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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2024, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, all'udienza di discussione del 18.03.2024 ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 614 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
quale procuratore di se stesso, elett.te dom.to presso il proprio studio in Parte_1
IN (NA) alla via G. Iervolino n. 122
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in Controparte_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Francesco Nappo con il quale elett.te domicilia presso l'Avvocatura Civica al Viale Generale Dalla Chiesa - Edificio “La
Salle APPELLATO
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, ricorreva innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, per l'annullamento del verbale n. 131123P/20 del 29/01/2020, notificato in data 20/07/2020, per i seguenti motivi: a) prescrizione/decadenza; b) illegittimità della contestazione, in quanto il pagamento in misura insufficiente non costituisce violazione al C.d.S. c) illegittimità della contestazione per mancanza di aree di sosta libere;
d) incompetenza dell'ausiliario ad elevare la contestazione opposta;
b) nullità formali del verbale opposto.
In particolare, col primo motivo l'opponente odierno appellante eccepiva la prescrizione del verbale presupposto n. 131123/P/20 del 29.01.2020, in quanto la presunta violazione sarebbe avvenuta il
29.01.2020, mentre il verbale di accertamento è stato notificato soltanto in data 20.07.2020, quindi ben oltre 90 giorni.
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
1 Il G.d.P. introitata la causa a sentenza, rigettava l'opposizione, convalidando il verbale opposto, con compensazione delle spese di lite
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello denunciando la violazione e Parte_1
falsa applicazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 201 ss. Codice Strada.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello riformarsi la sentenza impugnata ed annullare il verbale di contestazione violazione codice della strada impugnato, con vittoria delle spese di lite del doppio grado ed attribuzione al difensore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, il , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo.
Questioni Preliminari.
In via preliminare va vagliata la proponibilità del presente appello, che è stato ammissibilmente spiegato entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
Merito.
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito precisati.
Il Giudice di Pace nella sentenza gravata ha affermato che “letti gli atti, si rileva che non emerge alcun profilo di illegittimità del provvedimento opposto e della conseguente procedura sanzionatoria.
Dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che il verbale era stato notificato all'intestataria del veicolo sanzionato che in data 26.06.2020 inviava a mezzo Pec dichiarazione di Controparte_2 vendita del veicolo tg. EP396 GX, con allegata la relativa documentazione e, quindi, successivamente e
tempestivamente notificato in data 20.07.2020 al ricorrente tenuto anche conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del D.L. 18/2020 e succ. mod., intercorre dal 23.02.2020 al 15.04.2020, qualora risulta impossibile procedere alla contestazione immediata come nel caso che ci occupa.
Pertanto, essendo rimaste sfornite di prova tutte le circostanze dedotte dall'opponente anche in relazione alla notifica nel termine di legge l'opposizione deve essere respinta”.
Nel censurare la predetta motivazione l'appellante deduce che alcuna rilevanza ha la comunicazione a mezzo pec da parte del precedente intestatario dell'autovettura, in quanto, la Polizia Municipale ai sensi dell'art. 201 C.d.S. avrebbe dovuto notificare il verbale di contestazione al proprietario del veicolo (art. 196 C.d.S.), quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento, non avendo alcuna rilevanza l'ispezione effettuata tramite la banca dati cui può avere accesso la Polizia
Municipale, in quanto tali dati oltre a non avere alcun valore giuridico, non risultano aggiornati con le modifiche di cui all'archivio nazionale dei veicoli e al P.R.A..
2 Inoltre, l'odierno appellante evidenzia di avere provato con la documentazione allegata che il veicolo tg.
EP396GX al momento della contestazione era di sua proprietà, per cui il Giudice di primo grado ha anche errato nella valutazione delle prove allegate.
La doglianza è fondata.
In tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l'art. 36 della l. n. 120 del 2010) salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile.
Tale ipotesi residuale, che consente la decorrenza del termine dal momento in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo, omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando la difficoltà sia connessa all'attività dell'Amministrazione (cfr Cassazione civile sez.
VI, 21/03/2018, n.7066 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36969 del 26/11/2021).
La questione, che attiene al bilanciamento tra le esigenze dell'Amministrazione e il diritto di difesa del trasgressore, ed è stata oggetto a più riprese di interventi della Corte costituzionale;
già con la sentenza n. 255 del 1994 il Giudice delle leggi osservò che il termine di notificazione, all'epoca di centocinquanta giorni, doveva ritenersi "contenuto in limiti tollerabili nel bilanciamento delle contrapposte esigenze, anche se ciò non può significare in futuro una illimitata libertà del legislatore. Questi non potrebbe non tener conto dei profili prospettati nell'ordinanza di rinvio, che avverte le difficoltà cui va certamente incontro il destinatario della contestazione, ai fini della predisposizione della propria difesa, quanto più
remota è la data in cui si è svolto il fatto rispetto alla contestazione stessa. Un ulteriore prolungamento del termine non potrebbe, perciò, non porre dubbi di costituzionalità in termini di ragionevolezza"; nella stessa pronuncia, si rilevava che "ad eventuali difficoltà di ordine organizzativo, cui finora si è ritenuto di far fronte con il prolungamento dei termini, ben potrebbe ovviarsi con misure tali da assicurare un più
equo contemperamento fra le contrapposte esigenze, realizzando cioè, in armonia con l'art. 97 della
Costituzione, una migliore efficienza degli uffici amministrativi che oggi è più facile ottenere con l'ausilio dei mezzi offerti dalla più avanzata tecnologia, certamente in grado di soddisfare le esigenze dell'amministrazione, senza creare ulteriori difficoltà ai soggetti destinatari della contestazione".
Con la sentenza n. 198 del 1996, la Corte costituzionale, muovendo nel solco dei principi enunciati dal precedente dictum, ha dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'art. 24 Cost., del D.Lgs. n. 285 del
1992, art. 201, comma 1, (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione
3 dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anzichè dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è
posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
In effetti come rilevato dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza n. 7066/2018 “sulla scorta dei principi richiamati, tenuto conto della evoluzione dei sistemi di rilevamento dei dati utilizzabili ai fini della identificazione del trasgressore e del luogo utile per la notifica, il legislatore del 2010 ha ridotto il termine da centocinquanta a novanta giorni, così attuando un ragionevole bilanciamento tra opposte esigenze di rango costituzionale (artt. 97 e 24 Cost.), e la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta all'interpretazione dell'art. 201 C.d.S., già i richiamata”.
Ebbene il veicolo tg. EP396GX, al momento della violazione ovvero in data 29/01/2020, risultava già
trascritto nei Pubblici Registri PRA, quale veicolo di proprietà dell'odierno appellante, come si evince dalla documentazione allegata da quest'ultimo, da cui risulta tra l'altro che la trascrizione dell'atto di vendita del 17/05/2013 è stata tempestiva e precisamente è stata effettuata il 24/05/2013 (quindi entro 60 giorni dall'atto di compravendita così come previsto per legge).
Pertanto, è stato un errore imputabile alla P.A. l'aver notificato il verbale al precedente proprietario
(peraltro anche dagli archivi della Motorizzazione civile (risulta comunque la trascrizione dell'atto di vendita, avvenuta alla data dell'atto di vendita 17/05/2013, come da documentazione prodotta in primo grado dal : copia carta di circolazione con nuovo tagliando rilasciato dalla Motorizzazione). Pt_1
In definitiva il verbale impugnato è stato notificato al trasgressore oltre i termini di legge anche tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria, atteso che la P.A. avrebbe dovuto notificare il verbale soltanto al proprietario che risultava dai Pubblici Registri, con la conseguenza che il tempo decorso per la errata notifica al precedente proprietario è utile ai fini della prescrizione.
Infatti, il verbale n. 131123P/20 si riferisce ad una violazione del 29/01/2020, mentre è stato notificato il
20/07/2020.
Ebbene, dal 29/01/2020 al 20/07/2020 intercorrono 173 giorni;
se dal computo si sottrae il periodo di sospensione dal 23/02/2020 al 15/05/2020 (art. 103 D.L. 103/2020 e ss.), risultano comunque decorsi inutilmente 90 giorni dal dì della presunta infrazione al giorno della notifica.
Dunque in accoglimento dell'appello e quindi, in riforma della sentenza impugnata, si annulla il verbale n. 131123/P/20 del 29.01.2020 della Polizia Municipale del Comune di , in quanto Controparte_1 notificato al trasgressore oltre il termine perentorio di cui all'art. 201 Codice Strada.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da fino ad euro
1.100,00, valori medi in primo grado, e minimi in appello in assenza di complessità delle questioni trattate e di attività istruttoria) tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della gravata sentenza accoglie l'opposizione spiegata da ed annulla il verbale n. 131123/P/20 del 29.01.2020 della Polizia Municipale del Parte_1
, con ogni suo eventuale atto conseguente;
CP_1 Controparte_1
- Condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado di giudizio in Parte_1
euro 346,00 per competenze ed euro 43,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, e per il secondo grado di giudizio in euro 332,00 per competenze ed euro 91.50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge,
Torre Annunziata, 18.03.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, all'udienza di discussione del 18.03.2024 ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 614 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
quale procuratore di se stesso, elett.te dom.to presso il proprio studio in Parte_1
IN (NA) alla via G. Iervolino n. 122
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in Controparte_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Francesco Nappo con il quale elett.te domicilia presso l'Avvocatura Civica al Viale Generale Dalla Chiesa - Edificio “La
Salle APPELLATO
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicato, ricorreva innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, per l'annullamento del verbale n. 131123P/20 del 29/01/2020, notificato in data 20/07/2020, per i seguenti motivi: a) prescrizione/decadenza; b) illegittimità della contestazione, in quanto il pagamento in misura insufficiente non costituisce violazione al C.d.S. c) illegittimità della contestazione per mancanza di aree di sosta libere;
d) incompetenza dell'ausiliario ad elevare la contestazione opposta;
b) nullità formali del verbale opposto.
In particolare, col primo motivo l'opponente odierno appellante eccepiva la prescrizione del verbale presupposto n. 131123/P/20 del 29.01.2020, in quanto la presunta violazione sarebbe avvenuta il
29.01.2020, mentre il verbale di accertamento è stato notificato soltanto in data 20.07.2020, quindi ben oltre 90 giorni.
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
1 Il G.d.P. introitata la causa a sentenza, rigettava l'opposizione, convalidando il verbale opposto, con compensazione delle spese di lite
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello denunciando la violazione e Parte_1
falsa applicazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 201 ss. Codice Strada.
Quindi l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello riformarsi la sentenza impugnata ed annullare il verbale di contestazione violazione codice della strada impugnato, con vittoria delle spese di lite del doppio grado ed attribuzione al difensore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, il , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo.
Questioni Preliminari.
In via preliminare va vagliata la proponibilità del presente appello, che è stato ammissibilmente spiegato entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
Merito.
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito precisati.
Il Giudice di Pace nella sentenza gravata ha affermato che “letti gli atti, si rileva che non emerge alcun profilo di illegittimità del provvedimento opposto e della conseguente procedura sanzionatoria.
Dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che il verbale era stato notificato all'intestataria del veicolo sanzionato che in data 26.06.2020 inviava a mezzo Pec dichiarazione di Controparte_2 vendita del veicolo tg. EP396 GX, con allegata la relativa documentazione e, quindi, successivamente e
tempestivamente notificato in data 20.07.2020 al ricorrente tenuto anche conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del D.L. 18/2020 e succ. mod., intercorre dal 23.02.2020 al 15.04.2020, qualora risulta impossibile procedere alla contestazione immediata come nel caso che ci occupa.
Pertanto, essendo rimaste sfornite di prova tutte le circostanze dedotte dall'opponente anche in relazione alla notifica nel termine di legge l'opposizione deve essere respinta”.
Nel censurare la predetta motivazione l'appellante deduce che alcuna rilevanza ha la comunicazione a mezzo pec da parte del precedente intestatario dell'autovettura, in quanto, la Polizia Municipale ai sensi dell'art. 201 C.d.S. avrebbe dovuto notificare il verbale di contestazione al proprietario del veicolo (art. 196 C.d.S.), quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento, non avendo alcuna rilevanza l'ispezione effettuata tramite la banca dati cui può avere accesso la Polizia
Municipale, in quanto tali dati oltre a non avere alcun valore giuridico, non risultano aggiornati con le modifiche di cui all'archivio nazionale dei veicoli e al P.R.A..
2 Inoltre, l'odierno appellante evidenzia di avere provato con la documentazione allegata che il veicolo tg.
EP396GX al momento della contestazione era di sua proprietà, per cui il Giudice di primo grado ha anche errato nella valutazione delle prove allegate.
La doglianza è fondata.
In tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l'art. 36 della l. n. 120 del 2010) salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile.
Tale ipotesi residuale, che consente la decorrenza del termine dal momento in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo, omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando la difficoltà sia connessa all'attività dell'Amministrazione (cfr Cassazione civile sez.
VI, 21/03/2018, n.7066 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36969 del 26/11/2021).
La questione, che attiene al bilanciamento tra le esigenze dell'Amministrazione e il diritto di difesa del trasgressore, ed è stata oggetto a più riprese di interventi della Corte costituzionale;
già con la sentenza n. 255 del 1994 il Giudice delle leggi osservò che il termine di notificazione, all'epoca di centocinquanta giorni, doveva ritenersi "contenuto in limiti tollerabili nel bilanciamento delle contrapposte esigenze, anche se ciò non può significare in futuro una illimitata libertà del legislatore. Questi non potrebbe non tener conto dei profili prospettati nell'ordinanza di rinvio, che avverte le difficoltà cui va certamente incontro il destinatario della contestazione, ai fini della predisposizione della propria difesa, quanto più
remota è la data in cui si è svolto il fatto rispetto alla contestazione stessa. Un ulteriore prolungamento del termine non potrebbe, perciò, non porre dubbi di costituzionalità in termini di ragionevolezza"; nella stessa pronuncia, si rilevava che "ad eventuali difficoltà di ordine organizzativo, cui finora si è ritenuto di far fronte con il prolungamento dei termini, ben potrebbe ovviarsi con misure tali da assicurare un più
equo contemperamento fra le contrapposte esigenze, realizzando cioè, in armonia con l'art. 97 della
Costituzione, una migliore efficienza degli uffici amministrativi che oggi è più facile ottenere con l'ausilio dei mezzi offerti dalla più avanzata tecnologia, certamente in grado di soddisfare le esigenze dell'amministrazione, senza creare ulteriori difficoltà ai soggetti destinatari della contestazione".
Con la sentenza n. 198 del 1996, la Corte costituzionale, muovendo nel solco dei principi enunciati dal precedente dictum, ha dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'art. 24 Cost., del D.Lgs. n. 285 del
1992, art. 201, comma 1, (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione
3 dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anzichè dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è
posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
In effetti come rilevato dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza n. 7066/2018 “sulla scorta dei principi richiamati, tenuto conto della evoluzione dei sistemi di rilevamento dei dati utilizzabili ai fini della identificazione del trasgressore e del luogo utile per la notifica, il legislatore del 2010 ha ridotto il termine da centocinquanta a novanta giorni, così attuando un ragionevole bilanciamento tra opposte esigenze di rango costituzionale (artt. 97 e 24 Cost.), e la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta all'interpretazione dell'art. 201 C.d.S., già i richiamata”.
Ebbene il veicolo tg. EP396GX, al momento della violazione ovvero in data 29/01/2020, risultava già
trascritto nei Pubblici Registri PRA, quale veicolo di proprietà dell'odierno appellante, come si evince dalla documentazione allegata da quest'ultimo, da cui risulta tra l'altro che la trascrizione dell'atto di vendita del 17/05/2013 è stata tempestiva e precisamente è stata effettuata il 24/05/2013 (quindi entro 60 giorni dall'atto di compravendita così come previsto per legge).
Pertanto, è stato un errore imputabile alla P.A. l'aver notificato il verbale al precedente proprietario
(peraltro anche dagli archivi della Motorizzazione civile (risulta comunque la trascrizione dell'atto di vendita, avvenuta alla data dell'atto di vendita 17/05/2013, come da documentazione prodotta in primo grado dal : copia carta di circolazione con nuovo tagliando rilasciato dalla Motorizzazione). Pt_1
In definitiva il verbale impugnato è stato notificato al trasgressore oltre i termini di legge anche tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria, atteso che la P.A. avrebbe dovuto notificare il verbale soltanto al proprietario che risultava dai Pubblici Registri, con la conseguenza che il tempo decorso per la errata notifica al precedente proprietario è utile ai fini della prescrizione.
Infatti, il verbale n. 131123P/20 si riferisce ad una violazione del 29/01/2020, mentre è stato notificato il
20/07/2020.
Ebbene, dal 29/01/2020 al 20/07/2020 intercorrono 173 giorni;
se dal computo si sottrae il periodo di sospensione dal 23/02/2020 al 15/05/2020 (art. 103 D.L. 103/2020 e ss.), risultano comunque decorsi inutilmente 90 giorni dal dì della presunta infrazione al giorno della notifica.
Dunque in accoglimento dell'appello e quindi, in riforma della sentenza impugnata, si annulla il verbale n. 131123/P/20 del 29.01.2020 della Polizia Municipale del Comune di , in quanto Controparte_1 notificato al trasgressore oltre il termine perentorio di cui all'art. 201 Codice Strada.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da fino ad euro
1.100,00, valori medi in primo grado, e minimi in appello in assenza di complessità delle questioni trattate e di attività istruttoria) tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della gravata sentenza accoglie l'opposizione spiegata da ed annulla il verbale n. 131123/P/20 del 29.01.2020 della Polizia Municipale del Parte_1
, con ogni suo eventuale atto conseguente;
CP_1 Controparte_1
- Condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado di giudizio in Parte_1
euro 346,00 per competenze ed euro 43,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, e per il secondo grado di giudizio in euro 332,00 per competenze ed euro 91.50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge,
Torre Annunziata, 18.03.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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