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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/06/2024, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 222/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 09/05/2024, fissata ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 222/2023 r. g. sezione lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PAOLUCCI ANDREA elett.te Parte_1
dom.to in CORSO UMBERTO I, 50 62012 CIVITANOVA MARCHE
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'avv. MANCINELLI MASSIMO elett.te dom.to in Controparte_1
VIA SANT'ANTONIO N. 24 63900 FERMO
APPELLATO
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante impugna la sentenza n. 95/2023 pubblicata il 27.06.2023, Parte_1
notificata il 4.07.23 con la quale il Tribunale di Fermo – Sez. Lavoro ha respinto l'opposizione proposta dalla contro il decreto ingiuntivo n. 8/2023 ottenuto dall'ex dipendente Parte_1 per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Con tale sentenza è stata, Controparte_1
altresì, respinta la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il versamento della indennità sostitutiva del preavviso da parte del lavoratore per mancanza di giusta causa nelle dimissioni oltre al risarcimento pagina 1 di 4 del danno patito dall'azienda ed accolta, invece, a reconventio reconventionis proposta da CP_1
con conseguente condanna della società opponente a versare al ricorrente la somma di Euro
[...]
10.330,20, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 6 agosto 2022 al saldo, nonché
l'ulteriore importo pari al 5%, in aggiunta al tasso ufficiale di sconto dalla scadenza del trentesimo giorno successivo al termine per il pagamento della retribuzione, dei salari non corrisposti.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, basata su di una errata ricostruzione dei fatti che avrebbe permesso di ritenere l'insussistenza del ritardo nei pagamenti e pronunciata senza tenere conto dei principi di correttezza e buona fede imposti dal nostro ordinamento ex artt. 1175 e
1375 c.c. e a cui il Sig. avrebbe dovuto uniformarsi comunicando alla CP_1 Pt_1 Parte_1
un preavviso delle proprie dimissioni, o almeno l'invio di una diffida ad adempiere con congruo termine, tenuto conto del rapporto lavorativo ultraventennale intercorrente tra le parti, circostanza del tutto obliterata dal primo giudice.
Resiste in giudizio l'appellato il quale chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
Vertendo la presente controversia sulla giusta causa di dimissioni, si ricorda in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza (tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 648 del 26/01/1988 e succ. conf.) la mancata corresponsione della retribuzione, che costituisce il corrispettivo fondamentale della prestazione del lavoro subordinato, giustifica la risoluzione del contratto di lavoro secondo i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive e costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.. Si è, poi, precisato che, ai fini della sussistenza della giusta causa, non assume rilevanza il fatto che il mancato pagamento sia eventualmente dovuto ad una situazione di crisi aziendale, nota al lavoratore medesimo, che abbia continuato a fornire la sua prestazione (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6830 del 08/08/1987).
Si ricorda, infatti, che il diritto alla retribuzione riceve una particolare copertura costituzionale, costituendo il mezzo per garantire al lavoratore e alla sua eventuale famiglia, un'esistenza libera e dignitosa.
Nella specie, appare provato che, alla data delle dimissioni (14 aprile 2022), il lavoratore attendeva ancora il pagamento di parte della retribuzione dovuta a titolo di stipendio di dicembre 2021
(debito residuo di € 1.305,00 netti, pari alla differenza tra la somma indicata in busta paga di € 3.065,00
e quanto versato il 27/12/2021); dell'intero stipendio di febbraio (1.865,00 netti) e dell'intero stipendio pagina 2 di 4 di marzo (1.875,00 netti), per un totale di € 5.045,00 al netto delle ritenute fiscali e contributive.
Il fatto che lo stipendio di febbraio risulti essere stato accreditato lo stesso giorno delle dimissioni (circostanza evincibile dalla documentazione prodotta dal lavoratore ma non allegata nell'atto introduttivo datoriale in primo grado) non assume rilevanza, non essendovi prova che il bonifico sia stato disposto e giunto prima della compilazione del foglio di dimissioni (potendo, in ipotesi, costituire un mero espediente datoriale per dimostrare, ex post, la mancanza di giusta causa).
D'altronde, neppure può ritenersi l'insussistenza di ogni ritardo nel pagamento, atteso che, come ricordato dal primo giudice, l'art. 45 del CCNL applicato prevede che «il pagamento deve essere comunque effettuato entro 7 giorni dalla scadenza del periodo di paga;
in linea eccezionale ed in caso di comprovata necessità il termine può essere elevato sino ad un massimo di 10 giorni».
Ebbene, tale termine era stato abbondantemente superato sia per le mensilità di dicembre, che per quella di febbraio ma anche per quella di marzo.
Il fatto che la contrattazione collettiva preveda un limite massimo di tempo per l'erogazione della retribuzione è conferma del fatto che il superamento di tale limite costituisca di per sé indice di intolleranza del ritardo da parte del dipendente.
A ciò si aggiunga il fatto che parte datoriale non ha offerto alcuna prova al fine di dimostrare l'allegata prassi aziendale di pagamento degli stipendi entro il giorno 15 del mese successivo.
Il fatto, poi, che le dimissioni non siano state precedute da alcuna diffida non assume alcuna valenza determinante, non essendo previsto da alcuna norma un obbligo del lavoratore di diffidare il datore di lavoro prima di poter esercitare il recesso.
Allo stesso modo, il fatto che lo fosse un dipendente storico, impiegato da vent'anni, CP_1
non assume rilevanza, non potendo imporsi a chi ha più anzianità una maggiore tolleranza nella ricezione delle retribuzioni. Peraltro, non appare neppure corretto considerare lo un lavoratore CP_1
anziano, atteso che, pur se nel passaggio tra le due diverse aziende (cedente cessionaria Parte_1
gli veniva conservata l'anzianità maturata, egli risulta essere stato assunto dalla Parte_1 solo dall'aprile 2021, il che giustifica, eventualmente, una diversa Parte_1 considerazione dell'affidabilità datoriale nel pagamento delle retribuzioni.
La sentenza di primo grado laddove, a fronte di un inadempimento significativo, reiterato e di non scarsa importanza, ha riconosciuto la sussistenza della giusta causa di dimissioni, va, pertanto, confermata, il che comporta l'assorbimento di ogni ulteriore motivo di appello, non potendo, ontologicamente, il legittimo esercizio del potere potestativo di recesso comportare alcun danno ingiusto risarcibile.
Le spese del presente grado seguono la regola generale della soccombenza, venendo liquidate pagina 3 di 4 come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello; 2) Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di questo grado che liquida, di ufficio, in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 9 maggio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 09/05/2024, fissata ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 222/2023 r. g. sezione lavoro vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PAOLUCCI ANDREA elett.te Parte_1
dom.to in CORSO UMBERTO I, 50 62012 CIVITANOVA MARCHE
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'avv. MANCINELLI MASSIMO elett.te dom.to in Controparte_1
VIA SANT'ANTONIO N. 24 63900 FERMO
APPELLATO
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante impugna la sentenza n. 95/2023 pubblicata il 27.06.2023, Parte_1
notificata il 4.07.23 con la quale il Tribunale di Fermo – Sez. Lavoro ha respinto l'opposizione proposta dalla contro il decreto ingiuntivo n. 8/2023 ottenuto dall'ex dipendente Parte_1 per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Con tale sentenza è stata, Controparte_1
altresì, respinta la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il versamento della indennità sostitutiva del preavviso da parte del lavoratore per mancanza di giusta causa nelle dimissioni oltre al risarcimento pagina 1 di 4 del danno patito dall'azienda ed accolta, invece, a reconventio reconventionis proposta da CP_1
con conseguente condanna della società opponente a versare al ricorrente la somma di Euro
[...]
10.330,20, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 6 agosto 2022 al saldo, nonché
l'ulteriore importo pari al 5%, in aggiunta al tasso ufficiale di sconto dalla scadenza del trentesimo giorno successivo al termine per il pagamento della retribuzione, dei salari non corrisposti.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, basata su di una errata ricostruzione dei fatti che avrebbe permesso di ritenere l'insussistenza del ritardo nei pagamenti e pronunciata senza tenere conto dei principi di correttezza e buona fede imposti dal nostro ordinamento ex artt. 1175 e
1375 c.c. e a cui il Sig. avrebbe dovuto uniformarsi comunicando alla CP_1 Pt_1 Parte_1
un preavviso delle proprie dimissioni, o almeno l'invio di una diffida ad adempiere con congruo termine, tenuto conto del rapporto lavorativo ultraventennale intercorrente tra le parti, circostanza del tutto obliterata dal primo giudice.
