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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10823 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 56147/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria CA AR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n.
56147/2024 del Ruolo Generale e promossa da:
, nata in [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
, nato in [...] il [...], che prende parte al presente ricorso in
[...] proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
, nato in [...] il [...], tutti rappresentati Persona_1
e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv.ta Valeria Saitta;
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_2 CP_3
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da
[...]
, nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Per_2
Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Formulavano le eseguenti conclusioni: “…1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.-
Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.”
Si è costituito il non contestando nel merito la domanda Controparte_2 giudiziale avanzata dalle controparti, ma eccependo la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda ed evidenziando l'elevato numero di domande pendenti dinanzi ai Chiedeva, Parte_2 pertanto, che la domanda venisse dichiarata inammissibile e/o infondata e, in subordine, la compensazione delle spese.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis,
'…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo
163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore
a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'. Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo.
Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore
a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta corredato esclusivamente dalla documentazione atta a provare la linea di discendenza degli odierni ricorrenti, difettando della documentazione relativa al certificato di nascita dell'avo. Tale documentazione risulta invero prodotta soltanto successivamente alla presentazione del ricorso, ovvero in data 28 febbraio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, dalla quale peraltro non risulta la cittadinanza italiana dello stesso, ma solo la nascita in territorio italiano. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 04 luglio
2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini CP_2 della decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale
l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile,
Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre
2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle CP_2 spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Roma, 15/07/2025.
La Giudice
Dott.ssa Maria CA AR
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria CA AR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n.
56147/2024 del Ruolo Generale e promossa da:
, nata in [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
, nato in [...] il [...], che prende parte al presente ricorso in
[...] proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
, nato in [...] il [...], tutti rappresentati Persona_1
e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv.ta Valeria Saitta;
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_2 CP_3
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da
[...]
, nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Per_2
Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Formulavano le eseguenti conclusioni: “…1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.-
Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_2 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.”
Si è costituito il non contestando nel merito la domanda Controparte_2 giudiziale avanzata dalle controparti, ma eccependo la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda ed evidenziando l'elevato numero di domande pendenti dinanzi ai Chiedeva, Parte_2 pertanto, che la domanda venisse dichiarata inammissibile e/o infondata e, in subordine, la compensazione delle spese.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis,
'…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo
163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore
a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'. Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo.
Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore
a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta corredato esclusivamente dalla documentazione atta a provare la linea di discendenza degli odierni ricorrenti, difettando della documentazione relativa al certificato di nascita dell'avo. Tale documentazione risulta invero prodotta soltanto successivamente alla presentazione del ricorso, ovvero in data 28 febbraio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, dalla quale peraltro non risulta la cittadinanza italiana dello stesso, ma solo la nascita in territorio italiano. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 04 luglio
2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini CP_2 della decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale
l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile,
Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre
2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle CP_2 spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Roma, 15/07/2025.
La Giudice
Dott.ssa Maria CA AR