Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/06/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N.6519/05 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6519 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2005 avente ad oggetto: azione di adempimento e vertente
TRA
Parte 1 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Fumagalli e Giuseppe Trezza
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sul Lungomare Trieste n.
84 giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
,con sede in Salerno al Corso Controparte 1
Vittorio Emanuele n. 143, C.F. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t.,
,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco CESARODr. CP 2
,
( Codice Fiscale 1 ) e Marcello FORTUNATO ( Codice Fiscale 2
con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo sito in Battipaglia alla
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_3
' in persona del commissario, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Benedetto Loyola ed elettivamente domiciliata a Roma in via Borgognona n. 12 giusta procura in atti
INTERVENIENTE
OGGETTO: azione di adempimento
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, notificato a mezzo posta in partenza il
12.09.2005, la Parte 1 di seguito brevemente indicata anche Parte 2 ha riassunto avanti l'intestato Tribunale il giudizio già promosso contro il و
in destra del fiume Sele, di seguito in breve anche CP 1 Controparte_1
avanti[...] e la Controparte_3
,
Tribunale di Milano e definito con ordinanza di declaratoria di incompetenza territoriale. CP 1L'originaria domanda dell'attrice si proponeva di sentir condannare il convenuto al pagamento della somma di € 1.001.203,67 o della diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, con interessi legali e spese di giudizio.
Premetteva l' Parte 2 di essere creditrice del Controparte_1 in virtù della cessione di credito operata a proprio favore dalla Controparte 4 con
sede in Argenta (FE).
Assumeva, in particolare, la attrice che il credito ceduto troverebbe giustificazioni nei seguenti titoli: fatture n. 20069, 20070, 50040 e 50041/03, oggetto di cessione con atti del notaio Persona 1 di Argenta del 5.3.2003 rep. 17429 e del 04.06.2003 rep.
18191, che si assumono notificati al debitore ceduto.
Parte 2 ha promosso l'odierno Sull'esito negativo dei solleciti di pagamento giudizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto a ministero Controparte_1 Persona 2 deceduto nelle more del giudizio, il quale impugnava e dell'Avv.
,
contestava integralmente il libello introduttivo del giudizio e la domanda di pagamento in esso contenuta, perché inammissibile ed improcedibile nonché infondata sia sotto il profilo fattuale che giuridico chiedendone il rigetto.
La causa seguiva il suo iter e venivano depositate le memorie ex art. 183 e 184 ante novella.
Nelle more del giudizio, in data 18.12.2010, decedeva l'Avv. Persona 2
conParte 2L'udienza del 30.03.2011 fu rinviata di ufficio al 28.09.2011 e comparsa nelle more notificata, ebbe a riassumere il presente giudizio per la predetta data.
Tra le medesime parti, sempre avanti al Tribunale di Salerno, pendeva un altro giudizio rubricato con il numero di R.G. n.3503/2006 definito con sentenza del n.4881/16 resa in data 07.09.2016 dal Tribunale di Salerno con la quale è stata rigettata ogni domanda di pagamento in danno del CP 1 convenuto su richiesta della Parte 3
[...]
La domanda giudiziale relativamente alla richiesta di pagamento dell'importo di € 462.000,00 va rigettata.
Con bando di gara del 9.03.1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.68 del 23.3.1999 nelle forme di legge, il Controparte_1 iniziava la procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione in appalto dei lavori per la “ristrutturazione del canale principale, ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto irriguo nel comprensorio lotto III".
Con delibera della Deputazione Amministrativa del 14.06.1999 n.221, il CP_1
approvava il verbale di gara della commissione ed aggiudicò l'appalto alla
[...]
'Controparte_4 con sede in Argenta.
In data 5.08.1999 fu sottoscritto in Salerno il contratto d'appalto, con gli allegati capitolati speciali, sottoposto a registrazione in pari data.
Il rapporto contrattuale si è protratto fino agli inizi dell'anno 2003, allorquando in ragione delle difficoltà economiche dell'appaltatrice, sfociate nella dichiarazione dello stato di insolvenza, e dei conseguenti e rilevanti inadempimenti, il CP 1 ha
avviato la procedura di rescissione nonchè l'esecuzione dei lavori residui in danno ai sensi dell'art. 28 del R.D. n. 350 del 1895.
Il bando di gara esplicitamente prevedeva che l'appalto fosse regolato dalle norme del
Capitolato speciale e del Capitolato Generale per l'appalto delle opere del Ministero
dei LL. PP., approvato con D.p.r. 16.07.1962 n.1063 e successive modifiche ed integrazioni.
