Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/04/2026, n. 6160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6160 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09405/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9405 del 2024, proposto da IO AP, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Danza, Pietro Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IC RI CI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Commissario ad Acta, privo di protocollo ed allegato alla email prot. n. 4700 del 08.11.2023 (trasmesso in pari data a mezzo pec al ricorrente presso il precedente difensore) - nominato nella Sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato n° 9286/2022 – con il quale è stato decretato che il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito all’estero da AP IO “non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento della classe di concorso A46 – SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE, e pertanto, l’istanza prot. n. 14233 del 09/08/2018 (all.3) come citata in premessa, è rigettata”;
- di ogni altro atto e provvedimento antecedente, susseguente o connesso al provvedimento sopra impugnato e comunque pregiudizievole per il ricorrente, ivi comprese le note, acquisite e richiamate nel relativo decreto di rigetto con le quali il competente Referente Tecnico del Commissario ad Acta, incaricato per la classe di concorso A046, ha trasmesso al Commissario ad acta i pareri in merito alla formazione svolta all’estero dagli istanti, richiamate nel medesimo decreto;
Previo accertamento e conseguenziale declaratoria,
- in capo al ricorrente, della già acquisita professionalità idonea all’esercizio in Italia della professione docente per la classe di concorso A46-SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE, eventualmente anche previo superamento di idonee misure compensative così come previste dall’art. 22 D. Lgs. n 206/07.
Nonché per la condanna di parte resistente all’adozione delle più idonee misure volte a garantire l’effettiva tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio, e dunque all’adozione del Decreto di riconoscimento del titolo professionale posseduto dal ricorrente eventualmente anche subordinato al superamento di idonee misure compensative così come previste dall’art. 22 del D.lgs n°206/07.
Nonché per la condanna di parte resistente, all’adozione delle più idonee misure volte a garantire l’effettiva tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio, e dunque all’adozione del Decreto di riconoscimento del titolo professionale posseduto dal ricorrente eventualmente anche subordinato al superamento di idonee misure compensative così come previste dall’art. 22 del D. Lgs. n. 206/07.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. OV AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La vicenda contenziosa di cui alla presente causa origina dalla richiesta, da parte di diversi docenti, tra cui l’attuale ricorrente, di riconoscimento di un titolo estero conseguito in Romania.
A fronte del rigetto operato dal Ministero i predetti docenti, tra cui l’attuale ricorrente, adivano questo Tribunale, che respingeva il loro ricorso con sentenza n. 10884/2019.
Invece, con sentenza n. 6441/2020, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di prime cure , annullava i provvedimenti del Ministero dell’Istruzione che, come detto, rigettavano l’istanza di riconoscimento dei titoli esteri in parola, accogliendo dunque il ricorso originario.
A seguito di tale pronunzia, il ricorrente, a causa dell’inerzia dell’amministrazione, proponeva ricorso in ottemperanza al Consiglio di Stato, che veniva accolto.
Successivamente, il Ministero di nuovo respingeva la richiesta di riconoscimento, con il provvedimento del Commissario ad acta indicato in epigrafe, avverso il quale veniva inizialmente proposto reclamo, dal ricorrente e da altri docenti, sempre al Consiglio di Stato.
Quest’ultimo, con sentenza n. 6667/2024, disponeva la conversione del rito, da reclamo in ricorso di annullamento, ritenendo che, nel caso di specie, le doglianze presentate contestassero la legittimità degli atti negativi adottati in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6441/2020, con la conseguenza che gli stessi dovevano essere impugnati, in via ordinaria, dinanzi al giudice di prime cure . Veniva quindi dichiarata l’inammissibilità dei reclami, trattandosi di vizi nuovi del provvedimento suscettibili di essere dedotti come autonoma ragione di censura avverso la legittimità dei nuovi atti, a mezzo di un ordinario giudizio di cognizione, afferendo gli stessi a questioni non coperte dal giudicato e non astrette dai vincoli dallo stesso derivanti.
Pertanto, veniva disposta la conversione del rito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 c.p.a., stante la sottoposizione della relativa controversia al principio del doppio grado di giudizio.
Conseguentemente, il ricorrente riassumeva il ricorso avanti a questo Tribunale, impugnando i provvedimenti indicati in epigrafe e domandandone l’annullamento, contestualmente presentando anche alcune domande di accertamento e di condanna, meglio precisate sempre in epigrafe.
L’amministrazione si costituiva con atto di mero stile.
Questo Tribunale, con ordinanza del 14 luglio 2025, n. 13904, richiedeva all’amministrazione di prendere posizione sulle doglianze presentate dal ricorrente.
Tuttavia l’amministrazione riteneva di non presentare le deduzioni richieste.
All’udienza indicata in epigrafe la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato, quanto alla domanda di annullamento, e pertanto va accolto sotto tale profilo, nei limiti e termini di cui appresso, mentre è da respingere quanto alla domanda di accertamento ed a quella di condanna.
I motivi di doglianza si incentrano, in sostanza: il primo, sulla pretesa erronea applicazione delle norme in tema di riconoscimento dei titoli esteri (precipuamente art. 22 d.lgs. 206/2007 e Direttiva 2005/36 s.m.i.); il secondo, sulla carenza di istruttoria e di motivazione; il terzo, sulla incoerenza dei provvedimenti impugnati rispetto alla giurisprudenza intervenuta in subiecta materia .
Le predette censure possono essere esaminate cumulativamente, risultando strettamente intrecciate.
In primo luogo, risulta fondata la tesi del ricorrente in ordine alla erronea mancata considerazione della possibilità di prevedere misure compensative, al fine di rimediare alle riscontrate divergenze tra il titolo estero e quello richiesto in Italia con il meccanismo del riconoscimento.
A tale riguardo la giurisprudenza europea ha continuamente affermato il principio per cui “ Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che, in una situazione in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale di farmacista, ai sensi dell’allegato V, punto 5.6.2, della direttiva 2005/36, come modificata dalla direttiva 2013/55, ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute, quando ricevono una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso alla professione di farmacista. Se tali competenze corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante, quest’ultimo è tenuto a riconoscerle. Se da tale esame comparativo emerge una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Spetta alle autorità nazionali competenti valutare, se del caso, se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, nell’ambito, in particolare, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti. Se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze .” ( cfr. sentenza Corte di giustizia UE 8 luglio 2021, causa C-166/20, BB c. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ; nello stesso senso sentenza 2 marzo 2023, causa C-270/21, A - Insegnante di scuola materna ; 3 marzo 2022, causa C-634/20, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto - Formazione in medicina generale ; 6 ottobre 2015, causa C-298/14, UI ).
La medesima impostazione è stata fatta propria dal Consiglio di Stato nelle note sentenze di Adunanza plenaria che hanno chiarito la corretta applicazione delle regole in tema di riconoscimento dei titoli esteri (segnatamente le sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022).
In sostanza, dal momento che le competenti autorità nazionali, in caso di differenze sostanziali tra il titolo estero e quello domestico, possono fissare misure compensative, i.e. tirocinio e/o esame attitudinale, è evidente che le medesime autorità devono quantomeno motivare nel caso in cui non si avvalgano di tale potere/dovere.
In secondo luogo, è fondato anche il rilievo per il quale occorreva valutare l’insieme delle esperienze maturate dal ricorrente, mentre l’istruttoria si è focalizzata esclusivamente sul titolo estero e non sulle altre esperienze maturate dallo stesso.
In terzo luogo, è rimasta incontestata da parte dell’amministrazione la censura relativa alla disparità di trattamento rispetto a titoli identici invece riconosciuti. Deve infatti constatarsi che, nel caso delle abilitazioni alla docenza nella scuola primaria e secondaria, il titolo estero di cui si chiede il riconoscimento è quasi sempre focalizzato sui profili psicopedagogici. Nondimeno risulta da copiosa giurisprudenza, e va considerato fatto notorio, che tali titoli vengono riconosciuti dal Ministero, seppure con misure compensative.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve dunque essere accolto quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati, con conseguente obbligo del Ministero di valutare di nuovo l’istanza del ricorrente alla luce dei principi dettati dalla presente pronunzia, oltre che da quelle in precedenza citate.
Per ciò che concerne le domande di accertamento e di condanna, le stesse devono invece essere respinte, risultando logicamente conseguenti al riconoscimento del titolo estero, ancora non avvenuto da parte del Ministero.
Vista la parziale soccombenza reciproca le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla domanda di annullamento, lo respinge quanto alla domanda di accertamento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA VA, Presidente FF
OV AP, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV AP | RI IA VA |
IL SEGRETARIO