Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 4952/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE
…………………………. IMMOBILI, pendente TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/05/1981, elettivamente domiciliata in Sarno alla Via D'andrea n. 17, presso lo studio dell'Avv. DI FILIPPO SAMUELE (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione ATTORE E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in VIA A. GRAMSCI 16 SIANO, presso il proprio studio CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 29/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Le parti hanno redatto un accordo transattivo in data 08.12.2023, modificato il 20.12.2023 e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 23289/2007; Cass. 2567/2007: "La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo
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o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (cfr. Cass. 801/1998). Dunque la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso
(vedi Cass. 1089 del. 24/01/2003). Essa incide sul diritto sostanziale, eliminando la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. La giurisprudenza, con indirizzo ormai unitario, afferma poi che la cessazione della materia del contendere deve essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, «quando, successivamente alla proposizione dell'atto introduttivo, sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti una situazione dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto tra le stesse» e la questione viene ad assumere rilievo pregiudiziale rispetto anche alla questione di giurisdizione (cfr., sul punto specifico, Cass., sez. un., 11 dicembre 2003 n. 18956, che afferma che la cessazione della materia del contendere non solo impedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti
N.R.G. 4952/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione, pertanto la questione di cessazione della materia del contendere assume rilievo pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione). Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (così Cass. n. 46 dell'11.01.1990). Nel caso di specie, come detto, deve pronunciarsi la cessata materia del contendere sulla domanda ex art. 2932 c.c. della parte attrice, in quanto le parti hanno stipulato una transazione che prevede l'obbligo a carico del convenuto di trasferire l'immobile. Risulta altresì che parte attrice ha interamente corrisposto il prezzo di € 110.00,00 di cui alla transazione. Dalla trascrizione della domanda giudiziale discendono poi le conseguenze di legge di cui all'art. 2775 bis c.c. Con riguardo alla richiesta trascrizione del trasferimento, la stessa è subordinata all'avvenuto trasferimento a seguito dell'atto pubblico. Tenuto conto della soccombenza virtuale di parte convenuta la stessa va condannata al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4952/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE IMMOBILI, pendente tra , Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: CP_1
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna , al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di giudizio che si liquidano in € 267,00 per spese ed € 2.738,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 07/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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