Successivamente, nel capitolato speciale si estese l'osservanza delle leggi antimafia
13.9.1982 n.646, 23.12.1982 n. 936, 19.03.1990 n.55 e succ. modif. ed int., della legge
20.03.1865 n.2248 all. F, del Regolamento per la direzione, la contabilità e collaudo dei lavori pubblici approvato con R.D. 25.5.1895 n.350 e succ. modif., della legge
11.02.1994 n.109 e successive modificazioni, avvenute alla data di pubblicazione del bando di gara del 23.03.1999.
In assenza della pubblicazione del regolamento d'attuazione della legge 109/94, che è
avvenuto solo successivamente con DPR 21.12.1999 n. 554, l'appalto è stato disciplinato dal previgente regolamento generale di cui al R.D. n.350 del 1895 e dal d.p.r. n.1063 del 1962.
Per la parte economica e contabile il contratto di appalto era regolato dalle norme contenute nell'art. 48 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato
approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827, modificato dall'art. 1 della legge 12.1.1974 n.8.
Controparte_1 come ente gestore del demanio regionale ramo bonifiche dellaIl '
per l'area comprensoriale di riferimento, è tenuto all'applicazione Controparte_5
della legge 11.02.1994 n. 109 e sue modificazioni ed integrazioni, vigenti alla data del
9 marzo 1999, di emissione del bando di gara.
L'intero rapporto contrattuale, dunque, per effetto dell'epoca di pubblicazione del bando di gara, della data di aggiudicazione e della stipulazione del contratto, ha trovato la sua disciplina giuridica nella legge generale n. 2248 del 1865 e del D.p.r. n.1063 del
1962 e della legge 109/94 nella parte attuata.
Esso, quindi, è rimasto sottratto dall'applicazione del nuovo regolamento attuativo della legge Pt 4 approvato solo il 21.12.1999.
La società appaltatrice ha eseguito solo parzialmente i lavori ed ha emesso complessivamente n. 13 stati di avanzamento lavori.
L'opera non è stata mai completata ed a fronte dell'inadempimento della
Controparte_3 il Controparte_1 si è determinato a porre in essere la procedura di rescissione ai sensi dell'art. 27 della legge n.2248 del 1865 ed a provvedere all'appalto per la esecuzione in danno di opere non completate o realizzate solo parzialmente o mal eseguite, secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori e dall'ingegnere capo.
Mai è stato redatto o approvato lo stato finale dei lavori.
In data 03 febbraio 2004 la commissione di collaudo, preso atto anche della relazione particolareggiata dell'ing. Capo dei lavori del 02.08.2003, ha constatato la non ultimazione delle opere, dettando indicazioni sulle più urgenti incombenze di salvaguardia.
Le disposizioni di legge e di capitolato generale e speciale imponevano alla società
appaltatrice "la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi", con cadenza quadrimestrale e comunque prima dell'emissione dei s.a.l. e delle fatture.
Nell'anno 2003 la CP 4 non ha provveduto alla trasmissione di tali atti, anzi si
è resa inadempiente al versamento degli oneri previdenziali e per Parte 5 per somme rilevanti.
Nessuno stato finale dei lavori è stato mai emesso.
Le opere non sono state mai interamente ultimate e, quelle poste in opera, hanno presentato rilevanti vizi di funzionamento, che ne hanno impedito il collaudo finale,
come risulta dall'accertamento della commissione di collaudo. CP 1 atto di cessione di singolo creditoIn data 10.06.2003 è stato notificato al esistente con atto per notar Persona 1 rep.18191 racc.2144 in favore di Parte 2
relativo alle fatture B/50040 di € 486.677,27 e B/50041 di € 52.526,40 datate
20.05.2003, esigibili solo dopo il 31.07.2003.
Il 03.07.2003 il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 1/2003 dichiarava lo stato di insolvenza della Parte 6 ai fini della ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo n.270 del 1999, nominando gli organi della procedura. Con decreto del 26 agosto 2003 il Ministro della attività produttive nominava i commissari straordinari.
Solo il 25.07.2003, in allegato a missiva datata 18.07.2003, il Controparte_1 riceveva da Parte 2 fotocopia dell'atto di cessione di credito per notar Per 1
[...] datato 5.3.2003 rep. 17429 e racc.2093, relativo a "SAL Stato Finale Pt 7 in
-fatture B/20069 per € 354.000,00 e n. B/20070 per € 108.000,00 che si Economia
assumono datate 25.02.2003.
Con lettera prot. 3507 del 13.08.2003 il CP 1 riscontrava la missiva indicata in precedenza ed evidenziava che : a) “non ha mai ricevuto e per nessun titolo o causale,
da parte della Controparte_3 وو le fatture B/20069 e B/20070, oggetto della cessione del 05.03.2003. b) di aver ricevuto notifica dell'estratto della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della cooperativa cedente e di aver posto a disposizione degli organi della procedura la documentazione attestante i rapporti debito-creditori con la cooperativa stessa. Il CP 1 convenuto in data 07 agosto ha ricevuto copia della istanza formulata dell'avv. Vito Gallotta con pedissequa autorizzazione del Tribunale di Ferrara del
1.08.2003 alla corresponsione ai dipendenti della Controparte_3 degli emolumenti maturati in epoca antecedente alla dichiarazione dello stato d'insolvenza.
Analoga richiesta veniva autorizzata per il versamento di contributi dovuti alla Pt_5
[...] .
In favore della massa attiva della procedura di amministrazione straordinaria, il residuo credito del 13^ S.A.L. risultava pari ad € 459.360,70 (i.v.a. compresa).
Il CP 1 convenuto, con successive missive a Parte 2 del 10.09.2003, del
17.09.2003, del 17.10.2003 e del 10.11.2003, quest'ultima indirizzata allo studio legale
Fumagalli, ha ribadito il contenuto della missiva del 13.08.2003. Risulta al CP 1 convenuto che gli organi della procedura di amministrazione straordinaria hanno appostato nella massa attiva il credito della Controparte_3 nei
confronti del CP 1 stesso, residuo del 13^S.A.L.
In materia di appalti pubblici, la formulazione e la promulgazione del bando di gara costituisce il momento determinante per la individuazione della normativa legale e contrattuale, che regolerà il rapporto contrattuale per tutta la sua durata.
E' principio generale che, nel procedimento per l'appalto di opere pubbliche, le condizioni generali e speciali di contratto, stabilite dal bando di gara ed indicate nella lettera di invito, non possono essere modificate (nè in senso sfavorevole, nè in senso favorevole all'aggiudicatario) dopo l'aggiudicazione.
Da ciò ne discende che la "lex specialis" della gara non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui alcune regole risultino non più
conformi alla normativa sopravvenuta, salvo l'esercizio del potere di autotutela.
Attesa la sua natura di atto amministrativo a carattere normativo, qualificata come "lex specialis" della procedura, l'eventuale "ius superveniens" che abroghi o modifichi clausole e regole legali non ha effetti innovatori.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa concorda nel ritenere che la p.a. è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo, unitamente alla lettera.
d'invito, costituisce la "lex specialis" della gara, e non può essere disapplicato nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in esso contenute risultino non più conformi allo "ius superveniens", salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela.
Deve ritenersi che il bando di gara - che richiami una determinata norma come regola per il futuro agire dell'amministrazione - intenda operare, salvo prova contraria, un rinvio materiale, e non dinamico, ad essa, nel senso di farla propria, rendendola indifferente alle mutazioni successivamente intervenute a livello legislativo.
L'impianto normativo del contratto d'appalto stipulato con la Controparte_6 trovava interamente il suo contenuto nel bando di gara e nella normativa generale e speciale,
richiamata e vigente all'epoca della sua promulgazione e pubblicazione.
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene e ritiene l'attrice nel libello introduttivo del giudizio, la normativa applicabile al rapporto contrattuale è quella già predeterminata all'atto del bando di gara e non può subire alcuna modificazione e/o integrazione per effetto della sopravvenienza di nuove norme.
In subiecta materia, il principio tempus regit actum è di stretta interpretazione ed osservanza.
Da ciò ne discende che la normativa applicabile al caso di specie va rinvenuta, dunque,
esclusivamente nella legge n. 2248 del 1865 all.E (artt.9 e 69) e nel R.D. n. 350 del
1895 (art. 339).-
_Le norme richiamate disponevano in deroga alla disciplina codicistica l'obbligo dell'adesione dell'amministrazione interessata per rendere la cessione stessa opponibile ed intrinsecamente efficace nei confronti dell'Ente.
Nella fattispecie de qua, l'approvazione o il consenso alle cessioni operate tra le parti avrebbe reso necessaria l'adozione di una deliberazione della Deputazione
che mai è stata approvata.Amministrativa del CP_1
,dunque, non ha mai autorizzato o aderito alle cessioni di credito;
anzi, le Il CP_1
ha ripetutamente contrastate.
Pertanto, in assenza di espressa adesione dell'Ente debitore, le cessioni di credito, pur valide tra le parti, non sono opponibili al CP 1 convenuto, costituendo la mancata
accettazione una causa estrinseca di inefficacia delle stesse, con la logica conseguenza della inopponibilità delle cessioni Le cessioni di credito sono inopponibili ed inefficaci nei confronti del CP 1
Si tratta della cessione delle fatture che la Controparte_3 assume aver emesso per
S.A.L. finale.
La cessione in oggetto sia pervenuta a semplice conoscenza del CP 1 convenuto
con l'inoltro di missiva da parte di Parte_2 del 18.07.2003, ricevuta il 25.07.2003,
e come la scrittura privata autenticata non sia mai stata notificata all'Ente nelle forme di legge.
Orbene, sin dal primo atto di riscontro, avvenuto con missiva prot. 3507 del 13.08.2003
alla richiesta di pagamento del 25.07.2003, il CP 1 ha dichiarato all' Parte 2
Controparte_3 : a) la mancata ricezione delle fatture B/20069 di € 354.000,00 ed alla e B/20070 di € 108.000,00 recante causale S.A.L. finale;
b) l'inesistenza del credito indicato nelle fatture per la mancata emissione dello stato finale
In sostanza, lo stato finale non è mai stato approvato dagli organi tecnici ed amministrativi (direzione dei lavori ed ingegnere capo, commissione di collaudo finale) nelle forme previste dalla normativa applicata al contratto di appalto.
Non esisteva, pertanto, titolo per l'emissione di alcuna fattura recante la indicata causale.
,Il fatto pervenne a conoscenza di Parte 2 la quale con missiva datata 4.9.2003 e ricevuta dal Consorzio il 08.04.2003 espressamente dichiara "facciamo riferimento
alla Vostra lettera del 13.08.03 per comunicarvi che, fermo restando quanto da VV.SS.
asserito in merito all'inesistenza delle fatture B/20069 e B/20070 di cui stiamo effettuando gli opportuni accertamenti,. 92 Con tale missiva la attrice Parte 2 si limitava a richiedere il pagamento solo delle fatture B/50040 e B/50041 per € 539.203,67 a suo dire scadute il 31.07.2003. me
Il credito ceduto relativo al 13^ S.A.L. di cui alla scrittura privata autentica del 4.6.2003, notificata il 10 giugno 2003, andava a scadenza e, quindi, in pagamento solo il 31.07.2003.
Le fatture emesse consacravano un credito della Controparte_3 nei confronti del CP 1 non ancora esigibile.
In data 03.07.2003 il Tribunale di Ferrara ha dichiarato lo stato di insolvenza della
Controparte_3
In applicazione del D.Lgs. n. 270/99 di modificazione ed integrazione della legge "cd.
Prodi" sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il CP 1
[...] convenuto non poteva più provvedere ad alcun pagamento, se non espressamente autorizzato dagli organi della procedura, nominati con la sentenza.
dichiarativa dello stato di insolvenza e con decreto del Ministero delle attività
produttive.
E ciò sia perché, nel caso di specie, si trattava di danaro pubblico, derivante da provviste finanziarie provenienti dall'Agensud per la realizzazione di fini pubblicistici,
sia perché l'eventuale pagamento non sarebbe stato opponibile alla procedura di amministrazione giudiziale e non avrebbe determinato l'effetto liberatorio per il debitore ceduto.
Non vi è dubbio che l'atto di cessione del credito abbia comportato un depauperamento del patrimonio del cedente in danno della massa dei creditori, che per soddisfare i propri crediti devono attenersi alle regole della par condicio, iniziando la procedura di insinuazione al passivo dell'amministrazione straordinaria. Il CP 1 ha invitato Parte 2 a rivolgersi agli organi della procedura giudiziale per la sua richiesta di pagamento, sollevandosi così dall'alea di operare un pagamento con moneta pubblica, senza ottenere la certezza della liberazione dall'obbligazione pecuniaria nei confronti del cedente, entrato in amministrazione straordinaria. Tra l'altro, il CP 1 convenuto non è più da considerare legittimato passivo della domanda di pagamento formulata da Parte_2
Difatti, "sciolti i contratti", i rapporti di tra Pt_2 e Controparte_3 restano estranei al CP 1 convenuto, il quale non può più considerarsi parte dell'azione di pagamento promossa dalla società attrice nè potrà essere mai destinatario di una pronuncia di condanna.
Sulla base delle conseguenze e degli effetti dell'intervenuta risoluzione, l' Parte_2
non avrebbe più dovuto coltivare l'azione di pagamento nei confronti del CP 1
convenuto ma svolgere ogni sua domanda esclusivamente nei confronti dell'amministrazione straordinaria della Controparte_3
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - 1° Sezione -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
rigetta la domanda;
condanna la Parte 1 in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €
10.500,00, di cui € 1.300,00 per spese ed il residuo per onorari, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA
Salerno, 28 gennaio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio