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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NT MA PU RE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1763/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 08/07/2025 da e , Parte_1 CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. BUCCI GIUSEPPE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CAPODRISE in data 21.09.2017; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati cinque figli, tutti minori;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- i coniugi consentono alla loro separazione consensuale e vivranno separati nei domicili, residenze e dimore che liberamente sceglieranno con il solo obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni eventuale variazione degli stessi a mezzo lettera raccomandata od ogni altro mezzo utile a raggiungere lo scopo. In particolare la NO CP_1
ER
, insieme ai figli e continuerà ad abitare nella casa
[...] ERona_1 Per_2 Per_4 Per_5 coniugale, detenuta in locazione, mentre il signor trasferirà la propria residenza altrove;
Parte_1 ER
- I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il ERona_1 Per_2 Per_4 Per_5 disposto dell'art.155, II e III comma, c.c. ed avranno il domicilio privilegiato presso la madre.
- I genitori assumeranno le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
- Il padre terrà con sé i figli minori per tre giorni a settimana (Lunedi - Mercoledì - Venerdì) dalle ore 18.00 alle ore 21,00, mentre a settimane alterne i minori rimarranno presso il domicilio del padre dalle ore 18.00 del 2
sabato alle ore 20.00 della domenica sera. Dette visite saranno altresì condizionate alle esigenze scolastiche dei minori, nonché alle esigenze lavorative dei genitori.
- Per le festività natalizie, i minori resteranno ad anni alterni con la madre padre dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio, viceversa per l'anno successivo e così di seguito.
- Per le festività pasquali i minori resteranno con la madre ad anni alterni dal Venerdì Santo al lunedì in Albis.
- Durante il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni col padre nel periodo compreso tra giugno e settembre;
la scelta di tali periodi sarà di volta in volta concordata tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno in base ad eventuali esigenze lavorative di ciascuno.
- In considerazione delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori, il signor corrisponderà Parte_1 alla NO , entro il 5 di ogni mese la somma mensile €.800,00 (euro ottocento/00), a titolo di CP_1 alimenti e mantenimento per i cinque figli (€.160,00 per ogni figlio). Detta somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Inoltre, le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori e divise tra loro nella misura del 50%. Per la loro individuazione e disciplina le parti si riportano alle linee guida recepite nel protocollo d'intesa del 28.03.2024 intercorso tra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di S. Maria C.V. ed il
Presidente del Tribunale di S. Maria C.V., che i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di conoscere e di accettare.
- Tenuto conto che la NO svolge lavori saltuari, mentre il signor lavora come CP_1 Parte_1 operaio e percepisce un reddito mensile di €.1.250,00, entrambi i coniugi rinunceranno reciprocamente all'assegno di mantenimento. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 21.11.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1
nata il [...] a [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPODRISE di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte
I, serie, anno 2017);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025 3
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NT MA PU RE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 1763/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 08/07/2025 da e , Parte_1 CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. BUCCI GIUSEPPE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CAPODRISE in data 21.09.2017; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati cinque figli, tutti minori;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- i coniugi consentono alla loro separazione consensuale e vivranno separati nei domicili, residenze e dimore che liberamente sceglieranno con il solo obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni eventuale variazione degli stessi a mezzo lettera raccomandata od ogni altro mezzo utile a raggiungere lo scopo. In particolare la NO CP_1
ER
, insieme ai figli e continuerà ad abitare nella casa
[...] ERona_1 Per_2 Per_4 Per_5 coniugale, detenuta in locazione, mentre il signor trasferirà la propria residenza altrove;
Parte_1 ER
- I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il ERona_1 Per_2 Per_4 Per_5 disposto dell'art.155, II e III comma, c.c. ed avranno il domicilio privilegiato presso la madre.
- I genitori assumeranno le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
- Il padre terrà con sé i figli minori per tre giorni a settimana (Lunedi - Mercoledì - Venerdì) dalle ore 18.00 alle ore 21,00, mentre a settimane alterne i minori rimarranno presso il domicilio del padre dalle ore 18.00 del 2
sabato alle ore 20.00 della domenica sera. Dette visite saranno altresì condizionate alle esigenze scolastiche dei minori, nonché alle esigenze lavorative dei genitori.
- Per le festività natalizie, i minori resteranno ad anni alterni con la madre padre dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio, viceversa per l'anno successivo e così di seguito.
- Per le festività pasquali i minori resteranno con la madre ad anni alterni dal Venerdì Santo al lunedì in Albis.
- Durante il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni col padre nel periodo compreso tra giugno e settembre;
la scelta di tali periodi sarà di volta in volta concordata tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno in base ad eventuali esigenze lavorative di ciascuno.
- In considerazione delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori, il signor corrisponderà Parte_1 alla NO , entro il 5 di ogni mese la somma mensile €.800,00 (euro ottocento/00), a titolo di CP_1 alimenti e mantenimento per i cinque figli (€.160,00 per ogni figlio). Detta somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT. Inoltre, le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori e divise tra loro nella misura del 50%. Per la loro individuazione e disciplina le parti si riportano alle linee guida recepite nel protocollo d'intesa del 28.03.2024 intercorso tra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di S. Maria C.V. ed il
Presidente del Tribunale di S. Maria C.V., che i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di conoscere e di accettare.
- Tenuto conto che la NO svolge lavori saltuari, mentre il signor lavora come CP_1 Parte_1 operaio e percepisce un reddito mensile di €.1.250,00, entrambi i coniugi rinunceranno reciprocamente all'assegno di mantenimento. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 21.11.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1
nata il [...] a [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPODRISE di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte
I, serie, anno 2017);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025 3
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso