Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2755/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2755/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...]_1 C.F._1
(VA) il 12/03/1979 Con il patrocinio dell'Avv. LAZZARI ELISABETTA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ALTANA THOMAS e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con esercizio separato della Per_1 responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre in Castelletto Sopra Ticino (NO), Viale Armando Diaz n. 59, presso cui manterrà la residenza anagrafica;
2. Dare atto che i ricorrenti si sono riconosciuti reciprocamente le qualità e le capacità di cura ed educazione del minore e che essi si impegnano a collaborare reciprocamente e ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, in particolare in relazione all'istruzione, educazione ed alla salute dello stesso, tenendo conto
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3. Disporre che il padre potrà tenere con sé a weekend alterni dal sabato mattina alle 9,00 sino al lunedì Per_1 mattina quando lo riaccompagnerà dalla madre o dai nonni materni o direttamente a scuola nonché tutti i martedì e giovedì pomeriggio dalle 17,30 con pernottamento sino alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà dalla madre o dai nonni materni o direttamente a scuola in base agli accordi presi tra i genitori e tenuto conto altresì degli orari scolastici di e degli impegni ed orari lavorativi del sig. Sono sempre fatti salvi migliori e Per_1 Parte_1 diversi accordi tra i genitori tenuto conto in primis dei desideri e dell'interesse del minore nonché dei reciproci impegni lavorativi e non e di eventuali imprevisti/urgenze che dovessero presentarsi. Durante le ferie estive trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
con ciò si intende Per_1 che nel periodo di sosp scolastica per il periodo estivo ciascun genitore potrà portare con sé in vacanza Per_1 per due settimane consecutive o non consecutive, compatibilmente altresì con il periodo di ferie dei genitori;
il relativo periodo in cui i genitori terranno con sé il minore per le ferie estive dovrà essere reciprocamente comunicato entro il 31 maggio di ogni anno con indicazione anche circa il luogo di destinazione e permanenza, fatti salvi migliori accordi tra gli stessi e consentendo all'altro genitore di mantenere contatti telefonici con il minore in tale periodo di lontananza. Le festività Natalizie saranno trascorse dal minore ad anni alterni con ciascun genitore, rispettando il principio dell'alternanza dei giorni festivi ed in particolare dei giorni del 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1° gennaio ed Epifania. Lo stesso dicasi per i giorni di Pasqua e Pasquetta, i ponti durante l'arco dell'anno, le altre festività nazionali ed il giorno del compleanno del minore, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori che prevedano una permanenza presso ciascun genitore per più giorni consecutivi e fatta in ogni caso salva la possibilità di festeggiarli insieme, sempre se desiderato. Laddove durante l'anno i genitori decidessero di effettuare dei viaggi lontani con il minore, si impegnano a darsene reciproca comunicazione e a favorire il contatto telefonico con l'altro genitore.
4. Dare atto che entrambi i genitori si faranno carico in via diretta del mantenimento ordinario del figlio minore, con revoca dunque di qualsiasi assegno di mantenimento, ripartendo al 50% unicamente le spese di carattere straordinario di cui al protocollo applicato dal Tribunale di Novara sopra richiamato e trascritto.
5. Dare atto che l'assegno unico universale sarà chiesto e percepito al 50% dai genitori.
6. Revocare tutte le ulteriori statuizioni contenute nel provvedimento del 10.03.2017 per quanto concerne gli aspetti economici e la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti.
7. Dare atto che i ricorrenti concordano che le pattuizioni di cui al presente ricorso trovino applicazione già a decorrere dalla data di deposito della domanda e che, per quanto concerne il versamento del contributo al mantenimento del minore, questo cessi già dal prossimo mese di ottobre 2024.
8. Compensare integralmente le spese di lite”.
Per il PM
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. e Parte_1 Controparte_1 hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la modifica del provvedimento emesso in data 09/03/2017 dal Tribunale di Novara, nel senso della modifica della regolamentazione del diritto di visita e contributo al suo mantenimento. Con decreto del 4/10/2024, il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. in sede per le sue conclusioni, acquisite in data 10/10/2024. Ritiene il Collegio che la domanda di modifica sia ammissibile e meritevole di accoglimento, tenuto conto delle sopravvenienze dedotte, in difetto di elementi di contrarietà a norme imperative e di ordine pubblico. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 10 gennaio 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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