Art. 67.
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli dell'Ordine provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell'art. 5, i quali, entro il Successivo mese, sono convocati dal presidente dell'Ente di previdenza per la elezione del Consiglio di amministrazione.
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli dell'Ordine provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell'art. 5, i quali, entro il Successivo mese, sono convocati dal presidente dell'Ente di previdenza per la elezione del Consiglio di amministrazione.