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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 4099/2018 Verbale di Udienza ex art. 127 ter c.p.c. del giorno 17 dicembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa AI Casale All'esito dell'udienza cartolare del giorno 17 dicembre 2025; vista la nota per la trattazione scritta depositata dall'attore con cui nel Parte_1 riportarsi alle difese in atti così conclude :” per l'accoglimento della domanda proposta da (terzo trasportato a bordo del motoveicolo BMW tg. CX64582) con Parte_1 conseguente condanna della convenuta in pers. del l.r. p.t. al Controparte_1 risarcimento delle lesioni personali patite dal suddetto in conseguenza del sinistro occorso il giorno 21.09.2017 in Mercogliano (AV) per complessivi Euro 14.885,59 come determinati in considerazione dell'elaborato peritale dell'ausiliare del Giudice;
subordinatamente per quel diverso importo che vorrà determinare l'On.le Tribunale adito oltre interessi legali ed rivalutazione monetaria delle somme liquidate da calcolarsi a partire dalla data dell'evento e fino al soddisfo. Con condanna, altresì, al pagamento di spese e competenze di lite con attribuzione. vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla convenuta
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude:” Reitera Controparte_2 le formulate richieste di: - rinnovazione della C.T.U. con la nomina di altro C.T.U. medico legale;
- subordinatamente, convocazione del C.T.U. per rendere chiarimenti e/o comunque per rispondere alle osservazioni e alle controdeduzioni formulate dalla convenuta In caso di rigetto delle su esposte richieste, e salvo Controparte_1 gravame, c o n c l u d e come da note difensive conclusive autorizzate del 26.11.2025 le cui conclusioni si abbiano per riportate e trascritte, e chiede che la causa venga decisa.”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa AI Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 17 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4099 R.G. dell'anno 2018 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] , C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...]d'Alpinolo (AV) in C.da Chiusa di Sotto,51
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'Avv. Orazio Pedicino (C.F.:
), elettivamente domiciliati come in atti;
C.F._2
ATTORE
E
C.F./P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Claudio Sara (C.F. ), CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: sinistro stradale;
lesione personale
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 24/01/2025, previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa , nella Persona_1
fase della precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1
esponendo che il giorno 21.09.2017, alle ore 09.45 circa, alla Via Controparte_1
De Nardi del Comune di Mercogliano (AV) il motoveicolo BMW R1200GS tg.
CX64582, di proprietà di e condotto nell'occasione da Controparte_3 CP_4
, a bordo del quale viaggiava quale terzo trasportato, veniva violentemente
[...]
tamponato e scaraventato e terra dal veicolo Lancia Y tg. ES737FR che proveniva da tergo. A causa dell'evento l'attore riportava lesioni personali diagnosticate presso il
P.S. dell'O.C. Moscati di Avellino consistenti in “trauma ginocchio e spalla dx e trauma facciale con frattura incisivi superiori”.
Richiesto il risarcimento dei danni alla Compagnia assicuratrice del motoveicolo BMW
R1200GS tg. CX64582, non seguiva alcuna offerta.
L'attore quindi, quantificato il danno in € 25.814,30 sulla scorta di CTP, chiedeva l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che contestava il fatto Controparte_1
storico come descritto e, in particolare, la mancata prova della presenza a bordo del motociclo del sig. in qualità di trasportato, non avendolo rinvenuto in loco i Pt_1
Carabinieri di Mercogliano.
Contestava altresì la quantificazione dei danni e concludeva per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese del giudizio.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. veniva espletata prova testimoniale e disposta CTU medico-legale.
Depositata la CTU, sulle conclusioni delle parti la scrivente, divenuta nelle more assegnataria del fascicolo, all'udienza del 07/10/2025, rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
DIRITTO
Il risarcimento del terzo trasportato è disciplinato dall'articolo 141 del decreto legislativo 205/2005, il quale prende il posto dell'abrogato articolo 1 della legge numero 990 del 1969 e consente al trasportato di instaurare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. In base al citato articolo 141 il terzo trasportato ha azione, per il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale, nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, la quale risarcisce il danno .
La Suprema Corte ribadisce altro importante principio, intimamente collegato:
“riconoscendo tale strumento di tutela, aggiuntiva, al terzo trasportato, la giurisprudenza - con eccezione della sola ipotesi del fortuito che rimane un rischio accollato al terzo come anche all'assicurato - ha quindi disancorato il soddisfacimento del diritto risarcitorio del terzo, comunque dovuto, dalla necessità di coinvolgere in giudizio il responsabile civile e il suo assicuratore (cfr Cass. Sez. 3 num. 16477/ 2017)].
In sintesi la suddetta norma individua, a priori, il soggetto obbligato al risarcimento del danno (entro il massimale minimo imposto dalla legge e fermo restando quanto previsto all'articolo 140 del D. lgs. n. 209/2005), prescindendo dall'accertamento della responsabilità delle parti circa il verificarsi del sinistro, con la conseguenza che il trasportato deve fornire in giudizio la sola prova di essersi trovato sul veicolo vettore e di non essersi reso in nessun modo corresponsabile dell'evento e/o dei danni subiti.
Invero la giurisprudenza ha inteso l'azione prevista dall'art. 141 C.d.A. in senso facoltativo e non obbligatorio, affermando che il terzo trasportato ha la facoltà di avvalersi della suddetta procedura, ovvero potrà ricorrere all'azione generale di risarcimento ex art. 2054 c.c. Dello stesso avviso è la Corte Costituzionale, la quale, con l'intento di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, si
è espressa nel senso di ammettere il carattere facoltativo della procedura ex art 141
C.d.A. nell'ottica di un rafforzamento della tutela in favore del terzo trasportato.
Dunque, applicando tale procedura, unico legittimato passivo è l'assicuratore del veicolo vettore.
Ciò posto, la domanda va, quindi, sulla base di quanto esposto, ritenuta procedibile.
Va infine ricordato che in virtù di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può fondare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c.
Nella fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro del veicolo e della persona suindicati.
Per quanto concerne la ricostruzione della dinamica del sinistro occorre rifarsi alla prova testimoniale svolta che ha pienamente confermato l'assunto attoreo specificando le modalità del sinistro.
Il teste escusso all'udienza del 10/07/2919 così dichiarava: Testimone_1
“In data 21/09/2017 alle ore 9,45 circa mi trovavo alla guida della mia autovettura in compagnia di mia cognata e percorrevo Via De Nardi nel Comune Persona_2
di Mercogliano. Ricordo che mi precedeva nello stesso senso di marcia una Lancia e avanti alla Lancia una motocicletta di grossa cilindrata con a bordo due persone. Giunta all'incrocio con Via Nazionale Torrette, la motocicletta si è fermata all'incrocio e la
Lancia, proveniente da tergo, l'ha tamponata facendola cadere sul lato destro unitamente ai suoi occupanti” e ancora:” Il trasportato aveva dolori alla spalla e al ginocchio destro e perdeva sangue dal labbro tanto che gli diedi dell'acqua per pulirsi”.
Il teste non riferisce di intervento dell'Autorità fino alla sua permanenza in loco. Di identico tenore la dichiarazione del teste ” Ho visto una Persona_2
motocicletta che ci precedeva che, giunta all'incrocio, si fermava e - veniva così tamponata da una vettura di cui non ricordo marca e colore che li seguiva e che marciava davanti a noi nello stesso senso di marcia. Ho visto la motocicletta cadere a terra subito dopo l'impatto sul proprio lato destro. Cadevano a terra anche le persone che viaggiavano sulla motocicletta” e ancora “ … il trasportato lamentava dolori al braccio destro, al collo e aveva sangue che usciva dalla bocca” .
Il teste di parte convenuta, appuntato dei Carabinieri della Testimone_2
Stazione di Mercogliano, intervenuto in loco nella quasi immediatezza del sinistro, escusso all'udienza del 03/03/2021, riconosceva il verbale di intervento e ha dichiarato:
“Ricordo che giunto sul posto ho identificato le persone presenti le quali mi dissero che stavano trovando un accordo circa la responsabilità. Ricordo che chiesi se ci fossero necessità di soccorsi per persone infortunate ma mi dissero che non volevano l'intervento di mezzi di soccorso, o di ambulanze.”… "Ricordo che non vi erano persone che avevano richiesto intervento di ambulanze.”
Sulla base di tale testimonianza parte convenuta ritiene che l'attore non abbia fornito prova della sua presenza avendola esclusa il teste Invero, dalla lettura Tes_2
dell'annotazione di servizio emerge esclusivamente che le parti rifiutavano l'intervento dei Carabinieri poiché gli stessi avevano raggiunto un accordo e tale circostanza è stata confermata nel corso dell'escussione. La circostanza che le parti presenti non avessero chiesto l'intervento di mezzi di soccorso non esclude che l'attore si fosse già allontanato per recarsi al Pronto Soccorso.
Pertanto nella fattispecie in esame alcuna prova liberatoria risulta fornita dalla parte convenuta, né sono emersi elementi per poter ritenere sussistente una condotta colposa dell'attore.
La Compagnia Assicuratrice convenuta va condannata a risarcire il danno sofferto dall'attore nei limiti di seguito indicati.
Passando ora all'entità risarcitoria da liquidarsi in favore dell'attore, va subito detto che si condividono in pieno le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal dott. nel corso del giudizio, ampiamente motivata e fondata Controparte_5
sull'esame diretto del paziente, sull'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti, nonché immune da errori o vizi logici. Orbene, sulla scorta dei propri accertamenti, il consulente tecnico afferma: “Nell'attualità, il rilievo clinico-obiettivo nonché i dati deducibili dalla documentazione sanitaria, relativi al sig.
[...]
possono agevolmente essere sintetizzati nella seguente diagnosi: Parte_1
sindrome algo-disfunzionale del ginocchio dx per documentata lesione del corno posteriore del menisco mediale;
sindrome algo-disfunzionale della spalla dx per tendinopatia del capo lungo del bicipite brachiale, del sovraspinato e del legamento gleno-omerale; traumatismo dell'apparato bucco-dentario, esitato in frattura coronale smalto-dentinale, senza esposizione pulpare (II classe di Ellis), degli incisivi centrali all'arcata dentaria superiore (11|21). CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Facciamo osservare: A) Sotto il profilo etiologico e di causalità: I criteri deputati a stabilire il nesso di causalità (cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa, efficienza quantitativa, continuità nella seriazione dei fenomeni, esclusione di altri momenti etiologici) appaiono soddisfatti e, pertanto, le lesioni diagnosticate al sig.
, osservate e descritte nell'immediatezza del sinistro stradale dai Parte_1
sanitari del Pronto Soccorso dell'A.O.R.N. “S. G. Moscati”, di Avellino, accreditano la loro dipendenza dal trauma riportato in data 21/09/2017. Le lesioni sono compatibili con il corretto uso dei presidi obbligatori di protezione. B) Sotto il profilo della permanenza: Per il lungo tempo trascorso dal giorno dell'accidente ad oggi non pare che una futura completa guarigione delle lesioni accertate possa essere ottenuta e pertanto il danno obiettivato è da ritenersi inamovibile e consolidato. C) Sotto il profilo dell'incapacità, temporanea assoluta e parziale, all'espletamento delle ordinarie occupazioni: Sulla base della natura delle lesioni riportate e sulla base di quanto rilevabile dalla evoluzione clinica così come in certificazione medica descritta, e secondo criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica, tale incapacità può essere stimata in 50 giorni, così suddivisi: la durata della fase acuta della malattia, con correlata incapacità assoluta ad espletare le ordinarie occupazioni, è stata di 10 giorni (periodo utile per una buona riduzione dei disturbi funzionali alla spalla dx al ginocchio dx e all'apparato bucco-dentale); a questa fase ha fatto seguito un periodo di infermità, con annessa ridotta capacità alle ordinarie occupazioni, per 20 giorni, al 50% e per 20 giorni, al 25% (v. certificazioni mediche allegate al fascicolo). D) Sotto il profilo della stima del danno biologico: Alcun dubbio che vi sia stato un residuo di postumi anatomo-clinici obiettivabili sotto il profilo medico e valutabili sotto il profilo medico- legale, i cui caratteri sono rappresentati dagli esiti del trauma alla spalla dx, al ginocchio dx e all'apparato bucco-dentario e, pertanto, basandoci sulla natura ed entità delle sofferenze lamentate dal paziente e sulla entità del danno subito, prendendo a riferimento la Tabella delle Menomazioni alla Integrità Psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità - Decreto 03/07/03 del Ministero della Salute, ed in particolare le voci tabellari che prevedono una stima fino al 3% in caso di danno al ginocchio comportante “esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare”, una stima fino al 4% per le menomazioni a carico della spalla dominante comportante “esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare”, apprezzata l'obiettività clinica rilevata, analizzato il complesso anatomo-clinico residuato con criterio analogico/proporzionale rispetto ai valori contemplati in Tabella, possiamo valutare che il danno alla salute subito dal sig. sia venuto ad incidere Parte_1
sulla efficienza psico-fisica con una decurtazione della efficienza stessa pari, all'incirca, ad un tasso del 4% della totale. Per la valutazione del danno all'apparato bucco-dentario la soluzione adottabile, ai fini della quantificazione percentualistica del danno dopo correzione protesica, è la seguente: premettiamo che il periziando ha un'età di 27 anni, 22 anni all'epoca del sinistro stradale, e che i denti lesi sono gli incisivi centrali dell'arcata dentaria superiore, abbiamo: Danno biologico dentario: si fonda sull'attribuzione di valori percentuali che viene attribuito ai singoli denti persi. Pertanto abbiamo 1,25% per la perdita di ogni incisivo superiore centrale. Tale percentuale di invalidità è da ridurre a circa 1/3 del loro valore perché il danno non è costituito da perdite dentarie ma da una lesione parcellare ed inoltre è in parte annullato dalla protesizzazione fissa. Quindi totale di invalidità da riconoscere ai fini risarcitori è di circa 1%. Danno emergente: competono un totale di una corona protesica in oroporcellana in posizione 11|21. Siccome viene attribuita ad una protesi fissa una durata media di circa 10 anni e siccome, per i fisiologici processi di senescenza biologica, si considera perduta l'integrità anatomica e, conseguentemente, la piena efficienza dell'apparato stomatognatico al 65° anno di età, oltre la prima fornitura protesica e le terapie per la loro applicazione (2 devitalizzazioni + 2 perno-monconi), le corone andranno ripetute per altre tre volte nel corso della vita. Il costo di una corona protesica è di € 500,00, per due denti, per 1+3 rinnovi, per complessive otto corone, per un totale di € 4.000,00. Da aggiungere, solo per la prima volta, il trattamento di devitalizzazione al costo di € 500,00. In sintesi, la valutazione complessiva da riconoscere ai fini risarcitori è del 5%, quale danno biologico subito alla spalla dx, al ginocchio dx e all'apparato bucco-dentario, nonché un totale di € 4.500,00 per le cure odontoiatriche. E) Sotto il profilo della stima del danno alla capacità lavorativa specifica: Il sig. è disoccupato. Le infermità accertate esplicano Parte_1
un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico- relazionali della vita del danneggiato (danno biologico), ma non sono tali da generare negative ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito o di disturbare una eventuale attività lavorativa confacente al grado di preparazione, al sesso, all'età, ecc., che la stessa potrebbe espletare. F) Spese sostenute: Agli atti risultano documentate le spese mediche sostenute per: 1) Fattura n. 3712N, dell'11/10/17, per esame TC arto inferiore, casa di cura “Villa Julie s.r.l.”, Mirabella (AV) = € 80,00. 2)Fattura n. 581, del 23/10/17, per esame eco spalla dx, “Perrotti Diagnostica s.r.l.”, Avellino = € 60,00.
Totale spese sostenute e documentate per le lesioni dipendenti dal sinistro stradale pari ad € 140,00. CONCLUSIONI A) DIAGNOSTICHE: Il periziato,
[...]
nato il [...], in [...], all'epoca dell'accidente, 21/09/2017, di Parte_1
cui fu vittima, riportò, a seguito di tale accidente, un trauma acuto con correlati relitti anatomo-clinici irreversibili, consistenti in: sindrome algo-disfunzionale del ginocchio dx per documentata lesione del corno posteriore del menisco mediale;
sindrome algodisfunzionale della spalla dx per tendinopatia del capo lungo del bicipite brachiale, del sovraspinato e del legamento gleno-omerale; traumatismo dell'apparato bucco- dentario, esitato in frattura coronale smalto-dentinale, senza esposizione pulpare (II classe di Ellis), degli incisivi centrali all'arcata dentaria superiore (11|21). B)
VALUTATIVE: con materializzazione del danno così distinto: 1) DANNO
EMERGENTE: per un totale di € 4.640,00. così suddiviso: a) spese ospedaliere, mediche, farmaceutiche, consulenziali ecc., non a carico del SSN, documentate in €
140,00; b) spese odontoiatriche per un totale di € 4.500,00. 2) DANNO BIOLOGICO: sotto il duplice aspetto: a) della Temporanea per gg. 50 (cinquanta) distinta in Inabilità
Temporanea Totale: correlato ad un periodo di giorni 10 (dieci); e Inabilità Temporanea
Parziale: correlato ad un periodo di giorni 20 (venti) al 50% e di giorni 20 (venti) al
25%; b) della Invalidità Permanente: da stimarsi sulla base di un percentuale pari al
5% (cinque per cento)”.
Ciò detto, richiamate le superiori conclusioni del CTU, alle quali il Tribunale ritiene di potersi ampiamente affidare, occorre procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale complessivamente sofferto dal sig. , applicando i criteri Parte_1
di cui criteri risarcitori di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.
Alla luce dell'età dell'attore (anni 22 anni al momento del sinistro), dell'entità e natura dei postumi permanenti, delle peculiarità del caso concreto e assumendo, come detto,
a parametro di liquidazione gli indicati criteri, appare equo liquidare l'importo complessivo, già rivalutato all'attualità di € 10.928,00, per il danno biologico permanente e danno biologico temporaneo ,comprensivo del danno morale.
Quanto al danno patrimoniale, risultano documentate spese mediche sostenute per €
140,00. Il CTU ritiene prevedibili spese future odontoiatriche da sostenere a causa delle lesioni patite nell'incidente stradale de quo per € 4.500,00.
Sulla somma liquidata a titolo di danno biologico , già calcolata all'attualità, vanno riconosciuti ulteriori interessi, dovendosi tener conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento e, quindi, del ritardo nell'adempimento (Cass. SS. Unite, sent. 1712/95 e Cass.2796/2000). Tali interessi vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella risultante dalla devalutazione in base agli indici
ISTAT all'epoca del fatto lesivo, rivalutata di anno in anno, dall'epoca del fatto lesivo
(settembre 2017) alla presente pronuncia, con divieto di anatocismo.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) con applicazione dei valori al minimo per la fase decisionale attesa l'estrema snellezza della stessa ex art. 281 sexies c.p.c. e con attribuzione al difensore antistatario. Le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico della convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa AI Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4099/2018 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta
[...]
al pagamento del danno non patrimoniale per € 10.928,00 in Controparte_2
favore di oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva , Parte_1
oltre € 140,00 per spese documentate e € 4.500,00 per spese future con interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore di Controparte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi e € 4.227,00 Parte_1
per competenze oltre accessori, come per legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo. Le spese di C.T.U. si pongono in via definitiva a carico della convenuta.
Così deciso in data 17 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa AI Casale
subordinatamente per quel diverso importo che vorrà determinare l'On.le Tribunale adito oltre interessi legali ed rivalutazione monetaria delle somme liquidate da calcolarsi a partire dalla data dell'evento e fino al soddisfo. Con condanna, altresì, al pagamento di spese e competenze di lite con attribuzione. vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla convenuta
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude:” Reitera Controparte_2 le formulate richieste di: - rinnovazione della C.T.U. con la nomina di altro C.T.U. medico legale;
- subordinatamente, convocazione del C.T.U. per rendere chiarimenti e/o comunque per rispondere alle osservazioni e alle controdeduzioni formulate dalla convenuta In caso di rigetto delle su esposte richieste, e salvo Controparte_1 gravame, c o n c l u d e come da note difensive conclusive autorizzate del 26.11.2025 le cui conclusioni si abbiano per riportate e trascritte, e chiede che la causa venga decisa.”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa AI Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 17 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4099 R.G. dell'anno 2018 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] , C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...]d'Alpinolo (AV) in C.da Chiusa di Sotto,51
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'Avv. Orazio Pedicino (C.F.:
), elettivamente domiciliati come in atti;
C.F._2
ATTORE
E
C.F./P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Claudio Sara (C.F. ), CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato come in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: sinistro stradale;
lesione personale
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 24/01/2025, previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa , nella Persona_1
fase della precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la Parte_1
esponendo che il giorno 21.09.2017, alle ore 09.45 circa, alla Via Controparte_1
De Nardi del Comune di Mercogliano (AV) il motoveicolo BMW R1200GS tg.
CX64582, di proprietà di e condotto nell'occasione da Controparte_3 CP_4
, a bordo del quale viaggiava quale terzo trasportato, veniva violentemente
[...]
tamponato e scaraventato e terra dal veicolo Lancia Y tg. ES737FR che proveniva da tergo. A causa dell'evento l'attore riportava lesioni personali diagnosticate presso il
P.S. dell'O.C. Moscati di Avellino consistenti in “trauma ginocchio e spalla dx e trauma facciale con frattura incisivi superiori”.
Richiesto il risarcimento dei danni alla Compagnia assicuratrice del motoveicolo BMW
R1200GS tg. CX64582, non seguiva alcuna offerta.
L'attore quindi, quantificato il danno in € 25.814,30 sulla scorta di CTP, chiedeva l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che contestava il fatto Controparte_1
storico come descritto e, in particolare, la mancata prova della presenza a bordo del motociclo del sig. in qualità di trasportato, non avendolo rinvenuto in loco i Pt_1
Carabinieri di Mercogliano.
Contestava altresì la quantificazione dei danni e concludeva per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese del giudizio.
Concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. veniva espletata prova testimoniale e disposta CTU medico-legale.
Depositata la CTU, sulle conclusioni delle parti la scrivente, divenuta nelle more assegnataria del fascicolo, all'udienza del 07/10/2025, rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
DIRITTO
Il risarcimento del terzo trasportato è disciplinato dall'articolo 141 del decreto legislativo 205/2005, il quale prende il posto dell'abrogato articolo 1 della legge numero 990 del 1969 e consente al trasportato di instaurare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. In base al citato articolo 141 il terzo trasportato ha azione, per il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale, nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, la quale risarcisce il danno .
La Suprema Corte ribadisce altro importante principio, intimamente collegato:
“riconoscendo tale strumento di tutela, aggiuntiva, al terzo trasportato, la giurisprudenza - con eccezione della sola ipotesi del fortuito che rimane un rischio accollato al terzo come anche all'assicurato - ha quindi disancorato il soddisfacimento del diritto risarcitorio del terzo, comunque dovuto, dalla necessità di coinvolgere in giudizio il responsabile civile e il suo assicuratore (cfr Cass. Sez. 3 num. 16477/ 2017)].
In sintesi la suddetta norma individua, a priori, il soggetto obbligato al risarcimento del danno (entro il massimale minimo imposto dalla legge e fermo restando quanto previsto all'articolo 140 del D. lgs. n. 209/2005), prescindendo dall'accertamento della responsabilità delle parti circa il verificarsi del sinistro, con la conseguenza che il trasportato deve fornire in giudizio la sola prova di essersi trovato sul veicolo vettore e di non essersi reso in nessun modo corresponsabile dell'evento e/o dei danni subiti.
Invero la giurisprudenza ha inteso l'azione prevista dall'art. 141 C.d.A. in senso facoltativo e non obbligatorio, affermando che il terzo trasportato ha la facoltà di avvalersi della suddetta procedura, ovvero potrà ricorrere all'azione generale di risarcimento ex art. 2054 c.c. Dello stesso avviso è la Corte Costituzionale, la quale, con l'intento di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, si
è espressa nel senso di ammettere il carattere facoltativo della procedura ex art 141
C.d.A. nell'ottica di un rafforzamento della tutela in favore del terzo trasportato.
Dunque, applicando tale procedura, unico legittimato passivo è l'assicuratore del veicolo vettore.
Ciò posto, la domanda va, quindi, sulla base di quanto esposto, ritenuta procedibile.
Va infine ricordato che in virtù di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può fondare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c.
Nella fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro del veicolo e della persona suindicati.
Per quanto concerne la ricostruzione della dinamica del sinistro occorre rifarsi alla prova testimoniale svolta che ha pienamente confermato l'assunto attoreo specificando le modalità del sinistro.
Il teste escusso all'udienza del 10/07/2919 così dichiarava: Testimone_1
“In data 21/09/2017 alle ore 9,45 circa mi trovavo alla guida della mia autovettura in compagnia di mia cognata e percorrevo Via De Nardi nel Comune Persona_2
di Mercogliano. Ricordo che mi precedeva nello stesso senso di marcia una Lancia e avanti alla Lancia una motocicletta di grossa cilindrata con a bordo due persone. Giunta all'incrocio con Via Nazionale Torrette, la motocicletta si è fermata all'incrocio e la
Lancia, proveniente da tergo, l'ha tamponata facendola cadere sul lato destro unitamente ai suoi occupanti” e ancora:” Il trasportato aveva dolori alla spalla e al ginocchio destro e perdeva sangue dal labbro tanto che gli diedi dell'acqua per pulirsi”.
Il teste non riferisce di intervento dell'Autorità fino alla sua permanenza in loco. Di identico tenore la dichiarazione del teste ” Ho visto una Persona_2
motocicletta che ci precedeva che, giunta all'incrocio, si fermava e - veniva così tamponata da una vettura di cui non ricordo marca e colore che li seguiva e che marciava davanti a noi nello stesso senso di marcia. Ho visto la motocicletta cadere a terra subito dopo l'impatto sul proprio lato destro. Cadevano a terra anche le persone che viaggiavano sulla motocicletta” e ancora “ … il trasportato lamentava dolori al braccio destro, al collo e aveva sangue che usciva dalla bocca” .
Il teste di parte convenuta, appuntato dei Carabinieri della Testimone_2
Stazione di Mercogliano, intervenuto in loco nella quasi immediatezza del sinistro, escusso all'udienza del 03/03/2021, riconosceva il verbale di intervento e ha dichiarato:
“Ricordo che giunto sul posto ho identificato le persone presenti le quali mi dissero che stavano trovando un accordo circa la responsabilità. Ricordo che chiesi se ci fossero necessità di soccorsi per persone infortunate ma mi dissero che non volevano l'intervento di mezzi di soccorso, o di ambulanze.”… "Ricordo che non vi erano persone che avevano richiesto intervento di ambulanze.”
Sulla base di tale testimonianza parte convenuta ritiene che l'attore non abbia fornito prova della sua presenza avendola esclusa il teste Invero, dalla lettura Tes_2
dell'annotazione di servizio emerge esclusivamente che le parti rifiutavano l'intervento dei Carabinieri poiché gli stessi avevano raggiunto un accordo e tale circostanza è stata confermata nel corso dell'escussione. La circostanza che le parti presenti non avessero chiesto l'intervento di mezzi di soccorso non esclude che l'attore si fosse già allontanato per recarsi al Pronto Soccorso.
Pertanto nella fattispecie in esame alcuna prova liberatoria risulta fornita dalla parte convenuta, né sono emersi elementi per poter ritenere sussistente una condotta colposa dell'attore.
La Compagnia Assicuratrice convenuta va condannata a risarcire il danno sofferto dall'attore nei limiti di seguito indicati.
Passando ora all'entità risarcitoria da liquidarsi in favore dell'attore, va subito detto che si condividono in pieno le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal dott. nel corso del giudizio, ampiamente motivata e fondata Controparte_5
sull'esame diretto del paziente, sull'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti, nonché immune da errori o vizi logici. Orbene, sulla scorta dei propri accertamenti, il consulente tecnico afferma: “Nell'attualità, il rilievo clinico-obiettivo nonché i dati deducibili dalla documentazione sanitaria, relativi al sig.
[...]
possono agevolmente essere sintetizzati nella seguente diagnosi: Parte_1
sindrome algo-disfunzionale del ginocchio dx per documentata lesione del corno posteriore del menisco mediale;
sindrome algo-disfunzionale della spalla dx per tendinopatia del capo lungo del bicipite brachiale, del sovraspinato e del legamento gleno-omerale; traumatismo dell'apparato bucco-dentario, esitato in frattura coronale smalto-dentinale, senza esposizione pulpare (II classe di Ellis), degli incisivi centrali all'arcata dentaria superiore (11|21). CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Facciamo osservare: A) Sotto il profilo etiologico e di causalità: I criteri deputati a stabilire il nesso di causalità (cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa, efficienza quantitativa, continuità nella seriazione dei fenomeni, esclusione di altri momenti etiologici) appaiono soddisfatti e, pertanto, le lesioni diagnosticate al sig.
, osservate e descritte nell'immediatezza del sinistro stradale dai Parte_1
sanitari del Pronto Soccorso dell'A.O.R.N. “S. G. Moscati”, di Avellino, accreditano la loro dipendenza dal trauma riportato in data 21/09/2017. Le lesioni sono compatibili con il corretto uso dei presidi obbligatori di protezione. B) Sotto il profilo della permanenza: Per il lungo tempo trascorso dal giorno dell'accidente ad oggi non pare che una futura completa guarigione delle lesioni accertate possa essere ottenuta e pertanto il danno obiettivato è da ritenersi inamovibile e consolidato. C) Sotto il profilo dell'incapacità, temporanea assoluta e parziale, all'espletamento delle ordinarie occupazioni: Sulla base della natura delle lesioni riportate e sulla base di quanto rilevabile dalla evoluzione clinica così come in certificazione medica descritta, e secondo criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica, tale incapacità può essere stimata in 50 giorni, così suddivisi: la durata della fase acuta della malattia, con correlata incapacità assoluta ad espletare le ordinarie occupazioni, è stata di 10 giorni (periodo utile per una buona riduzione dei disturbi funzionali alla spalla dx al ginocchio dx e all'apparato bucco-dentale); a questa fase ha fatto seguito un periodo di infermità, con annessa ridotta capacità alle ordinarie occupazioni, per 20 giorni, al 50% e per 20 giorni, al 25% (v. certificazioni mediche allegate al fascicolo). D) Sotto il profilo della stima del danno biologico: Alcun dubbio che vi sia stato un residuo di postumi anatomo-clinici obiettivabili sotto il profilo medico e valutabili sotto il profilo medico- legale, i cui caratteri sono rappresentati dagli esiti del trauma alla spalla dx, al ginocchio dx e all'apparato bucco-dentario e, pertanto, basandoci sulla natura ed entità delle sofferenze lamentate dal paziente e sulla entità del danno subito, prendendo a riferimento la Tabella delle Menomazioni alla Integrità Psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità - Decreto 03/07/03 del Ministero della Salute, ed in particolare le voci tabellari che prevedono una stima fino al 3% in caso di danno al ginocchio comportante “esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare”, una stima fino al 4% per le menomazioni a carico della spalla dominante comportante “esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare”, apprezzata l'obiettività clinica rilevata, analizzato il complesso anatomo-clinico residuato con criterio analogico/proporzionale rispetto ai valori contemplati in Tabella, possiamo valutare che il danno alla salute subito dal sig. sia venuto ad incidere Parte_1
sulla efficienza psico-fisica con una decurtazione della efficienza stessa pari, all'incirca, ad un tasso del 4% della totale. Per la valutazione del danno all'apparato bucco-dentario la soluzione adottabile, ai fini della quantificazione percentualistica del danno dopo correzione protesica, è la seguente: premettiamo che il periziando ha un'età di 27 anni, 22 anni all'epoca del sinistro stradale, e che i denti lesi sono gli incisivi centrali dell'arcata dentaria superiore, abbiamo: Danno biologico dentario: si fonda sull'attribuzione di valori percentuali che viene attribuito ai singoli denti persi. Pertanto abbiamo 1,25% per la perdita di ogni incisivo superiore centrale. Tale percentuale di invalidità è da ridurre a circa 1/3 del loro valore perché il danno non è costituito da perdite dentarie ma da una lesione parcellare ed inoltre è in parte annullato dalla protesizzazione fissa. Quindi totale di invalidità da riconoscere ai fini risarcitori è di circa 1%. Danno emergente: competono un totale di una corona protesica in oroporcellana in posizione 11|21. Siccome viene attribuita ad una protesi fissa una durata media di circa 10 anni e siccome, per i fisiologici processi di senescenza biologica, si considera perduta l'integrità anatomica e, conseguentemente, la piena efficienza dell'apparato stomatognatico al 65° anno di età, oltre la prima fornitura protesica e le terapie per la loro applicazione (2 devitalizzazioni + 2 perno-monconi), le corone andranno ripetute per altre tre volte nel corso della vita. Il costo di una corona protesica è di € 500,00, per due denti, per 1+3 rinnovi, per complessive otto corone, per un totale di € 4.000,00. Da aggiungere, solo per la prima volta, il trattamento di devitalizzazione al costo di € 500,00. In sintesi, la valutazione complessiva da riconoscere ai fini risarcitori è del 5%, quale danno biologico subito alla spalla dx, al ginocchio dx e all'apparato bucco-dentario, nonché un totale di € 4.500,00 per le cure odontoiatriche. E) Sotto il profilo della stima del danno alla capacità lavorativa specifica: Il sig. è disoccupato. Le infermità accertate esplicano Parte_1
un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico- relazionali della vita del danneggiato (danno biologico), ma non sono tali da generare negative ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito o di disturbare una eventuale attività lavorativa confacente al grado di preparazione, al sesso, all'età, ecc., che la stessa potrebbe espletare. F) Spese sostenute: Agli atti risultano documentate le spese mediche sostenute per: 1) Fattura n. 3712N, dell'11/10/17, per esame TC arto inferiore, casa di cura “Villa Julie s.r.l.”, Mirabella (AV) = € 80,00. 2)Fattura n. 581, del 23/10/17, per esame eco spalla dx, “Perrotti Diagnostica s.r.l.”, Avellino = € 60,00.
Totale spese sostenute e documentate per le lesioni dipendenti dal sinistro stradale pari ad € 140,00. CONCLUSIONI A) DIAGNOSTICHE: Il periziato,
[...]
nato il [...], in [...], all'epoca dell'accidente, 21/09/2017, di Parte_1
cui fu vittima, riportò, a seguito di tale accidente, un trauma acuto con correlati relitti anatomo-clinici irreversibili, consistenti in: sindrome algo-disfunzionale del ginocchio dx per documentata lesione del corno posteriore del menisco mediale;
sindrome algodisfunzionale della spalla dx per tendinopatia del capo lungo del bicipite brachiale, del sovraspinato e del legamento gleno-omerale; traumatismo dell'apparato bucco- dentario, esitato in frattura coronale smalto-dentinale, senza esposizione pulpare (II classe di Ellis), degli incisivi centrali all'arcata dentaria superiore (11|21). B)
VALUTATIVE: con materializzazione del danno così distinto: 1) DANNO
EMERGENTE: per un totale di € 4.640,00. così suddiviso: a) spese ospedaliere, mediche, farmaceutiche, consulenziali ecc., non a carico del SSN, documentate in €
140,00; b) spese odontoiatriche per un totale di € 4.500,00. 2) DANNO BIOLOGICO: sotto il duplice aspetto: a) della Temporanea per gg. 50 (cinquanta) distinta in Inabilità
Temporanea Totale: correlato ad un periodo di giorni 10 (dieci); e Inabilità Temporanea
Parziale: correlato ad un periodo di giorni 20 (venti) al 50% e di giorni 20 (venti) al
25%; b) della Invalidità Permanente: da stimarsi sulla base di un percentuale pari al
5% (cinque per cento)”.
Ciò detto, richiamate le superiori conclusioni del CTU, alle quali il Tribunale ritiene di potersi ampiamente affidare, occorre procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale complessivamente sofferto dal sig. , applicando i criteri Parte_1
di cui criteri risarcitori di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.
Alla luce dell'età dell'attore (anni 22 anni al momento del sinistro), dell'entità e natura dei postumi permanenti, delle peculiarità del caso concreto e assumendo, come detto,
a parametro di liquidazione gli indicati criteri, appare equo liquidare l'importo complessivo, già rivalutato all'attualità di € 10.928,00, per il danno biologico permanente e danno biologico temporaneo ,comprensivo del danno morale.
Quanto al danno patrimoniale, risultano documentate spese mediche sostenute per €
140,00. Il CTU ritiene prevedibili spese future odontoiatriche da sostenere a causa delle lesioni patite nell'incidente stradale de quo per € 4.500,00.
Sulla somma liquidata a titolo di danno biologico , già calcolata all'attualità, vanno riconosciuti ulteriori interessi, dovendosi tener conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento e, quindi, del ritardo nell'adempimento (Cass. SS. Unite, sent. 1712/95 e Cass.2796/2000). Tali interessi vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella risultante dalla devalutazione in base agli indici
ISTAT all'epoca del fatto lesivo, rivalutata di anno in anno, dall'epoca del fatto lesivo
(settembre 2017) alla presente pronuncia, con divieto di anatocismo.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) con applicazione dei valori al minimo per la fase decisionale attesa l'estrema snellezza della stessa ex art. 281 sexies c.p.c. e con attribuzione al difensore antistatario. Le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico della convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa AI Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4099/2018 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta
[...]
al pagamento del danno non patrimoniale per € 10.928,00 in Controparte_2
favore di oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva , Parte_1
oltre € 140,00 per spese documentate e € 4.500,00 per spese future con interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore di Controparte_2
, delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi e € 4.227,00 Parte_1
per competenze oltre accessori, come per legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo. Le spese di C.T.U. si pongono in via definitiva a carico della convenuta.
Così deciso in data 17 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa AI Casale