Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
30 giugno 2015
30 giugno 2015
>
Versione
15 agosto 2020
15 agosto 2020
Art. 276. (Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima societa' controllante italiana) 1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della societa' di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245, puo' essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS siano di eccezionale gravita'.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del gruppo controllate italiane, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'IVASS puo' prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo ((166 del codice della crisi e dell'insolvenza)) nei confronti delle altre societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2. L'azione puo' essere esperita ((per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza chesiano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori)) . ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) --------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma 2) che le modifiche di cui al presente articolo si applicano "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (56)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (60)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
2. La liquidazione coatta amministrativa della societa' di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245, puo' essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS siano di eccezionale gravita'.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del gruppo controllate italiane, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'IVASS puo' prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo ((166 del codice della crisi e dell'insolvenza)) nei confronti delle altre societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2. L'azione puo' essere esperita ((per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza chesiano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori)) . ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) --------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma 2) che le modifiche di cui al presente articolo si applicano "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (56)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (60)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 5 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Commentari • 6
- 1. Dlgs 30 luglio 2012, n. 125 Attuazione della direttiva 2009/126/CeAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 25 agosto 2012 · 0.79168415
Dlgs 30 luglio 2012, n. 125 Attuazione della direttiva 2009/126/Ce - Recupero di vapori di benzina nelle stazioni di servizio. Modifiche alla Parte V del Dlgs 152/2006 Consiglio dei Ministri Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125 (Gu 6 agosto 2012 n. 182) Attuazione della direttiva 2009/126/Ce, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio Il Presidente della repubblica Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2010, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 24
- 1. Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11386Provvedimento: N. 5829/2022 R.Gen.Aff.Cont. TRIBUNALE di NAPOLI Sezione Undicesima Civile sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito di udienza sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice, dott. Filippo Peluso, letti gli atti; rilevato che con apposito decreto, inserito nel fascicolo telematico e comunicato alle parti, è stato disposto che l'udienza del 1/12/2025 sarebbe stata sostituita dal deposito di note scritte, fissando apposito termine per il deposito telematico di tali note di trattazione scritta; rilevato che parte attrice ha depositato note scritte chiedendo il rigetto della domanda di indennizzo per i danni subiti dagli appartamenti delle …Leggi di più...
- art. 1891 c.c.·
- inesistenza procura alle liti·
- art. 633 c.p.c.·
- legittimazione attiva·
- art. 2697 c.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- polizza assicurativa per conto di chi spetta·
- perizia contrattuale·
- onere della prova·
- art. 281 sexies c.p.c.