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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/12/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1502/2022 R.G., avente ad oggetto: “Divisione
ereditaria”;
Tra
, nato ad [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
,
[...]
, nato ad [...] il [...], , Parte_2 CodiceFiscale_2
, nata ad [...] il [...], , e Parte_3 CodiceFiscale_3
, nato ad [...] il [...], , Parte_4 CodiceFiscale_4 tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Francesco
LO e dall'avv. Maria Carmela LO, giusta procura in atti.
- Parte Appellante -
Contro
1 Controparte_1
, ( , in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Parte Appellata –
e nei confronti di
(C.F. , e per essa la sua mandataria, Controparte_3 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. MADDALENA ARLENGHI Controparte_4
giusta procura in atti,
(di seguito , c.f. e p. Iva Controparte_5 CP_6
subentrata a titolo universale a P.IVA_3 Controparte_7
rappresentata e difesa dall'avv. Livia Lucia Gugliotta, giusta procura in atti.
- Terzi creditori intervenienti- All'udienza del 17.6.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato i germani , , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, Parte_3 Parte_4 la curatela dell'eredità giacente del defunto fratello al fine di procedere Persona_1
allo scioglimento della comunione ereditaria dei genitori avente ad oggetto tre immobili meglio descritti in citazione.
La curatela restava contumace.
Si costituivano invece, a seguito della chiamata in giudizio disposta ai sensi dell'art. 1113 c.c., i creditori ipotecari, e segnatamente titolare di Controparte_7
ipoteca legale sulle quote del defunto e la Persona_1 Controparte_3 cessionaria del credito garantito da ipoteca giudiziale (iscritta in data 10/12/2004, ai nn. 67718 reg. gen. – 19257 reg. part.) sulle quote di titolarità di Persona_1 relativamente ai beni immobili meglio indicati nella nota di iscrizione ipotecaria.
2 Con sentenza n. 1574/2022 resa in data 6.4.2022, il Tribunale disponeva lo scioglimento della comunione sussistente inter partes, e per l'effetto attribuiva agli attori, che ne avevano fatto richiesta, la comproprietà su tutti i beni oggetto di divisione, con il pagamento di un conguaglio, pari a € 53.854,00, in favore dell'eredità giacente di . Persona_1
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari attori, chiedendone la riforma sulla base di un unico motivo.
Si sono costituiti i creditori intervenuti in primo grado, e per essa Controparte_3
la sua mandataria, nonché l' Controparte_4 Controparte_8
, chiedendo entrambi il rigetto dell'appello.
[...]
Interrottosi il giudizio per la cessazione della eredità giacente di , a Persona_1 seguito di riassunzione, si costituiva l' , cui l'eredità si era Controparte_1
devoluta ex lege, chiedendo la conferma della sentenza e in subordine, tenersi conto che lo Stato risponde dei debiti ereditari solo con il patrimonio devoluto.
Con sentenza definitiva parziale del 26.7.2024, questa Corte, nel confermare lo scioglimento della comunione sussistente inter partes, in accoglimento dell'appello proposto da , , e , affermava Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'applicabilità dell'art. 2825, 4° comma, c.c. e disponeva che il pagamento della quota di € 53.854,00, spettante a titolo di conguaglio all' (erede ex lege Controparte_1
di ), dovesse avvenire con le modalità di cui alla separata ordinanza, con Persona_1 la quale rimetteva la causa sul ruolo.
Quindi, in attuazione di quanto disposto da questa Corte, gli appellanti provvedevano correttamente a depositare, presso , la somma di Controparte_9
€ 53.854,00 in un libretto postale di deposito giudiziario (n. 111584 rilasciato in data
01.08.2024 a favore di con la causale “deposito 1502/2022 R.G. Controparte_1
Corte d'Appello di Catania”, vincolato alla procedura).
La , e per essa nella sua qualità di CP_3 Controparte_4 creditore ipotecario di primo grado, previa notifica del titolo esecutivo e del precetto, ha proceduto a pignorare la superiore somma di € 53.854,00, instaurando una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, attualmente pendente dinanzi al
3 Tribunale di Roma (nella quale l'altro creditore ipotecario -ADER- ha dichiarato di voler intervenire).
Tutto quanto sopra premesso, deve dunque darsi atto che le modalità attuative del progetto di divisione, previste da questa Corte con la citata sentenza già emessa e con la coeva ordinanza, hanno avuto piena attuazione, dal ché ne deriva che il presente giudizio di scioglimento della comunione ereditaria deve considerarsi concluso.
Può infine essere disposta, siccome chiesto dagli appellanti, la cancellazione – al passaggio in giudicato di questa sentenza- dell'ipoteca legale a garanzia del pagamento del conguaglio sugli immobili ad essi assegnati, iscritta ex officio dal Conservatore in conseguenza della trascrizione della sentenza di divisione di primo grado (n.
1574/2022), ex artt. 2817 e 2834 c.c..
Ed invero, risulta documentalmente, e non è contestato, che gli appellanti hanno adempiuto all'obbligo di pagamento del conguaglio in favore del condividente
( , già eredità giacente di ), con le modalità previste Controparte_1 Persona_1
con l'ordinanza di questa Corte del 26.7.2024 (deposito in libretto postale di deposito giudiziario vincolato alla procedura), con effetti liberatori per i debitori (arg. per analogia dall'art. 1210 c.c.), e conseguente estinzione del credito a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca.
E' appena il caso di precisare che le argomentazioni esposte nella sentenza parziale del 25.7.2024, richiamate dai creditori ipotecari, si riferiscono, non già all'ipoteca legale del condividente, bensì alle ipoteche iscritte a garanzia dei crediti di questi ultimi, per le quali si ritiene che la competenza alla cancellazione spetti al giudice della procedura esecutiva (che risulta in atto pendente).
Quanto alle spese della presente fase processuale, analogamente a quanto già disposto con la sentenza parziale, sussistono giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, e tra queste e i creditori, anche in considerazione della natura prettamente attuativa della presente decisione.
P.Q.M.
4 La Corte, dichiara chiuso il presente procedimento;
dispone che il Conservatore dei registri immobiliari, al passaggio in giudicato della presente sentenza, cancelli l'ipoteca legale iscritta presso l' Controparte_5
Ufficio Provinciale di Catania Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare, ai nn.
29919 Reg. gen. e 3561 Reg. part., effettuata presso l'Agenzia del Territorio di
Catania, Servizio Pubblicità in data 05/07/2022, a garanzia del pagamento da parte dei germani della somma di € 53.854,00 a titolo di conguaglio per il valore della Per_1
quota degli immobili attribuiti a essi germani nel giudizio di divisione.
Compensa le spese processuali della presente fase tra le parti.
Così deciso in Catania il 20 novembre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Stella Arena) (dott. Giovanni Dipietro)
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