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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/07/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 541/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. DE MEO GIANLUCA) Parte_1
Parte ricorrente contro
(dott.ssa SANTINI SILVIA funz. delegato ex art. Controparte_1
417 bis c.p.c.)
Parte resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, ad esito dell'udienza del 22 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del giudizio.
Con ricorso depositato in data 16 maggio 2023, si è rivolto a questo Tribunale Parte_1
per sentire dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, come previsto dall'art. 1 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18,
2018/19, 2019/2020, 2020/2021 o per i diversi anni risultanti dovuti e, per l'effetto, ottenere condanna del a corrisponderle l'importo Controparte_1
nominale complessivo di €2.500,00,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale o, in via gradata, a titolo di risarcimento del danno per equivalente pecuniario ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Il ricorrente, a sostegno dell'azione, ha affermato:
- di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di Controparte_1
plurimi contratti a termine e, in particolare: per l'anno scolastico 2016/2017 con contratto di lavoro a tempo determinato, avente decorrenza 15/12/2016 e cessazione 30/06/2017; per l'anno scolastico 2017/2018 con contratto di lavoro a tempo determinato, avente decorrenza 27/09/2017 e cessazione 30/06/2018; per l'anno scolastico 2018/2019 con contratto di lavoro a tempo determinato, avente decorrenza 26/10/2018 e cessazione 31/08/2019; per l'anno scolastico 2019/2020 con contratto di lavoro a tempo determinato, avente decorrenza 23/09/2019 e cessazione 31/08/2020; per l'anno scolastico 2020/2021 con contratto di lavoro a tempo determinato avente decorrenza 15/09/2020 e cessazione 30/06/2021 (per ogni annualità per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Omnicomprensivo “Beato
Simone Fidati” di Cascia (PG), scuola secondaria di II grado);
- di non aver mai beneficiato dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «carta elettronica del docente»), nonostante l'espletamento di mansioni identiche a quelle svolte dai colleghi di ruolo, in violazione di quanto disposto in materia dagli artt. 63 e 64 CCNL di comparto, che non recano distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato nel disciplinare gli obblighi di formazione e pure in violazione dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70 CE che, nelle clausole 4 e 6, vieta qualsivoglia forma di discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori e termine e di ruolo, anche rispetto ad ambito formativo;
- di ritenere illegittima tale esclusione, avuto altresì riguardo al contenuto della disciplina dell'emergenza sanitaria (art. 2 DL n. 22 dell'8.4.2020), che ha consentito utilizzo di tale beneficio pure per acquistare “servizi di connettività”, da utilizzare per la didattica a distanza nonché alla sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, con
2 la quale è stato disposto annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 2015, offrendo opzione ermeneutica costituzionalmente orientata della legge n. 107/2015, tale da imporre riconoscimento del c.d. bonus annuale di € 500,00 (pacificamente attribuito ai docenti in prova e part time) anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007 e all'ordinanza CGUE del
18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, che giunge alle medesime conclusioni sulla base di quanto stabilito dalla clausola n. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
CE n. 70/1999.
Ritualmente evocato in giudizio, il si è costituito ed ha Controparte_1
eccepito l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto vantato per gli aa.ss. 2017/2018
e 2018/2019 avuto riguardo, in difetto di alcun precedente atto interruttivo, ad intervallo intercorrente già tra la data di deposito del ricorso (16 maggio 2023) e le rispettive date di conferimento dell'incarico per tali annualità (15.12.2016 e 27.09.2017); ha ribadito, anche nel residuo merito, applicazione di tutti i criteri ermeneutici enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza 27.10.2023 n. 29961, con riferimento alla tipologia ed alla durata delle supplenze in relazione alle quali è consentito il riconoscimento del beneficio oggetto di pretesa.
All'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa.
2. Motivi della decisione.
La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 comma 121 L.107/15, con riferimento agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio a tempo determinato.
In via preliminare, va accolta, siccome fondata, l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa erariale, desumendosi dagli atti di causa il decorso di intervallo cronologico ben superiore al quinquennio già dalla data di deposito del ricorso (23 maggio 2023) e la data di conferimento dell'incarico rispetto agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 (coincidente con il 15.12.2016 e con il 27.09.2017).
3 La presente azione invero, proprio secondo i criteri ermeneutici della giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente (più avanti riepilogati e riportati), è volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica del diritto all'accredito per importo nominale di
€500 con riferimento alle annualità indicate nell'atto introduttivo: diritto implicante prestazione da eseguirsi “periodicamente ad anno o in termini più brevi” e, dunque, termine di prescrizione quinquennale, in applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. (decorrente, nel ragionamento seguito dalla S.C., dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica).
Ben diversa, invece, è l'azione risarcitoria di natura contrattuale (con termine di prescrizione decennale) cui ha fatto riferimento parte ricorrente ad udienza odierna, implicante requisiti integrativi peculiari e cioè l'effettiva e concreta dimostrazione, da parte del singolo docente, anche se cessato dal servizio o cancellato dalle graduatorie, del pregiudizio ulteriore
(rispetto al diritto all'accredito annuale di 500€ mediante rilascio della Carta) abbia subito in termini di formazione a seguito della mancata o ritardata attribuzione del beneficio annuale (nel caso di specie neppure allegato).
Nel residuo merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito brevemente esposte.
Al fine di delineare il contesto normativo di riferimento, in primo luogo, va richiamato l'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
[...
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile…”.
Successivamente, l'art. 15, primo comma, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. con modif. nella legge n. 103 del 10.8.2023 ha stabilito che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile…”.
Quanto all'obbligo di formazione e aggiornamento, l'art. 282, primo comma, del d.lgs.
297/1994 (T.U. scuola) già dispone(va) che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica…”.
Ciò posto, è noto che, con ordinanza del 18.5.2022, la CGUE ha statuito che “…La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
5 utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza…”.
Con la sentenza n. 1842/2022, il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. 32313/2015, che dettava regole in tema di modalità di assegnazione e di utilizzo della carta per cui è causa, nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo per contrasto con i canoni posti dagli artt.
3, 35 e 97 Cost.
Di recente, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, emessa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la
Sezione lavoro della Suprema Corte, premesso il riferimento all'annualità in materia di formazione docenti, ha chiarito che “…l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art.
1, co. 2, L. 124/1999) … Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Nella citata pronuncia, la Corte ha evidenziato che non può assumere alcuna valenza ostativa al riconoscimento del beneficio nè l'omessa presentazione di una domanda in una procedura concepita con esclusione del personale supplente nè la decadenza per esaurimento dei fondi nel biennio, ciò determinando, in concreto, la soppressione del diritto per fatto del creditore.
6 La Suprema Corte ha altresì escluso l'attuale applicabilità del beneficio in esame agli incarichi di supplenza di tipo temporaneo (anche ove la sommatoria dei contratti determini una consistenza assimilabile a quelle delle tipologie oggetto di tutela), visto il perimetro delineato dall'ordinanza di rimessione del Tribunale di Taranto e, in ordine alla struttura dell'obbligazione per cui è causa ed alla possibilità di un'azione di adempimento in forma specifica - ora per allora - anche dopo il termine dell'anno scolastico, ha affermato che, nonostante le peculiarità del caso (trattasi di applicativo informatico che genera un codice di acquisto in favore dei titolari che gli esercenti possono accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo), detto beneficio è assimilabile ad un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro destinata ad una specifica tipologia di acquisti e che è possibile e che può desumersi nella fattispecie interesse di entrambe le parti del rapporto, consentire l'esercizio del diritto/adempimento dell'obbligazione in un periodo successivo alla maturazione, attribuendo al docente escluso “…un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Unico rimedio risarcitorio rimane, invece, con riferimento alle ipotesi di docenti cessati dal servizio (ossia destinatari di provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie), purchè sia da costoro analiticamente allegato il pregiudizio effettivamente subito e ne sia operata valutazione in base al meccanismo della prova presuntiva (tenendo conto ad es. delle spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi, delle perdite di chances formative, della menomazione non patrimoniale della professionalità, etc.) e liquidazione di natura equitativa.