Resiste in giudizio l'appellato il quale chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
Vertendo la presente controversia sulla giusta causa di dimissioni, si ricorda in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza (tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 648 del 26/01/1988 e succ. conf.) la mancata corresponsione della retribuzione, che costituisce il corrispettivo fondamentale della prestazione del lavoro subordinato, giustifica la risoluzione del contratto di lavoro secondo i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive e costituisce giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.. Si è, poi, precisato che, ai fini della sussistenza della giusta causa, non assume rilevanza il fatto che il mancato pagamento sia eventualmente dovuto ad una situazione di crisi aziendale, nota al lavoratore medesimo, che abbia continuato a fornire la sua prestazione (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6830 del 08/08/1987).
Si ricorda, infatti, che il diritto alla retribuzione riceve una particolare copertura costituzionale, costituendo il mezzo per garantire al lavoratore e alla sua eventuale famiglia, un'esistenza libera e dignitosa.
Nella specie, appare provato che, alla data delle dimissioni (14 aprile 2022), il lavoratore attendeva ancora il pagamento di parte della retribuzione dovuta a titolo di stipendio di dicembre 2021
(debito residuo di € 1.305,00 netti, pari alla differenza tra la somma indicata in busta paga di € 3.065,00
e quanto versato il 27/12/2021); dell'intero stipendio di febbraio (1.865,00 netti) e dell'intero stipendio pagina 2 di 4 di marzo (1.875,00 netti), per un totale di € 5.045,00 al netto delle ritenute fiscali e contributive.
Il fatto che lo stipendio di febbraio risulti essere stato accreditato lo stesso giorno delle dimissioni (circostanza evincibile dalla documentazione prodotta dal lavoratore ma non allegata nell'atto introduttivo datoriale in primo grado) non assume rilevanza, non essendovi prova che il bonifico sia stato disposto e giunto prima della compilazione del foglio di dimissioni (potendo, in ipotesi, costituire un mero espediente datoriale per dimostrare, ex post, la mancanza di giusta causa).
D'altronde, neppure può ritenersi l'insussistenza di ogni ritardo nel pagamento, atteso che, come ricordato dal primo giudice, l'art. 45 del CCNL applicato prevede che «il pagamento deve essere comunque effettuato entro 7 giorni dalla scadenza del periodo di paga;
in linea eccezionale ed in caso di comprovata necessità il termine può essere elevato sino ad un massimo di 10 giorni».
Ebbene, tale termine era stato abbondantemente superato sia per le mensilità di dicembre, che per quella di febbraio ma anche per quella di marzo.
Il fatto che la contrattazione collettiva preveda un limite massimo di tempo per l'erogazione della retribuzione è conferma del fatto che il superamento di tale limite costituisca di per sé indice di intolleranza del ritardo da parte del dipendente.
A ciò si aggiunga il fatto che parte datoriale non ha offerto alcuna prova al fine di dimostrare l'allegata prassi aziendale di pagamento degli stipendi entro il giorno 15 del mese successivo.
Il fatto, poi, che le dimissioni non siano state precedute da alcuna diffida non assume alcuna valenza determinante, non essendo previsto da alcuna norma un obbligo del lavoratore di diffidare il datore di lavoro prima di poter esercitare il recesso.
Allo stesso modo, il fatto che lo fosse un dipendente storico, impiegato da vent'anni, CP_1
non assume rilevanza, non potendo imporsi a chi ha più anzianità una maggiore tolleranza nella ricezione delle retribuzioni. Peraltro, non appare neppure corretto considerare lo un lavoratore CP_1
anziano, atteso che, pur se nel passaggio tra le due diverse aziende (cedente cessionaria Parte_1
gli veniva conservata l'anzianità maturata, egli risulta essere stato assunto dalla Parte_1 solo dall'aprile 2021, il che giustifica, eventualmente, una diversa Parte_1 considerazione dell'affidabilità datoriale nel pagamento delle retribuzioni.
La sentenza di primo grado laddove, a fronte di un inadempimento significativo, reiterato e di non scarsa importanza, ha riconosciuto la sussistenza della giusta causa di dimissioni, va, pertanto, confermata, il che comporta l'assorbimento di ogni ulteriore motivo di appello, non potendo, ontologicamente, il legittimo esercizio del potere potestativo di recesso comportare alcun danno ingiusto risarcibile.
Le spese del presente grado seguono la regola generale della soccombenza, venendo liquidate pagina 3 di 4 come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello; 2) Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di questo grado che liquida, di ufficio, in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 9 maggio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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