CASS
Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
Massime • 1
Nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. (Fattispecie in tema di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario).
Commentario • 1
- 1. significato giuridico e art. 1176 c.c.https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/09/2024, n. 25699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25699 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 370/2022 R.G. proposto da: ZA NA MA, TO LU e TO SI, quali eredi con beneficio d’inventario di TO EN, rappresentati e difesi dagli avvocati GABBIANI NA ([...]), CRESCIOLI SA ([...]), BOER LB ([...]), domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, alla piazza Cola di Rienzo, n. 69, con domicilio digitale come in atti -ricorrenti – contro DALLA MONTA' ET BE, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via degli SCIPIONI n. 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRAJOLI LUIGI ([...]), con domicilio digitale come in atti - controricorrente – Civile Sent. Sez. 3 Num. 25699 Anno 2024 Presidente: SCRIMA ANTONIETTA Relatore: VALLE CRISTIANO Data pubblicazione: 25/09/2024 R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 2 di 14 nonché contro HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via COSTANTINO MORIN n. 45, presso lo studio dell’avvocato ARDITI DI RE EL ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato SORDELLI GIOVANNI ([...]), con domicilio digitale come in atti - controricorrente – nonché contro NT VA, NT MA, domiciliati per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati CERA NICOLA ([...]) e PERON STEFANO ([...]), con domicilio digitale come in atti - controricorrenti – nonché contro STARSTONE INSURANCE LIMITED, - intimata – avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di VENEZIA n. 2580/2021 depositata il 13/10/2021. R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 3 di 14 Alla pubblica udienza del 22/03/2024 il Procuratore Generale ER AR ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte già depositate;
il difensore dei ricorrenti, avvocato Alessandro Crescioli ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
il difensore di TO BE DE NT, avvocato AL TI ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore di IV e IO AR, avvocato Nicola Cera ha chiesto il rigetto del ricorso;
il difensore di HDI Assicurazioni S.p.a., avvocato Michele Arditi di Castelvetere, anche in sostituzione dell’avvocato Giovanni Sordelli, ha chiesto il rigetto del ricorso udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2024 dal Consigliere relatore, Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA IV e AR AR, soci al cinquanta per cento di una società in seguito cessata, la ZAR S.r.l., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vicenza, per inadempimento e responsabilità professionale, a seguito di un rilevante accertamento di mancato versamento di imposte da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, il loro commercialista TO BE LL NT e gli eredi del ragioniere ZO FO, sostenendo che i predetti professionisti avevano errato nel presentare i ricorsi innanzi alla Commissione tributaria. I convenuti chiamarono in causa le rispettive società assicuratrici: la HDI Assicurazioni S.p.a. gli eredi di ZO FO e la NE Insurance LTD il LL NT. La prima compagnia assicuratrice si costituì in giudizio e resistette alla domanda nonché alla richiesta di manleva, mentre la NE Insurance LTD rimase contumace. R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 4 di 14 Il Tribunale di Vicenza accolse la domanda subordinata di mancata adeguata informativa da parte dei professionisti LL NT e FO nei confronti degli AR e condannò le parti convenute in solido tra loro (e per gli eredi FO ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie), al risarcimento del danno, commisurato in favore di AR IV in euro 62.268,95 e in favore di AR IO in 62.732,82 euro, determinando in ragione della metà per ciascun professionista le quote interne di responsabilità del DE NT e del FO (e per quest’ultimo dei suoi eredi), e accolse, altresì, le domande di manleva, per HDI S.p.a. nei limiti della franchigia di cinquemila euro. La HDI Assicurazioni S.p.a. propose appello e gli eredi di ZO FO aderirono all’appello principale e proposero appello incidentale. La Corte d’appello di Venezia, nel ricostituito contraddittorio delle parti, inclusa la NE Insurance, contumace in primo grado e che propose pure appello incidentale, con sentenza n. 2580 del 13/10/2021, ha accolto parzialmente l'appello della HDI Assicurazioni S.p.a. ed ha rigettato la domanda di manleva proposta dagli eredi del ragioniere FO nei confronti della detta compagnia assicuratrice e rigettato gli altri appelli proposti. Avverso la sentenza della Corte distrettuale propongono ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi, AN IA ZA, LU e IL FO. Resistono con separati controricorsi la HDI Assicurazioni S.p.a., IV e AR AR e TO BE LL NT. La NE Insurance Limited è rimasta intimata. La causa è stata chiamata una prima volta all’adunanza camerale del 9/11/2023, all’esito della quale, con ordinanza interlocutoria n. 35115 del 14/12/2023, è stata rimessa alla R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 5 di 14 pubblica udienza in ordine alla questione, ritenuta di particolare rilevanza giuridica «delle conseguenze dell’adesione a forme di pagamento agevolato delle imposte, a seguito di contestazione di mancata corresponsione, e in relazione alle sorti del contenzioso tributario che il contribuente che intenda accedere a detta agevolazione o vi abbia già aderito, voglia instaurare». Fissata la pubblica udienza il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. I ricorrenti e i controricorrenti AR hanno depositato memoria per l’udienza pubblica del 22/03/2024, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni come sopra riportate. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti propongono i seguenti motivi, per i quali sono rispettivamente esposte le ragioni della decisione della Corte, di seguito precisati. Con il primo motivo, rubricato «Errata interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e nell’art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997 in relazione al primo motivo di appello incidentale, con il quale si rilevava la falsa ricostruzione degli istituti che regolano le procedure di riscossione delle imposte e affermata una inesistente correlazione impeditiva tra presentazione di ricorso avanti alle Commissioni Tributarie e la definizione agevolata degli accertamenti fiscali, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.», i ricorrenti sostengono che «la sentenza impugnata compie una errata ricostruzione della normativa che regola la definizione agevolazione delle sanzioni degli accertamenti per evasione tributaria contenute negli art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 17 d.lgs. n. 472 del 1997, affermando erroneamente che la presentazione dei ricorsi avverso tali accertamenti di per sé: “abbia impedito la facoltà di definizione R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 6 di 14 agevolata” non rilevando che questo è riconosciuto solo a seguito del pagamento degli importi e delle sanzioni come indicato negli stessi atti di accertamento notificati, o che il mancato pagamento da parte degli evasori porti ad onerare i professionisti che curano il contenzioso, del rischio di pagamento delle sanzioni per la commessa evasione del cliente indipendentemente dai risultati ottenuti in concreto dal contenzioso». Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha affermato che la responsabilità del ragioniere FO è stata ravvisata, in una con quella del LL NT, nell’avere omesso di fornire adeguata informazione sia alla ZAR S.r.l. che ai soci IV e IO AR, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie, con conseguente esborso di una somma minore di quella che sarebbe loro stata irrogata nel caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario. La Corte territoriale ha, peraltro, come evidenziato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte, richiamato coerente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 14597 del 30/07/2004 Rv. 575150 - 01), formatasi in epoca antecedente all’anno 2010, anno nel quale l’omessa informazione è stata concretizzata, come meglio precisato in seguito, nella motivazione che sarà resa in relazione al sesto e al settimo motivo di ricorso, e successivamente ribadita (Cass. n. 19520 del 19/07/2019 Rv. 654569 - 01) e relativa alla necessità che il professionista, in adempimento delle prescrizioni di cui agli artt. 1176 e 2236, comma 2, cod. civ. renda al cliente l’informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, e giunga anche a «sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole», versando, altrimenti, in mancata diligenza professionale. R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 7 di 14 Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2909 cod. civ in relazione al mancato rilievo dell’intervenuto giudicato interno sulla evasione di euro settecentosessantamila incassata nel 2005 e 2006 dagli attori in primo grado e la violazione degli artt. 1176 e 1223 cod. civ. per la pretesa che le relative sanzioni per mancata «informazione» della antigiuridicità e delle conseguenze di tale evasione vadano poi poste in capo ai professionisti invece che agli evasori, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata ha omesso di rilevare l’intervenuto giudicato in merito all’evasione fiscale compiuta e che i due professionisti, che hanno evaso incassi per euro settecentosessantamila non possono sostenere che il pagamento delle sanzioni che la legge commina a chi evade le imposte, sia dovuto ad una «omessa informazione» da parte dei consulenti o affermare che la presentazione dei ricorsi avverso tali accertamenti fiscali sia avvenuta nella logica aspettativa del relativo accoglimento, e imputare ad un commercialista che non hanno mai neppure conosciuto di persona, tali loro scelte. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione sia dell’art. 2909 del cod. civ. in relazione al mancato rilievo del giudicato interno costituito dalla definitività dell’accertamento della avvenuta evasione di euro settecentosessantamila incassati nel 2005 e 2006 dagli attori in primo grado, sia in relazione all’ art. 1223 del cod. civ. per la mancanza di alcun concreto danno subito in conseguenza e per le scelte processuali da loro seguite a seguito della compiuta evasione fiscale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata non ha rilevato il passaggio in giudicato dell’accertamento dell’incasso di oltre settecentosessantamila euro «in nero» da parte degli R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 8 di 14 AR e che questi, solo grazie alla proposizione del complessivo contenzioso tributario hanno tratto un utile netto di oltre mezzo milione di euro dalla vicenda, somma che mai avrebbero potuto legittimamente godere, e che l’intervenuto giudicato è incompatibile con la loro pretesa di non essere consapevoli del «rischio» di causa al momento della presentazione dei ricorsi. I due motivi, secondo e terzo, possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. Essi sono inammissibili in quanto di carattere squisitamente fattuale e, peraltro, la compatibilità tra l’affermazione dell’essere stati gli AR stati male informati delle possibilità di definizione agevolata e quella che la presentazione dei ricorsi dinanzi al giudice tributario aveva loro impedito di accedere alla definizione agevolata, con conseguente riduzione delle sanzioni già irrogate, è stata ampiamente motivata dalla Corte d’appello e ciò a prescindere (testualmente) dalla circostanza che in concreto i due AR avessero conseguito in concreto dei profitti, a seguito dell’evasione fiscale. La Corte territoriale ha, pertanto, specificamente considerato l’avvenuta formazione del giudicato sull’evasione fiscale degli AR, reputando, tuttavia, che la circostanza fosse irrilevante ai fini della posizione dei due professionisti LL NT e FO. Giova, peraltro, ribadire che la circostanza di un’ipotetica compensazione tra i detti profitti, rivenienti dalla realizzata evasione, con le somme che gli AR erano stati condannati a pagare, non è suscettibile di ridondare in senso favorevole per la posizione dei due professionisti, ossia il FO e il LL NT, stante il diverso titolo che sorregge la loro condanna, derivante dall’accertata omissione di adeguata diligenza professionale. R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 9 di 14 Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano omesso esame delle doglianze in relazione alla mancata prova del pagamento all’erario delle somme a titolo di sanzioni, poi liquidate a favore degli attori e delle somme addebitate per «consulenze», con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile, in quanto anch’esso di carattere pressoché esclusivamente fattuale. La Corte territoriale ha, inoltre, specificatamente motivato sull’esistenza e sull’entità del danno «costituito dalla perduta possibilità di usufruire delle sanzioni pecuniarie inferiori», derivanti da forme di definizione agevolata delle sanzioni, senza fare ricorso al giudice tributario, spiegando, in modo analitico, anche mediante l’esame della documentazione fiscale e contabile prodotta, per quale ragione le diverse prospettazioni degli eredi FO non potevano essere seguite. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., erronea applicazione dell’art. 2729 cod. civ., per aver la Corte di appello svolto una valutazione in violazione dei principi di legge sull’onere e formazione della prova, sia in relazione all’esistenza di un incarico professionale al ragioniere FO sia sulla affermata inadempienza, ritenuta sussistente solo in via ipotetica e per la pretesa natura di «prova indiziaria» di copie di atti espressamente disconosciute e non verificate, in violazione dell’art. 216 cod. proc. civ. che onera la parte che intenda avvalersi di una scrittura disconosciuta di produrre l'originale del documento rimanendo, altrimenti, lo stesso del tutto privo di efficacia probatoria. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata è il frutto dell’errata applicazione delle regole sulla prova e viola l’art. 2697 del cod. civ., in quanto ricorre alla vietata praesumptio de praesumpto e confonde il mandato ad litem (atto unilaterale) con il contratto di patrocinio e, sulla base di fotocopie disconosciute e non R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 10 di 14 soggette a verificazione in violazione dell’art. 216 del cod. proc. civ., pretende di trarre elementi indiziari dell’affidamento al ragioniere FO in una attività di «valutazione preventiva» della lite, alla quale egli non poteva essere stato coinvolto, affermando su tale base una inesistente negligenza professionale. Il motivo è inammissibile, in quanto, sotto la prospettazione della violazione e (o) falsa applicazione delle norme di diritto richiede un diverso apprezzamento dei fatti, in presenza, peraltro, di un accertamento fattuale assolutamente conforme dei giudici di merito di primo e secondo grado. La Corte d’appello ha, invero, sulla base di analitico esame della documentazione, svolta alle pagg. 20 e 21, e quindi dei fatti di causa, nell’adempimento del compito proprio di apprezzamento dei fatti demandato al giudice dell’impugnazione di merito, offerto ampia e logica motivazione sulle ragioni per le quali il ragioniere FO doveva ritenersi essere stato incaricato di seguire il contenzioso tributario, inferendo, in modo corretto, secondo il percorso delineato dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dall’avvenuta sottoscrizione di una memoria difensiva da parte del FO la circostanza degli essergli stato conferito dagli AR l’incarico defensionale dinanzi al giudice tributario, corroborando il ragionamento con le affermazioni delle teste escussa, senza che risultassero contestazioni mosse all’attendibilità della stessa in sede di escussione. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omesso esame della doglianza ed eccezione relativa all’inadeguatezza causale della clausola di retroattività limitata a ventiquattro mesi della polizza assicurativa modello “claims made”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 11 di 14 I ricorrenti sostengono che la Corte avrebbe omesso di esaminare le doglianze e le eccezioni in merito all’inadeguatezza causale e conseguente nullità della clausola della polizza assicurativa formulata sul modello claims made. I ricorrenti propongono il settimo motivo per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1418, 1419 e 1917 cod. civ., per omessa declaratoria di nullità della clausola del contratto di assicurazione che limita la responsabilità dell’assicurazione ai soli sinistri denunciati nel periodo di vigenza della polizza e verificatisi entro i ventiquattro mesi antecedenti la sua decorrenza, per inadeguatezza e difetto di causa in concreto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. I ricorrenti deducono che, nel dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa, la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di assicurazione che, oltre a prevedere che i sinistri siano denunciati durante il periodo di vigenza della polizza, ne limita ulteriormente l’operatività agli eventi verificatisi entro i ventiquattro mesi anteriori alla sua decorrenza, non rilevando l’inadeguatezza della copertura così limitata e dunque il difetto di causa in concreto. Il sesto e il settimo motivi possono essere unitamente scrutinati, in quanto entrambi vertenti sulla nullità del contratto di assicurazione. Entrambi i mezzi non prospettano censure in diritto, sebbene richiamino un’ampia congerie di norme del codice civile, bensì censurano unicamente l’interpretazione che del contratto di assicurazione con clausola cd claims made ha offerto la Corte di merito, e si limitano, pertanto, a richiedere una diversa, ma non adeguatamente argomentata in diritto, diversa interpretazione del testo contrattuale. R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 12 di 14 Invero, la Corte d’appello ha spiegato per quale ragione la garanzia assicurativa con la HDI Assicurazioni S.p.a. non poteva comprendere anche la condotta omissiva del ragioniere FO, in quanto il contratto d’assicurazione copriva i fatti verificatisi nell’arco di due anni prima della sua decorrenza, che era fissata al 31/12/2012 e, quindi, gli eventi coperti ossia assicurati erano quelli verificatisi, andando a ritroso, dal 31/12/2012, entro il 31/12/2010. L’omessa informazione nei confronti degli AR, ossia il fatto colposo, è stata collocata dalla Corte d’appello, nell’esercizio del suo potere di scrutinio dei fatti, in data anteriore al 31/12/2010, ossia nel corso dell’anno 2010, poiché nel giugno del detto anno era avvenuta la presentazione dei ricorsi dinanzi al giudice tributario, cosicché l’omessa informazione da parte dei professionisti e nei confronti degli AR si era concretizzata nel primo semestre di detto anno e, quindi, era stata del tutto correttamente esclusa la copertura assicurativa per detta condotta omissiva, in quanto ampiamente esorbitante dall’ambito temporale di efficacia della polizza. Il settimo motivo di ricorso contiene un richiamo a massime della giurisprudenza di questa Corte in tema di clausole «a richiesta fatta» (cd claims made, per le quali si veda le pronunce, anche nomofilattiche, a partire da Sez. U n. 9140 del 6/05/2016 e quindi Sez. U n. 22437 del 24/09/2018) ma il riferimento alla giurisprudenza di legittimità è del tutto avulso dal contenuto concreto della clausola contrattuale in essere e, peraltro, non consente di addivenire a un controllo, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. e dell’art. 1325 cod. civ., della detta clausola nel senso divisato dalla difesa dei ricorrenti. In conclusione, il ricorso è, in tutte le sue censure, inammissibile o infondato. Il ricorso è, pertanto, rigettato. R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 13 di 14 Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza dei ricorrenti, e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle controparti costituite e distratte in favore di difensori di LL NT, avvocati AL TI e GI RR, che hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. Nulla per le spese di questa fase nei confronti della NE Insurance Limited, che non ha svolto alcuna attività difensiva in sede di legittimità. All’atto dell’iscrizione a ruolo risulta essere stata sbarrata la casella dell’istanza di oscuramento dei dati di IV e IO AR. L’istanza non può essere accolta, trattandosi di misura di carattere discrezionale per la cui adozione sono necessarie specifiche circostanze, che, nella specie non risultano in alcun modo allegate, Il rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se eventualmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, in favore dei controricorrenti AR e in Euro 6.500,00 per compensi in favore di ciascuna delle altre parti controricorrenti, oltre, sui detti importi, le spese forfettarie nella misura del 15 per cento, gli esborsi liquidati in Euro R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 14 di 14 200,00, e gli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati AL TI e GI RR. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti e al competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se eventualmente dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di
il difensore dei ricorrenti, avvocato Alessandro Crescioli ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
il difensore di TO BE DE NT, avvocato AL TI ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore di IV e IO AR, avvocato Nicola Cera ha chiesto il rigetto del ricorso;
il difensore di HDI Assicurazioni S.p.a., avvocato Michele Arditi di Castelvetere, anche in sostituzione dell’avvocato Giovanni Sordelli, ha chiesto il rigetto del ricorso udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2024 dal Consigliere relatore, Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA IV e AR AR, soci al cinquanta per cento di una società in seguito cessata, la ZAR S.r.l., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vicenza, per inadempimento e responsabilità professionale, a seguito di un rilevante accertamento di mancato versamento di imposte da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, il loro commercialista TO BE LL NT e gli eredi del ragioniere ZO FO, sostenendo che i predetti professionisti avevano errato nel presentare i ricorsi innanzi alla Commissione tributaria. I convenuti chiamarono in causa le rispettive società assicuratrici: la HDI Assicurazioni S.p.a. gli eredi di ZO FO e la NE Insurance LTD il LL NT. La prima compagnia assicuratrice si costituì in giudizio e resistette alla domanda nonché alla richiesta di manleva, mentre la NE Insurance LTD rimase contumace. R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 4 di 14 Il Tribunale di Vicenza accolse la domanda subordinata di mancata adeguata informativa da parte dei professionisti LL NT e FO nei confronti degli AR e condannò le parti convenute in solido tra loro (e per gli eredi FO ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie), al risarcimento del danno, commisurato in favore di AR IV in euro 62.268,95 e in favore di AR IO in 62.732,82 euro, determinando in ragione della metà per ciascun professionista le quote interne di responsabilità del DE NT e del FO (e per quest’ultimo dei suoi eredi), e accolse, altresì, le domande di manleva, per HDI S.p.a. nei limiti della franchigia di cinquemila euro. La HDI Assicurazioni S.p.a. propose appello e gli eredi di ZO FO aderirono all’appello principale e proposero appello incidentale. La Corte d’appello di Venezia, nel ricostituito contraddittorio delle parti, inclusa la NE Insurance, contumace in primo grado e che propose pure appello incidentale, con sentenza n. 2580 del 13/10/2021, ha accolto parzialmente l'appello della HDI Assicurazioni S.p.a. ed ha rigettato la domanda di manleva proposta dagli eredi del ragioniere FO nei confronti della detta compagnia assicuratrice e rigettato gli altri appelli proposti. Avverso la sentenza della Corte distrettuale propongono ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi, AN IA ZA, LU e IL FO. Resistono con separati controricorsi la HDI Assicurazioni S.p.a., IV e AR AR e TO BE LL NT. La NE Insurance Limited è rimasta intimata. La causa è stata chiamata una prima volta all’adunanza camerale del 9/11/2023, all’esito della quale, con ordinanza interlocutoria n. 35115 del 14/12/2023, è stata rimessa alla R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 5 di 14 pubblica udienza in ordine alla questione, ritenuta di particolare rilevanza giuridica «delle conseguenze dell’adesione a forme di pagamento agevolato delle imposte, a seguito di contestazione di mancata corresponsione, e in relazione alle sorti del contenzioso tributario che il contribuente che intenda accedere a detta agevolazione o vi abbia già aderito, voglia instaurare». Fissata la pubblica udienza il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. I ricorrenti e i controricorrenti AR hanno depositato memoria per l’udienza pubblica del 22/03/2024, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni come sopra riportate. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti propongono i seguenti motivi, per i quali sono rispettivamente esposte le ragioni della decisione della Corte, di seguito precisati. Con il primo motivo, rubricato «Errata interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e nell’art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997 in relazione al primo motivo di appello incidentale, con il quale si rilevava la falsa ricostruzione degli istituti che regolano le procedure di riscossione delle imposte e affermata una inesistente correlazione impeditiva tra presentazione di ricorso avanti alle Commissioni Tributarie e la definizione agevolata degli accertamenti fiscali, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.», i ricorrenti sostengono che «la sentenza impugnata compie una errata ricostruzione della normativa che regola la definizione agevolazione delle sanzioni degli accertamenti per evasione tributaria contenute negli art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 17 d.lgs. n. 472 del 1997, affermando erroneamente che la presentazione dei ricorsi avverso tali accertamenti di per sé: “abbia impedito la facoltà di definizione R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 6 di 14 agevolata” non rilevando che questo è riconosciuto solo a seguito del pagamento degli importi e delle sanzioni come indicato negli stessi atti di accertamento notificati, o che il mancato pagamento da parte degli evasori porti ad onerare i professionisti che curano il contenzioso, del rischio di pagamento delle sanzioni per la commessa evasione del cliente indipendentemente dai risultati ottenuti in concreto dal contenzioso». Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha affermato che la responsabilità del ragioniere FO è stata ravvisata, in una con quella del LL NT, nell’avere omesso di fornire adeguata informazione sia alla ZAR S.r.l. che ai soci IV e IO AR, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie, con conseguente esborso di una somma minore di quella che sarebbe loro stata irrogata nel caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario. La Corte territoriale ha, peraltro, come evidenziato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte, richiamato coerente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 14597 del 30/07/2004 Rv. 575150 - 01), formatasi in epoca antecedente all’anno 2010, anno nel quale l’omessa informazione è stata concretizzata, come meglio precisato in seguito, nella motivazione che sarà resa in relazione al sesto e al settimo motivo di ricorso, e successivamente ribadita (Cass. n. 19520 del 19/07/2019 Rv. 654569 - 01) e relativa alla necessità che il professionista, in adempimento delle prescrizioni di cui agli artt. 1176 e 2236, comma 2, cod. civ. renda al cliente l’informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, e giunga anche a «sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole», versando, altrimenti, in mancata diligenza professionale. R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 7 di 14 Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2909 cod. civ in relazione al mancato rilievo dell’intervenuto giudicato interno sulla evasione di euro settecentosessantamila incassata nel 2005 e 2006 dagli attori in primo grado e la violazione degli artt. 1176 e 1223 cod. civ. per la pretesa che le relative sanzioni per mancata «informazione» della antigiuridicità e delle conseguenze di tale evasione vadano poi poste in capo ai professionisti invece che agli evasori, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata ha omesso di rilevare l’intervenuto giudicato in merito all’evasione fiscale compiuta e che i due professionisti, che hanno evaso incassi per euro settecentosessantamila non possono sostenere che il pagamento delle sanzioni che la legge commina a chi evade le imposte, sia dovuto ad una «omessa informazione» da parte dei consulenti o affermare che la presentazione dei ricorsi avverso tali accertamenti fiscali sia avvenuta nella logica aspettativa del relativo accoglimento, e imputare ad un commercialista che non hanno mai neppure conosciuto di persona, tali loro scelte. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione sia dell’art. 2909 del cod. civ. in relazione al mancato rilievo del giudicato interno costituito dalla definitività dell’accertamento della avvenuta evasione di euro settecentosessantamila incassati nel 2005 e 2006 dagli attori in primo grado, sia in relazione all’ art. 1223 del cod. civ. per la mancanza di alcun concreto danno subito in conseguenza e per le scelte processuali da loro seguite a seguito della compiuta evasione fiscale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata non ha rilevato il passaggio in giudicato dell’accertamento dell’incasso di oltre settecentosessantamila euro «in nero» da parte degli R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 8 di 14 AR e che questi, solo grazie alla proposizione del complessivo contenzioso tributario hanno tratto un utile netto di oltre mezzo milione di euro dalla vicenda, somma che mai avrebbero potuto legittimamente godere, e che l’intervenuto giudicato è incompatibile con la loro pretesa di non essere consapevoli del «rischio» di causa al momento della presentazione dei ricorsi. I due motivi, secondo e terzo, possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. Essi sono inammissibili in quanto di carattere squisitamente fattuale e, peraltro, la compatibilità tra l’affermazione dell’essere stati gli AR stati male informati delle possibilità di definizione agevolata e quella che la presentazione dei ricorsi dinanzi al giudice tributario aveva loro impedito di accedere alla definizione agevolata, con conseguente riduzione delle sanzioni già irrogate, è stata ampiamente motivata dalla Corte d’appello e ciò a prescindere (testualmente) dalla circostanza che in concreto i due AR avessero conseguito in concreto dei profitti, a seguito dell’evasione fiscale. La Corte territoriale ha, pertanto, specificamente considerato l’avvenuta formazione del giudicato sull’evasione fiscale degli AR, reputando, tuttavia, che la circostanza fosse irrilevante ai fini della posizione dei due professionisti LL NT e FO. Giova, peraltro, ribadire che la circostanza di un’ipotetica compensazione tra i detti profitti, rivenienti dalla realizzata evasione, con le somme che gli AR erano stati condannati a pagare, non è suscettibile di ridondare in senso favorevole per la posizione dei due professionisti, ossia il FO e il LL NT, stante il diverso titolo che sorregge la loro condanna, derivante dall’accertata omissione di adeguata diligenza professionale. R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 9 di 14 Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano omesso esame delle doglianze in relazione alla mancata prova del pagamento all’erario delle somme a titolo di sanzioni, poi liquidate a favore degli attori e delle somme addebitate per «consulenze», con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile, in quanto anch’esso di carattere pressoché esclusivamente fattuale. La Corte territoriale ha, inoltre, specificatamente motivato sull’esistenza e sull’entità del danno «costituito dalla perduta possibilità di usufruire delle sanzioni pecuniarie inferiori», derivanti da forme di definizione agevolata delle sanzioni, senza fare ricorso al giudice tributario, spiegando, in modo analitico, anche mediante l’esame della documentazione fiscale e contabile prodotta, per quale ragione le diverse prospettazioni degli eredi FO non potevano essere seguite. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., erronea applicazione dell’art. 2729 cod. civ., per aver la Corte di appello svolto una valutazione in violazione dei principi di legge sull’onere e formazione della prova, sia in relazione all’esistenza di un incarico professionale al ragioniere FO sia sulla affermata inadempienza, ritenuta sussistente solo in via ipotetica e per la pretesa natura di «prova indiziaria» di copie di atti espressamente disconosciute e non verificate, in violazione dell’art. 216 cod. proc. civ. che onera la parte che intenda avvalersi di una scrittura disconosciuta di produrre l'originale del documento rimanendo, altrimenti, lo stesso del tutto privo di efficacia probatoria. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata è il frutto dell’errata applicazione delle regole sulla prova e viola l’art. 2697 del cod. civ., in quanto ricorre alla vietata praesumptio de praesumpto e confonde il mandato ad litem (atto unilaterale) con il contratto di patrocinio e, sulla base di fotocopie disconosciute e non R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 10 di 14 soggette a verificazione in violazione dell’art. 216 del cod. proc. civ., pretende di trarre elementi indiziari dell’affidamento al ragioniere FO in una attività di «valutazione preventiva» della lite, alla quale egli non poteva essere stato coinvolto, affermando su tale base una inesistente negligenza professionale. Il motivo è inammissibile, in quanto, sotto la prospettazione della violazione e (o) falsa applicazione delle norme di diritto richiede un diverso apprezzamento dei fatti, in presenza, peraltro, di un accertamento fattuale assolutamente conforme dei giudici di merito di primo e secondo grado. La Corte d’appello ha, invero, sulla base di analitico esame della documentazione, svolta alle pagg. 20 e 21, e quindi dei fatti di causa, nell’adempimento del compito proprio di apprezzamento dei fatti demandato al giudice dell’impugnazione di merito, offerto ampia e logica motivazione sulle ragioni per le quali il ragioniere FO doveva ritenersi essere stato incaricato di seguire il contenzioso tributario, inferendo, in modo corretto, secondo il percorso delineato dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dall’avvenuta sottoscrizione di una memoria difensiva da parte del FO la circostanza degli essergli stato conferito dagli AR l’incarico defensionale dinanzi al giudice tributario, corroborando il ragionamento con le affermazioni delle teste escussa, senza che risultassero contestazioni mosse all’attendibilità della stessa in sede di escussione. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omesso esame della doglianza ed eccezione relativa all’inadeguatezza causale della clausola di retroattività limitata a ventiquattro mesi della polizza assicurativa modello “claims made”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 11 di 14 I ricorrenti sostengono che la Corte avrebbe omesso di esaminare le doglianze e le eccezioni in merito all’inadeguatezza causale e conseguente nullità della clausola della polizza assicurativa formulata sul modello claims made. I ricorrenti propongono il settimo motivo per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1418, 1419 e 1917 cod. civ., per omessa declaratoria di nullità della clausola del contratto di assicurazione che limita la responsabilità dell’assicurazione ai soli sinistri denunciati nel periodo di vigenza della polizza e verificatisi entro i ventiquattro mesi antecedenti la sua decorrenza, per inadeguatezza e difetto di causa in concreto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. I ricorrenti deducono che, nel dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa, la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di assicurazione che, oltre a prevedere che i sinistri siano denunciati durante il periodo di vigenza della polizza, ne limita ulteriormente l’operatività agli eventi verificatisi entro i ventiquattro mesi anteriori alla sua decorrenza, non rilevando l’inadeguatezza della copertura così limitata e dunque il difetto di causa in concreto. Il sesto e il settimo motivi possono essere unitamente scrutinati, in quanto entrambi vertenti sulla nullità del contratto di assicurazione. Entrambi i mezzi non prospettano censure in diritto, sebbene richiamino un’ampia congerie di norme del codice civile, bensì censurano unicamente l’interpretazione che del contratto di assicurazione con clausola cd claims made ha offerto la Corte di merito, e si limitano, pertanto, a richiedere una diversa, ma non adeguatamente argomentata in diritto, diversa interpretazione del testo contrattuale. R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 12 di 14 Invero, la Corte d’appello ha spiegato per quale ragione la garanzia assicurativa con la HDI Assicurazioni S.p.a. non poteva comprendere anche la condotta omissiva del ragioniere FO, in quanto il contratto d’assicurazione copriva i fatti verificatisi nell’arco di due anni prima della sua decorrenza, che era fissata al 31/12/2012 e, quindi, gli eventi coperti ossia assicurati erano quelli verificatisi, andando a ritroso, dal 31/12/2012, entro il 31/12/2010. L’omessa informazione nei confronti degli AR, ossia il fatto colposo, è stata collocata dalla Corte d’appello, nell’esercizio del suo potere di scrutinio dei fatti, in data anteriore al 31/12/2010, ossia nel corso dell’anno 2010, poiché nel giugno del detto anno era avvenuta la presentazione dei ricorsi dinanzi al giudice tributario, cosicché l’omessa informazione da parte dei professionisti e nei confronti degli AR si era concretizzata nel primo semestre di detto anno e, quindi, era stata del tutto correttamente esclusa la copertura assicurativa per detta condotta omissiva, in quanto ampiamente esorbitante dall’ambito temporale di efficacia della polizza. Il settimo motivo di ricorso contiene un richiamo a massime della giurisprudenza di questa Corte in tema di clausole «a richiesta fatta» (cd claims made, per le quali si veda le pronunce, anche nomofilattiche, a partire da Sez. U n. 9140 del 6/05/2016 e quindi Sez. U n. 22437 del 24/09/2018) ma il riferimento alla giurisprudenza di legittimità è del tutto avulso dal contenuto concreto della clausola contrattuale in essere e, peraltro, non consente di addivenire a un controllo, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. e dell’art. 1325 cod. civ., della detta clausola nel senso divisato dalla difesa dei ricorrenti. In conclusione, il ricorso è, in tutte le sue censure, inammissibile o infondato. Il ricorso è, pertanto, rigettato. R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 13 di 14 Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza dei ricorrenti, e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle controparti costituite e distratte in favore di difensori di LL NT, avvocati AL TI e GI RR, che hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. Nulla per le spese di questa fase nei confronti della NE Insurance Limited, che non ha svolto alcuna attività difensiva in sede di legittimità. All’atto dell’iscrizione a ruolo risulta essere stata sbarrata la casella dell’istanza di oscuramento dei dati di IV e IO AR. L’istanza non può essere accolta, trattandosi di misura di carattere discrezionale per la cui adozione sono necessarie specifiche circostanze, che, nella specie non risultano in alcun modo allegate, Il rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se eventualmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, in favore dei controricorrenti AR e in Euro 6.500,00 per compensi in favore di ciascuna delle altre parti controricorrenti, oltre, sui detti importi, le spese forfettarie nella misura del 15 per cento, gli esborsi liquidati in Euro R.g. n. 307 del 2022 P.U. 22/03/2024; estensore: C. Valle Pag. 14 di 14 200,00, e gli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati AL TI e GI RR. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti e al competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se eventualmente dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di