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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 28/01/2026, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1215/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
ANDREOZZI DONATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12572/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campagnano Di Roma - Campagnano Di Roma 00063 Campagnano Di Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 218 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 630/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 218 del 10 aprile 2025, notificato in data 10 giugno 2025, con cui il Comune di Campagnano di Roma ha contestato l'omesso, parziale e tardivo pagamento dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2023.
Con l'atto impugnato, il Comune ha richiesto il pagamento dell'imposta per un importo pari a euro 71.785,00, oltre sanzioni pecuniarie per euro 21.535,50, interessi (acconto e saldo) per complessivi euro 4.346,15, oneri di riscossione per euro 300,00 e spese di notifica, per un totale complessivo richiesto pari a euro
97.667,00.
L'avviso di accertamento ha riguardato i seguenti fabbricati e aree, di proprietà dell'Ricorrente_1, siti nel territorio comunale di Campagnano di Roma:
– fabbricati siti in Indirizzo_1 nn. 18, 20/21 e 22, censiti al Catasto Fabbricati al dati catastali;
– fabbricato sito in Strada del Sorbo n. 22, dati catastali 2;
– complesso immobiliare sito in Indirizzo_2 – Quarto Monte Lupoli, noto come “ex Cantina Sociale”, insistente su più particelle catastali (dati catastali 3);
– aree classificate come fabbricabili ubicate in località Zona Autodromo, Pian del Noce, Mandriali e Monte
Lupoli, censite ai dati catastali 4.
La ricorrente ha premesso di essere ente esponenziale della collettività dei cittadini di Campagnano di Roma in materia di esercizio degli usi civici, ai sensi della legge n. 1766/1927 e del R.D. n. 332/1928, e di aver operato sino al 2019 quale ente pubblico non economico con personalità giuridica.
Con il ricorso introduttivo l'Ricorrente_1 ha poi dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per plurimi motivi, come di seguito indicati.
a) Complesso “ex Cantina Sociale” – Indirizzo_2
La ricorrente ha sostenuto che i terreni e i fabbricati siti in località Monte Lupoli sono gravati da uso civico e destinati per legge ad uso agro-silvo-pastorale, con conseguente esenzione IMU ai sensi dell'art. 1, comma
4, del D.L. n. 4/2015, convertito dalla legge n. 34/2015.
Ha evidenziato che la Determina regionale n. 2938 del 18 dicembre 2008, che avrebbe autorizzato un mutamento temporaneo di destinazione d'uso, non avrebbe mai prodotto effetti, in quanto:
– il canone annuo previsto non è mai stato corrisposto dalla conduttrice;
– la conduttrice è risultata inadempiente sin dall'inizio del rapporto;
– il complesso immobiliare è stato restituito, con conseguente ripristino della destinazione originaria.
Ha richiamato numerose pronunce favorevoli rese su annualità precedenti (IMU 2015, 2016, 2017 e 2020), deducendo la continuità della situazione di fatto e di diritto. b) Fabbricati siti in Indirizzo_1 nn. 18, 20/21 e 22
La ricorrente ha dedotto che:
– l'immobile sito in Indirizzo_1 costituisce la sede istituzionale dell'Ricorrente_1 ed è pertanto esente da IMU;
– l'immobile sito in Indirizzo_1 è stato concesso in comodato gratuito alla Sezione di Campagnano di Roma dell'Associazione_1, ente assistenziale riconosciuto con decreto ministeriale, con conseguente applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del
D.Lgs. n. 504/1992, richiamata dalla disciplina IMU;
l'immobile sito in Indirizzo_1 è, in realtà, l'ingresso di un portone in disuso e, pertanto, non può avere alcuna destinazione commerciale.
c) Fabbricato sito in Strada del Sorbo n. 22
È stata dedotta l'esenzione IMU in quanto l'immobile risulta concesso a un ente religioso ed è destinato esclusivamente all'esercizio del culto e ad attività religiose, con applicazione dell'art. 9, comma 8, del D.
Lgs. n. 23/2011.
d) Aree fabbricabili
Quanto alle aree classificate come fabbricabili, la ricorrente ha sostenuto che:
– alcune di esse costituiscono in realtà strade pubbliche o aree di uso collettivo;
– altre sarebbero comunque sottratte all'imposizione per la persistente natura di demanio civico;
– il Comune avrebbe erroneamente qualificato come edificabili terreni che, per vincoli giuridici e destinazione urbanistica, non lo sarebbero.
Il Comune resistente si è costituito in giudizio depositando controdeduzioni, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Comune ha sostenuto che:
– numerosi terreni in località Monte Lupoli hanno subito, sin dal 1979, una variazione di destinazione urbanistica da agricola a industriale/artigianale;
– su tali terreni sono stati edificati fabbricati produttivi di reddito, iscritti in categorie catastali incompatibili con la destinazione agro-silvo-pastorale;
– la destinazione agricola deve ritenersi definitivamente venuta meno;
– l'esenzione IMU invocata non spetta né per i fabbricati né per le aree fabbricabili;
– le sentenze favorevoli alla ricorrente relative ad annualità precedenti non sarebbero vincolanti per l'anno
2023;
– non risulterebbero presentate istanze formali di esenzione IMU per l'annualità oggetto di accertamento;
- per gli altri immobili non ci sarebbe la prova di quanto sostenuto.
Con memoria di replica, l'Ricorrente_1 si è riportata integralmente alle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento integrale dello stesso.
In particolare, la ricorrente ha ribadito che: – la Determina regionale n. 2938/2008 ha natura temporanea e condizionata e che le condizioni in essa previste non si sono mai verificate, con conseguente mancata perdita della destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni di demanio civico;
– il complesso “ex Cantina Sociale” è tornato nella piena disponibilità dell'Ricorrente_1 già da anni, con ripristino della destinazione originaria;
– le precedenti sentenze favorevoli, anche di secondo grado, attestano la continuità della situazione giuridica e fattuale;
– per gli immobili di Indirizzo_1 e Strada del Sorbo sussistono pienamente i presupposti soggettivi e oggettivi delle esenzioni IMU invocate;
– il Comune ha reiterato una pretesa impositiva già ritenuta illegittima in plurime pronunce, senza apportare elementi nuovi idonei a mutare il quadro accertato.
La ricorrente ha pertanto concluso chiedendo l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento IMU n.
218/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in parte.
Per gli immobili di cui alla doglianza sub 1), inclusi nel complesso denominato “ex cantina sociale”, la Corte richiama due dati informativi di rilievo decisivo, che rendono le argomentazioni dell'Ricorrente_1 prive di pregio.
Da un lato, risulta mutata la loro classificazione urbanistica da agro-silvo-pastorale (zona E) ad artigianale
(zona D) e, in piccola parte, in agricola normale. Dall'altro, già dal 30.12.2008, l'Ricorrente_1 di Campagnano di Roma concedeva un fabbricato (del genere capannone industriale) edificato in uno dei terreni rientranti nel complesso de quo in locazione a D.M.C. - Società_1, al canone annuo di ben 100.000,00 euro. Afferma la ricorrente che, negli anni, non sarebbe stato versato il canone di locazione concordato, ma tale dato di fatto è irrilevante perché la conclusione del rapporto negoziale attesta, inequivocabilmente, che il complesso immobiliare ha perso la destinazione agro-silvo-pastorale, venendo destinato dall'Università a fini commerciali.
Dalla documentazione in atti è risultato, comunque, che, con variante al P.R.G. adottata con delibera consiliare n. 80 del 3 ottobre 1979, vistata dalla Regione Lazio, i terreni siti in località Monte Lupoli identificati al dati catastali 5 hanno subito una variazione della classificazione urbanistica, passando da zona agricola (E) a zona D – artigianale/industriale.
È risultato, altresì, che su tali aree sono stati edificati fabbricati destinati ad attività produttive, censiti in categorie catastali incompatibili con la destinazione agro-silvo-pastorale.
In coerenza con l'orientamento già espresso in altre sentenze, favorevoli all'Amministrazione locale, il cui contenuto è condiviso da questa Corte, deve ritenersi che, per tali terreni e fabbricati, sia venuta meno la destinazione agro-silvo-pastorale, con conseguente inapplicabilità dell'esenzione IMU prevista per i terreni a immutabile destinazione agricola gravati da uso civico.
