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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/09/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 23.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1279/2020 R.G., avente ad oggetto “previdenza complementare”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] n.14/2, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Guastella e C.F._1 dall'Avv. Laura Gurrieri del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
C.F. ; C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
con sede in Torino, via Corte d'Appello n. Controparte_2 11, P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania, giusta P.IVA_1 procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.06.2020 premettendo di avere lavorato dal Parte_1 09.12.2002 al 20.09.2016 alle dipendenze della Controparte_3
con sede in Ragusa, via Degli Oleandri n.114/A - cancellata dal R.I. in data 20.12.2018 - e
[...] di avere aderito in data 15.11.2007 al “Fondo IO Aperto Teseo” in forma collettiva, con apporto del solo TFR, gestito dalla sul quale la Controparte_2 datrice di lavoro avrebbe dovuto versare con cadenza mensile le quote di TFR maturate per il corrispondente periodo lavorativo, ha lamentato che la predetta aveva unicamente eseguito il primo versamento di € 204,09, omettendo i successivi, con conseguente grave danno all'integrità della posizione contributiva di esso ricorrente;
ha quindi chiesto volersi accertare e dichiarare che esso ricorrente “è creditore nei confronti del sig. (…), già socio accomandatario Controparte_1 della società (…), cancellata dal Registro Controparte_3 delle Imprese in data 20.12.2018, della somma di € 8.898,52, a titolo di TFR da versare al CP_4 IO , in virtù del contratto sottoscritto dal lavoratore con il fondo medesimo, e CP_5 stante il mancato versamento della predetta somma al Fondo pensione da parte datoriale;
accertare, conseguentemente, il debito di parte resistente nei confronti del citato CP_6 tenuto conto dell'unico versamento effettuato pari ad € 204,09; accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a richiedere le somme non versate al fondo pensione aperto Teseo ed indebitamente trattenute dal datore di lavoro Controparte_7 (…) e, conseguentemente condannare il sig. (…) al
[...] Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 8.898,52 (o in quell'altra che sarà determinata in caso di CTU in caso di contestazione); accertando altresì il diritto del ricorrente - e conseguente condanna di parte resistente al pagamento - a richiedere la somma di € 338,68 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, sino al soddisfo;
accertando, altresì, la responsabilità di parte resistente per l'omissione del versamento delle quote di TFR, con la condanna al risarcimento dei danni per la perdita di redditività del Fondo IO al quale aveva aderito il lavoratore, in base a quanto dedotto in narrativa, per l'importo di € 1.108,93 ed in ottemperanza al Tasso atteso di rendimento annuo della gestione del Fondo (3,42%); in via subordinata, condannare parte resistente al versamento diretto al Fondo IO Aperto Teseo della somma di € 8.898,52 (o in quell'altra che sarà determinata in caso di CTU) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, sino al soddisfo”. Costituitasi in lite, la rilevando l'omessa Controparte_2 proposizione di domanda alcuna nei propri confronti e il difetto di legittimazione delle società di gestione dei fondi previdenziali complementari ad agire nei confronti dei datori di lavoro nell'interesse dei propri iscritti, ha confermato il versamento, da parte della
[...] della sola quota relativa al 2007, pari ad € 204,09. Controparte_3
Ultimata la trattazione nella contumacia di non costituitosi in giudizio Controparte_1 benché ritualmente chiamatovi, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 23.04.2025.
***
La domanda è fondata e va conseguentemente accolta nei termini e per le ragioni di cui appresso. La che gestisce il fondo di Controparte_8 previdenza complementare per cui è causa, alimentato dal conferimento del maturando TFR ai sensi dell'art. 8 D.Lvo n. 252/2005, al quale si è iscritto nel giugno 2007 (cfr. modulo Parte_1 di adesione in atti) - ha infatti confermato che la datrice di lavoro
[...] a unicamente provveduto al versamento dell'accantonamento Controparte_3 del TFR relativa al primo anno, pari ad € 204,09 - come del resto già esposto nella sollecitata missiva del 05.11.2018 (in atti) - a fronte di un complessivo TFR destinato al fondo di € 9.102,61 esposto nella C.U. 2017 prodotta in giudizio. Ritenuta la prospettata qualificabilità sub specie di delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c. del rapporto negoziale trilatero intercorrente tra il lavoratore, il fondo e il datore di lavoro, il mancato versamento delle quote di contribuzione da parte di quest'ultimo è senz'altro atto a integrare l'inadempimento contrattuale del conferito mandato di pagamento, con conseguente diritto del lavoratore a rivendicare il pagamento delle retribuzioni accantonate (ovvero della differenza tra il complessivo accantonamento di € 9.102,61 e la quota di € 204,09 versata dalla società datrice, pari ad € 8.898,52) e corrispondente estraneità della società delegataria (nei cui confronti il ricorrente non ha formulato domanda alcuna) all'odierna regiudicanda. Per quanto sopra, il socio accomandatario va condannato ex art. 2313 Controparte_1 c.c. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 8.898,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dall'esigibilità del TFR, ovvero dalla cessazione del rapporto di lavoro, fino al saldo. Non merita per contro accoglimento la domanda volta al pagamento, a ristoro del lucro cessante procedente dalla perduta redditività della gestione finanziaria del fondo, dell'importo risarcitorio di
€ 1.108,93 calcolato “in ottemperanza al Tasso atteso di rendimento annuo della gestione del Fondo (3,42%)” (cfr. prospetto dei dati al 31.12.2017 fornito dalla società di gestione, in atti), trattandosi di mera stima elaborata, peraltro al lordo dei costi di gestione e della tassazione, sulla scorta di un tasso annuo atteso di inflazione del 2%, ovvero di indicatore notoriamente soggetto a importanti oscillazioni e che ha addirittura raggiunto valori negativi durante la recente pandemia;
né a diverso calcolo può pervenirsi a mezzo della invocata C.T.U., atteso difetto di documentazione delle variabili (accantonamenti periodici, termini contrattuali di versamento, rendimento effettivo, etc.) necessarie ai fini dello sviluppo contabile. Giusta soccombenza, le spese di lite sostenute dal ricorrente vanno poste a carico del resistente contumace e le spese di lite sostenute dalla a Controparte_2 carico del ricorrente, nelle misure liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 1279/2020 R.G. nella contumacia del resistente ogni altra domanda disattesa;
Controparte_1 condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 8.898,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 20.09.2016 al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi
[...] difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Ragusa, 10 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 23.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1279/2020 R.G., avente ad oggetto “previdenza complementare”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] n.14/2, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Guastella e C.F._1 dall'Avv. Laura Gurrieri del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
C.F. ; C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
con sede in Torino, via Corte d'Appello n. Controparte_2 11, P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania, giusta P.IVA_1 procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.06.2020 premettendo di avere lavorato dal Parte_1 09.12.2002 al 20.09.2016 alle dipendenze della Controparte_3
con sede in Ragusa, via Degli Oleandri n.114/A - cancellata dal R.I. in data 20.12.2018 - e
[...] di avere aderito in data 15.11.2007 al “Fondo IO Aperto Teseo” in forma collettiva, con apporto del solo TFR, gestito dalla sul quale la Controparte_2 datrice di lavoro avrebbe dovuto versare con cadenza mensile le quote di TFR maturate per il corrispondente periodo lavorativo, ha lamentato che la predetta aveva unicamente eseguito il primo versamento di € 204,09, omettendo i successivi, con conseguente grave danno all'integrità della posizione contributiva di esso ricorrente;
ha quindi chiesto volersi accertare e dichiarare che esso ricorrente “è creditore nei confronti del sig. (…), già socio accomandatario Controparte_1 della società (…), cancellata dal Registro Controparte_3 delle Imprese in data 20.12.2018, della somma di € 8.898,52, a titolo di TFR da versare al CP_4 IO , in virtù del contratto sottoscritto dal lavoratore con il fondo medesimo, e CP_5 stante il mancato versamento della predetta somma al Fondo pensione da parte datoriale;
accertare, conseguentemente, il debito di parte resistente nei confronti del citato CP_6 tenuto conto dell'unico versamento effettuato pari ad € 204,09; accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a richiedere le somme non versate al fondo pensione aperto Teseo ed indebitamente trattenute dal datore di lavoro Controparte_7 (…) e, conseguentemente condannare il sig. (…) al
[...] Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 8.898,52 (o in quell'altra che sarà determinata in caso di CTU in caso di contestazione); accertando altresì il diritto del ricorrente - e conseguente condanna di parte resistente al pagamento - a richiedere la somma di € 338,68 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, sino al soddisfo;
accertando, altresì, la responsabilità di parte resistente per l'omissione del versamento delle quote di TFR, con la condanna al risarcimento dei danni per la perdita di redditività del Fondo IO al quale aveva aderito il lavoratore, in base a quanto dedotto in narrativa, per l'importo di € 1.108,93 ed in ottemperanza al Tasso atteso di rendimento annuo della gestione del Fondo (3,42%); in via subordinata, condannare parte resistente al versamento diretto al Fondo IO Aperto Teseo della somma di € 8.898,52 (o in quell'altra che sarà determinata in caso di CTU) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, sino al soddisfo”. Costituitasi in lite, la rilevando l'omessa Controparte_2 proposizione di domanda alcuna nei propri confronti e il difetto di legittimazione delle società di gestione dei fondi previdenziali complementari ad agire nei confronti dei datori di lavoro nell'interesse dei propri iscritti, ha confermato il versamento, da parte della
[...] della sola quota relativa al 2007, pari ad € 204,09. Controparte_3
Ultimata la trattazione nella contumacia di non costituitosi in giudizio Controparte_1 benché ritualmente chiamatovi, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 23.04.2025.
***
La domanda è fondata e va conseguentemente accolta nei termini e per le ragioni di cui appresso. La che gestisce il fondo di Controparte_8 previdenza complementare per cui è causa, alimentato dal conferimento del maturando TFR ai sensi dell'art. 8 D.Lvo n. 252/2005, al quale si è iscritto nel giugno 2007 (cfr. modulo Parte_1 di adesione in atti) - ha infatti confermato che la datrice di lavoro
[...] a unicamente provveduto al versamento dell'accantonamento Controparte_3 del TFR relativa al primo anno, pari ad € 204,09 - come del resto già esposto nella sollecitata missiva del 05.11.2018 (in atti) - a fronte di un complessivo TFR destinato al fondo di € 9.102,61 esposto nella C.U. 2017 prodotta in giudizio. Ritenuta la prospettata qualificabilità sub specie di delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c. del rapporto negoziale trilatero intercorrente tra il lavoratore, il fondo e il datore di lavoro, il mancato versamento delle quote di contribuzione da parte di quest'ultimo è senz'altro atto a integrare l'inadempimento contrattuale del conferito mandato di pagamento, con conseguente diritto del lavoratore a rivendicare il pagamento delle retribuzioni accantonate (ovvero della differenza tra il complessivo accantonamento di € 9.102,61 e la quota di € 204,09 versata dalla società datrice, pari ad € 8.898,52) e corrispondente estraneità della società delegataria (nei cui confronti il ricorrente non ha formulato domanda alcuna) all'odierna regiudicanda. Per quanto sopra, il socio accomandatario va condannato ex art. 2313 Controparte_1 c.c. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 8.898,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dall'esigibilità del TFR, ovvero dalla cessazione del rapporto di lavoro, fino al saldo. Non merita per contro accoglimento la domanda volta al pagamento, a ristoro del lucro cessante procedente dalla perduta redditività della gestione finanziaria del fondo, dell'importo risarcitorio di
€ 1.108,93 calcolato “in ottemperanza al Tasso atteso di rendimento annuo della gestione del Fondo (3,42%)” (cfr. prospetto dei dati al 31.12.2017 fornito dalla società di gestione, in atti), trattandosi di mera stima elaborata, peraltro al lordo dei costi di gestione e della tassazione, sulla scorta di un tasso annuo atteso di inflazione del 2%, ovvero di indicatore notoriamente soggetto a importanti oscillazioni e che ha addirittura raggiunto valori negativi durante la recente pandemia;
né a diverso calcolo può pervenirsi a mezzo della invocata C.T.U., atteso difetto di documentazione delle variabili (accantonamenti periodici, termini contrattuali di versamento, rendimento effettivo, etc.) necessarie ai fini dello sviluppo contabile. Giusta soccombenza, le spese di lite sostenute dal ricorrente vanno poste a carico del resistente contumace e le spese di lite sostenute dalla a Controparte_2 carico del ricorrente, nelle misure liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 1279/2020 R.G. nella contumacia del resistente ogni altra domanda disattesa;
Controparte_1 condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 8.898,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 20.09.2016 al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi
[...] difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Ragusa, 10 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella