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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 884 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
nato a [...] il [...] e residente a [...]
136, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dei Monti Parioli 46 presso lo studio dell'Avv. Matteo Proja che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– Sede Controparte_1
di Rieti, in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, per delega in atti;
CONVENUTA
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di aver presentato all' , Sede CP_1
di Rieti, domanda amministrativa n. 513579782 del 29.04.2019 al fine di vedersi riconoscere la malattia professionale in ragione della patologia “disturbo post traumatico da stress”, condizione patologica da ritenersi strettamente correlata “alla osservanza obbligata di determinazioni datoriali aventi ad oggetto lo svolgimento di mansioni per le quali lo stesso ricorrente era stato dichiarato inidoneo”, ha allegato che tal istanza è stata rigettata in sede amministrativa da parte dell'istituto, rendendo necessario, dunque, la proposizione della conseguente domanda giudiziale al Giudice del Lavoro.
A sostegno del ricorso il premesso di aver svolto alle dipendenze di Co.Tra.L. il Pt_1
lavoro di autista di autobus di linea per il trasporto di persone a decorrere dal 1990, dapprima presso il deposito di Poggio Moiano alle dipendenze del Servizio Operativo Area Nord, successivamente, dal marzo del 1995 presso il deposito di Rieti (v. allegato n. 3 al ricorso), ha allegato di aver svolto nel corso del rapporto di lavoro anche differenti mansioni
(segnatamente, dal 21.04.2017 al 21.06.2018 ha svolto le mansioni di “verificatore” presso la sede di Rieti, dal 14.07.2018 al 14.11.2018 ha esplicato le mansioni di “addetto Capolinea” presso la sede di SA RU (Roma) e dal 15.11.2018 al 28.02.2019 ancora mansioni di
“verificatore” presso la sede di Rieti), resesi necessarie “da motivi di salute del ricorrente che lo hanno reso non idoneo alla conduzione degli autobus di linea e di ogni altro mezzo di servizio”.
Più in dettaglio, rilevato che il medico competente della Società CIISPI s.r.l., con verbale del
06.04.2017, ha accertato l'inidoneità temporanea (6 mesi) del ricorrente alla guida (Operatore di esercizio) a causa di una discopatia del tratto lombosacrale con specifica presenza di ernia in L3-L4 e di protusione erniaria L4– L5 e L5 –S1 (v. allegato n. 4 al ricorso), il è Pt_1
stato formalmente assegnato da alle mansioni di “operatore qualificato alla mobilità, Pt_2
verificatore titoli di viaggio con limitazione della guida di automobili di servizio autoparco patente cat. B” presso l'impianto di Rieti alle dipendenze della del servizio e CP_2
controllo qualità, sulla direttrice Roma-Rieti per il periodo 21.04.2017 - 21.06.2018, continuando, però, di fatto a svolgere, per 6 ore al giorno per ogni turno lavorativo,
“unicamente la mansioni di autista della macchina di servizio Fiat Panda targata FH774CA
2 (del parco auto) con la quale trasportava la squadra completa dei verificatori costituita da quattro persone”.
Sempre in punto di fatto, il che, nel frattempo, ha iniziato a manifestare un forte stato Pt_1
di ansia tale da costringerlo ad assumere farmaci per combattere relativi sbalzi di umore, spossatezza e continua sonnolenza, ha allegato di essere stato riassegnato, in data 22 maggio
2018, “al servizio di linea con mansione di operatore di esercizio (conducente di autobus di linea) in seguito alla valutazione di idoneità alla mansione rilasciata in data 03.05.2018 dal
Medico competente aziendale, sebbene le condizioni psico-fisiche del lavoratore fossero decisamente ostative” (v. allegato n. 6 al ricorso), provvedimento immediatamente impugnato e a cui ha fatto seguito una nota del 5 luglio 2018 (indirizzata anche alla Direzione Risorse
Umane dell'Azienda), con cui l' ha Parte_3
modificato il giudizio di idoneità alla mansione, ritenendo il lavoratore non idoneo temporaneamente alla mansione specifica di operatore di esercizio per ulteriori mesi sei (v. allegato n. 8 al ricorso).
Ulteriormente, considerato che con nota datata 13.07.2018 il datore di lavoro ha comunicato al l'assegnazione, con decorrenza immediata, alle mansioni di “Addetto al Pt_1
Capolinea” presso l'impianto di SA RU, alle dipendenze della Parte_4
, diversa rispetto alla direttrice dell'Area Est Bacini Ri-A a cui il lavoratore era
[...]
assegnato (v. allegato n. 10 al ricorso), “con la specificazione che, qualora il lavoratore non avesse accettato la nuova utilizzazione, si sarebbe applicato quanto previsto dall'art. 27 – lettera b) – del Regolamento all. A) al R.D.
8.1.1931 n. 148, ovvero esonero definitivo dal servizio”, il ricorrente ha allegato come, al fine di evitare il licenziamento, abbia deciso di ottemperare alla direttiva datoriale, svolgendo così dal 14.07.2018 al 14.11.2018 di fatto le mansioni di “Addetto al Capolinea” presso l'impianto di SA RU, alle dipendenze della
Direttrici , ubicato a 110 km dall'abitazione, osservando turni di Parte_4
lavoro che andavano dalle ore 10:00 alle 16:31 e dalle 16:30 alle 23:01, a cui sommare le tre ore di viaggio (andata e ritorno).
A tal proposito, il ricorrente ha sottolineato la contrarietà di tali determinazioni datoriali rispetto a quanto previsto dall'accordo sindacale sottoscritto il 5 aprile 2016 (v. allegato n. 11 al ricorso), precisando, peraltro, che CoTral S.p.A. avrebbe potuto assegnarlo presso il
Capolinea di Rieti, vista la disponibilità di posti, nel rispetto del succitato art. 1 dell'Accordo,
3 Con circostanze accertate dall'Ispettorato Lavoro in seno al procedimento ispettivo azionato dal ricorrente con denuncia del 22.05.2019 (v. allegato n. 12 al ricorso).
Ancora, a fronte dell'impugnativa proposta dal in data 27 settembre 2018 avverso il Pt_1
predetto provvedimento di trasferimento del 13.07.2018 (v. allegato n. 13 al ricorso), il datore di lavoro lo ha ricollocato presso il deposito di Rieti e, “sebbene fosse stata acclarata la inidoneità alla guida dei veicoli di servizio (punto 2 dell'elenco mansioni di minor aggravio fisico), l'azienda lo riassegnava alle mansioni di conducente del veicolo Tipo Fiat Panda tg.
FH774CA per il trasporto della squadra dei controllori” (v. allegato n. 14 al ricorso).
Ciò posto, ritenendo che i suddetti comportamenti datoriali abbiano determinato e causato la patologia mentale “Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti Persistente
(cronico) di secondario ad un Disturbo Post Traumatico da stress conseguente Persona_1
alle problematiche lavorative subite dallo stesso nel luglio 2018” (v. relazione psichiatrica redatta dal dott. di cui all'allegato n. 15 al ricorso), Persona_2 Parte_1
ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis:
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha contratto le malattie professionali “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti Persistente (cronico) di Grado Severo secondario ad un Disturbo Post Traumatico da stress conseguente alle problematiche lavorative subite dallo stesso nel luglio 2018” a causa della prestazione lavorativa di svolta in modo non occasionale;
- accertare e dichiarare che il Sig. a causa di tale malattia professionale, Parte_1
presenta un danno biologico pari ad almeno il 18% o alla percentuale superiore o inferiore che risulterà di giustizia a seguito della CTU Medico Legale di cui si chiede sin da ora
l'ammissione;
- per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuto CP_1
conto della menomazione già accertata e pari al 10%, alla corresponsione al ricorrente dei benefici di legge per un danno biologico permanente da malattia professionale per cui è causa pari almeno il 28% della totale, ovvero a quello ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, e/o della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
4 - in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
contestato il ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
In particolare, l'istituto ha preliminarmente eccepito “l'inammissibilità della domanda di indennizzo della denunciata malattia e, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva dell' atteso che la denunciata patologia non rientra tra i rischi tutelati dall' ” in CP_1 CP_1
quanto “l'asserito appesantimento dell'attività lavorativa conseguente al mutamento delle mansioni perpetuata dal datore di lavoro del ricorrente non trova tutela nel campo delle malattie professionali indennizzabili dall' ”, con l'ulteriore precisazione che il danno CP_1
c.d. da “mobbing” non è eziologicamente connesso all'attività lavorativa.
Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'espletamento della prova orale e della c.t.u. medico-legale.
La causa è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità proposta da parte resistente.
Sul punto, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra cui, di recente, Corte di Cassazione, ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31514), secondo la quale rappresenta malattia professionale indennizzabile anche quella derivante da modalità organizzative del lavoro, quale il disturbo post-traumatico da stress cronico, con depressione e ansia, conseguente al mobbing subito dal datore di lavoro.
In una vicenda del tutto analoga, infatti, la Suprema Corte, nella suddetta ordinanza, ha affermato “che la malattia professionale è indennizzabile ai sensi dell'art.13 d. Igs. n.38/00 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall'organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione.
Così, ad esempio, è stato riconosciuto l'indennizzo al lavoratore che aveva contratto malattia professionale dovuta allo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario chieste dal datore di lavoro (Cass.5066/18).
Ancora, è stato riconosciuto l'indennizzo dell'art.13 d. Igs. n.38/00 al lavoratore affetto da patologia psichica dovuta alle vessazioni subite dal proprio datore di lavoro (Cass.8948/20).
Ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell'esecuzione della prestazione
5 in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa.
Rientra nel rischio assicurato dall'art.1, richiamato poi dall'art.3 d.P.R. n.1124/65, non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio collegato con la prestazione lavorativa.
Come affermato da questa Corte a sezioni unite (n.3476/94), la tutela assicurativa è da rapportare "al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine".
Dunque, l'assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. n.1124/65 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro (v. Cass.5066/18, cit.)”.
Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato.
Invero, in sede di istruttoria orale i testi hanno confermato le mansioni svolte dal (con Pt_1
particolare riferimento alla persistente condotta di guida e conduzione di veicoli, anche come verificatore) con le modalità esecutive descritte nel ricorso (v. anche relazione ispettiva dell'ITL e relativi allegati, depositati dall' in data 22 dicembre 2023). CP_1
Sulla base di tali risultanze istruttorie, è stata quindi disposta la c.t.u. medico-legale, in forza della quale il consulente, a seguito della visita del periziando e dell'esame di tutta la documentazione di interesse, ha ritenuto come sia “possibile affermare che il sig. sta Pt_1
sperimentando, anche a notevole distanza dall'evento traumatico, un intenso stress emotivo, con problemi di ansia, depressione e disturbi del sonno.
Presenta inoltre uno stato disforico associato ad astenia e sensi di colpa.
Spesso è pervaso da pensieri intrusivi ed incontrollabili di tipo distruttivo, e preda di intensi disturbi somatici.
Manca di fiducia in sé stesso e di capacità di controllo sul proprio comportamento, e presenta una marcata riduzione del livello di controllo ideativo e di autostima.
I punteggi elevati nella Scala PK (Disturbo Post Traumatico da Stress Keane) e nella Scala
PS (Disturbo Post Traumatico da Stress Schlenger) indicano inequivocabilmente che il sig. presenta un Disturbo Post- Trnumatico da Stress di grado severo (F43.1 sec.ICD- Pt_1
6 10) conseguente alle pregresse problematiche lavorative, in comorbidità con: Disturbo dell'Adattamento, Disturbo misto ansioso-depressivo, Disturbo d'ansia generalizzato”.
In particolare, il c.t.u. ha affermato che l'evento psicotraumatizzante ha portato il a Pt_1
“sperimentare non solo un'elevata disorganizzazione delle funzioni adattive, ma anche un farsi carico di quella risonanza emotiva, rispetto a quelle che erano le tensioni e preoccupazioni in termini identitari con le proprie funzioni lavorative, e per le proprie condizioni economiche.
Evidenti, inoltre, le indicazioni che lasciano intendere come la riflessione su di sé finisca per assumere l'aspetto di una ruminazione ossessiva su aspetti della realtà che sente come inaccettabili e disfunzionali;
con l'emergere di sintomi di tipo ansioso, come tensione, paure, ipervigilanza, e perdita di interessi ed energie con modificazioni nel sonno e nell'appetito.
Pertanto, un evento non strutturato e non padroneggiabile, come quello vissuto dal IG
, ha avuto un impatto negativo sul suo funzionamento mentale;
il soggetto Parte_1
ha sperimentato disagio, vissuti di vuoto, inutilità e fallimento, uno stato di preoccupazione per la propria condizione di vita e per la propria immagine di validità ed efficacia sociale, uno stato di instabilità con ansia marcata”.
Ancora, ha proseguito il c.t.u., “i risultati dei test somministrati, che rappresentano un complemento medico legale importante rispetto alla valutazione clinica, evidenziano la presenza un disturbo post traumatico da stress.
E' stata eseguita una valutazione tramite MMPI-2 e Rorschach dove soprattutto il secondo rappresenta un test fondamentale per stabilire le caratteristiche delle problematiche psichiatriche del soggetto.
Il soggetto non aveva mai avuto in passato problematiche di tipo psichico”.
Conclusivamente, il consulente ha rilevato la natura professionale della patologia psichica sviluppata dal quantificando il relativo pregiudizio biologico nella misura del 13 per Pt_1
cento.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Sul punto, inoltre, deve essere richiamato il constante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione in base al quale nell'ipotesi di malattia professionale derivante da lavorazione non
7 tabellata o da eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza dì altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (cfr. Cass. 21 agosto 2020, n. 17576).
Nel caso di specie, quindi, avuto riguardo all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, nonché all'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti, deve ritenersi sussistente un rilevante grado di probabilità in ordine all'origine professionale della patologia non tabellata, come chiaramente affermato dal c.t.u.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso;
le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale della tecnopatia contratta dal ricorrente con un grado di invalidità complessiva del 13% a decorrere dalla data della domanda, da porre in unificazione con il pregiudizio biologico indennizzabile già riconosciuto dall'istituto, e condanna l' al pagamento in CP_1
favore del ricorrente delle prestazioni previste dalla legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore CP_1
antistatario, che si liquidano in euro 2.697,00 oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
Rieti, 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Alessio Marinelli
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