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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 88 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 13.3.2025, depositata in data
19.3.2025, emessa all'esito dell'udienza del 25.2.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del
15.1.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia n. 557/2023, pubblicata in data 12.12.2023, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura da intendersi rilasciata in calce all'atto di appello, dall'avv. Antpnio
Montagnese, nel cui studio, in Nardodipace (VV), ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 C.F._2
da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, dall'avv. Saverio Viscomi, nel cui studio, in Mntepaone Lido, ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
1 Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nella citazione in appello: “…- accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa in data
01.12.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure afferente la revoca dell'assegno di mantenimento poiché l'opponente risulta oggi proprietaria di un ingente patrimonio immobiliare e per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore che dichiara averne fatto anticipo.”.
Per l'appellata rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 27.2.2025: “... 1. In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 557/2023, emessa Parte_1
dal Tribunale di Vibo Valentia per tutti i motivi sopra esposti;
2. Nel merito rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma dell'impugnata sentenza;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio..”. del Procuratore Generale: “si chiede il rigetto del gravame e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione”.
PREMESSA IN FATTO
Le rispettive domande e difese delle parti sono adeguatamente sunteggiate nella sentenza impugnata nei termini di seguito riportati.
“Con ricorso iscritto il 12.2.2018 il ricorrente – premesso di aver contrato matrimonio concordatario in Leonforte (EN) in data 15.12.1979 ; che dalla loro unione sono nate tre figlie( nata il [...], nata il [...], Persona_1 Persona_2 Per_3
nata il [...]) tutte maggiorenni ed indipendenti;
di essere separati giusta
[...] sentenza dell'intestato tribunale n. 374/2013, depositata in data 20.05.2013; di non essersi mai riconciliati perdurando tuttora la separazione -chiedeva, nella ricorrenza delle condizioni di legge, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio oltre le statuizioni economiche in punto di 'revoca' del mantenimento alle figlie orami
2 indipendenti e con propri nuclei familiari;
''revoca del mantenimento alla moglie in quanto dotata di mezzi adeguati di sostentamento;
la divisione dei beni caduti in comunione e dichiarare l'esclusione da detto regime di altri, tutti meglio indicati in ricorso.
Si costituiva la resistente, aderendo alla domanda principale, chiedendo il rigetto delle restanti deducendo in particolare riguardo alla propria posizione che l'età, l'assenza di competenze, qualifiche, pregresse esperienze lavorative per essersi dedicata esclusivamente alla famiglia ( come ammesso anche dal ricorrente) non le consentono di accedere al mondo del lavoro a fronte, di contro, della considerevole posizione economica del ricorrente, motivo per il quale chiedeva l'aumento dell'importo divorzile
(ad € 1500,00 ); dichiararsi la inammissibilità\rigetto delle domande volte all'accertamento \divisione dei beni caduti o meno in comunione e l'assegnazione in via provvisoria di una casa in Soverato”.
Emessi, dal Presidente, i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. e istruita la causa, all'esito il
Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 557/2023, pubblicata in data 12.12.2023, dichiarava la cassazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico di
[...]
l'obbligo di corrispondere, in favore della controparte. a titolo di Parte_1
assegno divorzile la somma complessiva di euro 900,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat/Foi e dichiarava inammissibili le restanti domande rivendicative, restitutorie, divisorie e risarcitorie avanzate reciprocamente dalle parti.
A fondamento della decisione in punto di assegno divorzile – che è l'unico profilo che nella presente sede rileva – il Tribunale, richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile, evidenziava che il resistente godeva di un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 1400,00 mensili, oltre ad una consistente pensione di guerra pari ad euro 9.092,61 mensili, che costituiva una fonte monetaria rilevante nella valutazione comparativa tra le condizioni economiche delle parti, alla luce sia della previsione dell'art. dall'art. 5 L. 261/91, che individua i fini per i quali la pensione non può costituire reddito, sia dell'orientamento di legittimità per il quale “il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti”. La , invece, CP_1
3 aveva sempre svolto l'attività di casalinga, aveva un'età (67 anni) “realisticamente inconciliabile con la possibilità di collocazione occupazionale” ed era priva di competenze ed esperienze lavorative pregresse;
era, però, proprietaria, in comunione con il marito, di alcuni immobili, tra cui uno sito a Soverato, presso cui abitava. Sicché, raffrontate le due diverse condizioni patrimoniali, perveniva alle seguenti conclusive osservazioni “in attesa della concreta divisione (e miglior impiego, risultando allo stato per lo più infruttiferi) ) dei cespiti già comunione con conseguente attribuzione alla resistente di quote integranti, ai presenti fini, la componente perequativa posto che ella, non avendo mai lavorato, non ha potuto contribuire alla formazione del patrimonio familiare mediante apporti economici;
considerate l'incolpevole non autosufficienza economica della resistente e la durata del matrimonio (34 anni) nonché il tempo trascorso dalla determinazione dell'assegno di mantenimento ( sentenza 2013 in euro
600,00) e dunque il generalizzato aumento del costo della vita, il Collegio stima equo determinare in favore della resistente l'assegno divorzile – nella sola componente assistenziale – in euro 900,00 mensili oltre accessori come per legge”.
Avverso la predetta pronuncia propone appello AT , censurando Parte_1 la pronuncia in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile.
In particolare, con il primo motivo di appello egli lamenta la “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per decisione assunta in contrasto con la L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6. L. 261/91, art. 5”. In sintesi, l'appellante censura la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto di poter considerare, nella valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche delle parti, anche la pensione di guerra di cui egli gode, trattandosi di elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti. Tanto, a dire dell'appellante, si porrebbe in violazione dell'art. 5 della Legge 08/08/1991, n. 261, che escluderebbe che la pensione in questione possa essere considerata un reddito, avendo finalità puramente risarcitoria.
Sotto altro profilo, con il medesimo motivo l'appellante censura la sentenza di prime cure per non avere il Tribunale dato piena attuazione al più recente orientamento di legittimità in tema di assegno divorzile e di funzione parimenti assistenziale e perequativo-compensativa dell'emolumento. In particolare, si duole che il Tribunale abbia riconosciuto l'assegno divorzile in favore della , nonostante quest'ultima CP_1
4 non abbia offerto prova alcuna del contributo dato alla famiglia e alla formazione del patrimonio personale e familiare, laddove, invece, “La sig.ra , in realtà, ha CP_1
sempre preteso che un disabile, ex coniuge, fosse obbligato a lavorare per sostenere la famiglia, prima, pagare l'assegno di mantenimento dopo, poiché lei aveva il diritto di godere un ozio pacifico e inoperoso”.
Con il secondo motivo di appello, si deduce la “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per decisione assunta in contrasto con l'art. 183 c.p.c.”, censurando la sentenza nella parte in cui ha utilizzato, ai fini della decisione, le informazioni acquisite ex art. 213 c.p.c., su istanza della controparte contenuta nella memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 c.p.c., a dire dell'appellante “inutilizzabile”.
Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta la “Violazione falsa applicazione delle norme di diritto per decisione assunta in contrasto con la legge D.P.R. 22 dicembre 1986 , n. 917”, per avere il Tribunale, ritenuto l'appellata priva di reddito, nonostante ella, in forza di donazioni fatte da esso istante, sia divenuta proprietaria “di una quota pari alla metà dell'ingente patrimonio immobiliare”, in parte (quanto all'appartamento sito in Soverato) peraltro acquistato con denaro pervenuto ad esso appellante per via ereditaria, “pur non avendo [ella] mai lavorato in quanto l'inattività costituiva una scelta di vita. Mentre il giudice di primo grado la considerava stranamente priva di reddito”, così omettendo di considerare il reddito fondiario degli immobili, in violazione del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 25.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta la “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per decisione assunta in contrasto con la L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 6”, per avere il Tribunale ritenuto “l'incolpevole non autosufficienza economica della resistente”, laddove, “Gli atti processuali dimostravano, invece, che la sig.ra
rifiutava di lavorare perché corrispondeva ad una scelta di vita”. CP_1
Il AT si duole, infine, anche della quantificazione dell'assegno divorzile nella misura di euro 900,00, a fronte di uno stipendio percepito da esso appellante, quale insegnante, pari ad euro 1400,00 mensili;
alla censurata quantificazione, poi, il
Tribunale sarebbe pervenuto senza indicare i criteri e le ragioni del suo convincimento.
Conclude nei termini riportati in epigrafe.
Si è costituita con comparsa , argomentando in ordine all'infondatezza CP_1 dell'avverso appello, del quale ha chiesto la reiezione.
5 Il p.m. ha instato per il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza del 25.2.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve osservarsi, preliminarmente, che il presente grado di giudizio, in quanto soggetto a rito camerale, per come previsto dall'art. 4, co. 15, della l. n. 898 del 1970 (giacché iniziato in primo grado anteriormente alla riforma operata con D. Lgs 149/2022), avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso (al pari del giudizio di primo grado). Ciò nondimeno, per il principio di conservazione degli atti processuali, avendo la citazione i requisiti di contenuto, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, richiesti per il ricorso, deve ritenersi sanato il vizio formale. Inoltre, proprio perché l'atto introduttivo tipico del presente grado di giudizio è il ricorso, è al deposito di detto atto introduttivo
(coincidente con l'iscrizione della causa a ruolo) che occorre avere riguardo al fine di valutare la tempestività dell'impugnazione (cfr. tra le tante, Cass. n. 21161 del
13.10.2011: “Nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, onde
l'impugnazione va proposta con ricorso e non con atto di citazione, che resta peraltro ammissibile, purché, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sia non soltanto notificato, ma altresì depositato in cancelleria, con l'iscrizione della causa al ruolo”).
Nella fattispecie, la sentenza di primo grado – che non risulta essere stata notificata ai fini del decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c. – è stata depositata in data
12.12.2023 e la citazione in appello è stata depositata (tramite iscrizione a ruolo) in data
18.1.2024 e, quindi, entro il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c..
L'appello è, quindi, ammissibile e va definito nelle corrette forme del rito camerale.
Nel merito, ragioni di pregiudizialità logica consigliano il preventivo scrutinio del secondo motivo di appello, in quanto – afferendo a profili di rito concernenti l'ingresso, nel materiale istruttorio, di informazioni ottenute dall'Inps – è potenzialmente influente sulla valutazione dei restanti motivi.
A sostegno del motivo in argomento – di tenore non proprio cristallino – pare esservi il seguente ragionamento: l'istanza ex art. 213 c.p.c. (il cui accoglimento ha condotto all'ostensione dell'an e del quantum della pensione di guerra percepita dall'appellante)
6 era contenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., che, essendo stata depositata senza il previo deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., era da ritenere
“inutilizzabile, travolgendo così gli atti conseguenti”. In sintesi, quindi, l'istanza ex art. 213 c.p.c. – secondo l'appellante – era inaccoglibile in quanto contenuta in una memoria
“inutilizzabile” perché violativa del corretto iter procedimentale.
La tesi è, senza alcun dubbio, infondata.
L'appellante cita, a sostegno dei suoi argomenti, arresti di legittimità che si sono pronunciati in ordine agli artt. 183 e 184 c.p.c. nella loro formulazione anteriore alla novella contenuta nel d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005.
Prima della citata riforma i termini di cui all'art. 183 c.p.c. erano destinati alla definitiva formulazione del thema decidendum (e, quindi, alle allegazioni) mentre i termini di cui all'art. 184 c.p.c. erano destinati alla delimitazione del thema probandum e, quindi, alla formulazione dei mezzi di prova (diretta entro il primo termine e contraria entro il secondo termine). L'art. 183 c.p.c. applicabile ratione temporis, invece, convoglia nel secondo termine sia le controdeduzioni alle domande o eccezioni nuove della controparte (ossia l'attività processuale che, ante riforma, trovava la sua sede nel secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c.) sia la formulazione dei mezzi di prova diretta
(ossia l'attività processuale che prima della riforma avveniva nel primo termine di cui all'art. 184 c.p.c.). Ne consegue che, ove anche, in ipotesi, le eventuali repliche deduttive contenute nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. fossero inammissibili, in quanto non precedute dal deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.
(circostanza, questa, che – secondo l'ordito difensivo dell'appellante – precluderebbe la facoltà di successiva replica), tanto non si tradurrebbe in una “inutilizzabilità” (rectius, inammissibilità, non potendo predicarsi l'inutilizzabilità di un atto difensivo) della memoria nella sua interezza, atteso che proprio quella memoria è la sede naturale e legittima anche della facoltà di richiedere i mezzi istruttori, facoltà certamente non condizionata dal preventivo deposito della memoria destinata alla precisazione della domanda e delle eccezioni.
Dunque, correttamente il Tribunale ha accolto l'istanza ex art. 213 c.p.c. e, successivamente, ha utilizzato le relative risultanze, da cui emergeva ed emerge la percezione, da parte dell'appellante, sin dal 1967 e “a vita”, di una pensione di guerra di
7 oltre euro 9.000,00 mensili (precisamente euro 9.092,61, quale importo della pensione aggiornato al 2020).
I restanti motivi di gravame si prestano ad una valutazione congiunta, afferendo tutti alla valutazione sostanziale dell'an e del quantum dell'assegno divorzile.
Il primo argomento sviluppato nell'appello – ossia quello secondo cui la pensione di guerra non andrebbe considerata ai fini della valutazione comparativa delle condizioni reddituali delle parti – è infondato.
La Suprema Corte, già nel vigore dell'art. 24 l. 313/1968 (che prevedeva “I proventi derivanti comunque da pensioni, assegni o indennità di cui alla presente legge o da assegni per decorazioni al valor militare non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono né ai fini fiscali né previdenziali o assistenziali né in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza”), ha avuto modo di chiarire che “Nella determinazione quantitativa dell'assegno di divorzio, il giudice può tenere conto, tra i redditi del coniuge obbligato, dei proventi pensionistici di guerra, poiché la loro non computabilità tra i redditi del beneficiario, stabilita dall'art 27 della legge n 313 del 1968, non riguarda il caso in cui essi debbano essere destinati alle necessita della moglie e dei figli del beneficiario stesso;
tanto e vero che
l'art 24 della stessa legge dispone l'aumento dei detti proventi se il beneficiario abbia moglie e figli, anche maggiorenni e non conviventi. Ne, nella destinazione parziale dei detti proventi all'assegno di divorzio, valgono i limiti quantitativi stabiliti dall'art 2
DPR n 180 del 1950 in materia di sequestrabilità e pignorabilità delle pensioni” (Cass.
n. 1828 del 21/05/1976).
L'orientamento è stato ribadito più di recente, nel vigore dell'art. 5 l. 261/1991 (che ha sostituito l'art. 77 d.p.r. 915/1978, che, a sua volta, aveva riprodotto il testo dell'art. 24
l. 313/1968, che era stata contestualmente abrogata) affermandosi che “In tema di assegno di mantenimento e di concreta determinazione del relativo ammontare, il primo comma dell'art. 77 d.P.R. 915/78 (a norma del quale le somme corrisposte a titolo di pensione di guerra non erano in alcun modo computabili, ad alcun titolo, nel calcolo del reddito dei rispettivi beneficiari) è stato sostituito dall'art. 5 della legge 261/91 (che, nel ribadire la natura risarcitoria delle somme a tale titolo riscosse ha, peraltro, specificato che esse sono irrilevanti "a fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali, e in nessun caso possono essere computate nel reddito richiesto per la
8 corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali"), il cui diverso tenore consente di argomentare, "a contrario", che le pensioni di guerra siano legittimamente suscettibili di valutazione
(sia pure non come reddito in senso proprio) in termini di "disponibilità di somme" comunque idonee a sopperire, in qualche misura, alle esigenze di vita del beneficiario, in tutte le ipotesi non previste dalla norma citata, e, pertanto, anche in caso di valutazione del patrimonio dei coniugi ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 788 del 29/01/1999).
D'altra parte, l'arresto della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato n. 842 del 29.2.2016) richiamato dall'appellante è manifestamente inconferente, atteso che CP_ riguarda il regolamento dell' e la non annoverabilità delle pensioni di invalidità (al pari di quelle di guerra) nella nozione di reddito rilevante ai fini fiscali.
Dunque, nella valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti va considerata anche la posta patrimoniale attiva rappresentata dalla pensione di guerra.
Lamenta, poi, l'appellante che il Tribunale avrebbe fatto mal governo dei principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in punto di riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile.
In realtà il Tribunale prende le mosse proprio da tali precedenti.
Il riferimento corre agli ormai consolidati principi secondo cui “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; peraltro, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima
9 parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. SS. UU. n. 18287/2018 e
Cass. sez. I n. 1882/2019).
Nel caso di specie rilevano, peraltro, anche ulteriori chiarificazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità più recente, la quale ha precisato che l'assegno di divorzio
“presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (Cass. n. 35434 del 19/12/2023).
Inoltre, “In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera” (Cass. n. 29920 del 13/10/2022).
Ebbene, premesso che della sussistenza degli indicati presupposti deve fornire prova il coniuge richiedente (tanto si specifica alla luce delle deduzioni dell'appellata, che paiono essere dirette verso un'ingiustificata inversione dell'onere probatorio), nella
10 fattispecie può dirsi certamente esistente la precondizione dello squilibrio patrimoniale, come accertato dal Tribunale.
Infatti, a fronte di componenti patrimoniali attive pari a oltre euro 10.000,00 al mese, percepite dall'appellante, l'appellata non produce, invece, alcun reddito, in quanto ha sempre svolto l'attività di casalinga, non ha mai lavorato, non ha titoli o pregresse esperienze da spendere e ha un'età (68 anni) che la pone fuori dal mercato del lavoro: ella, quindi, non ha un reddito e non può procurarselo per ragioni oggettive (in questo senso va condivisa la valutazione del Tribunale circa “l'incolpevole non autosufficienza economica” dell'appellata). D'altra parte, è rimasto indimostrato che l'appellata abbia scientemente rifiutato occasioni di lavoro nel corso della vita matrimoniale per dedicarsi all'ozio.
Sotto tale profilo non può essere considerato “reddito” la rendita fondiaria degli immobili di cui l'appellata è comproprietaria (non in forza di donazione del marito, bensì) in conseguenza della comunione legale con l'ex coniuge, trattandosi di immobili acquistati in costanza di matrimonio con denaro che non risultava provento di beni personali. Il reddito da comparare è, infatti, quello effettivo, ossia quello che in concreto comporta una disponibilità economica spendibile per soddisfare le normali esigenze di vita e tale non è, all'evidenza, un reddito meramente nominale, formale e rilevante ai soli fini fiscali, tanto più che è pacifico che nell'immobile sito a Varese viva una delle figlie della coppia, in uno degli immobili siti a Serra San Bruno viva un'altra figlia, in un altro immobile, allocato nel medesimo fabbricato in Serra San Bruno, viveva, fino a qualche tempo addietro, l'appellante, mentre l'appellata occupa in via esclusiva, abitandovi, l'appartamento sito a Soverato, sempre in comunione con l'appellante.
Gli immobili in questione, quindi, non sono e non possono essere, allo stato, fruttiferi, oltre ad essere di proprietà dell'appellata solo in ragione della metà. Sicché di un'incidenza sull'equilibrio delle rispettive posizioni reddituali potrà, al più, discorrersi una volta che si procederà a divisione dei beni (cfr. sul punto i principi espressi da Cass.
n. 11787/2021).
Neppure assume rilevante incidenza la circostanza – peraltro allegata solo con le note di trattazione depositate in data 9.10.2024, ancorché si trattasse di fatti intervenuti prima della proposizione dell'appello – che il abbia cessato la propria attività Pt_1
lavorativa di insegnante e, dal mese di settembre 2024, percepisca una pensione di circa
11 1.675,00. Infatti, il Tribunale aveva considerato, nella comparazione dei redditi, uno stipendio di euro 1.400,00 mensili, sicché la somma che l'appellante deduce di percepire come pensione è finanche maggiore di quella che il Tribunale ha considerato come reddito da lavoro dipendente.
Irrilevante è anche la contrazione di un mutuo per l'acquisto di una nuova casa: premesso che anche tale fatto nuovo è stato tardivamente allegato e premesso, altresì, che non vi è prova che simile acquisto fosse necessario (atteso che il AT abitava – e, quindi, ne aveva la disponibilità – in uno degli immobili in comunione legale sito a
Serra San Bruno), anche volendo considerare, quale uscita fissa, il pagamento della rata di mutuo di euro 770,00 circa al mese, resta comunque un complessivo ammontare di entrate monetarie che è pari o superiore ad euro 10.000,00 mensili, a fronte della completa assenza di entrate per l'appellata.
Dunque, accertata la precondizione dello squilibrio economico tra le parti, occorre valutare le ulteriori doglianze dell'appellante, a dire del quale il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto, in violazione dei principi sopra esposti, in favore della l'assegno divorzile nonostante quest'ultima non abbia mai voluto lavorare, CP_1
adagiandosi ad una condizione di ozio, e nonostante non abbia offerto nessuna dimostrazione del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge.
In effetti, non risulta né allegato né provato che l'appellata abbia rinunciato, in forza di una scelta condivisa con il coniuge, a prospettive lavorative né che abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare o personale dell'altro coniuge;
la si è limitata CP_1
a sostenere di essersi solo occupata della crescita delle figlie e della famiglia ma, data la genericità dell'allegazione, manca prova che l'apporto della alla conduzione della CP_1 vita familiare e all'allevamento delle figlie abbia avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del marito o per l'incremento del patrimonio di costui, visto, peraltro, che la professione da questi esercitata (insegnante) non aveva connotati tali da tenerlo lontano dalla famiglia o da imporre delle incombenze che non gli lasciassero tempo da dedicare al ménage familiare.
In simile contesto, quindi, lo squilibrio economico rilevante, pur sussistente, può consentire il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua sola componente assistenziale (come, peraltro, già affermato dal Tribunale nella sentenza gravata).
12 Sul punto la Suprema Corte ha di recente statuito che, “Ove non sia possibile accertare,
o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica «ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del
24/02/2021, in motivazione) ...”; l'assegno nella sua sola componente assistenziale potrà, quindi, essere riconosciuto se si accerti che “il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi
e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio” (Cass. n. 32354 del 13/12/2024, in motivazione).
Ebbene, tenuto conto che l'appellata si è sempre dedicata al lavoro casalingo nel corso di tutta la lunga durata del matrimonio (25 anni), può presumersi, in assenza di prova contraria, che lo squilibrio patrimoniale affondi le sue radici in scelte familiari se non concordate quantomeno condivise o, comunque, accettate dall'altro coniuge, correlate al ruolo endofamiliare che, per tacito assenso, la moglie ha rivestito. Può, di conseguenza, presumersi che l'appellante abbia beneficiato, sia pure non in termini economici, di simile impegno domestico della consorte nel corso degli anni, tradottosi nell'accudimento complessivo della famiglia e della casa.
Inoltre, la completa assenza di redditi e di capacità reddituali in capo all'appellata (sia in ragione dell'età sia in ragione dell'assenza di competenze spendibili) è oggettiva e concreta e non è altrimenti suscettibile di compensazione per assenza di altri obbligati e
13 di forme di sostegno pubblico (ostandovi il valore del patrimonio immobiliare di cui l'appellata è titolare pro quota).
E, tuttavia, laddove sussistano i presupposti per riconoscere il diritto all'assegno divorzile nella sola sua componente assistenziale, che assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, “la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando” (Cass., n. 19341 del 07/07/2023; conforme
Cass. n. 32354 del 13/12/2024, in motivazione).
Ed è proprio su questo tema che la sentenza di prime cure non è condivisibile, nella misura in cui, non palesando i criteri di quantificazione (come lamentato dall'appellante), ha determinato l'ammontare dell'assegno in una somma che, tenuto conto delle presumibili esigenze della beneficiaria e del suo contributo, in termini di cura e di apporto domestico, alla vita familiare (che, in assenza di prova, non supera i limiti dell'ordinarietà), eccede i limiti di cui all'art. 438 c.c., ossia l'importo di un assegno alimentare.
Infatti, va considerato che la vive in una cittadina del Meridione – Soverato – in CP_1
cui il costo della vita non è particolarmente elevato;
le sue esigenze di sostentamento, poi, vanno correlate all'età e al fatto che vive da sola e che non sono state allegati suoi particolari bisogni essenziali;
va, inoltre, considerato che ella non ha spese di locazione o, comunque, strumentali all'alloggio, vivendo, sin dalla separazione (e, quindi, da oltre dieci anni) in un immobile di cui è comproprietaria (in quanto acquistato dal coniuge, con proprio esclusivo apporto economico, in regime di comunione legale) e godendo in via esclusiva anche della quota di proprietà dell'ex coniuge, che, quindi, è privato di tale disponibilità (e tanto già compensa l'appellata dell'apporto non economico fornito alla famiglia in costanza di matrimonio). Dunque, può presumersi che, per il vitto, sia sufficiente l'importo di euro 370,00 al mese, per le utenze l'importo di euro 180,00 al mese e per le restanti esigenze non voluttuarie (cure mediche non coperte dal SSN, trasporto, vestiario) sia bastevole la somma di euro 100,00 al mese.
Ne consegue che l'importo dell'assegno deve essere rideterminato in euro 650,00 mensili, a far data dalla sentenza di primo grado.
14 Né occorre tener conto, come, invece, ha ritenuto il Tribunale, del generalizzato aumento del costo della vita rispetto all'epoca (2013) in cui venne riconosciuto all'appellata l'assegno separativo nella misura di euro 600,00: la natura dei due contributi è notoriamente diversa, sicché l'assegno divorzile, avendo presupposti e finalità differenti dall'assegno separativo, non può, sic et simpliciter, essere parametrato all'ammontare di quest'ultimo maggiorato della rivalutazione ma va riconosciuto e quantificato autonomamente e sulla scorta dei suoi propri presupposti.
Dunque, solo entro tali ristretti limiti l'appello può trovare accoglimento.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello (cui è conseguita una minima riduzione dell'importo dell'assegno, comunque dovuto) e del rigetto della maggior parte dei motivi di gravame, la Corte ritiene sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Vibo Valentia n. 557/2023, pubblicata in data 12.12.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina, a far data dalla sentenza di primo grado, in euro 650,00 mensili l'assegno divorzile in favore di , CP_1
posto a carico di;
Parte_1
2. conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
3. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 13.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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