Ordinanza 13 novembre 2024
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In tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale.
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- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/
, 17 gennaio 2025, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario. 1. Premessa. – 2. Il punto della giurisprudenza della Cassazione. – 3. Il formante della giurisprudenza di merito. – 4. La posizione dell'ACF. – 5. Riferimenti sulla dottrina. – 6. Qualche osservazione in materia: a proposito della sentenza della Corte Cost. n. 115/2024). – 7. (Segue): decorrenza della prescrizione e fattispecie a formazione progressiva. – 8. (Segue): la disposizione dell'art. 2935 c.c. e il punto della conoscibilità del danno. 1.- Premessa Un altro dei nodi – dei tanti nodi che il diritto contrattuale delle imprese bancarie e d'investimento continua a proporre – sembrerebbe volgersi verso il suo pettine. Nello …
Leggi di più… - 2. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/
- 3. Ossigenoterapia, cecità del neonato e perdita di chanceRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 15 novembre 2024
Importante intervento della Suprema Corte sulla domanda di perdita di chance: è sufficiente che il riferimento alla chance, sia implicito nella domanda o si possa ricavarlo dalla sua interpretazione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 13 novembre 2024, n. 29328). La vicenda Il neonato, risultato totalmente cieco subito dopo la nascita, è stato ricoverato in incubatrice e trattato con ossigenoterapia. Anni dopo viene accertato che la sua cecità non era congenita, come affermato dai medici dell'Ospedale di Lecce, ma causata dal trattamento di ossigeno. Difatti, nel corso di una visita oculistica effettuata anni dopo, i genitori del bambino hanno appreso che la cecità del figlio non …
Leggi di più… - 4. Azioni BPB: il Tribunale di Bari (nuovamente) su dies a quo della prescrizione dell’azione di risoluzione e inadeguatezza del titolo.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 30 gennaio 2025
Senza soluzione di continuità con tutti i più recenti pronunciamenti, il Tribunale di Bari – Quarta Sezione Civile, riafferma l'importante principio, ormai consolidato, per cui, «in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale»[1]. Quanto agli oneri di allegazione e prova degli elementi costitutivi di tale eccezione, l'eccezione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/11/2024, n. 29328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29328 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |