattuali della venditrice, che ha trasferito un bene difforme da quello convenuto e inidoneo all'uso convenuto, e dichiarare la risoluzione dei contratti di leasing, per inadempimento della Parte_2 che, a conoscenza di tale difformità, ha rifiutato l'accettazione e la consegna delle opere di adeguamento dell'immobile alle normative vigenti, impedendone l'uso convenuto alla o, in ipotesi, CP_1 dichiarare la risoluzione dei contratti di leasing per impossibilità sopravvenuta;
- Dichiarare la nullità dei contratti di leasing di cui alla narrativa per violazione della L. 108/1996; accertare e dichiarare ex art. 1815 c. 2 c.c. la nullità delle clausole dei contratti di leasing finanziario n. 308572 del
27.02.2012. e n. 308573 del 27.02.2012, che pattuiscono interessi in misura superiore al tasso soglia-usura e di conseguenza convertire i contratti di leasing da onerosi a gratuiti;
in ipotesi, accertare l'errata indicazione del Tasso Leasing nei contratti sottoscritti e l'applicazione di un tasso effettivo peggiorativo rispetto a quello indicato contrattualmente;
per l'effetto, accertare e dichiarare la sostituzione del tasso di leasing con il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali (B.O.T.);
- In ogni caso, condannare la (IÀ , in qualità di mandataria della società Parte_1 Parte_3
e in qualità di mandataria della e della Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 alle restituzioni delle somme percepite indebitamente, nella misura provata e/o ritenuta di giustizia, da determinarsi in ipotesi in via equitativa, e al risarcimento di ogni altro danno comunque subito, compreso il danno derivante dalla illegittima segnalazione a sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, nella misura provata e/o ritenuta di giustizia, da determinarsi in ipotesi in via equitativa;
pagina 5 di 19 - Condannare la (IÀ , in qualità di mandataria della società Parte_1 Parte_3 [...]
e in qualità di mandataria della e della e la Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 in solido tra loro o secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 subiti e subendi dalla ditta nella misura provata e/o ritenuta di giustizia, da determinarsi in CP_1 ipotesi in via equitativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di causa”. per Controparte_2
- “Respingere per quanto di interesse, previa declaratoria della conformità del bene immobile per cui è causa alla normativa in materia urbanistica e previa declaratoria della corrispondenza delle caratteristiche e qualità del bene compravenduto alle dichiarazioni rese dalla esponente al rogito notarile al Repertorio n.
7862 e Raccolta n. 4268 Notaio Dott. in Pisa del 27 febbraio 2012, oltre alla sua idoneità Persona_1 all'uso convenuto al momento della ridetta compravendita, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni in atti: a) in tesi la domanda di nullità del contratto di compravendita,; - in ipotesi la domanda di annullamento per dolo incidente e per inutilizzabilità del bene compravenduto all'uso cui esso era destinato;
- in ulteriore ipotesi la domanda di annullamento per errore sulle caratteristiche e qualità del bene compravenduto;
- in ipotesi subordinata la domanda di risoluzione del contratto di compravendita in conseguenza degli inadempimenti contrattuali della venditrice;
- la domanda di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ditta in solido o secondo le rispettive responsabilità con CP_1 Parte_2
[...]
- respingere comunque ed in ogni caso le domande tutte, nessuna esclusa, come formulate dalla società
in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto Controparte_1 espressamente dedotto ed eccepito agli atti di causa;
- respingere comunque ed in ogni caso le domande tutte, anche di manleva, nessuna esclusa, come formulate dalla società (denominazione assunta da in qualità di mandataria per Parte_1 Parte_3 la gestione dei crediti della società in quanto infondate in fatto ed in diritto per Parte_2 quanto espressamente dedotto ed eccepito agli atti di causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso, da determinarsi ai sensi del d.m. 55/2014 come coordinato con il d.m. n. 37/2018, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cap 4% ed iva 22%, oltre condanna ex art. 96 cpc che formalmente si invoca”.
Per quale mandataria delle intervenute e per come per Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 quale mandataria di Parte_1 Parte_2 Parte_2
* * *
pagina 6 di 19 FATTO E PROCESSO
Con contratto n. 308572 stipulato in data 27.02.2012 (“contratto principale”) Fineco Leasing S.p.A., poi incorporata in (“ - concedente) ha concesso in locazione finanziaria a Parte_2 Parte_2
(“ - utilizzatrice) un immobile, Controparte_1 Controparte_1 acquistato dalla fornitrice ( ). Contemporaneamente, le parti hanno Controparte_2 CP_2 stipulato un ulteriore contratto di locazione finanziaria (n. 308573, “contratto accessorio”), avente ad oggetto l'esecuzione, a cura dell'utilizzatrice, di opere di miglioria da realizzare sul medesimo immobile oggetto del contratto principale.