Quanto alla prescrizione, la Suprema Corte – si ribadisce - ha stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica – al pari della presente azione - si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma
7 informatica e che il termine relativo alle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento ed i criteri ermeneutici offerti, in funzione nomofilattica, dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda sub iudice è fondata e va accolta, in quanto è documentato in atti che il ricorrente ha prestato (ed attualmente presta) servizio alle dipendenze del resistente, nel periodo descritto nella CP_1
narrativa dell'atto introduttivo, come docente reclutato mediante contratti di lavoro a tempo determinato per incarichi di supplenza, sino al termine delle attività didattiche (sino al 30.6) per orario completo, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 124/1999 (v. curriculum giuridico dei servizi non di ruolo prestati estratti dal SIDI sub all. 1 fasc. MI).
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, il resistente va Controparte_1
condannato ad emettere in favore della parte ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli aa.ss. 2018/19, 2019/2020, 2020/2021
(poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati secondo contenuto precettivo dell'art. 1, comma
121, L. n. 107 cit.), con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per la suddetta annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36 l. 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo.
Tenuto conto della reciprocità della soccombenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/3 e l'amministrazione resistente va condannata a rimborsare alla parte ricorrente i residui 2/3 di tali spese.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo, pro quota, sulla base dei parametri approvati con D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale.
P.Q.M.
8 definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto per intervenuta prescrizione il diritto all'accredito per cui è causa con riferimento ad aa.ss. 2016/2017, 2017/2018;
- condanna il resistente ad emettere, in favore della parte Controparte_1
ricorrente, la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per i soli aa.ss. 2018/19, 2019/2020, 2020/2021 con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per la medesima annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti per 1/3 e condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla ricorrente i residui 2/3 di tali spese, pro quota liquidate nell'importo di
€800,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianluca De Meo dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Perugia, 22 luglio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 541/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. DE MEO GIANLUCA) Parte_1
Parte ricorrente contro
(dott.ssa SANTINI SILVIA funz. delegato ex art. Controparte_1
417 bis c.p.c.)
Parte resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, ad esito dell'udienza del 22 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del giudizio.
Con ricorso depositato in data 16 maggio 2023, si è rivolto a questo Tribunale Parte_1
per sentire dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, come previsto dall'art. 1 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18,
2018/19, 2019/2020, 2020/2021 o per i diversi anni risultanti dovuti e, per l'effetto, ottenere condanna del a corrisponderle l'importo Controparte_1
nominale complessivo di €2.500,00,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale o, in via gradata, a titolo di risarcimento del danno per equivalente pecuniario ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Il ricorrente, a sostegno dell'azione, ha affermato:
- di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di Controparte_1
plurimi contratti a termine e, in particolare: per l'anno scolastico 2016/2017 con contratto di lavoro a tempo determinato, avente decorrenza 15/12/2016 e cessazione 30/06/2017; per l'anno scolastico 2017/2018 con contratto di lavoro a tempo determinato, avente decorrenza 27/09/2017 e cessazione 30/06/2018; per l'anno scolastico 2018/2019 con contratto di lavoro a tempo determinato, avente decorrenza 26/10/2018 e cessazione 31/08/2019; per l'anno scolastico 2019/2020 con contratto di lavoro a tempo determinato, avente decorrenza 23/09/2019 e cessazione 31/08/2020; per l'anno scolastico 2020/2021 con contratto di lavoro a tempo determinato avente decorrenza 15/09/2020 e cessazione 30/06/2021 (per ogni annualità per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Omnicomprensivo “Beato
Simone Fidati” di Cascia (PG), scuola secondaria di II grado);
- di non aver mai beneficiato dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «carta elettronica del docente»), nonostante l'espletamento di mansioni identiche a quelle svolte dai colleghi di ruolo, in violazione di quanto disposto in materia dagli artt. 63 e 64 CCNL di comparto, che non recano distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato nel disciplinare gli obblighi di formazione e pure in violazione dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70 CE che, nelle clausole 4 e 6, vieta qualsivoglia forma di discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori e termine e di ruolo, anche rispetto ad ambito formativo;
- di ritenere illegittima tale esclusione, avuto altresì riguardo al contenuto della disciplina dell'emergenza sanitaria (art. 2 DL n. 22 dell'8.4.2020), che ha consentito utilizzo di tale beneficio pure per acquistare “servizi di connettività”, da utilizzare per la didattica a distanza nonché alla sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, con
2 la quale è stato disposto annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 2015, offrendo opzione ermeneutica costituzionalmente orientata della legge n. 107/2015, tale da imporre riconoscimento del c.d. bonus annuale di € 500,00 (pacificamente attribuito ai docenti in prova e part time) anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007 e all'ordinanza CGUE del
18.5.2022, emessa nella causa C-450/21, che giunge alle medesime conclusioni sulla base di quanto stabilito dalla clausola n. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
CE n. 70/1999.
