CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) US LU Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) RI MA AU Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 757/2021 R.G., tra:
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il 1° gennaio 1940, nn.qq., rispettivamente, di
[...] esecutore testamentario e di erede di nata a [...] il Persona_1
07.12.1916 e deceduta in New York il 29.11.2011, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca D'Alessandro, elettivamente domiciliati in Casalnuovo di Napoli (NA), via Ancora n. 110, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellanti,
e
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. CP_1
), C.F._1
convenuto, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 14 marzo 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il difensore di parte appellante ha così concluso: “ In ottemperanza a quanto disposto da Codesta Ecc.ma Corte di Appello l'Avv. D'Alessandro, per la parte appellante, nel depositare le notifiche effettuate nei confronti dell'appellato, si riporta alle motivazioni di cui all'atto di appello e, previa modifica della sentenza impugnata, accolga la domanda principale di simulazione e riduzione, con condanna alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 944/2021 pubblicata in data 05.03.2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20002/2018 R.G.
Con ordinanza del 19 ottobre 2023, la Corte rimetteva la causa, in precedenza assunta in decisione, sul ruolo, onerando parte appellante di depositare la documentazione inerente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, non essendo, in particolare, stato prodotto l'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.
A seguito di nuova assunzione in decisione, con ulteriore ordinanza del 30 ottobre 2024, la Corte così disponeva: “rilevato che non vi è prova del perfezionamento della notifica dell'atto di impugnazione nei confronti del convenuto;
ritenuto, pertanto, necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo ai fini della rinnovazione della predetta notificazione;
ritenuto che
, a tal fine, l'appellante potrà giovarsi della elezione di domicilio (“per ogni comunicazione afferente il presente procedimento di appello”) contenuta nella procura rilasciata da CP_1 ai propri difensori ai fini della istanza di visibilità del fascicolo, depositata in data 06 luglio 2023”. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 marzo 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
*****
Nel merito, in sintesi, si espone che, con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 10 let. a) della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965,
[...]
e – rispettivamente, esecutore testamentario ed Parte_1 Parte_2 erede legittimo di nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
New York il 29.11.2011 – convenivano in giudizio , esponendo: CP_1
- di essere venuti a conoscenza, a seguito dell'apertura della successione della
[...]
, che, in data 18 luglio 2011, pochi mesi prima del decesso, la donna aveva Per_1 conferito al figlio procura pubblica, al rogito del notaio CP_1 Per_2
in New York, per la vendita di un appartamento di sua proprietà sito in
[...]
Torretta (PA), via Amedeo Di Savoia, censito al Catasto Fabbricati del prefato Comune al foglio 14, p.lle 151, sub 2;
- che, in forza della superiore procura, aveva provveduto, con atto CP_1 pubblico del 30 settembre 2011, a vendere il predetto immobile ai cognati
[...]
e , per il prezzo di €15.000,00; CP_2 Controparte_3
- che, il successivo 06 ottobre 2011, il medesimo immobile era stato venduto dai predetti coniugi in favore di , sempre allo stesso prezzo;
CP_1
- che entrambe le operazioni simulavano una donazione da parte della Per_1 nei confronti del figlio, nulla per difetto di forma;
- che il trasferimento del bene in favore del convenuto era avvenuto senza alcun corrispettivo in favore della madre, atteso che la somma indicata nell'atto era irrisoria rispetto al reale valore del bene, di €26.000,00, e che non risultava che il prezzo fosse stato mai versato in favore della proprietaria;
- che difettava l'animus donandi in favore del figlio, atteso che la procura non prevedeva alcuna liberalità nei confronti di questi e che la aveva Per_1 disposto con testamento dei propri beni in favore di tutti i figli;
- che il convenuto si era appropriato delle somme depositate sui libretti cointestati dopo la morte della madre,
e formulando le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che le compravendite dell'immobile sito in Torretta (PA) meglio indicate in premessa, in realtà concretizzano un unico atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mistum cum donatione dell'immobile suddetto da parte di
[...]
, dante causa delle parti (attore e convenuto) ed in favore di;
Persona_1 CP_1
b) accertare e dichiarare, conseguentemente, la nullità (per mancanza della forma richiesta ad substantiam cioè la presenza di almeno due testimoni) e/o inefficacia e/o annullabilità (totale e/o parziale) dei suddetti contratti di compravendita stipulati dal de cuius ( mediante il suo procuratore speciale) perché dissimulanti una donazione diretta e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione per lesione della legittima;
c) per l'effetto, previo accertamento dell'intento simulatorio degli atti di compravendita e successiva dichiarazione di nullità o in subordine di annullabilità e/o inefficacia dei suddetti atti di compravendita, condannare alla restituzione dei beni predetti e dei relativi frutti, CP_1 maturati dalla data di stipula della dissimulata donazione fino alla data di effettiva restituzione, ricostruendo la massa ereditaria;
d) dunque, conseguentemente, in primis quale effetto della dichiarata nullità, determinare e assegnare la quota testamentaria spettante all'attore Parte_2
e) in subordine, ricostruire in ogni caso la massa ereditaria della computando il Per_1 relictum al donatum in quanto, rispetto agli atti impugnati, vi è una lesione del diritto di legittimario del Sig. riducendo, quindi, la donazione per lesione di legittima, in Parte_2 quanto essa lede la quota di riserva della stessa con valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi frutti dalla data della donazione, da imputare alla quota di legittima dello e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o in riduzione della quota CP_1 disponibile della sig.ra Per_1
f) Per l'effetto, assegnare i beni così ricostruiti a favore del sig. nella qualità di Parte_2 erede testamentario e comunque legittimario e di avente diritto alla quota;
g) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione.
Nella contumacia del convenuto, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo rigettava le domande.
Il primo giudice, riconosciuta la legittimazione attiva di entrambi gli attori e ritenuta ammissibile la produzione degli estratti conto dei libretti postali cointestati a e , rileva che la tesi attorea, secondo cui vi Persona_1 Parte_2 sarebbe un collegamento negoziale tra i due atti di compravendita voluto dalla de cuius con spirito di liberalità in favore del figlio non è dimostrata.
Evidenzia che tale ricostruzione implicherebbe l'attrazione allo stesso congegno negoziale della procura rilasciata in favore del convenuto, che però non è stata impugnata dall'attore, il quale pure ha affermato di dubitare della sua validità, e che non è stato criticato l'esercizio del potere di rappresentanza da parte del procurator. Soggiunge che non vi è alcun elemento per affermare che il reale valore dell'immobile fosse di €26.000,00 e che, a tal fine, non è possibile ricorrere ad una c.t.u. che avrebbe carattere eminentemente esplorativo.
Sottolinea che non vi sono elementi per presumere la sussistenza dell'animus donandi della de cuius, che non può desumersi dal solo rapporto di parentela tra gli interessati e che avrebbe dovuto investire anche la procura conferita al figlio.
Rigetta la domanda di attribuzione della quota di competenza dell'attore, non essendo stato esteso il contraddittorio nei confronti degli altri condividenti, litisconsorti necessari.
*****
Proponendo impugnazione, nel reiterare le medesime domande, l'appellante afferma di avere assolto l'onere probatorio, dimostrando la sussistenza di una donazione simulata.
Deduce di avere, in sede di memoria ex art. 186, comma 3, n. 1, c.p.c., sollevato dubbi sulla validità della procura, nonché sottolineato come essa non comprendesse la facoltà di donare il bene a se stesso, e precisa, comunque, di non aver agito per inficiarne gli effetti non disponendo di prove sufficienti.
Ribadisce che le due vendite erano preordinate a consentire al convenuto di appropriarsi dell'immobile e che risulta palese l'assenza di qualsivoglia animus donandi in capo alla de cuius.
Si diffonde in ordine all'ammissibilità della prova per presunzioni e degli elementi da cui desumere la simulazione delle vendite (irrisorietà del prezzo indicato nei contratti, mancata corresponsione dello stesso, vicinanza temporale fra i due atti).
L'appello è infondato.
La domanda, tesa alla declaratoria della simulazione degli atti di vendita, come dissimulanti una donazione operata dalla de cuius in favore del figlio, così come proposta ed argomentata, sconta una insanabile contraddizione. Gli stessi attori, infatti, ritenuto di non poter coltivare la via della incapacità naturale della al momento del rilascio della procura, affermano e Per_1 ribadiscono, anche in sede di impugnazione, che non è in alcun modo configurabile in capo alla predetta l'animus donandi, che però costituisce elemento essenziale del contratto di donazione che si intenderebbe dimostrare essere stato di fatto posto in essere, benchè mascherato dalle due compravendite (è noto, infatti, che affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da «spirito di liberalità», ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, priva di costrizione, fine a sé stessa, ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 21781/2008; sez. I, n. 22567/2015; sez. II, n. 6994/2000).
In realtà, la situazione descritta dagli attori parrebbe configurare la sussistenza di un patto fiduciario tra e gli acquirenti dell'immobile nella vendita del CP_1
30 settembre 2011, in virtù del quale i secondi si sarebbero impegnati a trasferire il bene in favore del primo, questa volta in proprio e non quale procuratore della
(obbligo poi adempiuto a distanza di soli sei giorni), usufruendo della Per_1 provvista loro fornita dallo stesso procuratore al fine di provvedere alla corresponsione del prezzo.
Premesso che una siffatta operazione non costituisce oggetto delle domande proposte dagli attori e che non sono stati evocati in giudizio tutti gli interessati, in ogni caso simile meccanismo non determinerebbe effetti in violazione del mandato ricevuto da . CP_1
La procura generale conferita da all'odierno convenuto, infatti, Persona_1 prevedeva espressamente “la facoltà di amministrare tutti i beni esistenti in Italia da essa costituita posseduti o da possedere e di disporre come se ne fosse il proprietario assoluto e così: vendere, anche a se stesso visto l'articolo 1395 del Codice Civile…” (norma che così dispone: “E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente”).
In definitiva, residuerebbe l'aspetto relativo alla carenza di prova in ordine al pagamento, da parte di , del prezzo di acquisto dell'immobile, che CP_1 però non costituisce oggetto delle domande proposte dagli attori. A fronte di quanto sin qui detto, le prove testimoniali richieste in primo grado (peraltro oggetto di rinuncia implicita in quanto non espressamente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, a seguito dell'ordinanza che ne aveva sancito l'irrilevanza), tendenti a dimostrare l'assenza di reale volontà in capo alla de cuius di vendere la casa, l'esistenza di un rapporto di “parentela” tra CP_1
e gli acquirenti dell'immobile ed i controlli eseguiti dal notaio in sede di
[...] stipula dei rogiti, risultano del tutto irrilevanti.
In virtù di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato.
*****
Nonostante la soccombenza dell'appellante, non vi è alcuna spesa ripetibile da parte del convenuto, rimasto contumace.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, nella contumacia, qui dichiarata, di , CP_1 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 944/2021 resa dal Tribunale di Palermo – Parte_2 II sez. Civile e pubblicata in data 05.03.2021, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20002/2018 R.G., e rigettando ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- rigetta l'appello;
- nessuna spesa ripetibile da parte del convenuto contumace;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RI MA AU US LU
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) US LU Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) RI MA AU Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 757/2021 R.G., tra:
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il 1° gennaio 1940, nn.qq., rispettivamente, di
[...] esecutore testamentario e di erede di nata a [...] il Persona_1
07.12.1916 e deceduta in New York il 29.11.2011, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca D'Alessandro, elettivamente domiciliati in Casalnuovo di Napoli (NA), via Ancora n. 110, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellanti,
e
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. CP_1
), C.F._1
convenuto, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 14 marzo 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il difensore di parte appellante ha così concluso: “ In ottemperanza a quanto disposto da Codesta Ecc.ma Corte di Appello l'Avv. D'Alessandro, per la parte appellante, nel depositare le notifiche effettuate nei confronti dell'appellato, si riporta alle motivazioni di cui all'atto di appello e, previa modifica della sentenza impugnata, accolga la domanda principale di simulazione e riduzione, con condanna alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 944/2021 pubblicata in data 05.03.2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20002/2018 R.G.
Con ordinanza del 19 ottobre 2023, la Corte rimetteva la causa, in precedenza assunta in decisione, sul ruolo, onerando parte appellante di depositare la documentazione inerente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, non essendo, in particolare, stato prodotto l'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.
A seguito di nuova assunzione in decisione, con ulteriore ordinanza del 30 ottobre 2024, la Corte così disponeva: “rilevato che non vi è prova del perfezionamento della notifica dell'atto di impugnazione nei confronti del convenuto;
ritenuto, pertanto, necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo ai fini della rinnovazione della predetta notificazione;
ritenuto che
, a tal fine, l'appellante potrà giovarsi della elezione di domicilio (“per ogni comunicazione afferente il presente procedimento di appello”) contenuta nella procura rilasciata da CP_1 ai propri difensori ai fini della istanza di visibilità del fascicolo, depositata in data 06 luglio 2023”. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 marzo 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
*****
Nel merito, in sintesi, si espone che, con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 10 let. a) della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965,
[...]
e – rispettivamente, esecutore testamentario ed Parte_1 Parte_2 erede legittimo di nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
New York il 29.11.2011 – convenivano in giudizio , esponendo: CP_1
- di essere venuti a conoscenza, a seguito dell'apertura della successione della
[...]
, che, in data 18 luglio 2011, pochi mesi prima del decesso, la donna aveva Per_1 conferito al figlio procura pubblica, al rogito del notaio CP_1 Per_2
in New York, per la vendita di un appartamento di sua proprietà sito in
[...]
Torretta (PA), via Amedeo Di Savoia, censito al Catasto Fabbricati del prefato Comune al foglio 14, p.lle 151, sub 2;
- che, in forza della superiore procura, aveva provveduto, con atto CP_1 pubblico del 30 settembre 2011, a vendere il predetto immobile ai cognati
[...]
e , per il prezzo di €15.000,00; CP_2 Controparte_3
- che, il successivo 06 ottobre 2011, il medesimo immobile era stato venduto dai predetti coniugi in favore di , sempre allo stesso prezzo;
CP_1
- che entrambe le operazioni simulavano una donazione da parte della Per_1 nei confronti del figlio, nulla per difetto di forma;
- che il trasferimento del bene in favore del convenuto era avvenuto senza alcun corrispettivo in favore della madre, atteso che la somma indicata nell'atto era irrisoria rispetto al reale valore del bene, di €26.000,00, e che non risultava che il prezzo fosse stato mai versato in favore della proprietaria;
- che difettava l'animus donandi in favore del figlio, atteso che la procura non prevedeva alcuna liberalità nei confronti di questi e che la aveva Per_1 disposto con testamento dei propri beni in favore di tutti i figli;
- che il convenuto si era appropriato delle somme depositate sui libretti cointestati dopo la morte della madre,
e formulando le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare che le compravendite dell'immobile sito in Torretta (PA) meglio indicate in premessa, in realtà concretizzano un unico atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negotium mistum cum donatione dell'immobile suddetto da parte di
[...]
, dante causa delle parti (attore e convenuto) ed in favore di;
Persona_1 CP_1
b) accertare e dichiarare, conseguentemente, la nullità (per mancanza della forma richiesta ad substantiam cioè la presenza di almeno due testimoni) e/o inefficacia e/o annullabilità (totale e/o parziale) dei suddetti contratti di compravendita stipulati dal de cuius ( mediante il suo procuratore speciale) perché dissimulanti una donazione diretta e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione per lesione della legittima;
c) per l'effetto, previo accertamento dell'intento simulatorio degli atti di compravendita e successiva dichiarazione di nullità o in subordine di annullabilità e/o inefficacia dei suddetti atti di compravendita, condannare alla restituzione dei beni predetti e dei relativi frutti, CP_1 maturati dalla data di stipula della dissimulata donazione fino alla data di effettiva restituzione, ricostruendo la massa ereditaria;
d) dunque, conseguentemente, in primis quale effetto della dichiarata nullità, determinare e assegnare la quota testamentaria spettante all'attore Parte_2
e) in subordine, ricostruire in ogni caso la massa ereditaria della computando il Per_1 relictum al donatum in quanto, rispetto agli atti impugnati, vi è una lesione del diritto di legittimario del Sig. riducendo, quindi, la donazione per lesione di legittima, in Parte_2 quanto essa lede la quota di riserva della stessa con valutazione dell'effettivo valore del bene e computo dei relativi frutti dalla data della donazione, da imputare alla quota di legittima dello e comunque nella determinazione dell'asse ereditario e/o in riduzione della quota CP_1 disponibile della sig.ra Per_1
f) Per l'effetto, assegnare i beni così ricostruiti a favore del sig. nella qualità di Parte_2 erede testamentario e comunque legittimario e di avente diritto alla quota;
g) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione.
Nella contumacia del convenuto, con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo rigettava le domande.
Il primo giudice, riconosciuta la legittimazione attiva di entrambi gli attori e ritenuta ammissibile la produzione degli estratti conto dei libretti postali cointestati a e , rileva che la tesi attorea, secondo cui vi Persona_1 Parte_2 sarebbe un collegamento negoziale tra i due atti di compravendita voluto dalla de cuius con spirito di liberalità in favore del figlio non è dimostrata.
Evidenzia che tale ricostruzione implicherebbe l'attrazione allo stesso congegno negoziale della procura rilasciata in favore del convenuto, che però non è stata impugnata dall'attore, il quale pure ha affermato di dubitare della sua validità, e che non è stato criticato l'esercizio del potere di rappresentanza da parte del procurator. Soggiunge che non vi è alcun elemento per affermare che il reale valore dell'immobile fosse di €26.000,00 e che, a tal fine, non è possibile ricorrere ad una c.t.u. che avrebbe carattere eminentemente esplorativo.
Sottolinea che non vi sono elementi per presumere la sussistenza dell'animus donandi della de cuius, che non può desumersi dal solo rapporto di parentela tra gli interessati e che avrebbe dovuto investire anche la procura conferita al figlio.
Rigetta la domanda di attribuzione della quota di competenza dell'attore, non essendo stato esteso il contraddittorio nei confronti degli altri condividenti, litisconsorti necessari.
*****
Proponendo impugnazione, nel reiterare le medesime domande, l'appellante afferma di avere assolto l'onere probatorio, dimostrando la sussistenza di una donazione simulata.
Deduce di avere, in sede di memoria ex art. 186, comma 3, n. 1, c.p.c., sollevato dubbi sulla validità della procura, nonché sottolineato come essa non comprendesse la facoltà di donare il bene a se stesso, e precisa, comunque, di non aver agito per inficiarne gli effetti non disponendo di prove sufficienti.
Ribadisce che le due vendite erano preordinate a consentire al convenuto di appropriarsi dell'immobile e che risulta palese l'assenza di qualsivoglia animus donandi in capo alla de cuius.
Si diffonde in ordine all'ammissibilità della prova per presunzioni e degli elementi da cui desumere la simulazione delle vendite (irrisorietà del prezzo indicato nei contratti, mancata corresponsione dello stesso, vicinanza temporale fra i due atti).
L'appello è infondato.
La domanda, tesa alla declaratoria della simulazione degli atti di vendita, come dissimulanti una donazione operata dalla de cuius in favore del figlio, così come proposta ed argomentata, sconta una insanabile contraddizione. Gli stessi attori, infatti, ritenuto di non poter coltivare la via della incapacità naturale della al momento del rilascio della procura, affermano e Per_1 ribadiscono, anche in sede di impugnazione, che non è in alcun modo configurabile in capo alla predetta l'animus donandi, che però costituisce elemento essenziale del contratto di donazione che si intenderebbe dimostrare essere stato di fatto posto in essere, benchè mascherato dalle due compravendite (è noto, infatti, che affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da «spirito di liberalità», ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, priva di costrizione, fine a sé stessa, ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 21781/2008; sez. I, n. 22567/2015; sez. II, n. 6994/2000).
In realtà, la situazione descritta dagli attori parrebbe configurare la sussistenza di un patto fiduciario tra e gli acquirenti dell'immobile nella vendita del CP_1
30 settembre 2011, in virtù del quale i secondi si sarebbero impegnati a trasferire il bene in favore del primo, questa volta in proprio e non quale procuratore della
(obbligo poi adempiuto a distanza di soli sei giorni), usufruendo della Per_1 provvista loro fornita dallo stesso procuratore al fine di provvedere alla corresponsione del prezzo.
Premesso che una siffatta operazione non costituisce oggetto delle domande proposte dagli attori e che non sono stati evocati in giudizio tutti gli interessati, in ogni caso simile meccanismo non determinerebbe effetti in violazione del mandato ricevuto da . CP_1
La procura generale conferita da all'odierno convenuto, infatti, Persona_1 prevedeva espressamente “la facoltà di amministrare tutti i beni esistenti in Italia da essa costituita posseduti o da possedere e di disporre come se ne fosse il proprietario assoluto e così: vendere, anche a se stesso visto l'articolo 1395 del Codice Civile…” (norma che così dispone: “E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente”).
In definitiva, residuerebbe l'aspetto relativo alla carenza di prova in ordine al pagamento, da parte di , del prezzo di acquisto dell'immobile, che CP_1 però non costituisce oggetto delle domande proposte dagli attori. A fronte di quanto sin qui detto, le prove testimoniali richieste in primo grado (peraltro oggetto di rinuncia implicita in quanto non espressamente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, a seguito dell'ordinanza che ne aveva sancito l'irrilevanza), tendenti a dimostrare l'assenza di reale volontà in capo alla de cuius di vendere la casa, l'esistenza di un rapporto di “parentela” tra CP_1
e gli acquirenti dell'immobile ed i controlli eseguiti dal notaio in sede di
[...] stipula dei rogiti, risultano del tutto irrilevanti.
In virtù di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato.
*****
Nonostante la soccombenza dell'appellante, non vi è alcuna spesa ripetibile da parte del convenuto, rimasto contumace.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, nella contumacia, qui dichiarata, di , CP_1 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 944/2021 resa dal Tribunale di Palermo – Parte_2 II sez. Civile e pubblicata in data 05.03.2021, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 20002/2018 R.G., e rigettando ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- rigetta l'appello;
- nessuna spesa ripetibile da parte del convenuto contumace;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
RI MA AU US LU