Ordinanza cautelare 20 aprile 2021
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00501/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2021, proposto da
Long Beach Charter S.r.l., SS NU, AN IA NU, rappresentati e difesi dagli avvocati Eulo e Paolo Cotza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, piazza Michelangelo n. 14;
contro
Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Forgiarini e Giosuè Seghezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dei seguenti atti (nella parte in cui: rifiutano e/o non riconoscono la proroga del termine di durata dei rapporti concessori vantati dalla ricorrente al 31 dicembre 2033; rinviano, per tali rapporti concessori, a successivi futuri provvedimenti la formalizzazione di atto di proroga tecnica al 31 dicembre 2021; e impongono l'espletamento di pertinenti “procedure concorsuali” finalizzate alla ri-assegnazione dei beni del demanio attualmente in concessione alla ricorrente secondo “principi di par condicio, imparzialità e trasparenza”:
- determinazione del Settore 2 (Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Tutela, Demanio, Edilizia) del Comune di Arzachena 30 dicembre 2020 n. 281 (3693), avente ad oggetto "concessioni demaniali marittime di competenza del Comune di Arzachena. Conclusione procedimento ex art. 2 della L. 241/1990. Non accoglimento istanze di proroga formulate ai sensi della L. 145 del 2018. Estensione validità dei titoli al 31.12.2021";
- correlate note del dirigente del citato Settore municipale 8 gennaio 2021 nn. 844, 845 e 846, preannunzianti (ex art. 10bis L. 241/1990) motivi ostativi alle istanze di proroga, dalla Long Beach Charter s.r.l. formulate ai sensi della L. 145/2018, relativamente a tre concessioni demaniali marittime;
- conseguenti tre provvedimenti 8 febbraio 2021 nn. 6640, 6643, 6646 del dirigente del medesimo Settore comunale, mediante i quali sono state “definitivamente respinte” le tre domande di proroga, fino al 2033, formulate dall'attuale instante con riguardo alle "concessioni demaniali a terra" vantate dalla medesima nel territorio dell'Ente locale convenuto;
- ogni ulteriore atto, comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o conseguente (ivi compresa la nota del Settore 2 del Comune di Arzachena 10 febbraio 2021 prot. 7114, avente ad oggetto “presentazione memoria”);
e per l’accertamento e la declaratoria:
(per quanto occorra) del diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio di pertinente titolo formale (ricognitivo dell'avvenuta proroga ex lege), fino al 31 dicembre 2033, quale concessionaria sulle aree di seguito meglio identificate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che all’odierna udienza pubblica le parti hanno congiuntamente dichiarato, ai fini delle conseguenti pronunce, di non avere più interesse alla definizione nel merito della lite;
che di tanto al Collegio non resta che dare atto, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
che le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO