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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12709/2024, introdotta da
(ROMA, 20/11/1943) e (ROMA, Parte_1 Parte_2
01/06/1951), con il patrocinio dell'avv. CAIATI MASSIMO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/09/1977 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione (dichiarando in corso di causa di voler espungere la condizione di cui al punto iii del ricorso, che non viene pertanto di seguito riprodotta):
“i) i coniugi continueranno a vivere separatamente e continueranno a 2
provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
ii) con riferimento all'unità immobiliare sita nel Comune di Santa
Marinella (RM) Via Etruria n. 55, il Signor da atto e riconosce Parte_1
di esserne mero intestatario fiduciario al solo fine di poter usufruire in sede di
acquisto dell'agevolazione fiscale c.d. “prima casa”, ma che il prezzo di acquisto
di detto immobile è stato interamente pagato con denaro personale del coniuge
Signora - e precisamente con i seguenti assegni tratti sul c/c della Parte_2
stessa: assegno circolare dell'importo di € 148.125,00, assegno circolare
dell'importo di € 21.875,00 nonché assegno di conto corrente di € 5.000,00 tutti
all'ordine del venditore Sig. (doc. 7 e 8) avendo la Sig.ra Persona_1 Parte_2
la necessaria disponibilità economica per pagare detto prezzo a seguito della
vendita in data 13.10.2021 di un proprio immobile personale sito nel Comune di
Ladispoli per il prezzo di € 260.000,00 (doc. 9);
pertanto, il Signor che dovrebbe ritrasferire il diritto di piena Parte_1
proprietà alla Sig.ra in accordo con quest'ultima – al fine di garantirsi Parte_2
una casa di abitazione per il resto della sua vita - si obbliga a ritrasferire in
esecuzione della presente separazione, alla Signora il solo diritto di Parte_2
nuda proprietà di detto immobile, conservando per sé il diritto di abitazione sua
vita natural durante;
iv) le parti inoltre, per quanto occorrer possa, dichiarano che i
trasferimenti immobiliari in esecuzione dell'emananda sentenza saranno
stipulati da Notaio di loro fiducia a tutte loro cure e spese, nella misura del 50%
ciascuno, invocando le agevolazioni del caso, nonché rinunciano sin d'ora
all'impugnazione dell'emananda sentenza che potrà dunque ritenersi
immediatamente passata in giudicato”. 3
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 20/11/1943) e (ROMA, 01/06/1951), che hanno Parte_2
contratto matrimonio in Roma in data 24/09/1977 , trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 02877, Parte I , Serie 01,
Anno 1977, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti,
riportate in parte motiva;
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12709/2024, introdotta da
(ROMA, 20/11/1943) e (ROMA, Parte_1 Parte_2
01/06/1951), con il patrocinio dell'avv. CAIATI MASSIMO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/09/1977 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione (dichiarando in corso di causa di voler espungere la condizione di cui al punto iii del ricorso, che non viene pertanto di seguito riprodotta):
“i) i coniugi continueranno a vivere separatamente e continueranno a 2
provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
ii) con riferimento all'unità immobiliare sita nel Comune di Santa
Marinella (RM) Via Etruria n. 55, il Signor da atto e riconosce Parte_1
di esserne mero intestatario fiduciario al solo fine di poter usufruire in sede di
acquisto dell'agevolazione fiscale c.d. “prima casa”, ma che il prezzo di acquisto
di detto immobile è stato interamente pagato con denaro personale del coniuge
Signora - e precisamente con i seguenti assegni tratti sul c/c della Parte_2
stessa: assegno circolare dell'importo di € 148.125,00, assegno circolare
dell'importo di € 21.875,00 nonché assegno di conto corrente di € 5.000,00 tutti
all'ordine del venditore Sig. (doc. 7 e 8) avendo la Sig.ra Persona_1 Parte_2
la necessaria disponibilità economica per pagare detto prezzo a seguito della
vendita in data 13.10.2021 di un proprio immobile personale sito nel Comune di
Ladispoli per il prezzo di € 260.000,00 (doc. 9);
pertanto, il Signor che dovrebbe ritrasferire il diritto di piena Parte_1
proprietà alla Sig.ra in accordo con quest'ultima – al fine di garantirsi Parte_2
una casa di abitazione per il resto della sua vita - si obbliga a ritrasferire in
esecuzione della presente separazione, alla Signora il solo diritto di Parte_2
nuda proprietà di detto immobile, conservando per sé il diritto di abitazione sua
vita natural durante;
iv) le parti inoltre, per quanto occorrer possa, dichiarano che i
trasferimenti immobiliari in esecuzione dell'emananda sentenza saranno
stipulati da Notaio di loro fiducia a tutte loro cure e spese, nella misura del 50%
ciascuno, invocando le agevolazioni del caso, nonché rinunciano sin d'ora
all'impugnazione dell'emananda sentenza che potrà dunque ritenersi
immediatamente passata in giudicato”. 3
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 20/11/1943) e (ROMA, 01/06/1951), che hanno Parte_2
contratto matrimonio in Roma in data 24/09/1977 , trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 02877, Parte I , Serie 01,
Anno 1977, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti,
riportate in parte motiva;
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi