Art. 351. Rinvio ad altre fonti 1. E' fatto salvo quanto previsto:
a) dall' articolo 5, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ; b) dall' articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Note all'art. 351:
- Il testo del comma 4, lettera b), dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia . (Testo A), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, e' il seguente:
«4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 , 14-bis , 14-ter , 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 , degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) (omissis);
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all' articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 ; ».
- Il testo del comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191, e' il seguente:
«6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localita' che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.».
a) dall' articolo 5, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ; b) dall' articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Note all'art. 351:
- Il testo del comma 4, lettera b), dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia . (Testo A), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, e' il seguente:
«4. L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 , 14-bis , 14-ter , 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 , degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) (omissis);
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all' articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 ; ».
- Il testo del comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191, e' il seguente:
«6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localita' che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.».