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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 18/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 507/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 507/2024 R.G. promossa da
1 Parte_1
nato a [...] il [...], residente in Trino (VC), Viale con gli Avv.ti ALESSANDRO PALADINI e ANDREA RAMUNNO, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in San Pietro Vernotico (BR), Via Gianturco 11 attore contro nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
autodifeso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. GIANNA SAMMICHELI entrambi del Foro di Milano convenuto con la chiamata in causa di con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, in Controparte_2
persona dell'amministratore delegato e direttore generale p.t., con gli Avv.ti MASSIMO FOSSATI e
DANIEL SERGIO GIUSEPPE FOSSATI, presso il cui studio in Torino, Corso Galileo Ferraris 71
è elettivamente domiciliata con sere legale in Roma, Via Po 20, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., con l'Avv. VITTORIO VAIRA, presso il cui studio in Torino, Via Bertola 59 è elettivamente domiciliata terzi chiamati
Oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato.
Conclusioni
(come da atto di citazione): Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria deduzione, eccezione, difesa e richiesta, così provvedere:
a) Accertare e dichiarare la condotta inadempiente dell'Avv. in relazione al mandato Controparte_1
professionale conferitogli dal sig. e pertanto la sua responsabilità per inadempimento ai sensi degli artt. Parte_1
1176, 1218, 2232, 2236 c.c. consistente nell'aver cagionato, in danno del , la perdita di chance relativa alla Parte_1
2 possibilità di conseguire una tutela risarcitoria innanzi alla CEDU a seguito della celebrazione del processo in ragione del quale era stato predisposto il ricorso da parte del professionista;
b) Per effetto di tale inadempimento, accertare e dichiarare che la predetta condotta inadempiente dell'Avv. ha precluso al sig. anche la tutela risarcitoria richiesta, ovvero anche solo l'accesso alla difesa dei CP_1 Parte_1
propri diritti innanzi alla CEDU anche a prescindere dalla possibilità di conseguire il ristoro economico derivante dal preteso risarcimento;
c) Per l'effetto, condannare l'Avv. a risarcire in favore del sig. il danno da Controparte_1 Parte_1
inadempimento e da perdita di chance da quantificarsi prudenzialmente in una misura di € 250.000,00 o in quella misura maggiore o minore, individuata in via equitativa, che sarà ritenuta di giustizia;
d) Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inadeguatezza, rispetto all'attività concretamente eseguita, dei compensi percepiti dall'Avv. e per l'effetto condannare lo stesso alla restituzione in favore del sig. Controparte_1
della somma di € 3.500,00 (oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino all'integrale Parte_1
soddisfo) corrisposti a titolo di compensi professionali per l'incarico conferito, ovvero di quella somma diversa ritenuta di giustizia comunque maggiorata di interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
e) Con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge.” (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 21.1.2025): CP_1
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
In via preliminare
- dichiarare improcedibile la domanda d per violazione dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 o rimettere le parti in negoziazione assistita pacificamente iniziata e non svolta né conclusa, ovvero in mediazione, anche risultando violato il principio di buona fede e correttezza.
Nel merito e in via prinipale
– rigettare la domanda avversa perché temeraria oltre che infondata e/ o prescritta e/o apodittica per tutti i motivi esposti
In via meramente subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda condannare, CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Duca degli
[...]
3 P.IVA_1
Abruzzi 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trieste P.IVA per quanto di competenza in virtù di polizza n. 252356865 e /o , persona del legale Controparte_3
CP_ rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Po, 2000198 Roma – , per quanto di competenza, in virtù della polizza n.n. 7119466FO a tenere indenne e manlevare il convenuto Avv. , per quanto lo Controparte_1
stesso sia eventualmente tenuto a risarcire in favore di controparte
In ulteriore ed estremo subordine
- porre in compensazione in tutto o in parte le somme dovute per l'attività professionale svolta con quelle ritenute dovute
a controparte.
In via riconvenzionale
Chiede condannarsi il sig. al pagamento della somma di almeno €. 32.882,73 (comprensivo di IVA Parte_1
e CPA) s.e.o oltre accessori di legge e rimborso spese generali ed oltre interessi moratori dal giorno del dovuto al saldo, corrispondente alla somma derivante dall'applicazione dei valori medi per l'attività prestata in suo favore in base alle tariffe professionali forensi vigenti ratione temporis, nonché ogni spesa viva sostenuta ed anche per domiciliazione, ovvero quella maggiore o minore che risulti dalla espletanda istruttoria;
Con opportuna condanna di Controparte ex art. 96 cpc alla somma ritenuta di giustizia, anche per la violazione della buona fede e correttezza ed il comportamento tenuto nei confronti di collega, peraltro gravemente ammalato.
In via istruttoria
Si chiede prova per testi sui seguenti capitoli di prova.
<< vero che il sig ha conferito mandato omettendo di consegnare la documentazione integrale del proprio Parte_1
giudizio penale e inerente al danno lamentato>>
<< vero che era stato avvisato che la mancanza di documentazione in particolare in relazione al rispetto dei termini
per adire al Corte ed in relazione alla prova del danno lamentato poteva comportare il rigetto del ricorso>>
<< vero che il sig. è stato avvisato che il contenuto delle sentenze di merito che gli attribuivano responsabilità Parte_1
nel proprio giudizio poteva comportare il rigetto del ricorso>>
<< vero che il sig. riteneva in ogni caso di conferire il mandato, non risultando prevista la condanna alle Parte_1
spese in caso di soccombenza e pure essendo stato adeguatamente dissuaso>>
<< vero che è stato più volte richiesto anche telefonicamente il pagamento degli onorari per il predetto procedimento
4 invano>>
<< vero che la taratura depositata secondo il tariffario vigente ratione temporis risulta in pendenza di opinamento>>
<< vero che il ha dichiarato più volte, anche telefonicamente, di aver scelto di avvalersi della facoltà di non Parte_1
rispondere, essendo cosciente di ritardare l'iter della giustizia, con rischio di non aver alcun risarcimento>>
<< vero che le lettere che le rammostro sono risposte standard e non raccomandate ed in particolare la seconda è
unicamente il riscontro ad un sollecito effettuato>>
<< vero che la lettera di sollecito del 2021 che le rammostro è stata ritenuta erroneamente un nuovo ricorso e la Corte
ha indicato la necessità di inviare il formulario di ricorso nei termini di sei mesi>>
Si indicano a teste su tutti i capitoli i signori Avv. Deborah Cinafanneli, sig. Avv. Nunzua Testimone_1
Durevole, Avv. Elena Boccia.
In ogni caso
Con vittoria in ogni caso di spese, diritti, onorari, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
(come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 22.1.2025): Controparte_2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito
Contrariis rejectis:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex art. 2946 c.c., dei diritti fatti valere dal sig. nei confronti Parte_1
dell'Avv. nel giudizio de quo. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali.
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare le domande proposte dal sig. nei confronti dell'Avv. in quanto infondate Parte_1 Controparte_1
in fatto ed in diritto e, per l'effetto
Rigettare la domanda di manleva da quest'ultimo formulata nei confronti di Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali. 5 IN VIA SUBORDINATA
Dichiarare, per i motivi svolti nel presente atto, l'inoperatività, nel caso di specie, del contratto assicurativo n.
252356865 stipulato dall'Avv. con Controparte_1 Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Contenere l'eventuale onere della manleva in capo a entro i limiti del giusto e del provato, Controparte_2
nonché entro quelli ulteriori del massimale e della copertura previsti dal contratto assicurativo n. 252356865, tenuto conto di uno scoperto del 5% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore a €
258,00.
Con le spese in tutto o quantomeno in parte compensate.”
(come da prima memoria integrativa ex art. 171 ter CPC): Controparte_3
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Dato atto che ichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove Controparte_5
Nel merito
In via principale
Respingere le domande di garanzia e manleva dell'avv. per inoperatività della polizza Controparte_1
assicurativa per i motivi di cui in atti e in particolare per violazione degli art. 1913, 1914, 1915, 1892, 1893 e
1894 c.c.
Respingere le domande attoree tutte per i motivi espressi dall'avv. alle cui eccezioni, Controparte_1
contestazioni e difese i associa Controparte_5
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni che precedono
Contenere l'eventuale condanna di nei limiti della quota di responsabilità che fosse ascritta Controparte_5
all'assicurato, tenuto conto delle condizioni contrattuali tutte di polizza, al netto delle franchigie e degli scoperti e, comunque, per il caso di operatività anche della polizza assicurativa di in Controparte_2
6 applicazione dell'art. 1910 c.c.
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni, di cui alla documentazione in atti, ed i compensi professionali tutti, di cui alla consueta nota, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili
Con il favore delle spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quella determinanda dal Giudice anche in via equitativa.”
Motivi della decisione
Con atto di citazione datato 6.4.2024 ha citato in giudizio l'Avv. esponendo: Parte_1 CP_1
- di avergli conferito ad aprile 2012 incarico professionale per redigere e depositare un ricorso alla
CEDU per il riconoscimento di un'equa riparazione del danno da ingiusta detenzione, rigettata dalla Corte d'Appello di Lecce il 22.1.2009 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 594/2010, nella misura di € 250.000,00 o in quella diversa ritenuta equa dalla Corte. L'antefatto è l'ingiusta detenzione in carcere durata 270 giorni e domiciliare per 1003 giorni nell'àmbito di un processo penale in cui era imputato per il reato ex artt. 110 – 629 CP, per cui dapprima fu Parte_1
condannato, poi assolto per non aver commesso il fatto;
- di aver versato all'Avv. al momento del conferimento dell'incarico, € 3.500,00 a titolo CP_1
di acconto;
- dato che l'Avv. rimaneva inerte alle proprie richieste sullo stato del procedimento CP_1
innanzi alla CEDU, di aver personalmente contattato con missiva del 17.5.2022 la cancelleria della Corte, che rispose che non vi fosse alcun fascicolo a nome di , perché il ricorso Parte_1
depositato era privo dei requisiti ex art. 47 del regolamento della Corte, come era stato comunicato all'Avv. con nota del 21.5.2012 avvisandolo anche che, in caso di CP_1
persistenza dei vizi, il ricorso non sarebbe stato esaminato e il procedimento non avrebbe avuto seguito;
- con una seconda nota del 6.12.2021 la Corte, ribadendo il mancato rispetto del ricorso dei requisiti ex art. 47 del regolamento della stessa Corte, aveva specificato che il termine semestrale 7 ex art. 351 della Convenzione è interrotto solo dall'invio di un ricorso completo, motivo per cui non sarebbe stato più possibile dar seguito ad alcuna richiesta;
- la condotta colposa dell'Avv. scelto per la sua specifica competenza in tema di ricorsi CP_1
alla CEDU, consiste nell'aver infedelmente svolto l'incarico professionale violando, da un lato, gli artt. 13, 41, 91, 10, 12, 263, 276 e7 del codice di condotta professionale, dall'altro, l'art. 11762 CC. In particolare, la colpa grave del difensore è integrata sia dal non aver tempestivamente allegato la documentazione richiesta dalla Corte, sia per aver depositato il ricorso senza l'osservanza delle tecniche di redazione prescritte, senza trascurare che l'Avv. ha ignorato o CP_1
superficialmente considerato tutte le richieste di informazioni di , che ha appreso Parte_1
autonomamente che non vi fosse alcun ricorso iscritto a proprio nome;
- la perdita di chance, infine, è valutabile sia per la preclusione di ottenere in concreto la tutela risarcitoria, sia per quella della possibilità di accedere alla difesa dei propri diritti innanzi alla
CEDU, quindi, la perdita di una tutela solo potenziale, a prescindere dall'esito.
Così argomentando, ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale dell'Avv. Parte_1
per inadempimento all'incarico conferitogli, precludendo all'attore la tutela risarcitoria o CP_1 anche solo l'accesso alla difesa dei propri diritti innanzi alla CEDU, e la sua condanna al risarcimento del danno da perdita di chance nella misura di € 250.000,00 o nella diversa equitativamente determinata. Ha chiesto, inoltre, di accertare la non debenza dell'acconto sul compenso percepito, pari ad € 3.500,00, e la condanna alla restituzione.
L'Avv. si è costituito con comparsa datata 14.6.2024 e si è così difeso: CP_1
- preliminarmente, violazione degli artt. 3 e segg. d. lgs. 132/2014 e del principio di buona fede e correttezza, perché la negoziazione assistita non è stata effettiva, tra le altre cose, per il mancato invio dall'avvocato dell'attore di alcuni documenti richiesti per comprendere su cosa si fondava la richiesta avversaria (furono inoltrate solo due note della , ma nessun altro documento); Pt_2
- ha depositato un ricorso alla CEDU non sottoscritto, una schermata di Whatsapp in Parte_1
cui è indicato un sollecito alla Corte, due note non sottoscritte e provenienti dalla CEDU e un foglio scritto a mano privo di sottoscrizione ma con indicazione del logo della Corte. A fronte di questi documenti non emerge carenza di competenza e diligenza in capo al convenuto. L'unica 8 lettera riferita al ricorso di cui all'incarico ricevuto è quella del maggio 2012 e corrisponde a quella standard quando non appare parvenza di violazioni nella vicenda oggetto di ricorso o non sia soddisfatto la condizione di decadenza di sei mesi da quanto la sentenza interna è divenuta definitiva. , però, si è rivolto a due anni dopo la sentenza 23.4.2010 della Parte_1 CP_1
Corte di cassazione che sottolinea un comportamento dell'attore caratterizzato da colpa grave.
Perciò la Corte ritenne tardivo il ricorso inviato due anni in ritardo e insussistenti i presupposti per l'indennizzo.
