Articolo 67 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 66Articolo 68
Versione
20 febbraio 1952
Art. 67.
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli dell'Ordine provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell'art. 5, i quali, entro il Successivo mese, sono convocati dal presidente dell'Ente di previdenza per la elezione del Consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1952
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