Diversamente, dagli atti e dalla documentazione tecnica prodotta, è emerso che le particelle catastali Foglio 50, mappali 26 e 46, site in Indirizzo_2, non sono state interessate dal mutamento di destinazione urbanistica, risultando tuttora classificate come terreni agricoli e non incluse nella variante che ha inciso sulle altre particelle del compendio. Per tali particelle, pertanto, permane la destinazione agro-silvo-pastorale, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo IMU per l'anno 2023.
Ugualmente la pretesa impositiva deve essere annullata per l'immobile sito in Indirizzo_1 n. 20/21, identificato al competente catasto al dati catstali 6, atteso che si tratta di un portone in disuso.
Le ulteriori censure proposte dalla ricorrente, relative agli altri immobili e alle restanti aree fabbricabili, non trovano accoglimento, poiché:
a) in ordine all'immobile ubicato in Indirizzo_1, identificato al competente catasto al Foglio 20, mappale 330, sub 2, la ricorrente non ha provato di averlo dato in comodato d'uso gratuito alla Sezione di Campagnano di Roma dell'Associazione_1 . Non è stato depositato il contratto asseritamente stipulato in data 15.4.2013, mentre la produzione in giudizio del solo Statuto della
Associazione nazionale combattenti non è certamente idonea a comprovare il rapporto negoziale.
b) in ordine all'immobile ubicato in Indirizzo_1, identificato al competente catasto al Foglio 20, mappale 330, sub 5, lo stesso risulta essere la sede della ricorrente, ma dall'esame dell'atto impugnato non vi è alcuna pretesa IMU per tale immobile.
c) in ordine all'immobile ubicato in Strada del Sorbo n. 22 ed identificato al competente catasto al Foglio 54, mappale 140, lo stesso è stato concesso ai Missionari Nominativo_1 ad gentes della Chiesa_1 di Civita Castellana e destinato esclusivamente all'esercizio del culto e alla cura per le anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Anche qui la ricorrente non ha provato di averlo dato in comodato d'uso gratuito, dato che il documento non è stato depositato in atti.
d) in ordine all'immobile classificato “area fabbricabile” ai fini dell'IMU 2023 ubicato in “zona autodromo” ed identificato al competente catasto al Foglio 1, mappale 51 ed all'immobile classificato “area fabbricabile” ai fini dell'IMU 2023 ubicato in “Pian del Noce” ed identificato al competente catasto al Foglio 2, mappale 80, secondo la ricorrente trattasi di strade pubbliche. Al riguardo, come contestato dal Comune, non è stata data nessuna prova al riguardo.
e) in ordine all'immobile classificato “area fabbricabile” ubicato in zona Mandriali, identificata al catasto al
Foglio 37, mappale 135, la ricorrente sostiene erroneamente di non essere proprietaria di tale area, come invece viene dimostrato dalla visura catastale del terreno dove l'Ricorrente_1 di Campagnano risulta l'attuale intestataria.
d) in ordine all'immobile classificato “area fabbricabile” ubicato in zona autodromo identificato al catasto al
Foglio 1 mappale 96, la ricorrente sostiene che tali aree sarebbero esenti da Imu in quanto aree a destinazione agro-silvo-pastorale. In realtà, come contestato dal Comune, i terreni sopra identificati, infatti, sono classificati in zona E, sottozona E1 (agricola normale) come da certificato di destinazione urbanistica a firma del
Responsabile del Società_2.
La Corte, quindi, ritiene che l'avviso di accertamento debba essere annullato limitatamente alle particelle site in Indirizzo_2 – Quarto Monte Lupoli dati castali 7, e all'immobile sito in Indirizzo_1, identificato al competente catasto al dati catstali 6, e confermato per il resto.
Considerato che l'accoglimento del ricorso è risultato meramente parziale e quantitativamente limitato, e tenuto conto della prevalente soccombenza della parte ricorrente, le spese di giudizio vengono poste a carico dell'Ricorrente_1.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso come in motivazione e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00.
Così deciso in Roma, 13 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro CL EP Di MA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
ANDREOZZI DONATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12572/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campagnano Di Roma - Campagnano Di Roma 00063 Campagnano Di Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 218 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 630/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 218 del 10 aprile 2025, notificato in data 10 giugno 2025, con cui il Comune di Campagnano di Roma ha contestato l'omesso, parziale e tardivo pagamento dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2023.
Con l'atto impugnato, il Comune ha richiesto il pagamento dell'imposta per un importo pari a euro 71.785,00, oltre sanzioni pecuniarie per euro 21.535,50, interessi (acconto e saldo) per complessivi euro 4.346,15, oneri di riscossione per euro 300,00 e spese di notifica, per un totale complessivo richiesto pari a euro
97.667,00.
L'avviso di accertamento ha riguardato i seguenti fabbricati e aree, di proprietà dell'Ricorrente_1, siti nel territorio comunale di Campagnano di Roma:
– fabbricati siti in Indirizzo_1 nn. 18, 20/21 e 22, censiti al Catasto Fabbricati al dati catastali;
– fabbricato sito in Strada del Sorbo n. 22, dati catastali 2;
– complesso immobiliare sito in Indirizzo_2 – Quarto Monte Lupoli, noto come “ex Cantina Sociale”, insistente su più particelle catastali (dati catastali 3);
– aree classificate come fabbricabili ubicate in località Zona Autodromo, Pian del Noce, Mandriali e Monte
Lupoli, censite ai dati catastali 4.
La ricorrente ha premesso di essere ente esponenziale della collettività dei cittadini di Campagnano di Roma in materia di esercizio degli usi civici, ai sensi della legge n. 1766/1927 e del R.D. n. 332/1928, e di aver operato sino al 2019 quale ente pubblico non economico con personalità giuridica.
Con il ricorso introduttivo l'Ricorrente_1 ha poi dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per plurimi motivi, come di seguito indicati.
a) Complesso “ex Cantina Sociale” – Indirizzo_2
La ricorrente ha sostenuto che i terreni e i fabbricati siti in località Monte Lupoli sono gravati da uso civico e destinati per legge ad uso agro-silvo-pastorale, con conseguente esenzione IMU ai sensi dell'art. 1, comma
4, del D.L. n. 4/2015, convertito dalla legge n. 34/2015.
Ha evidenziato che la Determina regionale n. 2938 del 18 dicembre 2008, che avrebbe autorizzato un mutamento temporaneo di destinazione d'uso, non avrebbe mai prodotto effetti, in quanto:
– il canone annuo previsto non è mai stato corrisposto dalla conduttrice;
– la conduttrice è risultata inadempiente sin dall'inizio del rapporto;
– il complesso immobiliare è stato restituito, con conseguente ripristino della destinazione originaria.
Ha richiamato numerose pronunce favorevoli rese su annualità precedenti (IMU 2015, 2016, 2017 e 2020), deducendo la continuità della situazione di fatto e di diritto. b) Fabbricati siti in Indirizzo_1 nn. 18, 20/21 e 22
La ricorrente ha dedotto che:
– l'immobile sito in Indirizzo_1 costituisce la sede istituzionale dell'Ricorrente_1 ed è pertanto esente da IMU;
– l'immobile sito in Indirizzo_1 è stato concesso in comodato gratuito alla Sezione di Campagnano di Roma dell'Associazione_1, ente assistenziale riconosciuto con decreto ministeriale, con conseguente applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del
D.Lgs. n. 504/1992, richiamata dalla disciplina IMU;
l'immobile sito in Indirizzo_1 è, in realtà, l'ingresso di un portone in disuso e, pertanto, non può avere alcuna destinazione commerciale.
c) Fabbricato sito in Strada del Sorbo n. 22
È stata dedotta l'esenzione IMU in quanto l'immobile risulta concesso a un ente religioso ed è destinato esclusivamente all'esercizio del culto e ad attività religiose, con applicazione dell'art. 9, comma 8, del D.
Lgs. n. 23/2011.
d) Aree fabbricabili
Quanto alle aree classificate come fabbricabili, la ricorrente ha sostenuto che:
– alcune di esse costituiscono in realtà strade pubbliche o aree di uso collettivo;
– altre sarebbero comunque sottratte all'imposizione per la persistente natura di demanio civico;
– il Comune avrebbe erroneamente qualificato come edificabili terreni che, per vincoli giuridici e destinazione urbanistica, non lo sarebbero.
Il Comune resistente si è costituito in giudizio depositando controdeduzioni, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Comune ha sostenuto che:
– numerosi terreni in località Monte Lupoli hanno subito, sin dal 1979, una variazione di destinazione urbanistica da agricola a industriale/artigianale;
– su tali terreni sono stati edificati fabbricati produttivi di reddito, iscritti in categorie catastali incompatibili con la destinazione agro-silvo-pastorale;
– la destinazione agricola deve ritenersi definitivamente venuta meno;
– l'esenzione IMU invocata non spetta né per i fabbricati né per le aree fabbricabili;
– le sentenze favorevoli alla ricorrente relative ad annualità precedenti non sarebbero vincolanti per l'anno
2023;
– non risulterebbero presentate istanze formali di esenzione IMU per l'annualità oggetto di accertamento;
- per gli altri immobili non ci sarebbe la prova di quanto sostenuto.
Con memoria di replica, l'Ricorrente_1 si è riportata integralmente alle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento integrale dello stesso.
In particolare, la ricorrente ha ribadito che: – la Determina regionale n. 2938/2008 ha natura temporanea e condizionata e che le condizioni in essa previste non si sono mai verificate, con conseguente mancata perdita della destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni di demanio civico;
– il complesso “ex Cantina Sociale” è tornato nella piena disponibilità dell'Ricorrente_1 già da anni, con ripristino della destinazione originaria;
– le precedenti sentenze favorevoli, anche di secondo grado, attestano la continuità della situazione giuridica e fattuale;
– per gli immobili di Indirizzo_1 e Strada del Sorbo sussistono pienamente i presupposti soggettivi e oggettivi delle esenzioni IMU invocate;
– il Comune ha reiterato una pretesa impositiva già ritenuta illegittima in plurime pronunce, senza apportare elementi nuovi idonei a mutare il quadro accertato.
La ricorrente ha pertanto concluso chiedendo l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento IMU n.
218/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in parte.
Per gli immobili di cui alla doglianza sub 1), inclusi nel complesso denominato “ex cantina sociale”, la Corte richiama due dati informativi di rilievo decisivo, che rendono le argomentazioni dell'Ricorrente_1 prive di pregio.
Da un lato, risulta mutata la loro classificazione urbanistica da agro-silvo-pastorale (zona E) ad artigianale
(zona D) e, in piccola parte, in agricola normale. Dall'altro, già dal 30.12.2008, l'Ricorrente_1 di Campagnano di Roma concedeva un fabbricato (del genere capannone industriale) edificato in uno dei terreni rientranti nel complesso de quo in locazione a D.M.C. - Società_1, al canone annuo di ben 100.000,00 euro. Afferma la ricorrente che, negli anni, non sarebbe stato versato il canone di locazione concordato, ma tale dato di fatto è irrilevante perché la conclusione del rapporto negoziale attesta, inequivocabilmente, che il complesso immobiliare ha perso la destinazione agro-silvo-pastorale, venendo destinato dall'Università a fini commerciali.
Dalla documentazione in atti è risultato, comunque, che, con variante al P.R.G. adottata con delibera consiliare n. 80 del 3 ottobre 1979, vistata dalla Regione Lazio, i terreni siti in località Monte Lupoli identificati al dati catastali 5 hanno subito una variazione della classificazione urbanistica, passando da zona agricola (E) a zona D – artigianale/industriale.
È risultato, altresì, che su tali aree sono stati edificati fabbricati destinati ad attività produttive, censiti in categorie catastali incompatibili con la destinazione agro-silvo-pastorale.
In coerenza con l'orientamento già espresso in altre sentenze, favorevoli all'Amministrazione locale, il cui contenuto è condiviso da questa Corte, deve ritenersi che, per tali terreni e fabbricati, sia venuta meno la destinazione agro-silvo-pastorale, con conseguente inapplicabilità dell'esenzione IMU prevista per i terreni a immutabile destinazione agricola gravati da uso civico.
Diversamente, dagli atti e dalla documentazione tecnica prodotta, è emerso che le particelle catastali Foglio 50, mappali 26 e 46, site in Indirizzo_2, non sono state interessate dal mutamento di destinazione urbanistica, risultando tuttora classificate come terreni agricoli e non incluse nella variante che ha inciso sulle altre particelle del compendio. Per tali particelle, pertanto, permane la destinazione agro-silvo-pastorale, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo IMU per l'anno 2023.
Ugualmente la pretesa impositiva deve essere annullata per l'immobile sito in Indirizzo_1 n. 20/21, identificato al competente catasto al dati catstali 6, atteso che si tratta di un portone in disuso.
Le ulteriori censure proposte dalla ricorrente, relative agli altri immobili e alle restanti aree fabbricabili, non trovano accoglimento, poiché:
a) in ordine all'immobile ubicato in Indirizzo_1, identificato al competente catasto al Foglio 20, mappale 330, sub 2, la ricorrente non ha provato di averlo dato in comodato d'uso gratuito alla Sezione di Campagnano di Roma dell'Associazione_1 . Non è stato depositato il contratto asseritamente stipulato in data 15.4.2013, mentre la produzione in giudizio del solo Statuto della
Associazione nazionale combattenti non è certamente idonea a comprovare il rapporto negoziale.
b) in ordine all'immobile ubicato in Indirizzo_1, identificato al competente catasto al Foglio 20, mappale 330, sub 5, lo stesso risulta essere la sede della ricorrente, ma dall'esame dell'atto impugnato non vi è alcuna pretesa IMU per tale immobile.
c) in ordine all'immobile ubicato in Strada del Sorbo n. 22 ed identificato al competente catasto al Foglio 54, mappale 140, lo stesso è stato concesso ai Missionari Nominativo_1 ad gentes della Chiesa_1 di Civita Castellana e destinato esclusivamente all'esercizio del culto e alla cura per le anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Anche qui la ricorrente non ha provato di averlo dato in comodato d'uso gratuito, dato che il documento non è stato depositato in atti.
d) in ordine all'immobile classificato “area fabbricabile” ai fini dell'IMU 2023 ubicato in “zona autodromo” ed identificato al competente catasto al Foglio 1, mappale 51 ed all'immobile classificato “area fabbricabile” ai fini dell'IMU 2023 ubicato in “Pian del Noce” ed identificato al competente catasto al Foglio 2, mappale 80, secondo la ricorrente trattasi di strade pubbliche. Al riguardo, come contestato dal Comune, non è stata data nessuna prova al riguardo.
e) in ordine all'immobile classificato “area fabbricabile” ubicato in zona Mandriali, identificata al catasto al
Foglio 37, mappale 135, la ricorrente sostiene erroneamente di non essere proprietaria di tale area, come invece viene dimostrato dalla visura catastale del terreno dove l'Ricorrente_1 di Campagnano risulta l'attuale intestataria.
d) in ordine all'immobile classificato “area fabbricabile” ubicato in zona autodromo identificato al catasto al
Foglio 1 mappale 96, la ricorrente sostiene che tali aree sarebbero esenti da Imu in quanto aree a destinazione agro-silvo-pastorale. In realtà, come contestato dal Comune, i terreni sopra identificati, infatti, sono classificati in zona E, sottozona E1 (agricola normale) come da certificato di destinazione urbanistica a firma del
Responsabile del Società_2.
La Corte, quindi, ritiene che l'avviso di accertamento debba essere annullato limitatamente alle particelle site in Indirizzo_2 – Quarto Monte Lupoli dati castali 7, e all'immobile sito in Indirizzo_1, identificato al competente catasto al dati catstali 6, e confermato per il resto.
Considerato che l'accoglimento del ricorso è risultato meramente parziale e quantitativamente limitato, e tenuto conto della prevalente soccombenza della parte ricorrente, le spese di giudizio vengono poste a carico dell'Ricorrente_1.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso come in motivazione e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00.
Così deciso in Roma, 13 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro CL EP Di MA