Cass. civ., sez. III, sentenza 25/09/2024, n. 25699
CASS
Sentenza 25 settembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 22 marzo 2024 e pubblicata il 25 settembre 2024, con il giudice relatore Cristiano Valle. Le parti in causa, da un lato, gli eredi di un professionista e, dall'altro, un commercialista e le sue compagnie assicurative, contestavano la responsabilità professionale per omissione informativa riguardo a un contenzioso tributario. I ricorrenti sostenevano che i professionisti non avessero adeguatamente informato i clienti sulle possibilità di definizione agevolata delle sanzioni fiscali, mentre i convenuti contestavano la legittimità delle pretese, richiamando la formazione del giudicato su un'accertata evasione fiscale.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità dei professionisti per non aver fornito informazioni complete e tempestive, in violazione degli obblighi di diligenza professionale. Ha argomentato che l'omessa informazione ha impedito ai clienti di accedere a forme di definizione agevolata, comportando un danno economico. Inoltre, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative alla clausola di retroattività della polizza assicurativa, affermando che la condotta omissiva era avvenuta prima della decorrenza della copertura assicurativa. La decisione si fonda su una consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità professionale e obblighi informativi, ribadendo l'importanza della diligenza nel rapporto tra professionista e cliente.

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Massime1

Nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. (Fattispecie in tema di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario).

Commentario1

  • 1significato giuridico e art. 1176 c.c.
    https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/09/2024, n. 25699
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25699
Data del deposito : 25 settembre 2024

Testo completo