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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 289/2023 promossa da:
(c.f. ), per la stessa Parte_1 P.IVA_1 [...]
p. iva ), rappresentata dall'avv. Roberto Lazzini per mandato in atti Parte_2 P.IVA_2
APPELLANTE
contro
c.f. ), rappresentato dall'avv. Claudio Silvestri per mandato in atti Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
1
c.f. ), per la stessa (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e argomentazione disattesa:
- in via principale nel merito , in riforma in parte qua della sentenza n.63/2023, accogliere l'appello proposto per i motivi tutti esposti e, per l'effetto, accogliere le domande formulate in primo grado dall'odierna appellante e, conseguentemente, Nel merito : rigettare comunque l'opposizione e le domande tutte proposte dall'opponente poiché infondate in fatto e in diritto, con integrale conferma del D.I. impugnato. In ogni caso : condannare il sig. nella sua qualità di garante della e nei limiti della Controparte_1 CP_4
garanzia da quest'ultimo prestata, al pagamento della somma di €uro 120.000,00= oltre accessori ed interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, dal dì del dovuto al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta in corso di causa;
in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giu-dizio di primo grado e del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese come per legge.”
Per l'Appellato:
“Voglia la Corte d'Appello di Genova Ill.ma, contrariis reiectis, respingere siccome infondato in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte, in via preliminare e di merito, l'appello rubricato al numero 289/2023
R.G. promosso da nei confronti di e, per l'effetto, voglia confermare integralmente la Pt_1 Controparte_1
sentenza n. 63/2023 resa dal Tribunale di Massa a definizione del procedimento n. 786/2019 R.G. promosso da con l'intervento, quale successore a titolo particolare della banca convenuta opposta, di CP_3
. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Cont Per l'Appellata
2 Nessuno è comparso, nessuno ha concluso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, a seguito dell'opposizione presentata da al decreto ingiuntivo n.71/2029 ottenuto da Controparte_1 Controparte_2
tramite la propria mandataria per rappresentanza nei confronti della debitrice principale
[...] CP_3
e dei suoi fideiussori, tra i quali anche il OT limitatamente all'importo di € 120.000,00, e CP_4
volta a contestare a) l'incompetenza del giudice adito;
b) la propria sottoscrizione apposta all'atto di fideiussione;
c) la nullità della fideiussione in quanto contenente clausole vessatorie e quindi nulle, tra cui la n.17 relativa al foro del consumatore, la n.4 relativa alla rinuncia alle eccezioni ex art.1948 c.c. e la n.6 relativa alla dispensa dall'agire nei termini di cui all'art.1957 c.c., nonché la n.10 e la n.11; d) la nullità della fideiussione, anche parziale, in relazione alla clausola n.6, per violazione della normativa anticoncorrenziale e quindi l'intervenuta decadenza per essere trascorsi oltre 6 mesi dalla messa a sofferenza all'azione giudiziale, previa costituzione della cessionaria ha così deciso: Parte_1
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da vverso il decreto ingiuntivo n. 71/2019, emesso in Controparte_1 data 7.2.2019 dal Tribunale di Massa, e per l'effetto ne dispone la revoca nei suoi confronti;
2. condanna in nome e per conto di e CP_3 Controparte_2 Pt_1 [...]
quale successore a titolo particolare di Parte_1 Parte_1 Controparte_2
in solido tra loro, a rifondere a e spese di lite del presente giudizio, che si liquidano
[...] Controparte_1
in € 12.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive di giudizio;
3. pone definitivamente a carico di in nome e per conto di CP_3 Controparte_2
e quale successore a titolo particolare di
[...] Parte_1 [...]
in solido tra loro, il compenso in favore del C.T.U., già liquidato con decreto del Controparte_2
22.12.2021.”
Il giudice di prime cure, a seguito dell'espletata CTU grafologica, ha ritenuto, in via pregiudiziale, che andava rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto risultava che il OT all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, che il CTU aveva accertato essere riconducibile allo stesso, ricopriva la carica di Presidente del CDA della debitrice principale, per cui non poteva rivestire la qualifica di consumatore e la clausola di deroga alla competenza territoriale era al predetto opponibile.
3 Nel merito, l'eccezione di nullità delle clausole conformi a quelle contenute nello schema ABI, dichiarato anticoncorrenziale con provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, era fondata, per cui andava dichiarata la nullità parziale della fideiussione, con specifico rilievo alla clausola con cui era stata pattuita la deroga all'operatività della previsione di cui all'art.1957 c.c.. Atteso che il ricorso monitorio risaliva al 25 gennaio 2019 e che in data 17 maggio 2017 la creditrice procedente aveva comunicato la revoca degli affidamenti accordati ed il recesso dai rapporti intercorrenti con la debitrice principale, con il passaggio a sofferenze della posizione debitoria, erano trascorsi nel frattempo i 6 mesi ex lege previsti e la banca era decaduta dal diritto di escutere la fideiussione.
Infine la circostanza, dedotta dalla convenuta opposta, che nel caso di specie la fideiussione contenesse una clausola di pagamento a prima richiesta non modificava la statuizione di intervenuta decadenza, in quanto a) l'art.1957 c.c. era misura di protezione del fideiussore;
b) la clausola non rendeva la fideiussione un contratto autonomo di garanzia;
c) la clausola a semplice richiesta andava intesa come preclusione per il garante di opporre eccezioni;
d) la decadenza ex art.1957 c.c. e il pagamento a prima richiesta erano due istituti distinti ed operavano su piani diversi, atteso che comunque l'art.1957 c.c. imponeva al creditore di agire giudizialmente.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 16 marzo 2023 rappresentata da Parte_1
ha parzialmente impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua Parte_2
riforma.
Si è ritualmente costituito opponendosi al gravame. Controparte_1
Alla prima udienza del 20 dicembre 2023, l'Istruttore ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di rappresentata da già creditrice Controparte_2 CP_3 procedente in primo grado, rinviando la causa all'udienza del 15 maggio 2024.
A tale udienza la causa ex art.352 c.p.c. è stata rinviata per la decisione all'udienza del 5 marzo 2025, previa concessione dei termini di rito.
Tutte le parti costituite hanno depositato le memorie conclusive.
Quindi con successivo provvedimento presidenziale la causa è stata assegnata ad altro istruttore e rinviata all'udienza del 16 aprile 2025.
Con ordinanza del 30 aprile 2025 l'Istruttore ha rimesso la causa al collegio. Il C.I. ha riferito della causa al Collegio nella camera di consiglio del giorno 08 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Preliminarmente va dichiarata la contumacia di rappresentata da Controparte_2 CP_3
in quanto, sebbene la stessa sia stata regolarmente citata, non si è costituita.
[...]
Nel merito, atteso che ha impugnato la sentenza gravata sulla base di un unico Parte_1
motivo in virtù di un'erronea interpretazione delle clausole 6 e 7 della fideiussione e dell'art.1957 c.c..
In particolare, la società appellante, non impugnando la parte della sentenza che ha statuito la nullità delle clausole per violazione della normativa anticoncorrenziale, la cui pronuncia è quindi passata in giudicato, ha censurato la statuizione che ha dichiarato l'intervenuta decadenza della facoltà della creditrice ad escutere la fideiussione rilasciata dal OT per non aver la stessa promosso l'azione entro il termine di 6 mesi nei confronti della debitrice principale.
La cessionaria assume:
a) che nella fideiussione era previsto che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” e quindi fino al pagamento e non fino alla scadenza;
b) che, correlando tale previsione con il pagamento “a semplice richiesta scritta”, emerge la volontà di
“sganciare” l'azione del creditore da qualsivoglia termine di decadenza;
c) che in ogni caso la locuzione “a semplice richiesta scritta” comporta una deroga all'art.1957 c.c., dovendosi privilegiare tale facoltà e quindi ammettere la possibilità di una semplice richiesta/diffida stragiudiziale rispetto all'azione giudiziaria, in quanto il garante sarebbe prima tenuto al pagamento e poi a proporre le eventuali eccezioni;
d) che l'imposizione di un'azione giudiziaria sarebbe in contraddizione con una clausola a prima richiesta, il cui inserimento risulterebbe vanificato;
e) che quindi l'invio entro 6 mesi della raccomandata di messa in mora eviterebbe la decadenza, a prescindere dal momento in cui l'azione viene poi esperita.
L'appello è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva:
- che il Tribunale, nel revocare il decreto ingiuntivo emesso dall'istituto procedente nei confronti di T_
, ha rilevato “che la circostanza che nel caso in esame si versi al cospetto di una fideiussione
[...] contenente una clausola di pagamento a prima richiesta non comporta una deroga all'applicazione della disciplina in commento”;
5 - che la società appellante, nel censurare la statuizione fornendo una diversa interpretazione della locuzione a “prima richiesta”, che sarebbe derogatoria dell'art.1957 c.c. e quindi ostativa alla necessità di un'azione giudiziaria entro 6 mesi dal passaggio a sofferenze, non ha invero sostenuto che nel caso di specie il contratto stipulato dal OT non sarebbe una fideiussione, ma un contratto autonomo di garanzia;
- che, anzi, l'appellante esplicitamente ammette che “il contratto sottoscritto dal sig. OT CP_1
configura una fideiussione con natura di garanzia a prima richiesta” (c.f.r. pag.8 dell'atto di appello);
- che la differenza tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione è appunto qualificata dalla mancanza nel primo dell'accessorietà della garanzia e quindi dall'incompatibilità delle norme previste dal codice civile in relazione al secondo istituto;
- che, viceversa, se si verte in ipotesi di fideiussione trova applicazione l'art.1957 c.c. e quindi la banca avrebbe dovuto iniziare l'azione giudiziaria nel termine di 6 mesi, come incontestabilmente non ha fatto, anche perché l'art.1957 c.c., come riferito dal giudice di prime cure, è una norma posta a protezione del fideiussore (c.f.r., di recente, Cass. 27.12.2024 n.34678: “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione”);
- che, quindi, trattandosi di fideiussione, la banca era decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del
OT.
B) Sulle spese di giudizio
Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
Parte_1
6 Le medesime sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod nei valori medi in ragione del valore della lite (scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00), compresa la fase di trattazione.
Quindi in:
1. Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva: € 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00=
3. Fase decisionale: € 5.103,00=; totale per compensi avvocato: € 14.317,00=, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in ordine all'impugnazione alla sentenza del Tribunale di Massa, proposta da e per essa Parte_1 [...]
Parte_2
1) respinge l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) dichiara tenuta e condanna lla rifusione delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
3) ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n.
228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 8/5/2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Rosella Silvestri)
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