Ritualmente evocato in giudizio, il si è costituito ed ha Controparte_1
eccepito l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto vantato per gli aa.ss. 2017/2018
e 2018/2019 avuto riguardo, in difetto di alcun precedente atto interruttivo, ad intervallo intercorrente già tra la data di deposito del ricorso (16 maggio 2023) e le rispettive date di conferimento dell'incarico per tali annualità (15.12.2016 e 27.09.2017); ha ribadito, anche nel residuo merito, applicazione di tutti i criteri ermeneutici enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza 27.10.2023 n. 29961, con riferimento alla tipologia ed alla durata delle supplenze in relazione alle quali è consentito il riconoscimento del beneficio oggetto di pretesa.
All'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa.
2. Motivi della decisione.
La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all'art. 1 comma 121 L.107/15, con riferimento agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio a tempo determinato.
In via preliminare, va accolta, siccome fondata, l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa erariale, desumendosi dagli atti di causa il decorso di intervallo cronologico ben superiore al quinquennio già dalla data di deposito del ricorso (23 maggio 2023) e la data di conferimento dell'incarico rispetto agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 (coincidente con il 15.12.2016 e con il 27.09.2017).
3 La presente azione invero, proprio secondo i criteri ermeneutici della giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente (più avanti riepilogati e riportati), è volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica del diritto all'accredito per importo nominale di
€500 con riferimento alle annualità indicate nell'atto introduttivo: diritto implicante prestazione da eseguirsi “periodicamente ad anno o in termini più brevi” e, dunque, termine di prescrizione quinquennale, in applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. (decorrente, nel ragionamento seguito dalla S.C., dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica).
Ben diversa, invece, è l'azione risarcitoria di natura contrattuale (con termine di prescrizione decennale) cui ha fatto riferimento parte ricorrente ad udienza odierna, implicante requisiti integrativi peculiari e cioè l'effettiva e concreta dimostrazione, da parte del singolo docente, anche se cessato dal servizio o cancellato dalle graduatorie, del pregiudizio ulteriore
(rispetto al diritto all'accredito annuale di 500€ mediante rilascio della Carta) abbia subito in termini di formazione a seguito della mancata o ritardata attribuzione del beneficio annuale (nel caso di specie neppure allegato).
Nel residuo merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito brevemente esposte.
Al fine di delineare il contesto normativo di riferimento, in primo luogo, va richiamato l'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
[...
[...] , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile…”.
Successivamente, l'art. 15, primo comma, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. con modif. nella legge n. 103 del 10.8.2023 ha stabilito che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile…”.
Quanto all'obbligo di formazione e aggiornamento, l'art. 282, primo comma, del d.lgs.
297/1994 (T.U. scuola) già dispone(va) che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica…”.
Ciò posto, è noto che, con ordinanza del 18.5.2022, la CGUE ha statuito che “…La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
5 utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza…”.
Con la sentenza n. 1842/2022, il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. 32313/2015, che dettava regole in tema di modalità di assegnazione e di utilizzo della carta per cui è causa, nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo per contrasto con i canoni posti dagli artt.
3, 35 e 97 Cost.
Di recente, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, emessa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la
Sezione lavoro della Suprema Corte, premesso il riferimento all'annualità in materia di formazione docenti, ha chiarito che “…l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art.
1, co. 2, L. 124/1999) … Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio…”.
Nella citata pronuncia, la Corte ha evidenziato che non può assumere alcuna valenza ostativa al riconoscimento del beneficio nè l'omessa presentazione di una domanda in una procedura concepita con esclusione del personale supplente nè la decadenza per esaurimento dei fondi nel biennio, ciò determinando, in concreto, la soppressione del diritto per fatto del creditore.
6 La Suprema Corte ha altresì escluso l'attuale applicabilità del beneficio in esame agli incarichi di supplenza di tipo temporaneo (anche ove la sommatoria dei contratti determini una consistenza assimilabile a quelle delle tipologie oggetto di tutela), visto il perimetro delineato dall'ordinanza di rimessione del Tribunale di Taranto e, in ordine alla struttura dell'obbligazione per cui è causa ed alla possibilità di un'azione di adempimento in forma specifica - ora per allora - anche dopo il termine dell'anno scolastico, ha affermato che, nonostante le peculiarità del caso (trattasi di applicativo informatico che genera un codice di acquisto in favore dei titolari che gli esercenti possono accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo), detto beneficio è assimilabile ad un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro destinata ad una specifica tipologia di acquisti e che è possibile e che può desumersi nella fattispecie interesse di entrambe le parti del rapporto, consentire l'esercizio del diritto/adempimento dell'obbligazione in un periodo successivo alla maturazione, attribuendo al docente escluso “…un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
Unico rimedio risarcitorio rimane, invece, con riferimento alle ipotesi di docenti cessati dal servizio (ossia destinatari di provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie), purchè sia da costoro analiticamente allegato il pregiudizio effettivamente subito e ne sia operata valutazione in base al meccanismo della prova presuntiva (tenendo conto ad es. delle spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi, delle perdite di chances formative, della menomazione non patrimoniale della professionalità, etc.) e liquidazione di natura equitativa.
Quanto alla prescrizione, la Suprema Corte – si ribadisce - ha stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica – al pari della presente azione - si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma
7 informatica e che il termine relativo alle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Così ricostruito il contesto normativo di riferimento ed i criteri ermeneutici offerti, in funzione nomofilattica, dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda sub iudice è fondata e va accolta, in quanto è documentato in atti che il ricorrente ha prestato (ed attualmente presta) servizio alle dipendenze del resistente, nel periodo descritto nella CP_1
narrativa dell'atto introduttivo, come docente reclutato mediante contratti di lavoro a tempo determinato per incarichi di supplenza, sino al termine delle attività didattiche (sino al 30.6) per orario completo, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 124/1999 (v. curriculum giuridico dei servizi non di ruolo prestati estratti dal SIDI sub all. 1 fasc. MI).
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, il resistente va Controparte_1
condannato ad emettere in favore della parte ricorrente la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli aa.ss. 2018/19, 2019/2020, 2020/2021
(poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati secondo contenuto precettivo dell'art. 1, comma
121, L. n. 107 cit.), con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per la suddetta annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36 l. 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo.
Tenuto conto della reciprocità della soccombenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/3 e l'amministrazione resistente va condannata a rimborsare alla parte ricorrente i residui 2/3 di tali spese.
La liquidazione viene effettuata in dispositivo, pro quota, sulla base dei parametri approvati con D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum, degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale.
P.Q.M.
8 definitivamente pronunciando:
- dichiara estinto per intervenuta prescrizione il diritto all'accredito per cui è causa con riferimento ad aa.ss. 2016/2017, 2017/2018;
- condanna il resistente ad emettere, in favore della parte Controparte_1
ricorrente, la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per i soli aa.ss. 2018/19, 2019/2020, 2020/2021 con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per la medesima annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti per 1/3 e condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla ricorrente i residui 2/3 di tali spese, pro quota liquidate nell'importo di
€800,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianluca De Meo dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Perugia, 22 luglio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
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