Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 04/05/2026, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02841/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07188/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7188 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Duello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alida Di LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl LI 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato IE Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio inadempimento serbato sulla richiesta di convocazione di “…una commissione di Unita di Valutazione Integrata a favore del minore…” avanzata dal Settore IV e Servizi Diretti del Comune di Casoria con nota prot. -OMISSIS- ai fini di un monitoraggio/confronto in ordine al progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 predisposto in attuazione della sentenza del T.A.R. Campania, LI, sez. IX^, n. -OMISSIS-;
- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo.
e per la declaratoria
dell’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato sulla ridetta istanza di convocazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casoria e dell’Asl LI 2 Nord;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa RA Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con istanza depositata il 16.03.2026, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza, di questa Sezione, n.-OMISSIS-, con cui è stata dichiarata l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Asl LI 2 Nord sulla richiesta di convocazione di una “Commissione di Unita di Valutazione Integrata a favore del minore…” avanzata dal Settore IV e Servizi Diretti del Comune di Casoria con nota prot. -OMISSIS- ai fini di un monitoraggio/confronto in ordine al progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 predisposto in attuazione della sentenza del T.A.R. Campania, LI, sez. IX^, n. -OMISSIS-”, con declaratoria dell’obbligo della P.A. di provvedere con atto espresso e motivato sulla ridetta istanza di convocazione.
Espone in fatto che, nonostante il decorso del termine indicato nella citata pronuncia, le Amministrazioni interessate non abbiano ancora adottato la determinazione finale sulla richiesta di convocazione dell’UVI in discorso.
Ha chiesto, pertanto, di acclararsi la perdurante inerzia della P.A. e, per l’effetto, procedersi alla nomina di un commissario ad acta, con spese a carico dell’Ente, affinché provveda, in suo luogo e vece, all’esecuzione della citata sentenza n.-OMISSIS-.
IR
1. L’istanza è fondata e va accolta.
2. Con sentenza di questa Sezione del 12.2.2026, n. -OMISSIS- è stata dichiarata l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sulla richiesta di convocazione dell’UVI, condannando le Amministrazioni resistenti ad assumere l’atto conclusivo del procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia stessa;
La predetta sentenza, in particolare, ha affermato: “ Invero, nel predetto verbale si legge “La sig.ra -OMISSIS- ribadisce nuovamente la necessità di una figura specializzata per affrontare i problemi legati alle pulsioni adolescenziali del figlio; la stessa riferisce di aver consultato una persona specializzata (sessuologa), che ha indicato alcune strategie utili per gestione della problematica ma che -OMISSIS- necessita di fare in prima persona un percorso terapeutico/comportamentale, che attualmente non fa perché è a pagamento. Pertanto, la Commissione si riserva di interpellare il CDSA — Blunauti dell’ASL LI 2 Nord per affrontare la problematica esposta dalla sig.ra -OMISSIS-. Inoltre la sig.ga -OMISSIS- riferisce che a seguito di visita specialistica odontoiatrica, lo specialista ha prescritto l’apparecchio ortodontico, pertanto, quest’ultima chiede un contributo economico… La Commissione decide di aggiornarsi a data da stabilirsi…”. Appare evidente che, in merito alle problematiche che lo stesso ha preso in considerazione, non sono state assunte decisioni concrete, la cui percorribilità è stata rinviata sine die.
3.2. Il ricorso avverso il silenzio, pertanto, va accolto ”
3. Parte ricorrente censura il fatto che, rispetto alla domanda di trattamento dei comportamenti disfunzionali, in disparte i solleciti e la diffida del Comune di Casoria, non è intervenuto il provvedimento conclusivo, mentre priva di qualsivoglia riscontro è rimasta la richiesta di apparecchio odontoiatrico indicata nel verbale UVI n. -OMISSIS-
Tali censure possono essere positivamente accolte.
L’Asl, invero, non ha dato esecuzione alla predetta sentenza n.-OMISSIS- in quanto, da un lato, con pec. del 18.03.2026, riscontrando i solleciti del Comune di Caserta, ha affermato che “… si fa presente di aver inviato mail di richiesta in data 24.02.2026 e una seconda in data 03.03.2026. In data 05.03.2026 perviene risposta del referente dott. Antinolfi il quale richiede un incontro on line con i terapisti che seguono il minore presso il centro ALAS Nola e con la sottoscritta al fine di effettuare un raccordo anamnestico utile all'attivazione del percorso di empowerment per i caregivers. In data 18.03.2026 è stata inviata richiesta al Direttore Sanitario dell'AIAS NOLA Dott.ssa Nappi per programmare il suddetto incontro. Il progetto individuale redatto in data 23.07.2025, procede secondo quanto stabilito ”; di talché, come censurato dalla parte ricorrente, nessun provvedimento concreto è stato adottato al riguardo nel termine stabilito nella predetta pronuncia. Dall’altro l’Asl nulla afferma in merito alla richiesta di apparecchio ortodontico per il richiedente cura.
4. Tanto premesso, rilevata la perdurante inerzia dell’Asl LI 2 Nord, è accolta l’istanza di esecuzione della sentenza n.-OMISSIS- avanzata dalla parte ricorrente e si nomina, quale Commissario ad Acta, il Direttore Sanitario dell’ASL di Latina, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, il quale, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, darà corso alle attività necessarie ai fini dell’ottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Al riguardo si precisa che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, LI, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
5. Le spese di giudizio sono poste in capo all’ASL LI 2 Nord in favore della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
6. Le spese si compensano tra la parte ricorrente e il Comune di Casoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sull’istanza di esecuzione, come in epigrafe proposta, la accoglie e per l’effetto nomina, ai fini dell’esecuzione della sentenza n.-OMISSIS- di questa Sezione nei sensi e nei termini di cui in motivazione, quale Commissario ad Acta il Direttore Sanitario dell’ASL di Latina, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica.
Condanna l’ASL LI 2 Nord al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
Compensa le spese nei confronti del Comune di Casoria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE RE Di LI, Presidente
RA Vallefuoco, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RA Vallefuoco | IE RE Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.