In data 25.2.2015 – a mezzo di proprio tecnico, geom. – ha comunicato alla Controparte_1 Per_2 concedente la fine dei lavori, cui ha fatto seguito, in data 20.6.2016, comunicazione di – a mezzo Parte_2 del proprio tecnico di fiducia, geom. – che ha segnalato la presenza di difformità catastali rispetto CP_5 allo stato dei luoghi, di fatto ostative della consegna delle opere.
In data 10.7.2017, ha comunicato alla concedente la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Parte_2 contratto principale, in ragione del mancato pagamento dei canoni a far data dal gennaio 2016; successivamente, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la concedente, a mezzo della mandataria Parte_3
(ora , ha chiesto, con rito sommario di cognizione (R.G. 5028/2018), il rilascio Parte_1 dell'immobile in conseguenza della risoluzione di diritto del contratto principale.
Con ulteriore ricorso ex art. 702-bis cp.c., nell'ambito del procedimento R.G. n. 6989/2019, a Parte_2 mezzo della propria mandataria, ha poi chiesto l'accertamento della risoluzione stragiudiziale dell'ulteriore contratto “accessorio” di leasing ex art. 1456 c.c., in ragione del mancato pagamento dei canoni da marzo
2016, nonché la condanna di al rilascio di quanto oggetto di tale contratto (opere Controparte_1 eseguite sull'immobile).
In entrambi i procedimenti, riuniti a seguito di mutamento del rito in ordinario di cognizione,
[...] ha chiesto, previa chiamata in causa della fornitrice: a) la declaratoria di nullità o l'annullamento CP_1 del contratto di compravendita tra e dal momento che, in tesi: 1) sussisteva una CP_2 Parte_2 difformità tra lo stato dei luoghi e la sua rappresentazione nella planimetria catastale;
2) era presente dell'amianto nell'immobile; 3) i tassi applicati erano usurari e frutto di intesa anticoncorrenziale illecita;
b) la declaratoria di nullità o l'annullamento dei contratti di leasing, ovvero;
c) la risoluzione ex art. 1453 c.c. di tutti i contratti citati, in ragione della difformità catastale e dell'inadempimento della concedente, consistente nel non aver rilasciato apposita perizia sulle opere ultimate e nel non aver consegnato formalmente tali opera mediante apposito verbale di consegna;
la mancata consegna era altresì preclusiva dell'inizio della fase di locazione (successiva alla pre-locazione) e impediva all'utilizzatrice di ottenere le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'attività; ha infine chiesto d) la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla concedente in forza dell'usurarietà del rapporto e dell'applicazione di pagina 7 di 19 tassi (euribor) frutto di intesa illecita anticoncorrenziale;
e) il risarcimento dei danni cagionati dalla concedente e dalla fornitrice, quest'ultima chiamata in causa da Controparte_1
Sono intervenute ex artt. 105 e 111 c.p.c. (cessionaria del credito di nascente dai Controparte_3 Parte_2 contratti di leasing azionati), nonché (avente causa dell'immobile oggetto del contratto Controparte_4 di leasing), che aderivano alle domande di Parte_2
La causa è stata istruita mediante c.t.u., volta a verificare la conformità alla normativa edilizia e urbanistica dell'immobile oggetto di causa e la presenza di amianto, nonché mediante prove testimoniali.
Nelle more del giudizio, il 25.10.2019, l'immobile, unitamente alle opere realizzate, è stato rilasciato dall'utilizzatrice.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla validità dei contratti di compravendita e di locazione finanziaria.
La nullità del contratto di compravendita – e dei contratti di leasing, in via derivata - è stata invocata da in ragione: a) della dedotta difformità tra lo stato di fatto dell'immobile ceduto e la sua Controparte_1 rappresentazione in planimetria catastale, difformità in vero originariamente rilevata dal tecnico della concedente;
b) della presenza di amianto nella struttura.
Con riferimento al primo profilo, preliminarmente si osserva che non è stata allegata da parte di
[...] la violazione di una specifica norma di settore, di carattere imperativo, da cui possa derivare CP_1 nullità del contratto.
In materia, il D.l. n. 78 del 31.05.2012 coordinato con la legge di conversione 30.07.2010 n. 122 all'art. 14 espressamente prescrive: “1 – bis – gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati IÀ esistenti (come in questo caso), … devono contenere per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie … “
La nullità prescritta dalla normativa di settore sanziona unicamente la violazione dell'obbligo, di natura meramente “formale”, di indicare nel contratto gli estremi del titolo, con riferimenti catastali, al fine di disincentivare l'abusivismo, con la sola condizione che tale titolo - che deve risultare per dichiarazione dell'alienante - sia realmente esistente e sia riferibile proprio a quell'immobile (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8230 del 2019), a prescindere cioè dalla correttezza della dichiarazione.
Nella vicenda in esame, la fornitrice, all'atto di compravendita con la concedente, ha dichiarato la conformità allo stato di fatto ai sensi dell'art. 19 comma XIV, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in
L. 30 luglio 2010 n. 122. L'atto di compravendita contiene espressamente, poi, oltre alla dichiarazione resa pagina 8 di 19 dalla venditrice di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, anche i dati di identificazione catastale e i riferimenti alle planimetrie depositate in catasto (p. 3 ss. compravendita).
La dichiarazione e l'indicazione dei dati citati costituiscono requisito formale sufficiente ai fini della validità del contratto;
a ben vedere, è la loro assenza (cui è equiparata, quoad effectum, soltanto la dichiarazione attestante la presenza di un titolo in realtà inesistente o non riferibile all'immobile) che di per sé comporta la nullità dell'atto, e questo perché, essendo la dichiarazione strumento di conoscenza di documenti e notizie in riferimento all'immobile, qualora di essa non si dia conto nell'atto di vendita risulterebbe preclusa all'acquirente la possibilità di indagare le effettive condizioni del bene oggetto di contratto nonché la possibilità di individuare eventuali irregolarità urbanistiche.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 8230 del 2019) ha chiarito che "In costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità, in quanto … non è previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del condivisibile principio generale, affermato nei richiamati, precedenti, arresti della Corte, secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste".
Pur essendo dirimenti tali considerazioni, nel merito del vizio censurato si osserva quanto segue.
Come esplicitato dal c.t.u., l'immobile risale ai primi anni cinquanta con successivi ampliamenti a metà degli anni sessanta del secolo scorso (immobile anteriore all'1.9.1967); per lo stesso era stato rilasciato il permesso d'uso (agibilità) in data 29.01.1968; vi sono state eseguite modifiche interne come da dichiarazione ex art. 26 della Legge 47/85 in data 01.04.1992 prot. n. 7493; per ulteriori interventi era stata presentata DIA in data 27.02.1996 prot. n. 5300 (pratica edilizia n. 87/96). Per la realizzazione della tettoia era stata rilasciata Concessione Edilizia in Sanatoria n. 2/2011 in data 28.04.2011, ex pratica di Condono
Edilizio n. 203/1995. Per ulteriori interventi è stata depositata Comunicazione di Inizio Lavori ex art. 6 comma 2 DPR 380/2001 in data 14.11.2011, prot. n. 16684 e pratica edilizia n. 572/2011 con successiva comunicazione di fine lavori il 21.11.2011.
In merito alla rappresentazione negoziale in planimetria catastale, il c.t.u. ha evidenziato in primo luogo che la descrizione testuale all'interno dell'atto di compravendita alle pag. 2 e 3 trova puntuale riscontro grafico nella planimetria catastale dell'immobile oggetto della compravendita, dichiarazione protocollo n.
PI0221668 del 21.11.2011, con l'elencazione dei vani e della loro destinazione, del cortile, della tettoia, del numero dei piani, dei confini, degli accessori, della cabina elettrica.
pagina 9 di 19 Il rilievo di difformità planimetrica, effettuato originariamente dal tecnico di a giugno 2016 e Parte_2 invocato in questa sede da a fondamento della tesi di nullità del contratto di Controparte_1 compravendita, riguardava il posizionamento del fabbricato rispetto al lotto e allo stato dei luoghi: in particolare, il tecnico della concedente riteneva che tale posizionamento non fosse corretto in quanto
“risulta una striscia di terreno ma sul posto il fabbricato è filo strada, oltre all'indicazione del fabbricato nell'estratto di mappa”. In particolare, veniva riscontrata una discrasia tra la rappresentazione di mappa, particella 364 del foglio 15, e la planimetria catastale dell'immobile esistente su quella particella, mappale
364 sub 1.
Tale rilievo, come affermato dal c.t.u., è errato - oltre che non pertinente ai diversi fini della validità dell'atto contestata da Controparte_1
Il c.t.u. ha infatti evidenziato che la planimetria in esame è stata redatta e depositata in conformità dell'art. 57 del Regolamento per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano del 01.12.1949 n. 1142, con la successiva modifica delle circolari n. 9/2001 e n. 4/2009 della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e
Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, conseguentemente al decreto direttoriale 7 novembre
2002 prot. U.D.A./2425, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 19.04.1994 n.
701. Gli interventi edilizi realizzati in forza del contratto di locazione finanziaria n. 308573 hanno riguardato opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non hanno comportato modifiche alla consistenza degli immobili.
Non essendo intervenute modifiche di alcun genere dal 21.11.2011 al 17.11.202, data del sopralluogo peritale, il c.t.u. ha correttamente ritenuto che la planimetria in questione corrispondesse allo stato di fatto dell'immobile anche all'epoca della sua redazione e deposito nei pubblici uffici;
a fronte di ciò ne risulta verificata la conformità alla data dell'atto di compravendita.
Come rilevato anche dal c.t.u., oggetto della compravendita era esclusivamente quanto raffigurato nella – corretta - planimetria catastale sopra citata, mentre non era oggetto di trasferimento quella porzione della particella in catasto terreni – oggetto di rilievi da parte del tecnico di - che di fatto era adibita a Parte_2 pubblica via.
Nella compravendita tra e infatti, si legge che “l'immobile oggetto del negozio era CP_2 Parte_2 un'unità immobiliare urbana e non una particella in Catasto Terreni;
la fornitrice, infatti, ha venduto e trasferito “la piena proprietà della seguente consistenza immobiliare … riportata nel Catasto Fabbricati del
Comune di Santa Croce all'Arno (PI) al foglio 15 particella 364 sub 1, piano T-1, cat. D/1, R.C. €.
5.966,00”.
Nell'atto, quindi, non compare un riferimento specifico alla diversa particella 364 del foglio 15 in Catasto
Terreni – profilo censurato dal tecnico della concedente e ripreso dalla utilizzatrice a sostegno della sua tesi pagina 10 di 19 - in quanto non erano richiesti quegli ulteriori dati, trattandosi di trasferimento di unità immobiliari urbane”.
Dal confronto fra la mappa del Catasto Terreni e la planimetria catastale dell'immobile che su di essa è raffigurato “ne risulta corretto l'inserimento, sia come posizione all'interno del lotto sia per la raffigurazione degli enti accessori quali la tettoia e la cabina elettrica…La mappa del Catasto Terreni, nella quale al foglio 15 è rappresentata la particella 364, particella che riguardo alla qualità è costituita, come IÀ detto sopra, da ente urbano, è comprensiva oltre che del fabbricato di cui trattasi con la corte e accessori, anche di una porzione in lato Nord-Ovest dell'edificio; porzione questa che di fatto costituisce pubblica via con il toponimo di via IV Novembre”. Con specifico riguardo alla difformità rilevata dal tecnico della concedente, dunque, il c.t.u. ha chiarito che la rappresentazione di mappa, particella 364 del foglio 15, e la rappresentazione della planimetria catastale dell'immobile esistente su quella particella, mappale 364 sub 1 ex planimetria citata, assolvono a funzioni distinte. Posto che oggetto della compravendita era esclusivamente quanto raffigurato nella planimetria catastale sopra citata – e non quella porzione della particella in catasto terreni di fatto adibita a pubblica via, di cui alla diversa particella 364 del foglio 15, non
è dato rinvenire alcuna irregolarità nelle rispettive raffigurazioni catastali, che – si ribadisce - integrano strumenti aventi finalità loro proprie e distinte.
Essendo la c.t.u. immune da vizi di ordine logico o metodologico, nonché sorretta da argomentazioni del tutto adeguate, i suoi esiti devono essere integralmente recepiti dal giudice.
In definitiva, verificata la conformità fra lo stato dell'immobile oggetto del leasing e la raffigurazione in planimetria catastale al momento dell'atto pubblico di compravendita, non essendo pertinente né fondata la ritenuta difformità della mappa catastale, deve escludersi qualsiasi nullità dell'atto.
Sono infondate altresì le ulteriori deduzioni di in argomento, secondo cui sarebbe stato Controparte_1 precluso alla utilizzatrice l'utilizzo stesso dell'immobile per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, in quanto non conforme alla normativa in materia di sicurezza degli impianti e, pertanto, non a norma né agibile, anche in ragione della presenza di amianto.
Quanto a quest'ultimo profilo, la doglianza dell'utilizzatrice si risolve, a ben vedere, in una censura di vendita di “aliud pro alio” - che l'utilizzatrice assume sussistere in considerazione del fatto che sarebbe stato alienato un bene che, in presenza di amianto, sarebbe del tutto inidoneo a soddisfare le necessità dell'utilizzatore, in quanto lo rende inutilizzabile.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la consegna di “aliud pro alio” – in vero insuscettibile di dar luogo a invalidità del contratto, ma, al più, a risoluzione per inadempimento - ricorre quando la cosa
“sia completamente diversa da quella pattuita, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto” (cfr. Cass. n. 6596/2016), rivelandosi così “funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico sociale della res venduta e quindi a fornire l'utilità richiesta” (così pagina 11 di 19 Cass. n. 28069/2021; essa configura, per l'appunto, al più, un'ipotesi di inadempimento contrattuale (cfr.
Cass. n. 7557/2017), diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, rimanendo incapace di portare, di per sé sola, alla declaratoria di nullità del contratto ex art. 1418
c.c.
Per quanto concerne l'immobile oggetto di causa, la limitata presenza di amianto – accertata su una porzione immobiliare proporzionalmente esigua rispetto all'immobile trasferito - non rende l'immobile incommerciabile e, dunque, non incide sull'oggetto del contratto rendendolo impossibile o illecito.
Come emerso nelle indagini peritali, infatti, la presenza di amianto è stata riscontrata per porzioni limitate dell'immobile, non a diretto contatto con ambienti occupati da persone: “la copertura dei locali adibiti a servizi e spogliatoi, al piano primo dell'edificio di cui trattasi, non è contatto diretto con gli ambienti interni per la presenza di una soletta che forma intercapedine fra i locali stessi e il manto di copertura;
non sussiste quindi una possibilità di contatto diretto fra gli utilizzatori dei locali interni e la copertura contenete amianto. Per quanto riguarda invece la tettoia si riferisce che trattasi di manufatto esterno rispetto ai luoghi di lavoro e si configura come copertura di una limitata porzione della corte, utilizzabile come ricovero materiali e/o autovetture o mezzi. L'attività specifica dell'officina meccanica si svolge completamente all'interno dell'edificio ai piani terra e primo, in locali laboratorio, magazzino, ufficio e accessori, spogliatoi e servizi”.
La presenza di amianto, inoltre, non ha determinato la carenza dei requisiti di agibilità dell'immobile; come riscontrato dal c.t.u., poi, “viste le caratteristiche e la destinazione d'uso dei manufatti, la presenza di amianto nel caso di specie non era di impedimento allo svolgimento della normale attività lavorativa di officina meccanica all'interno dell'edificio” (pp. 33-35 e 63 c.t.u.).
Non sussistendo ragioni di nullità del contratto di compravendita, deve essere esclusa altresì la pretesa nullità derivata dei contratti di leasing.
Del pari, per le ragioni IÀ esplicitate devono essere disattese le censure di invalidità del leasing per impossibilità di fruire dell'immobile ai fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale (attività che, in vero, non risulta mai essere stata interrotta da che ha continuato a detenere l'immobile ben Controparte_1 oltre la data di risoluzione).
Sulla dedotta usurarietà del tasso di leasing e sulla dedotta nullità della clausola di indicizzazione mediante rinvio all'indice euribor. ha domandato, altresì, la dichiarazione di nullità dei contratti di leasing, per Controparte_1 indeterminatezza e usurarietà dei tassi d'interesse – corrispettivi e di mora – applicati;
ha dedotto, inoltre, la nullità della clausola che prevede l'indicizzazione mediante rinvio al parametro Euribor, frutto – in tesi – di intese concorrenziali illecite. pagina 12 di 19 Le domande riconvenzionali in esame sono infondate.
Preliminarmente, in ordine alla invocata dichiarazione di nullità dei contratti di leasing, deve osservarsi che, anche laddove fosse accertata l'usurarietà dei tassi di interesse applicati, la sanzione normativamente prevista non è quella della radicale nullità del negozio, bensì quella della nullità parziale della clausola relativa al tasso usurario.
In concreto, quanto agli interessi corrispettivi, a fronte di un tasso soglia pari al 9,5000 %, il tasso di leasing applicato nel contratto principale è pari al 8,24 % (v. doc. 6 ricorr.), mentre quello applicato nel contratto accessorio è pari all'8,37% (v. doc. 16 ; quanto, invece, al tasso degli interessi moratori, pari al 6% CP_6 alla data della stipula per entrambi i contratti – tasso calcolato con riferimento al tasso Euribor, maggiorato di 5 punti - , esso risulta comunque inferiore alla soglia di usura dei moratori, che deve essere individuata, in base alle indicazioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia, nel tasso del 9,75% (parametro ottenuto mediante aggiunta di 2,1 punti al tasso globale medio alla data dei contratti, aumentato della sua metà).
Sono infondate le allegazioni di circa l'usurarietà del rapporto derivante dal calcolo Controparte_1 degli interessi effettuato conteggiando anche gli effetti dei costi di risoluzione anticipata (ipotesi mai verificatasi, e comunque estranea all'individuazione del tasso da raffrontare con il t.s.u., posto che nulla ha a che fare con il corrispettivo dell'erogazione del credito rilevante ex art. 644 c.p.).
In ordine, infine, alla dedotta nullità della clausola di indicizzazione che prevede il rinvio all'euribor, contenuta in entrambi i contratti di leasing, l'utilizzatrice ha solo genericamente affermato l'avvenuta
“manipolazione” del parametro considerato;
non vi è prova – né, per vero, alcuna allegazione specifica – del fatto che la concedente abbia partecipato ad intese tendenti a manipolare il suddetto indice. Deve quindi escludersi che il rinvio al parametro in questione comporti alcuna invalidità derivata della clausola di indicizzazione.
Sulle domande di annullamento del contratto di compravendita e dei contratti di leasing ha chiesto l'annullamento della compravendita e dei contratti di leasing in ragione del Controparte_1 preteso vizio del consenso (errore o dolo) avente ad oggetto la qualità dell'immobile in relazione alla sua regolarità sotto il profilo catastale-planimetrico.
Si osserva innanzitutto che l'utilizzatrice non ha alcuna legittimazione a far valere l'annullamento del contratto di compravendita stipulato tra fornitrice e concedente, posto che, avuto riguardo all'art. 1441 c.c.,
l'azione evocata può essere esercitata solo dai soggetti nel cui interesse la legge stabilisce l'invalidità, ossia la parte il cui consenso è stato viziato da errore o dolo. per l'appunto, non è parte del Controparte_1 contratto di compravendita. pagina 13 di 19 Il leasing finanziario, infatti, “non dà luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale ma realizza un'ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, dalla società di leasing concluso allo scopo -noto al fornitore- di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse che l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parziale- dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto” (Cass. 17145/2006).
In tale contesto, l'utilizzatore può agire direttamente (verso il fornitore) per far valere i vizi della fornitura
(Cass. 20825/2018; Cass. 13115/2017). Altro discorso è che l'utilizzatore non possa far valere le azioni contrattuali spettanti al finanziatore, sostituendosi in sostanza a costui (cfr. Cass. sez. un 19785/2015).
In ogni caso – e lo stesso vale con specifico riferimento alla domanda di annullamento (per dolo o per errore) dei contratti di leasing – la domanda proposta è infondata IÀ sotto il profilo logico. L'annullamento
è stato invocato dall'utilizzatrice con riferimento alla sussistenza dei dedotti vizi edilizi/catastali/planimetrici: IÀ sotto il profilo delle allegazioni di tuttavia, si Controparte_1 evidenzia che la manifestazione di volontà dell'utilizzatrice ha riguardato l'operazione finanziaria complessiva finalizzata al godimento di un immobile con opere di miglioria, immobile di cui non sono state affatto affermate dalla concedente qualità “migliori” né sottaciute qualità “deteriori” rispetto a quelle reali;
al più, semmai, è stata segnalata dalla concedente, all'esito del completamento delle opere da parte della utilizzatrice, una difformità planimetrica rispetto allo stato dei luoghi, difformità – si ribadisce - in vero inesistente e comunque irrilevante ai fini della commerciabilità del bene, secondo quanto indicato anche dal c.t.u.
In altre parole, non è dato apprezzare, nella manifestazione di volontà resa dall'utilizzatrice, una rappresentazione distorta della realtà, e tantomeno una distorsione della realtà derivante da dolo della concedente. L'errore affermato, in ogni caso, non sarebbe essenziale, non ricadendo esso su qualità proprie del bene (pienamente conforme a quello indicato come oggetto della locazione finanziaria e non affetto da vizi edili né urbanistici), bensì sulla correttezza della sua rappresentazione mappale (risultata comunque corretta, secondo quanto accertato in sede di c.t.u.).
pagina 14 di 19 Sulle domande di risoluzione dei contratti di compravendita e di locazione finanziaria. ha domandato la risoluzione del contratto di compravendita, stipulato tra e Controparte_1 CP_2
Fineco Leasing S.p.A., in ragione dei vizi del bene denunciati, nonché la risoluzione dei contratti di leasing per inadempimento della concedente, consistente nel non aver redatto la perizia sulle opere ultimate e nel non aver effettuato la consegna delle opere stesse mediante apposito verbale, in violazione dell'art. 5 contr.
La mancata consegna delle opere avrebbe in tesi impedito all'utilizzatrice di conseguire il pieno godimento dell'immobile e di dar corso alla procedura amministrativa per l'avvio dell'attività.
In primo luogo si osserva che l'utilizzatrice non ha legittimazione a chiedere la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra la fornitrice del bene e l'acquirente concedente, non essendo parte del contratto di compravendita, secondo quanto rilevato in precedenza in relazione alla domanda di annullamento.
In ogni caso - nonché con specifico riguardo alla domanda di risoluzione dei contratti di leasing – la domanda di risoluzione è infondata.
Occorre esaminare cronologicamente i fatti costitutivi delle reciproche pretese di risoluzione avanzate da e da Controparte_1 Parte_2
Con riguardo all'asserito inadempimento per vizi edilizi/urbanistici del bene (difformità e amianto), le doglianze di per come ricavabili dalla sua narrativa complessiva, si risolvono, ancora Controparte_1 una volta, nella denuncia di un “aliud pro alio”. Al riguardo, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/02/2025, n.
5199, ha affermato che “In tema di vendita, si configura la consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., quando il bene consegnato risulti completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, rientrando in un genere diverso e rivelandosi funzionalmente inidoneo ad assolvere allo scopo economico- sociale della res promessa”.
Nel caso in esame – pur essendo assorbente il rilievo per cui la disciplina dell'aliud pro alio non può trovare applicazione con riferimento alla diversa fattispecie del leasing – si osserva che i vizi lamentati - in vero inesistenti o non qualificabili come vizi del bene, per le considerazioni IÀ svolte - non incidono sulla natura, sull'individualità, consistenza e destinazione dell'oggetto del leasing (operazione finanziaria), né sulla natura, individualità, consistenza e destinazione del bene immobile oggetto di leasing (contratto il cui profilo causale rimane inalterato). Si osserva, peraltro, che il vizio catastale denunciato ha ad oggetto non l'immobile in sé, bensì la correttezza della sua rappresentazione catastale.
Quanto alla presenza di amianto, possono essere richiamate le considerazioni IÀ formulate (nessun danno,
a ben vedere, è stato allegato come conseguenza specifica dei pretesi vizi esaminati).
Con riferimento invece all'asserito inadempimento di discendente dalla mancata consegna delle Parte_2 opere, si osserva che l'art. 5 del contr. leasing prevede che la concedente debba procedere, una volta pagina 15 di 19 terminata l'esecuzione delle opere, a redigere apposita perizia volta a verificarne la regolarità e a consegnare le opere stesse all'utilizzatrice, redigendo apposito verbale. Dalla firma del verbale di consegna da parte della utilizzatrice decorre l'inizio del periodo di locazione finanziaria vera e propria, in continuità con il periodo di pre-locazione.
Nella presente vicenda la concedente ha in vero effettuato, sia pur con significativo ritardo, verifiche a seguito della ultimazione delle opere (25.2.2015). Tali verifiche, per l'appunto, ancorché non recepite in un documento autonomo qualificabile come perizia, ma comunicate via mail, hanno avuto esito negativo. In particolare, il tecnico della concedente ha ritenuto (sia pur erroneamente) di ravvisare la difformità Part planimetrica riferita e ha comunicato alla utilizzatrice tale circostanza con mail del 20.06.2016 (doc. 18
Coerentemente, la concedente non ha redatto alcun verbale di consegna dei lavori (che presuppone per l'appunto l'esito positivo della verifica sulle opere).
A ben vedere, la consegna delle opere mediante apposito verbale ha essenzialmente la funzione di esonerare la concedente dalla responsabilità per eventuali vizi delle opere stesse, la cui realizzazione, si ribadisce, è avvenuta a cura dell'utilizzatrice. La clausola contrattuale citata prevede, semmai, che possa costituire motivo di risoluzione del contratto il rifiuto ingiustificato, da parte dell'utilizzatore, di ricevere la consegna delle opere - ciò che per l'appunto si spiega in ragione dell'immotivata esclusione, in quel caso, dell'operatività del regime di esonero della concedente da responsabilità per vizi delle opere.
Nel caso in esame, in realtà, il comportamento della concedente non integra un inadempimento quanto al ritardo nelle verifiche (non essendo previsto contrattualmente un termine), né quanto alla mancata consegna delle opere, essendo tale condotta giustificata, come anticipato, dagli esiti negativi dei rilievi tecnici effettuati (ancorché erroneamente).
D'altro lato, tuttavia, avuto riguardo agli artt. 5 e 9 del contratto, deve ritenersi che la mancata consegna delle opere con apposito verbale abbia precluso il decorso del periodo di locazione vera e propria, limitatamente al contratto “accessorio”.
Conseguentemente, all'utilizzatore non poteva essere legittimamente richiesto, quanto a tale contratto, il pagamento dei canoni per la fase successiva a quella di pre-locazione, canoni che – in assenza di allegazioni di segno contrario – sono stati invece richiesti da e in parte pagati dall'utilizzatrice. Parte_2
Dalla documentazione contabile prodotta (docc. 9 e 18 emerge che ha Parte_2 Controparte_1 sospeso il pagamento dei canoni a partire da gennaio 2016 per il contratto principale, e a partire da marzo
2016 per il contratto “accessorio”.
È dunque giustificata la sospensione dei canoni del periodo di locazione per il contratto accessorio, per la ragione sopra indicata (mancato decorso della fase di locazione), ciò che non legittima per l'appunto, sul piano formale, l'autonoma risoluzione stragiudiziale del contratto accessorio effettuata dalla concedente nel
2019. pagina 16 di 19 Quanto al contratto principale, la sospensione del pagamento dei canoni è invece ingiustificata (peraltro è avvenuta peraltro in data anteriore rispetto alla comunicazione, da parte del tecnico di della Parte_2 impossibilità di procedere alla consegna dei lavori).
Il mancato pagamento dei canoni integra, ai sensi del regolamento negoziale, un inadempimento suscettibile di dar luogo a risoluzione in forza di clausola risolutiva espressa, regolarmente fatta valere dalla concedente, a mezzo mandataria, nel 2017.
Stante la natura accessoria del leasing finanziario avente ad oggetto le opere da realizzare rispetto al leasing principale avente ad oggetto l'immobile (su cui le opere sono state realizzate), deve ritenersi che la risoluzione stragiudiziale del contratto principale abbia travolto anche il contratto accessorio.
Nessuna domanda di ripetizione risulta specificamente formulata da in relazione ai Controparte_1 canoni versati nel rapporto di leasing accessorio per la fase successiva a quella di prelocazione finanziaria
(le allegazioni sottese alla domanda restitutoria attengono infatti alle conseguenze delle pretesa nullità del rapporto per usurarietà o per illiceità della clausola di indicizzazione). Le somme corrisposte con il pagamento di canoni per la fase successiva a quella di pre-locazione nel contratto accessorio potranno comunque essere compensate con il credito eventualmente spettante alla concedente (o meglio, alla cessionaria del credito) a seguito della risoluzione del rapporto a far data dalla comunicazione di risoluzione del 2017, al netto di eventuali indennità di occupazione dovute per la protratta detenzione ingiustificata dell'immobile (in favore della proprietaria del bene).
Sulla domanda di rilascio dell'immobile ha domandato, per effetto dell'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti di Parte_2 locazione finanziaria, la condanna di al rilascio dell'immobile oggetto di leasing, opere Controparte_1 incluse.
In proposito va rilevato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire, posto che, in corso di causa,
l'immobile, con le opere, è stato rilasciato dalla utilizzatrice.
Sulla domanda di risarcimento dei danni subiti ha chiesto la condanna di e di al risarcimento del danno derivante Controparte_1 Parte_2 CP_2 dalla illegittima segnalazione dell'utilizzatrice presso la centrale rischi.
Accertata l'illegittimità della sospensione del pagamento dei canoni del rapporto principale e l'inadempimento della utilizzatrice, deve ritenersi corretta la segnalazione in centrale rischi;
in ogni caso, diversamente da quanto sostenuto da l'omesso invio di apposito preavviso di Controparte_1 segnalazione non appare sufficiente a fondare domanda di risarcimento, qualora – come in questo caso - pagina 17 di 19 non sia almeno allegata la circostanza per cui il debitore, laddove tempestivamente informato, avrebbe regolarizzato la sua posizione (ipotesi, quest'ultima, che contrasta logicamente, peraltro, con le giustificazioni dedotte a fondamento della sospensione del pagamento dei canoni).
Non essendo ravvisabile alcun diverso inadempimento della concedente, ogni domanda risarcitoria deve essere respinta.
Sulla domanda di manleva di Parte_2
Non ravvisandosi alcuna responsabilità della concedente, è assorbita la sua domanda subordinata di manleva nei confronti di CP_2
Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, al conseguente scaglione applicabile, all'attività complessivamente espletata, alla sostanziale identità di posizioni delle difese di ora come mandataria della concedente, ora come mandataria Parte_1 della cessionaria e dell'avente causa, ciò che giustifica l'unicità della liquidazione, la solidarietà dal lato attivo.
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, esclusivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, con efficacia ex art. 111 c.p.c. nei confronti di quale mandataria delle intervenute, Parte_1 accerta e dichiara l'avvenuta risoluzione di diritto dei contratti di locazione finanziaria per cui è causa, a far data dal 10.7.2017; dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di quale mandataria di Parte_1 [...]
(e di quale mandataria di per il rilascio dell'immobile, Parte_2 Parte_1 Parte_5 con opere, oggetto di locazione finanziaria;
rigetta le domande proposte da Controparte_1 dichiara assorbita la domanda subordinata di manleva proposta da quale mandataria di Parte_1 nei confronti di Parte_2 Controparte_2 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 quale mandataria di di di in Parte_1 Parte_2 Parte_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 18 di 19 solido tra loro, liquidate in € 986,50 per contributo unificato (379,50+607,00), € 54,00 (27,00+27,00) per marca da bollo, € 14.170,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate in € 11.229,00 per compensi, oltre spese generai, i.v.a. e c.p.a. come per Controparte_2 legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, esclusivamente a carico di Controparte_1
Brescia, 7.4.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. Michela Rillosi.
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