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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4850/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11/02/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Parte_1 proc. dom. avv. CASTELLI MAURIZIO, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Pilastrello n. 41, Inzago (MI) – non costituito - CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente come da verbale di udienza dell'11/02/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/09/2024, premettendo di aver contratto Parte_2
matrimonio con avanti ai Notai di diritto musulmano in carica presso il CP_1
Tribunale di prima istanza di in data 08/08/2003, trascritto in Italia, che dalla Controparte_2
loro unione sono nati (nata a [...] il [...]) e nato Persona_1 Persona_2
a il 07/12/2004), e che la separazione giudiziale veniva dichiarata con sentenza Controparte_2
di questo Tribunale n. 1136 del 03/06/2021, pubblicata in data 11/06/2021 – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio confermando tutte le statuizioni assunte nell'ambito della sentenza di separazione dei coniugi.
Deduceva, in particolare, che dalla data dell'udienza di comparizione avanti il Presidente del
Tribunale di Bergamo, nell'ambito del giudizio di separazione, i coniugi non si erano più riconciliati, vivendo separati ininterrottamente;
che, comunque, i comportamenti paterni che avevano determinato l'affidamento esclusivo dei figli (all'epoca entrambi minori di età) alla madre ricorrente non erano cambiati e avevano compromesso, nonostante gli interventi di supporto dei Servizi Sociali, il percorso di crescita e scolastico dei figli, che, all'attualità, intrattengono con il padre rapporti saltuari;
che il figlio pur avendo conseguito la Per_2
maggiore età, continuava a risiedere insieme alla madre e non era autosufficiente economicamente, in quanto studente privatista presso l'Istituto Tecnico e Professionale I.S.S.
G.B. Rubini di Romano di Lombardia, per il recupero e completamento del ciclo di studi Per_ intrapreso, al pari della sorella , che, solo per l'anno scolastico 2023/2024 era stata iscritta alla classe prima superiore dell'indirizzo Liceo Linguistico del Liceo Statale Galileo Galilei di
Caravaggio; che mentre l'odierna ricorrente lavorava con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, con una retribuzione netta mensile di circa 1.600,00 euro, il marito lavorava alle dipendenze di
Tecnomodel Engineering S.r.l. percependo una retribuzione netta mensile di circa 1.400,00 euro.
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 11/02/2025, il Giudice delegato verificava la rituale e tempestiva notificazione degli atti al convenuto non comparso né costituito e ne dichiarava la contumacia. Essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il Giudice delegato procedeva a sentire liberamente il ricorrente, che dichiarava: “Confermo di voler divorziare da mio marito. Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito mio marito rispondo che è un bel po' di tempo fa. pagina 2 di 8 Ogni tanto chiama per avere notizie dei figli. Gli incontri tra il padre e i figli non sono continuativi, ma sporadici in base ai suoi impegni e alla sua disponibilità. Il padre e il figlio maggiore si sentono, con la figlia minore invece no. Per esempio, è capitato che il padre le scrivesse dicendole che sarebbe passato a prenderla, lei si preparava ma poi il papà non si presentava. La ragazza ha sperimentato un po' di delusioni per questo motivo. Anche quando padre e figlia si sono incontrati, è capitato che lui la criticasse per il modo in cui si vestiva e il suo aspetto e questo ha deluso la ragazza. Mio marito continua a non pagare il contributo per il mantenimento” (v. verbale udienza).
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, senza dare corso ad attività istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, preliminarmente, il Collegio osserva che sussiste la giurisdizione italiana in base al criterio della residenza abituale dei coniugi di all'art.3 lettera a) del Regolamento (UE)
2019/1111, in vigore dal 1° agosto 2022, quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che, come risulta dalle certificazioni anagrafiche versate in atti, entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia. Sussiste, altresì, in base al combinato disposto dell'art. 7 e del primo comma dell'art.10 del predetto Regolamento (UE) 2019/1111, la giurisdizione dell'intestato Tribunale di Bergamo a decidere in ordine alla responsabilità genitoriale, atteso che, come risulta dalle certificazioni anagrafiche, la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
Sussiste, inoltre, la giurisdizione dell'intestato Tribunale a provvedere in ordine agli obblighi di mantenimento, in base ai criteri rappresentati dalla residenza abituale del convenuto e dal fatto che questa Autorità giurisdizionale è competente in materia di responsabilità genitoriale, come previsto dall'art.3 del Regolamento (CE) 4/2009. Sussiste, infine, in base al combinato disposto degli art.473-bis.11 e 473-bis.47 c.p.c., la competenza territoriale dell'adito Tribunale, attesa la presenza di una figlia minore che ha la residenza abituale a Treviglio, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Bergamo.
Alla fattispecie, ai sensi dell'art.8 lettera a) del Regolamento (UE) 1259/2010, risulta applicabile la legge italiana in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Orbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi si separavano con sentenza di questo
Tribunale n. 1136 del 03/06/2021, pubblicata in data 11/06/2021, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato. Essendosi protratto lo stato di separazione tra pagina 3 di 8 i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una eventuale riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materia e spirituale tra loro, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento della minore, premesso che l'art. 337- ter c.c. stabilisce che il giudice debba valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo, quale ipotesi residuale, l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore qualora l'affido condiviso risulti in concreto pregiudizievole per il figlio, questo Tribunale ritiene che, in considerazione della lontananza morale e materiale del padre dalla vita della figlia minore, non possa che essere confermato il regime di affidamento esclusivo in capo alla madre, che è parsa del tutto capace e idonea a svolgere le funzioni genitoriali, facendo fronte ad ogni esigenza materiale e morale dei figli nella completa assenza dell'altro genitore. I fatti narrati dalla ricorrente riguardo alla obiettiva lontananza della figura paterna dalla vita della figlia minore e la sporadicità degli incontri e dei contatti telefonici giustificano la concentrazione in capo alla madre anche del potere di assumere le decisioni più importanti relative alla vita della figlia, in tema di residenza abituale, salute, educazione ed istruzione, dovendosi, cioè, disporre un affido super–esclusivo (o rafforzato) ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., con contestuale limitazione delle prerogative genitoriali paterne. Per_ Eventuali incontri e frequentazioni tra il padre e la figlia vanno rimessi al loro previo accordo, in ogni caso, nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extra-scolastici della ragazza.
A fronte della contumacia del padre nella presente procedura, l'ascolto diretto della minore Per_
da parte del Tribunale appare manifestamente superfluo ex art. 473.bis.4 c.p.c.
Quanto al mantenimento dei figli, deve ritenersi accertato che gli stessi non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica in quanto studenti iscritti per il corrente anno scolastico
2024/2025 alla classe 4^ dell'Istituto d'Istruzione Superiore “G.B. Rubini”.
Ora, va ricordato che gli artt. 316-bis e 337-ter, comma 4 c.c. prevedono che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, in rapporto alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo, e che gli obblighi di assistenza materiale nei confronti dei figli non vengono meno pagina 4 di 8 né con il compimento della maggiore età di questi, né qualora il genitore onerato versi in condizioni precarie o disagiate.
Nel caso di specie, in mancanza di dati oggettivi rispetto alle effettive condizioni economiche e patrimoniali dell'odierno convenuto, il Tribunale reputa equo e congruo confermare a carico del padre il versamento di un contributo nella misura stabilita in sede di separazione, ovvero per Euro 250,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario indiretto di ciascun figlio, oltre al
50% delle spese di natura straordinaria individuate secondo il Protocollo in uso presso questo
Tribunale, e che si riporta in dispositivo.
Stante la soccombenza dell'odierno convenuto, quest'ultimo va condannato a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite relative alla presente procedura, che, tenuto conto del valore indeterminato della domanda di “bassa complessità” e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
vanti ai Notai di diritto musulmano in carica presso il Tribunale di prima istanza di
[...]
in data 08/08/2003 (trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio Controparte_3
del Comune di Treviglio, anno 2022, atto n. 70, Parte II, Serie C);
2) AFFIDA in via super-esclusiva la figlia minore nata a [...] il Persona_1
13/06/2007, alla madre, la quale potrà adottare autonomamente anche le decisioni più importanti per la figlia in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3
c.c.;
3) DISPONE il collocamento della minore presso il domicilio materno, rimettendosi eventuali frequentazioni tra il padre e la minore al loro previo accordo telefonico, considerata l'età di comunque nel rispetto della volontà e degli impegni di quest'ultima; Persona_1
4) CONFERMA a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente in CP_1 favore di l'assegno di mantenimento per i figli, determinato in euro Parte_1
250,00 al mese per ciascun figlio (salva rivalutazione ex indici Istat dal tempo della separazione, pagina 5 di 8 per l'importo complessivo che, rivalutato all'attualità, corrisponde ad euro 577,58), con ripartizione delle spese di natura straordinaria nella misura del 50% per ciascun genitore, come da Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche
o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese pagina 6 di 8 scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere
l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo
e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese:
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà pagina 7 di 8 idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5) CONDANNA il convenuto a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIGLIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'11/02/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Parte_1 proc. dom. avv. CASTELLI MAURIZIO, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Pilastrello n. 41, Inzago (MI) – non costituito - CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente come da verbale di udienza dell'11/02/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/09/2024, premettendo di aver contratto Parte_2
matrimonio con avanti ai Notai di diritto musulmano in carica presso il CP_1
Tribunale di prima istanza di in data 08/08/2003, trascritto in Italia, che dalla Controparte_2
loro unione sono nati (nata a [...] il [...]) e nato Persona_1 Persona_2
a il 07/12/2004), e che la separazione giudiziale veniva dichiarata con sentenza Controparte_2
di questo Tribunale n. 1136 del 03/06/2021, pubblicata in data 11/06/2021 – chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio confermando tutte le statuizioni assunte nell'ambito della sentenza di separazione dei coniugi.
Deduceva, in particolare, che dalla data dell'udienza di comparizione avanti il Presidente del
Tribunale di Bergamo, nell'ambito del giudizio di separazione, i coniugi non si erano più riconciliati, vivendo separati ininterrottamente;
che, comunque, i comportamenti paterni che avevano determinato l'affidamento esclusivo dei figli (all'epoca entrambi minori di età) alla madre ricorrente non erano cambiati e avevano compromesso, nonostante gli interventi di supporto dei Servizi Sociali, il percorso di crescita e scolastico dei figli, che, all'attualità, intrattengono con il padre rapporti saltuari;
che il figlio pur avendo conseguito la Per_2
maggiore età, continuava a risiedere insieme alla madre e non era autosufficiente economicamente, in quanto studente privatista presso l'Istituto Tecnico e Professionale I.S.S.
G.B. Rubini di Romano di Lombardia, per il recupero e completamento del ciclo di studi Per_ intrapreso, al pari della sorella , che, solo per l'anno scolastico 2023/2024 era stata iscritta alla classe prima superiore dell'indirizzo Liceo Linguistico del Liceo Statale Galileo Galilei di
Caravaggio; che mentre l'odierna ricorrente lavorava con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Ovest, con una retribuzione netta mensile di circa 1.600,00 euro, il marito lavorava alle dipendenze di
Tecnomodel Engineering S.r.l. percependo una retribuzione netta mensile di circa 1.400,00 euro.
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 11/02/2025, il Giudice delegato verificava la rituale e tempestiva notificazione degli atti al convenuto non comparso né costituito e ne dichiarava la contumacia. Essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il Giudice delegato procedeva a sentire liberamente il ricorrente, che dichiarava: “Confermo di voler divorziare da mio marito. Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto o sentito mio marito rispondo che è un bel po' di tempo fa. pagina 2 di 8 Ogni tanto chiama per avere notizie dei figli. Gli incontri tra il padre e i figli non sono continuativi, ma sporadici in base ai suoi impegni e alla sua disponibilità. Il padre e il figlio maggiore si sentono, con la figlia minore invece no. Per esempio, è capitato che il padre le scrivesse dicendole che sarebbe passato a prenderla, lei si preparava ma poi il papà non si presentava. La ragazza ha sperimentato un po' di delusioni per questo motivo. Anche quando padre e figlia si sono incontrati, è capitato che lui la criticasse per il modo in cui si vestiva e il suo aspetto e questo ha deluso la ragazza. Mio marito continua a non pagare il contributo per il mantenimento” (v. verbale udienza).
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti, senza dare corso ad attività istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, preliminarmente, il Collegio osserva che sussiste la giurisdizione italiana in base al criterio della residenza abituale dei coniugi di all'art.3 lettera a) del Regolamento (UE)
2019/1111, in vigore dal 1° agosto 2022, quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che, come risulta dalle certificazioni anagrafiche versate in atti, entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia. Sussiste, altresì, in base al combinato disposto dell'art. 7 e del primo comma dell'art.10 del predetto Regolamento (UE) 2019/1111, la giurisdizione dell'intestato Tribunale di Bergamo a decidere in ordine alla responsabilità genitoriale, atteso che, come risulta dalle certificazioni anagrafiche, la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
Sussiste, inoltre, la giurisdizione dell'intestato Tribunale a provvedere in ordine agli obblighi di mantenimento, in base ai criteri rappresentati dalla residenza abituale del convenuto e dal fatto che questa Autorità giurisdizionale è competente in materia di responsabilità genitoriale, come previsto dall'art.3 del Regolamento (CE) 4/2009. Sussiste, infine, in base al combinato disposto degli art.473-bis.11 e 473-bis.47 c.p.c., la competenza territoriale dell'adito Tribunale, attesa la presenza di una figlia minore che ha la residenza abituale a Treviglio, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Bergamo.
Alla fattispecie, ai sensi dell'art.8 lettera a) del Regolamento (UE) 1259/2010, risulta applicabile la legge italiana in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Orbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi si separavano con sentenza di questo
Tribunale n. 1136 del 03/06/2021, pubblicata in data 11/06/2021, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato. Essendosi protratto lo stato di separazione tra pagina 3 di 8 i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una eventuale riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materia e spirituale tra loro, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento della minore, premesso che l'art. 337- ter c.c. stabilisce che il giudice debba valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo, quale ipotesi residuale, l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore qualora l'affido condiviso risulti in concreto pregiudizievole per il figlio, questo Tribunale ritiene che, in considerazione della lontananza morale e materiale del padre dalla vita della figlia minore, non possa che essere confermato il regime di affidamento esclusivo in capo alla madre, che è parsa del tutto capace e idonea a svolgere le funzioni genitoriali, facendo fronte ad ogni esigenza materiale e morale dei figli nella completa assenza dell'altro genitore. I fatti narrati dalla ricorrente riguardo alla obiettiva lontananza della figura paterna dalla vita della figlia minore e la sporadicità degli incontri e dei contatti telefonici giustificano la concentrazione in capo alla madre anche del potere di assumere le decisioni più importanti relative alla vita della figlia, in tema di residenza abituale, salute, educazione ed istruzione, dovendosi, cioè, disporre un affido super–esclusivo (o rafforzato) ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., con contestuale limitazione delle prerogative genitoriali paterne. Per_ Eventuali incontri e frequentazioni tra il padre e la figlia vanno rimessi al loro previo accordo, in ogni caso, nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extra-scolastici della ragazza.
A fronte della contumacia del padre nella presente procedura, l'ascolto diretto della minore Per_
da parte del Tribunale appare manifestamente superfluo ex art. 473.bis.4 c.p.c.
Quanto al mantenimento dei figli, deve ritenersi accertato che gli stessi non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica in quanto studenti iscritti per il corrente anno scolastico
2024/2025 alla classe 4^ dell'Istituto d'Istruzione Superiore “G.B. Rubini”.
Ora, va ricordato che gli artt. 316-bis e 337-ter, comma 4 c.c. prevedono che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, in rapporto alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo, e che gli obblighi di assistenza materiale nei confronti dei figli non vengono meno pagina 4 di 8 né con il compimento della maggiore età di questi, né qualora il genitore onerato versi in condizioni precarie o disagiate.
Nel caso di specie, in mancanza di dati oggettivi rispetto alle effettive condizioni economiche e patrimoniali dell'odierno convenuto, il Tribunale reputa equo e congruo confermare a carico del padre il versamento di un contributo nella misura stabilita in sede di separazione, ovvero per Euro 250,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario indiretto di ciascun figlio, oltre al
50% delle spese di natura straordinaria individuate secondo il Protocollo in uso presso questo
Tribunale, e che si riporta in dispositivo.
Stante la soccombenza dell'odierno convenuto, quest'ultimo va condannato a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite relative alla presente procedura, che, tenuto conto del valore indeterminato della domanda di “bassa complessità” e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano in complessivi euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
vanti ai Notai di diritto musulmano in carica presso il Tribunale di prima istanza di
[...]
in data 08/08/2003 (trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio Controparte_3
del Comune di Treviglio, anno 2022, atto n. 70, Parte II, Serie C);
2) AFFIDA in via super-esclusiva la figlia minore nata a [...] il Persona_1
13/06/2007, alla madre, la quale potrà adottare autonomamente anche le decisioni più importanti per la figlia in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3
c.c.;
3) DISPONE il collocamento della minore presso il domicilio materno, rimettendosi eventuali frequentazioni tra il padre e la minore al loro previo accordo telefonico, considerata l'età di comunque nel rispetto della volontà e degli impegni di quest'ultima; Persona_1
4) CONFERMA a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente in CP_1 favore di l'assegno di mantenimento per i figli, determinato in euro Parte_1
250,00 al mese per ciascun figlio (salva rivalutazione ex indici Istat dal tempo della separazione, pagina 5 di 8 per l'importo complessivo che, rivalutato all'attualità, corrisponde ad euro 577,58), con ripartizione delle spese di natura straordinaria nella misura del 50% per ciascun genitore, come da Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche
o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese pagina 6 di 8 scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere
l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo
e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese:
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà pagina 7 di 8 idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5) CONDANNA il convenuto a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIGLIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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