La seconda lettera, invece, è una risposta al sollecito scambiato per un nuovo ricorso, spesso inviata in risposta alla richiesta di informazioni sui ricorsi di cui è sconosciuto il numero di registro;
- il ricorso fu perfettamente redatto e inviato, ma fu ritenuto che non vi fossero i criteri per accoglierlo, mentre il sollecito del 2021 non rendeva necessario di alcun altro documento o atto perché era stato scambiato per un nuovo ricorso;
- non è allegato e provato alcun danno;
- in via riconvenzionale è chiesto che il convenuto sia condannato a corrispondere gli onorari per l'attività di redazione e deposito del ricorso, pari ad € 32.822,73.
Chiedendo la chiamata in causa di e , da cui vuole Controparte_4 Controparte_3
essere tenuto indenne e manlevato, l'Avv. ha preliminarmente domandato di dichiarare CP_1
improcedibile la domanda rimettendo le parti in negoziazione assistita;
nel merito di rigettarla o, in subordine, di disporre la totale o parziale compensazione tra quanto spettante in via riconvenzionale e quanto eventualmente dovuto all'attore.
si è costituita con comparsa datata 30.9.2024 così difendendosi: Controparte_2
- prescrizione per inutile decorso del termine decennale della domanda proposta dall'attore, dato che la condotta colposa addebitata all'Avv. risale ad aprile 2012 e non risultano esservi CP_1
atti interruttivi della prescrizione antecedentemente all'11.7.2022 data della prima pec dei legali;
- assenza di responsabilità in capo al convenuto, le cui prestazioni professionali sono adeguate alle circostanze del caso concreto, tenuto conto delle concrete possibilità che aveva di Parte_1
9 ottenere quanto richiesto alla CEDU. Inoltre, l'attore non ha assolto all'onere probatorio che gli spetta;
anzi, come ha dato atto la corte di cassazione, la condotta di interrompe il nesso Parte_1
di causa tra la condotta professionale imputata all'Avv. e i pregiudizi di cui chiede il CP_1
ristoro;
- le possibilità per di ottenere un risultato processuale favorevole erano tanto teoriche da Parte_1
non poter essere apprezzate in termini statistici, né essere equitativamente determinate. Motivo per cui è infondata la pretesa avversaria anche nel quantum richiesto;
- quanto al rapporto tra la compagnia assicuratrice e l'Avv. spetta a costui dimostrare le CP_1
condizioni di operatività della polizza n. 252356865 con efficacia dal 2014 al 2018, comunque inoperativa perché, pur coprendo le perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi, compresi i clienti per negligenza, imprudenza o imperizia, in base all'art. 12 della convenzione la prima richiesta di risarcimento deve pervenire all'assicurato durante il periodo di validità contrattuale e l'evento deve essersi verificato nel periodo di efficacia del contratto. Il primo dei due presupposti, tuttavia, manca perché la prima richiesta risale all'11.7.2022; - i fatti addebitati all'Avv. in ogni caso, non sono coperti dalla suddetta polizza, perché CP_1
connotati da colpa grave e fonte di danni non patrimoniali di cui l'attore chiede il risarcimento.
La polizza non copre nemmeno la domanda di restituzione dei compensi professionali, pretesa che non rientra nel rischio assicurato.
Così argomentando, ha rassegnato conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte. Controparte_2
Con comparsa datata 30.9.2024 si è costituita illustrando le seguenti difese: Controparte_3
- di aver conosciuto le richieste risarcitorie verso l'Avv. solo con la notifica dell'atto di CP_1
citazione per chiamata in causa del terzo l'8.7.2024, benché l'assicurato fin dall'11.7.2022 avesse ricevuto diffida da , violando in questo modo gli obblighi di avviso e salvataggio e Parte_1
contravvenendo agli artt. 1913, 1914, 1915 CC;
- ammesso che per lo stesso sinistro possano operare due diverse coperture assicurative, l'art.
1.2 della polizza per questa ipotesi rimanda agli artt. 1892, 1893, 1894 CC con conseguente perdita del diritto alla garanzia assicurativa. In subordine, è invocato l'art. 1910 CC;
10
- in base all'art.
4.1. l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e da lui denunciate alla compagnia durante il periodo di validità del contratto a condizione che l'assicurato ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto. Perciò,
l'Avv. deve dimostrare la continuità della copertura assicurativa, che in base al contratto CP_1
è cessata nel 2018;
- ai fini degli artt. 1892 – 1893 CC, se fosse confermato l'atteggiamento dilatorio dell'assicurato allegato da a fronte delle indicazioni avute dalla CEDU, ne discenderebbe che alla data Parte_1
della stipula della polizza a novembre 2017 il professionista fosse già a conoscenza della verificazione di comportamenti produttivi di responsabilità professionale, taciuti a
[...]
; Controparte_3
- nel merito, vi è adesione alle difese dell'Avv. CP_1
- infine, la domanda di manleva non può coprire quanto richiesto a titolo di restituzione dei compensi ex art. 1905 CC.
Così argomentando, ha concluso come sopra riportato. Controparte_3
Le parti hanno depositato memorie ex art. 171 ter CPC. Alla prima udienza del 10.12.2024, preso atto dell'impossibilità di definire conciliativamente o transattivamente la causa, il giudice si riservò sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza 13.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, furono rigettate le istanze istruttorie e fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281 sexies CPC al 23.1.2025, quando, avvenuti gli anzidetti adempimenti, la causa fu trattenuta in decisione.
La causa viene ora in decisione.
***
Eccezione di improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 3 segg. d. lgs. 132/2014
e violazione del principio di buona fede e correttezza.
L'Avv. ritiene che “la negoziazione avrebbe dovuto chiarire la pretesa abnorme formulata nei confronti CP_1
del comparente” (pag. 3 comparsa) e che, a fronte di varie richieste al difensore dell'attore di inviare i doc ti a fondamento della ritenuta responsabilità professionale, furono inviate “le sole due note 11 Pt_2 della senza alcuna altra spiegazione, indicando come fossero l'unica cosa in suo possesso” “iniziando viceversa la presente vertenza processuale, senza neppure richiedere la firma del verbale della mancata negoziazione” (ibidem).
Pertanto, chiede di dichiarare improcedibile la domanda perché la negoziazione di fatto non avvenne o di rimettere le parti in negoziazione.
L'eccezione è infondata per i seguenti motivi:
1. il doc. 7 prodotto da dimostra che la condizione di procedibilità della domanda si è Parte_1
avverata, perché l'Avv. con l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita CP_1
fu messo in condizione di conoscere la pretesa e gli elementi di fatto su cui si fonda, coincidenti con quelli esposti negli atti del presente giudizio;
2. la convenzione di negoziazione assistita fu sottoscritta dall'Avv. e dall'attore il CP_1
13.2.2023;
3. il fatto che il titolo – ossia il contratto tra e l'Avv. – sia incontestato, nei Parte_1 CP_1
termini che si diranno oltre, rende ultronea la richiesta stragiudiziale del convenuto di richiedere a controparte documenti di cui il convenuto avrebbe dovuto essere nella disponibilità;
4. non è chiaro in cosa sarebbe consistita la violazione da parte dell'attore del dovere di cooperare in buona fede e lealtà. A tal fine è irrilevante e, comunque, indimostrato che il procedimento di negoziazione fosse intervenuto “nelle more della convalescenza per carcinoma dell'odierno comparente in chemioterapia” (ibidem);
5. idem vale per l'asserita violazione dell'art. 88 CPC, di cui nel concreto non è allegato alcunché;
6. inconferente il richiamo all'art. 96 CPC, di cui non sono allegati i concreti presupposti, che identifica la lite temeraria quando vi è mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio.
All'ultima udienza l'Avv. ha eccepito l'improcedibilità della domanda anche per il mancato CP_1
esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, esteso dall'ultima riforma anche ai contratti d'opera. Basta dire che quest'eccezione è stata sollevata tardivamente perché l'art. 52 d. lgs.
28/2010 consente di eccepire l'improcedibilità “non oltre la prima udienza”. Prima dell'ultima udienza fu eccepito solo quanto sopra detto in punto di negoziazione.
12 Controparte_2
Eccezione di prescrizione ex art. 2946 CC sollevata da .
L'eccezione è infondata perché è vero che la condotta negligente addebitata a risale al 2012, CP_1
ma la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 CC).
, pur avendo incaricato un difensore per redigere e depositare un ricorso innanzi alla Parte_1
CEDU, fu nelle condizioni di far valere il proprio diritto solo a partire da quando il 17.5.2022 contattò la Corte sovranazionale per conoscere lo stato del procedimento e, pochi giorni dopo, ricevette comunicazione che non ve ne fosse iscritto alcuno a suo nome.
Se è domandato il risarcimento del danno, la prescrizione decorre da quando ricorrono presupposti di sufficiente certezza in capo all'avente diritto circa la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, ossia del fatto che il danno, oggettivamente percepibile e riconoscibile con l'ordinaria diligenza, si è prodotto e che va attribuito a taluno;
la decorrenza, poi, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale (cfr. per tutte Cass. 29328/2024).
Non è sostenibile, come fa in seconda memoria integrativa, che non ha Controparte_2 Parte_1
dedotto né dimostrato di non aver potuto acquisire conoscenza dei pregiudizi lamentati per via di circostanze a lui non imputabili. Già solo per l'essersi rivolto a un avvocato per la difesa nel giudizio davanti alla CEDU non comportava per il cliente alcun onere di attivarsi autonomamente per conoscere lo stato del processo e le attività da compiere. Se poi si considera che , a fronte delle risposte evasive dell'Avv. Parte_1
(doc. 2 attore), ritenne di attivarsi personalmente nel 2021, non può certo ritenersi che CP_1
prima di allora il cliente avrebbe potuto conoscere lo stato delle cose, né che gli sia rimproverabile una mancanza di diligenza nella conoscenza degli elementi costitutivi dell'illecito. Si badi che dalle conversazioni su Whatsapp tra e l'Avv. emerge quanto segue: Parte_1 CP_1
13
1
2
3
4 5
Almeno da ottobre 2020 contattò più volte l'Avv. per sapere lo stato del Parte_1 CP_1
processo, rappresentando stupore per i tempi “visto che sono passati un bel po' di anni e Lei non si è più fatto sentire”. Il difen aver risposto che avrebbe controllato, non disse più nulla fino a 14 Parte_1 CP_1
2020, quando incalzò sulle spiegazioni che non erano più state date. L'Avv. rispose allora che non ci fossero notizie dalla CEDU e, anche a fronte di ciò, si interrogò Parte_1
se nonostante fossero passati più di 6 anni, fosse “possibile che non dicano niente?”. L'Avv. CP_1
lungi dal fornire spiegazioni tecniche, scrisse che “Strasburgo è lunga” e di avere “ricorsi di 8 10 anni”.
Infine, con un messaggio di particolare rilievo, l'Avv. scrisse “abbiamo rimandato racc a r a CP_1
Strasburgo perché diano ruolo”. La rilevanza sta in questo: che fino al 2021 l'Avv. non sapeva – CP_1
e non si era attivato per saperlo – nemmeno il numero di ruolo assegnato al ricorso di : Parte_1
cosa che trova conferma nel doc. 3 dell'Avv. datato 19.10.2021, quello fotografato nello CP_1
screenshot n. 5.
A fronte dell'iniziativa di di contattare ripetutamente il proprio legale e nonostante le Parte_1
giustificazioni addotte da costui che “Strasburgo è lunga”, a non può essere addebitato di non Parte_1
aver conosciuto gli elementi costitutivi dell'illecito che viene allegando per non aver adoperato ordinaria diligenza: questa diligenza, al contrario, la impiegò dapprima sollecitando il difensore a dare notizie, poi, sempre più serratamente, fino ad avere il numero di ruolo della causa per contattare personalmente la . Pt_2
Quindi, solo il 23.5.2022, quando la CEDU gli comunicò che non vi fosse alcun fascicolo a suo carico perché il ricorso depositato era privo dei requisiti ex art. 47 del Regolamento della Corte,
conobbe l'illecito e fu nelle condizioni per proporre nel rispetto del termine di prescrizione Parte_1
l'azione per cui è causa.
Domanda di Bonifacio.
La domanda è fondata.
Sussistenza della responsabilità.
15 Parte_1 CP_1
Il titolo è pacifico e incontestato: si tratta del contratto con cui incaricò l'Avv. per redigere e depositare un ricorso innanzi alla CEDU per ottenere un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione che assumeva di aver subito, dopo che i giudici interni l'avevano negata (la Corte
d'Appello di Lecce il 22.1.2009 e la Corte di Cassazione con sentenza n. 594/2010).
Il titolo è tanto più pacifico per il fatto che il convenuto chiede in via riconvenzionale il pagamento degli onorari che ritiene dovuti per quell'incarico professionale “per l'attività pacificamente svolta di redazione e deposito del ricorso” (pag. 6 comparsa di costituzione di . CP_1
Per questo è inconferente la doglianza dell'Avv. che il ricorso prodotto da CP_1 Parte_1
sarebbe “privo di sottoscrizione” (pag. 5 della sua comparsa): egli propone domanda riconvenzionale proprio per aver redatto e depositato quel ricorso.
allega i seguenti inadempimenti: il ricorso depositato era privo dei requisiti ex art. 47 del Parte_1
regolamento CEDU, non integrati dopo che la Corte aveva avvisato del vizio l'Avv. con CP_1
nota 21.5.2012 ref. 26150/2012 (doc. 4 attore) Con una seconda comunicazione (doc. 5 attore) la Corte comunicò all'Avv. quanto segue: CP_1
16
A fronte di queste specifiche allegazioni, basate su documenti provenienti dalla CEDU, l'Avv. si è affidato a una scarna quanto generica difesa con cui ha sostenuto: CP_1
- “due note non sottoscritte che sarebbero solo state inviate con lettera ordinaria dalla Corte EDU” e “Vi è inoltre allegato un foglio scritto a mano privo di sottoscrizione ma con indicazione del logo della Corte, che sembra indicare
l'invio all'attore delle due predette missive” (pag. 5 comparsa), ma la provenienza e l'autenticità di entrambi i documenti non è scalfita né dimostrata con la genericità delle trascritte affermazioni, che recano i numeri di riferimento interni alla Corte e quella del 2021 anche la firma del referendario mentre l'altra, cioè quella del 2012, per stessa ammissione dell'Avv. Persona_1
è “L'unica lettera riferita al ricorso di cui all'incarico ricevuto” (pag. 5 comparsa); CP_1 - non è vero che la nota del 2012 “corrisponde alla lettera standard- volutamente generica e non raccomandata- della quando – all'esame del ricorso e degli atti e documenti ivi allegati - non le appaia Pt_2
parvenza di violazioni nella vicenda descritta ed allegata ovvero non risulti soddisfatta la condizione di decadenza di sei mesi ( ora quattro ) da quanto la sentenza definitiva emessa nell'ordinamento interno dello Stato membro è divenuta definitiva” (ibidem).
Il contenuto della nota è chiaro perché con essa si avvisò che col ricorso non erano state fornite tutte le informazioni pertinenti fissate dall'art. 47 del regolamento della Corte: le restati affermazioni sono slegate dal tenore letterale della nota e non trovano riscontro in alcunché;
- si rivolse all'Avv. due anni dopo il deposito della sentenza della Corte di Parte_1 CP_1
cassazione depositata il 23.4.2010 che “in ogni caso indica e sottolinea un comportamento del Parte_1
stesso nella vicenda penale caratterizzato da colpa grave, ritenendo che il emdesimo avesse con il suo comportamento concorso alla custodia cautelare subita, di guisa da non consentire alcun equo indennizzo per la stessa.”.
Si osserva: 17 1. l'art. 35§1 della Convenzione EDU prevede: “La Corte non può essere adita se non dopo
l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.”.
L'Avv. non ha dimostrato, secondo l'onere che su di lui incombeva, quando la CP_1
sentenza della Corte di cassazione passò in giudicato;
2. se anche si fosse rivolto a lui quando era già spirato il suddetto termine, l'Avv. Parte_1
non avrebbe dovuto nemmeno assumere l'incarico, redigere e depositare il ricorso CP_1
se già avesse ritenuto che sarebbe stato irricevibile, manifestando al cliente i motivi giuridici che ne avrebbero impedito l'accoglimento.
Ciò, del resto, è in linea con l'opinione della giurisprudenza di legittimità: nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11762 e 2236 CC, impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. 25699/2024, 19520/2019). - tutte le affermazioni contenute nelle difese delle parti (convenuto e terze chiamate) che invocano il comportamento di , che avrebbe concorso all'ingiusta detenzione, non hanno ragione Parte_1
di essere perché, da un lato, è precluso al giudice civile ogni sindacato sul punto, dall'altro, in questa sede si controverte dell'inadempimento a un contratto d'opera intellettuale qual è quello concluso tra e l'Avv. Parte_1 CP_1
- ancora, non è vero che nelle suddette note la CEDU avesse indicato che non vi fossero i presupposti per l'equo indennizzo: il piano tenore letterale dei documenti sopra riportati rende manifesto che nulla di questo sia scritto.
Passando ai principi che regolano la responsabilità professionale dell'avvocato, valga quanto segue, che sconta le particolarità della concreta attività professionale di cui fu incaricato l'Avv. CP_1
ossia la redazione e il deposito di un ricorso alla Corte EDU avverso la sentenza n. 594/2010 della
Corte di cassazione che rigettò il ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce a cui fu 18 domandato l'equo indennizzo per ingiusta detenzione.
In linea generale la giurisprudenza di legittimità ritiene (Cass. 24007/2024), che, qualora la responsabilità dell'avvocato si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziaria, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento.
Non è sufficiente infatti a fondare il diritto risarcitorio la sola prova della negligenza, anche se preclusiva dell'azione giudiziaria, lasciando ricadere sul professionista convenuto l'onere di provare che l'iniziativa, anche se regolarmente intrapresa, non avrebbe avuto realistiche probabilità di successo, traducendosi ciò in un indebito ribaltamento degli oneri probatori, perché l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria della propria responsabilità scatta soltanto se è accertato il nesso causale tra la condotta colposa e il danno. Il contenuto dell'onere probatorio in capo all'attore, nel caso in cui si alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce nel provare la negligenza dell'avvocato, ma consiste nel fornire gli elementi di prova dell'evento di danno, cioè nel fornire elementi ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, per condurre all'accertamento che fosse più probabile che non che, se l'avvocato si fosse correttamente attivato evitando di porre in essere comportamenti che vanificavano l'efficacia della sua attività professionale, con buona probabilità avrebbe ottenuto l'esito sperato in favore del cliente (Cass. 2638/2013).
Nella citata sentenza di legittimità del 2024 – avente ad oggetto proprio un caso di responsabilità professionale dell'avvocato che, incaricato di richiedere la riparazione per ingiusta detenzione, non si era fatto rilasciare la firma del cliente e per questo il ricorso fu dichiarato inammissibile – la Corte di cassazione precisa che all'interno del giudizio risarcitorio si deve tener conto, per verificare la corretta distribuzione degli oneri probatori, delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare.
In quel caso, così come nel presente, il difensore era incaricato di introdurre un giudizio finalizzato 19 non al risarcimento del danno ex art. 2043 CC, ma al riconoscimento del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione ex artt. 314 e 315 CPP, sottratto alle regole probatorie della responsabilità aquiliana, di competenza del giudice penale e regolato almeno in parte dall'impulso d'ufficio, in cui anche l'imputato assolto dall'imputazione per cui è stato sottoposto a carcerazione preventiva potrebbe essere ritenuto non meritevole dell'indennizzo se in colpa.
Perciò, come ritenuto dalla suprema corte, è onere dell'avvocato convenuto, a fronte della intervenuta assoluzione nel merito di e della duplice decisione negativa interna nel giudizio Parte_1
per l'equa riparazione, allegare e dimostrare quale fatto estintivo l'esistenza di una situazione riconducibile alla colpa o al dolo dell'imputato che avrebbe potuto portare ad un giudizio di non meritevolezza dell'indennizzo, pur a fronte di una assoluzione nel merito, ovvero all'esistenza di una condizione ostativa all'accoglimento.
Nel caso sottoposto, dopo un duplice rigetto delle ragioni di da parte della Corte d'appello Parte_1
di Lecce e della Corte di cassazione, egli intese ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, avendo esaurito i mezzi di tutela interni allo stato aderente alla Convenzione, ma del suo ricorso la Corte non tenne conto perché mancante dei requisiti previsti dal regolamento interno, come comunicato all'Avv. con nota del 21.5.2012. CP_1
Quindi, si tratta di valutare secondo le regole probatorie sopra esposte e in base ai documenti prodotti se l'Avv. ha raggiunto la prova del fatto estintivo della propria responsabilità. CP_1
Agli atti del presente giudio vi è solo la “sentenza/ordinanza” della Corte di cassazione e il ricorso innanzi alla CEDU;
manca l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce, la cui produzione avrebbe consentito all'Avv. di dimostrare, o quantomeno avvalorare, se vera, la tesi della colpa grave CP_1
di . Non sono nemmeno stati prodotti gli altri documenti allegati al ricorso alla CEDU. Parte_1
La suprema corte ritenne che la Corte d'appello avesse correttamente escluso il diritto di , Parte_1
benché assolto dall'imputazione per estorsione, avendo svolto il ruolo di mediatore tra vittima ed estorsore nell'esclusivo interesse della vittima per disinteressati motivi di solidarietà umana, 20 distinguendo la valutazione della responsabilità penale e quella dei comportamenti sulla base dei quali fu disposta la misura cautelare, e individuando che avesse “posto in essere condotte a prima vista Parte_1
partecipative degli illeciti altrui, contribuendo al formarsi di una opinione di ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza”.
Nel ricorso alla CEDU l'Avv. censurò la decisione della Corte d'Appello su cui si era CP_1
espressa anche la Corte di cassazione, argomentando quanto segue (doc. 1 attore):
“In riferimento, dunque, al succitato par. 1 lett. c) dell'articolo 5 Cedu in combinato disposto col paragrafo 5 dello stesso articolo, bisogna sottolineare come il giudice di secondo grado che assolveva il ricorrente con la formula “per non aver commesso il fatto” esaminando le risultanze dibattimentali e gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, aveva così definito la condotta dello stesso: “... l'appellante ha meramente assunto la veste di intermediario tra gli estorsori e la vittima del reato (per incarico di quest'ultima), agendo nell'esclusivo interesse della stessa per disinteressati motivi di solidarietà umana ...”. Al contrario, ed in modo del tutto incoerente, la Corte di Appello di Lecce, nel rigettare la domanda di equa riparazione proposta dal ricorrente, sosteneva come il giudice di secondo grado fosse “pervenuto all'assoluzione del all'esito di un vaglio Parte_1
approfondito delle risultanze dibattimentali, mentre nell'immediatezza del fatto il comportamento dal medesimo mantenuto ed attentamente descritto nella sentenza di primo grado ... aveva correttamente determinato il suo arresto e poi l'ordinanza di custodia cautelare ...”.
La ricostruzione del fatto operata dal giudice di secondo grado, la quale, è bene ribadirlo, ha portato all'assoluzione del ricorrente con formula piena, esclude dunque che il Sig. abbia potuto in alcun modo provocare il Parte_1
provvedimento cautelare subito. Quest'ultimo, quindi, definito il procedimento e considerato che il giudice di secondo grado aveva lavorato sulle stesse carte del Pubblico del Giudice delle Indagini Preliminari e del giudice di Parte_3
primo grado, poteva dirsi adottato per effetto di un evidente errore di valutazione dei risultati di indagine.
In ultima analisi è doveroso un breve cenno alla normativa italiana in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione. In materia, il giudice deve stabilire con valutazione ex ante (autonoma rispetto a quella del giudizio di merito) non se la condotta del richiedente integri estremi di reato, ma solo se questa possa costituire il presupposto ingenerante la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. E' altrettanto vero, però, che a tal fine deve pur sempre
“fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale” (in tal senso Cass. n. 45154/2005). In altre parole,
21 è sempre da “fatti concreti e precisi” che il giudice deve muovere per accertare il dolo o la colpa grave ostativi del diritto di riparazione.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Lecce non ha indicato i fatti;
men che meno ha spiegato il motivo per cui gli stessi fatti – ricostruiti dal giudice dell'assoluzione, è bene ricordarlo, secondo cui il ricorrente prese interesse nella vicenda “per disinteressati motivi di solidarietà umana” - avrebbero concretizzato il dolo o la colpa grave.
Voglia, dunque, la Corte accordarsi con la scrivente difesa nel ritenere che, al tempo in cui la misura cautelare veniva applicata non v'erano affatto ragioni plausibili per ritenere che il ricorrente avesse commesso un reato, e, se tali ragioni furono ravvisate, fu soltanto per l'imperizia e la negligenza delle autorità del Governo italiano nello svolgimento delle indagini preliminari riguardanti il caso de quo.
Quanto descritto integra dunque una palese violazione dell'articolo 5 par. 1 lett. c) Cedu, in combinato disposto con il paragrafo 5 dell'articolo stesso.”
La lettura del ricorso non dà evidenza dell'esistenza di una situazione riconducibile alla colpa grave o al dolo dell'imputato che avrebbe potuto portare ad un giudizio di non meritevolezza dell'indennizzo, pur a fronte di un'assoluzione nel merito (fatto estintivo della responsabilità): anzi, sembrano esservi elementi per ritenere il contrario, a dispetto della sintetica motivazione della Corte di cassazione, da cui non è consentito ritenere dimostrato alcunché sul punto in mancanza di altri elementi convergenti.
Questi altri elementi per ritenere la colpa grave o il dolo di non sono stati offerti dall'Avv. Parte_1
dato che, come detto, non è stata prodotta la decisione della Corte d'appello di Lecce del CP_1
22.1.2009 sul ricorso contro la quale la Corte di cassazione si pronunciò. Né vi è prova che il difensore, al momento dell'assunzione dell'incarico, rese manifesti al cliente i rischi del ricorso alla
CEDU proprio per l'elemento soggettivo di che avrebbe dato causa alla detenzione. Parte_1
Inoltre, quel che addebita all'Avv. anche nell'ottica della domanda restitutoria di Parte_1 CP_1
quanto versato a titolo di acconto sul compenso, è di essersi reso inadempiente a quel minimo di diligenza con cui devono essere adempiute le obbligazioni di mezzi, perché “la redazione di un atto processuale carente della necessaria documentazione probatoria (benché espressamente richiesta dalla Corte) unitamente alla mancata integrazione di elementi necessari del ricorso costituisce la fonte della grave responsabilità professionale”
(pag. 6 prima memoria dell'attore). 22 Anche sotto quest'aspetto, a fronte dell'evidenza documentale, il convenuto non ha dimostrato nulla in contrario.
Ammontare del danno.
Accertata la sussistenza di responsabilità professionale, va determinato l'ammontare del risarcimento.
La valutazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione, che non ha natura di risarcimento del danno correlato al pregiudizio patito in termini di lucro cessante o danno emergente (di cui non condivide le regole probatorie ex art. 2043 CC), ma di semplice indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale, di regola è sottoposta alla verifica del giudice penale. L'indennizzo per ingiusta detenzione ex artt. 314 – 315 CPP non può eccedere la somma massima di € 516.456,90, cioè - dividendo l'importo massimo per i numeri di giorni contenuti in sei anni - € 235,82 al giorno, moltiplicabili per i giorni di ingiusta detenzione patiti. La citata sentenza di legittimità n. 24070/2024 ha riepilogato i principi vigenti in materia, affermando che il criterio aritmetico costituisce il criterio medio di calcolo adottato per la liquidazione dell'indennizzo da ingiusta detenzione, suscettibile in un'ottica equitativa di variazioni in relazione alla valutazione di circostanze accessorie sia di carattere oggettivo che soggettivo, purché inerenti a valori socialmente apprezzabili e riferite alle caratteristiche proprie del singolo caso, fermo restando che, in assenza di rigidi parametri valutativi, è necessario che vengano individuati in maniera puntuale e corretta i parametri di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche, e perciò ordinarie, conseguenti alla privazione della libertà personale, già considerate nei parametri aritmetici giornalieri. Oltre a ciò – ricorda la Corte di cassazione – la giurisprudenza penale ha affermato che, in caso di liquidazione di un importo minore, il giudice deve motivare sul perché abbia ritenuto di decurtare l'importo, posto che, nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa 23 per il riconoscimento dell'indennizzo, bensì per l'eventuale riduzione della sua entità (Cass.
21575/2014, 2430/2011).
Quindi, il giudice, ai fini della determinazione dell'indennizzo, deve fondare il suo calcolo sul parametro aritmetico, costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo, fissato in euro
516.456,90 dall'art. 3152 CPP e il termine massimo della custodia cautelare, pari a sei anni ex art. 3034 lett. c) CPP espresso in giorni, moltiplicato per il periodo espresso in giorni di ingiusta restrizione subita, e può poi aumentare o ridurre il risultato di tale calcolo numerico, sempre nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, tenendo conto anche delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto nell'ambito di una valutazione che prenda in considerazione non solo la durata della custodia cautelare, ma anche i pregiudizi di carattere personale e familiare legati alla privazione della libertà (Cass. 30649/2019). La giurisprudenza penale, quindi, indica al giudice della riparazione di prendere come parametro di base il valore medio, con facoltà di discostarsene motivatamente in difetto o in eccesso, pur sempre nei limiti del tetto massimo complessivo, a fronte delle particolarità della vicenda umana e carceraria del destinatario della misura riparatoria. Dall'esame del ricorso alla CEDU nella parte dedicata alle conclusioni si legge che è chiesta la
“condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni patiti e patiendi da liquidarsi nella somma di Euro
250.000,00 o in quella minore o maggiore somma che la corte riterrà equa, tenendo in considerazione il discredito, la squalificazione sociale e le ricadute negative della carcerazione sulla persona, anche in considerazione della sua giovane età al momento del fatto (da 20 a 23 anni) e della perdita del posto di lavoro conseguitane”.
In questa sede non sono stati forniti elementi per consentire al giudice di determinare la misura dell'indennizzo giornaliero secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza penale e della Corte EDU.
Motivo per cui non sono puntualmente apprezzabili il discredito, la squalificazione sociale, le ricadute negative della detenzione preventiva su un imputato che la subì da 20 a 23 anni e la perdita del lavoro che ne derivò.
Per questo il tribunale, che non può che attenersi a una valutazione equitativa, ritiene di discostarsi in difetto dall'ammontare giornaliero sopra indicato: quantomeno perché è lo stesso a Parte_1
richiedere il risarcimento in € 250.000,00 o maggiore o minore equitativamente determinata. 24 Parte_1
Inoltre, considerato che è allegato che fu ingiustamente sottoposto a 279 giorni di detenzione carceraria e a 1003 giorni di detenzione domiciliare, per totali 1282 giorni, l'indennizzo richiesto in € 250.000,00 è inferiore a quello che deriverebbe dalla somma per quei giorni di € 235,82, ossia € 302.321,24.
Si ritiene equo, per quanto appena detto, determinare in € 25,00 giornalieri l'indennizzo dovuto, che, moltiplicati per 1282, portano a totali € 32.050,00.
Dall'inadempimento dell'Avv. al contratto d'opera intellettuale che si è motivato nel corso CP_1
della sentenza ne discende che il difensore debba restituire a € 3.500,00 che l'attore ha Parte_1
allegato aver corrisposto quando fu conferito l'incarico.
L'Avv. sul punto si limita a dire che l'attore “neppure indica quando e come avrebbe corrisposto né CP_1
ne fornisce alcuna prova” (pag. 6 comparsa).
Quest'affermazione non vale a contestare espressamente che quella somma non fu mai corrisposta, ma si limita a rilevare la mancata allegazione di comprimari, che tali sono e rimangono (il quando e il come del pagamento), e l'assenza di prova. L'art. 1151 CPC, però, prevede che la parte costituita sia tenuta a contestare specificamente i fatti allegati dall'altra parte: e il fatto del pagamento era contestabile con la semplice affermazione che mai alcun acconto fu corrisposto.
Domanda riconvenzionale.
L'inadempimento dell'Avv. che si è motivato rende infondata la sua domanda CP_1
riconvenzionale di pagamento di € 32.882,73 a suo dire dovuta per gli onorari per l'attività di redazione e deposito del ricorso.
Una tale domanda, che rasenta la spregiudicatezza, trascura che l'Avv. per primo non ha CP_1
dimostrato di aver adempiuto all'incarico professionale con il minimo di diligenza esigibile dalla sua professione. Egli ha depositato un ricorso privo dei requisiti previsti dal regolamento interno della
CEDU, senza depositarne uno conforme dopo che la Corte aveva rilevato le carenze. Negli anni, poi, egli si è tanto disinteressato all'incarico affidatogli da da dar corso a conversazioni come Parte_1
quelle sopra riportate, da cui emerge che il difensore non fosse in possesso nemmeno del numero di 25 ruolo assegnato al ricorso che, in realtà, era irricevibile.
Domanda ex art. 96 CPC dell'Avv. CP_1
La domanda è infondata.
Al netto dell'accoglimento della domanda di , la “violazione della buona fede e correttezza e il Parte_1
comportamento tenuto nei confronti del collega, peraltro gravemente ammalato” sono allegazioni ultronee pe la domanda in questione: i rapporti tra difensori, rispetto ai quali non emergono violazioni deontologiche da parte dell'Avv. Paladini di , sono estranei ai presupposti per ritenere la lite Parte_1
temeraria, così come è irrilevante lo stato di salute dell'Avv. CP_1
Istanze istruttorie dell'Avv. CP_1
In seconda memoria l'Avv. ha formulato i seguenti capitoli di prova: CP_1
1. << vero che il sig ha conferito mandato omettendo di consegnare la documentazione integrale del proprio Parte_1
giudizio penale e inerente al danno lamentato>> 2. termini per adire al Corte ed in relazione alla prova del danno lamentato poteva comportare il rigetto del ricorso>>
3. << vero che il sig. è stato avvisato che il contenuto delle sentenze di merito che gli attribuivano Parte_1
responsabilità nel proprio giudizio poteva comportare il rigetto del ricorso>>
4. << vero che il sig. riteneva in ogni caso di conferire il mandato, non risultando prevista la condanna alle Parte_1
spese in caso di soccombenza e pure essendo stato adeguatamente dissuaso>>
5. invano>>
6. opinamento>>
7. << vero che il ha dichiarato più volte, anche telefonicamente, di aver scelto di avvalersi della facoltà di Parte_1
non rispondere, essendo cosciente di ritardare l'iter della giustizia, con rischio di non aver alcun risarcimento>> 26 8. unicamente il riscontro ad un sollecito effettuato>>.
9.
Corte ha indicato la necessità di inviare il formulario di ricorso nei termini di sei mesi>>
I capitoli di prova sono così giudicati:
1 generico (quale documentazione? in ogni caso spettava al difensore richiederla); 2, 3, 4 generici e da provare documentalmente, attesa la responsabilità che discende per il difensore dalla proposizione di un ricorso con tali condizioni (ad es.: liberatorie); 5 generico e da provare documentalmente con una diffida ad adempiere, posta, tra l'altro, la qualità di avvocato in capo al ritenuto creditore;
6 irrilevante;
7 generico a tal punto da essere incomprensibile a cosa si riferisca;
8 e 9 valutativi.
Domanda di manleva.
La domanda è infondata. . Controparte_2
Fin dalla comparsa di costituzione ha correttamente dedotto che sarebbe spettato Controparte_2
all'Avv. dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni di operatività della polizza nel caso CP_1
concreto (cfr. da ultimo 31251/2023, 1558/2018) e ha negato la fondatezza della domanda di manleva argomentando che la polizza n. 252356865 ha efficacia tra il 2014 e il 2018, la prima richiesta di risarcimento è pervenuta fuori dal periodo di validità contrattuale, durante il quale dev'essersi verificato l'evento. A quest'ultimo proposito, poi, vale il principio per cui “se l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore.”
(Cass. 15630/2018). 27 È documentale che e che la prima diffida inviata da all'Avv. risale all'11.7.2022, dopo l'allegato Parte_1 CP_1
periodo di validità contrattuale, cessata nel 2018.
Un tanto basta a ritenere infondata la domanda di manleva.
L'Avv. in prima memoria si è limitato a scrivere, per la verità in modo alquanto confuso e CP_1
di difficile comprensione, che “tali ultimi profili di responsabilità non risultano espressamente esclusi né escludibili dalla polizza, mentre la stessa comparente ad indicare l'efficacia temporare della polizza” e che “la Corte di Cassazione ha ribadito l'onere dell'assicuratore, qualora eccepisca un'esclusione di polizza, di provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia.”. Con queste laconiche affermazioni l'Avv. non ha assolto all'onere della prova su di lui CP_1
gravante, come richiesto da costante giurisprudenza (cfr. la più recente sopra citata), ma ha anche infondatamente sostenuto che la giurisprudenza affermerebbe un principio contrario, senza contestare i fatti documentali di cui poco sopra si è detto.
. Controparte_3
Premesso quanto appena detto – dirimente – in punto di onere della prova, non assolto dall'Avv.
ha dedotto di aver appreso delle richieste risarcitorie di al CP_1 Controparte_3 Parte_1
difensore solo con la notifica dell'atto di citazione. Per questo l'assicurato sarebbe inadempiente all'obbligo di avviso e salvataggio, quindi, di tempestività della denuncia.
L'Avv. in prima memoria ha replicato che “la richiesta del 2022 non veniva in alcuna modo CP_1
esplicata, neppure in sede di negoziazione (non essendo del resto esplicabile neppure oggi) e dunque neppure risulta 28 chiaro cosa avrebbe dovuto essere indicato all'assicuratore.”: ma la genericità e l'infondatezza di un tale assunto
è smentita anche alla luce di quanto detto esaminando l'eccezione di improcedibilità.
Non sostenibile, specie da un avvocato qual è il convenuto, che la diffida di dell'11.7.2022 Parte_1
(doc. 6 attore) non fosse chiara e non ponesse già nella condizione di conoscere che il cliente avrebbe avanzato una richiesta risarcitoria sulla base di una responsabilità professionale, proprio per essere tenuto indenne dalla quale l'Avv. aveva stipulato una polizza. CP_1
Perché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai sensi dell'art. 19151 CC con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (Cass.
13355/2015, 17088/2014, 5435/2005).
In un cliente dotato di specifiche competenze professionali qual è un avvocato non è possibile ritenere che non vi fosse consapevolezza – e per questo è presumibile che l'avesse – dell'obbligo di denuncia: si tratta di una regola basilare del contratto di assicurazione mai mutata nel tempo. Ne discende che, omettendo la denuncia, l'Avv. ha consciamente non osservato il relativo CP_1
obbligo: ammesso che davvero il difensore non comprendesse il tenore della richiesta di Parte_1
con la missiva dell'11.7.2022, al solo riceverla avrebbe dovuto darne notizia alla compagnia assicuratrice, perché era minacciato che sarebbe stata adìta l'autorità giudiziaria per la valutazione della condotta professionale e per il risarcimento del danno (cose che l'Avv. non poteva CP_1
non comprendere, dato che si tratta di elementare comprensione del testo).
Per questi motivi
la domanda di manleva proposta verso infondata, è Controparte_3
rigettata.
Spese di lite.
La soccombenza del convenuto nei confronti di tutte le parti gli importa la condanna ex art. 91 CPC
a rifondere loro le spese di lite, liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal 29 DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore: nel limite dell'accoglimento della domanda (32.050,00 + 3.500,00) ex art. 51 DM 55/2014
“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” → scaglione € 26.001,00 – 52.000,00;
- fasi: tutte tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie per le fasi di studio e introduttiva, minime per la decisionale avvenuta ex art. 281 sexies CPC senza il deposito di difese finali.
***
In chiusura il Tribunale non può esimersi, all'esito dell'accertamento compiuto con la presente sentenza e alla luce delle risultanze documentali (cfr., su tutto, i messaggi scambiati tra e Parte_1
l'Avv. sopra trascritti e le note inviate a dalla Corte EDU, da cui risultano gli CP_1 Parte_1
inadempimenti del difensore), dal segnalare i fatti per cui è stato giudizio al Consiglio di disciplina dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, a cui sarà trasmessa la presente sentenza, per le valutazioni di sua competenza in merito all'operato dell'Avv. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 507/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro e con la chiamata in causa di e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_3
- ACCOGLIE la domanda di , conseguentemente, CONDANNA a Parte_1 Controparte_1
corrispondere a € 32.050,00 a titolo di risarcimento del danno e a RESTITUIRE Parte_1
€ 3.500,00 corrisposti a titolo di acconto del compenso per il contratto stipulato tra le parti;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di Controparte_1
- RIGETTA le domande di manleva proposte da contro e Controparte_1 Controparte_2
; Controparte_3
- RIGETTA la domanda ex art. 96 CPC di Controparte_1
- a rimborsare a , e a Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 [...]
30 Controparte_3
le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna parte in € 4.300,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge;
- DISPONE che la Cancelleria trasmetta la presente sentenza al Consiglio di disciplina territorialmente competente per le valutazioni che ad esso spettano e sono riservate in merito all'operato dell'Avv. iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano. Controparte_1
Vercelli, 17 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari