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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°154 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA
rappresentata e difesa dall'Avvocato Dimona Curcurù, presso il cui Parte_1 studio in Terrasini, via Cristoforo Colombo n.26, è elettivamente domiciliata appellante CONTRO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria, CP_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza di discussione del 6 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso, depositato innanzi il Tribunale G.L. di Palermo, Parte_1 conveniva in giudizio l' spiegando le seguenti domande: CP_1
“in via preliminare:
- disporre l'annullamento del provvedimento di indebito oggettivo adottato dall' con CP_1 nota del 07.10.2019 con cui viene indicato che per il periodo dal 01 dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 sulla pensione cat. VO n. 10076067 è stata corrisposta la somma di euro 3.969,16 non spettante, previo accertamento e dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dello stesso e per l'effetto: CP_
- dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' per il periodo che va dal 01 dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 per complessivi € 3.969,16; CP_
- dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' per il periodo che va dal 01 dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 anche per l'intervenuta prescrizione in quanto sono trascorsi oltre 10 anni in mancanza di atti interruttivi;
Nel merito:
Pag.1 CP_
- dichiarare che l' non aveva il diritto di ripetere l'importo complessivo di € 3.969,16 con trattenuta mensile di euro 575,00 sulla pensione cat. SO n. 20079004 indicato come indebitamente erogato nella comunicazione di Palermo del 07.10.2019, e ciò per le causali di cui in narrativa;
CP_1
- condannare, pertanto, l' alla restituzione delle somme nel frattempo eventualmente CP_1 indebitamente trattenute”. A sostegno dell'azione incoata, la premetteva che l' con Pt_1 CP_1 comunicazione del 07.10.2019, le aveva chiesto la restituzione della somma di €3.969,16,
“ritenendo tale cifra erroneamente versata e non dovuta in aggiunta sulla pensione cat. VO n. 10076067, quale presunto indebito relativamente al periodo che va dal 01 dicembre 2006 al 31 dicembre 2006”, in quanto trattavasi di rata di pensione riscossa “in data successiva alla morte del pensionato”. In via preliminare, eccepiva la “nullità e/o illegittimità dell'atto amministrativo per carenza dei requisiti fondamentali, ai sensi dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990 e per violazione degli artt. 24 e 97 Cost.”, nonché la prescrizione della pretesa restitutoria dell' per CP_1 decorso del termine decennale. Nel merito, assumeva la “non ripetibilità delle somme versate dall' …. attesa la CP_1 finalità assistenziale della prestazione, la buona fede nella percezione dell'indebito e la destinazione delle maggiori somme percepite al soddisfacimento di esigenze primarie e fondamentali”. Sosteneva di aver “percepito in buona fede le erogazioni effettuate dall' nel periodo che CP_1 va dal 01 dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 e” che, dunque, era “esonerata dall'obbligo di restituzione delle somme ricevute, dal momento che detto recupero” risultava “pure gravoso rispetto al soddisfacimento delle esigenze elementari della propria vita”. Che “l''esonero alla restituzione degli indebiti previdenziali” era “previsto all'art. 52 della Legge n. 88/1989, con il quale il legislatore ha confermato la disciplina della generale non ripetibilità dei pagamenti previdenziali non dovuti, salvo il caso di dolo dell'assicurato” e che “solo, in caso di omessa od incompleta segnalazione da parte della ricorrente, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta” ove non “conosciuti dall'ente erogatore”, legittimava “la ripetizione delle somme versate”.
Ribadiva la propria buona fede in quanto aveva creduto “che il diritto alla percezione di tali somme fosse già maturato, dato, inoltre, che nessuna comunicazione per oltre dieci anni perveniva alla stessa”. Per tali ragioni, contestava “l'esistenza di un diritto da parte a rivendicare la CP_1 ripetizione della somma di € 3.969,16 percepita … in assoluta buona fede nel periodo dal 01 dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 a titolo di ratei pensionistici erroneamente erogati dall' ”, atteso che CP_1
“la stessa” era “stata costretta ad utilizzare dette somme per le esigenze familiari primarie e fondamentali non differibili (costituendo le stesse somme unica fonte di reddito in quanto vedova), e trovandosi …. allo stato nell'impossibilità oggettiva a restituirle”. L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. CP_1
In particolare, in relazione all'eccezione di prescrizione, deduceva che la pretesa creditoria doveva ricondursi nell'alveo di operatività di cui all'art.2033 c.c. atteso che trattavasi di “percezione di somme a non titulo, ovvero … effettuata in assenza di alcun titolo pensionistico che legittimasse la loro percezione ed il trattenimento”.
Pag.2 Rilevava che il decorso del termine prescrizionale decennale era stato interrotto con la contestazione ritualmente notificata nel 2016. Ribadiva, inoltre, di aver contestato “l'illegittima percezione del rateo di pensione post mortem pari ad €3.969,16, per il periodo dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, erogato sulla pensione cat. VO n. 10076067”, ossia una prestazione di natura previdenziale e non assistenziale. Il Giudice adito, con sentenza n.3055/2022, emessa in data 29.09.2022, rigettava il ricorso. In particolare, il Tribunale - dato atto che all'udienza del 16.5.2022 la ricorrente aveva “dichiarato di non essere erede, di non aver mai accettato l'eredità, di on avere quindi mai percepito le somme a lei richieste” – osservava che ove “la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto” la prova per la quale l'onere è posto a carico dell'attore (sostanziale)” poteva “ritenersi raggiunta. Non potendo infatti essere consentito al convenuto, mutare l'esposizione dei fatti, adducendone altri, questa volta compatibili con la negazione dell'altrui diritto, riversandosi quindi sul convenuto sostanziale l'onere della prova contraria a quanto alio modo provato dall'attore”. Che, inoltre, “l'esistenza di un pagamento indebito, nonché il diritto del solvens alla ripetizione, non” era stato “oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore processuale, talché” il thema decidendum doveva limitarsi alla “sola titolarità passiva del rapporto sostanziale e, conseguentemente, alla titolarità del rapporto processuale”. Tanto premesso, rilevava che “la ricorrente, lungi dal negare la propria carenza di legittimazione sostanziale, nell'atto introduttivo del giudizio” aveva “viceversa espressamente ammesso di aver percepito le somme in contestazione” ed incentrato la “difesa sul proprio diritto a trattenere quanto percepito e sull'inesistenza del diritto dell'Istituto a ripetere l'indebito”. Che, pertanto, “la negazione della propria qualità di erede e della percezione del denaro, successivamente formulata nel corso del presente giudizio” doveva ritenersi “incompatibile con la posizione precedentemente assunta e con la difesa svolta in atto introduttivo, tesa esclusivamente, non a negare la propria titolarità, ma a negare il diritto del solvens alla ripetizione per motivi altri, incentrati sulle norme di diritto e sulle interpretazioni giurisprudenziali favorevoli al diritto dell'accipiens di trattenere quanto percepito”. Per tali ragioni, rigettava il ricorso ritenendo “raggiunta la prova sulla titolarità passiva del rapporto della ricorrente” nonché assente la “contestazione della circostanza del pagamento post mortem, nonché l'assenza di prova contraria attinente alla mancanza di titolarità del diritto (ad es. formale non accettazione dell'eredità) da parte della ricorrente medesima e al suo percepimento del pagamento”. Avverso tale decisione ha interposto appello con ricorso depositato Parte_1 il 24.2.2023. Lamenta che il Giudice di primo grado ha fondato la decisione “sull'assunto che parte ricorrente, per mezzo del sottoscritto procuratore, si fosse dichiarata nel verbale dell'udienza di discussione non erede del signor negando la propria legittimazione passiva alla restituzione Per_1 delle somme indebitamente erogate dall' nell'anno 2006 ma che di fatto costituendosi come parte CP_1
Pag.3 ricorrente nel Giudizio di Primo Grado avrebbe ammesso la propria legittimazione passiva solo successivamente negata”. Che, tuttavia, il Tribunale non era entrato “minimamente nel merito delle ben più ampie contestazioni rilevate sia … in sede amministrativa sia successivamente in sede giurisdizionale”.
“A sostegno dell'ulteriore motivo addotto in sede di udienza da parte ricorrente … specifica” di non aver accettato “mai l'eredità del proprio coniuge e, pertanto, l' non avrebbe dovuto CP_1 richiedere le somme alla stessa o eventualmente avrebbe dovuto fornire prova della legittimazione passiva in capo alla stessa ossia della di Lei qualità di erede;
circostanza quest'ultima assolutamente non provata dall' nel processo di primo grado”. CP_1
Rileva, in definitiva, la propria “mancanza di legittimazione passiva … per non essere l'erede del Sig. e comunque per non avere mai accettato l'eredità del de cuius, ex art. 459 c.c. Per_1
e per avervi rinunciato”. Ribadisce, poi, “anche in questa sede i motivi già rilevati in sede di ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non tenuti minimamente in considerazione”. In particolare, deduce “l'assenza di responsabilità e la buona fede” nonché l'intervenuta prescrizione, riproponendo gli argomenti posti a sostegno del ricorso di primo grado. L' si è costituito in giudizio con memoria depositata il 17.01.2025, CP_2 chiedendo il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello deve essere disatteso. Il motivo che si appunta sulla dedotta carenza di legittimazione passiva della Pt_1 per non aver costei accettato l'eredità e/o per avervi rinunziato è inammissibile in quanto parte appellante, per come correttamente dedotto dall' in memoria, non si è sotto CP_1 alcun profilo confrontata (con specifiche censure) con l'articolato percorso motivazionale seguito dal Tribunale nella sentenza impugnata. In ogni caso, si osserva, tale doglianza è infondata anche nel merito.
Premesso che nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio la non aveva mai Pt_1 messo in discussione la qualità di erede del sig. e, anzi, aveva agito in giudizio Per_1 proprio al fine di ottenere l'annullamento dell'indebito per ragioni di merito (buona fede, assenza di responsabilità, prescrizione), assumendo di essere stata “costretta ad utilizzare dette somme per esigenze primarie e fondamentali non differibili (costituendo le stesse somme unica fonte di reddito in quanto vedova) …” così, in definitiva, ammettendo di averle concretamente percepite, deve, al contrario, ritenersi dimostrata, ai fini del presente giudizio, la legittimazione passiva dell'appellante. La con l'atto di gravame, ha sostenuto di non aver mai “accettato l'eredità del Pt_1 decuius, ex art. 459 e” di “avervi rinunciato”.
Posto che di tale rinuncia non vi è traccia in atti, assorbente di ogni altra considerazione, sul punto, è il fatto che ai sensi dell'art.485 c.c. l'accettazione dell'eredità si perfeziona nel momento in cui il chiamato si trovi in possesso dei beni ereditari e non compie l'inventario nei tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (ovvero abbia
Pag.4 rinunziato all'eredità nello stesso breve termine, essendo la rinuncia successiva priva di effetti, giusta il principio semel heres semper heres). E poiché per possesso, nella fattispecie contemplata dalla norma, rientra la semplice relazione materiale col bene, va da sé che l'incontroversa riscossione delle somme oggetto di ripetizione (che, invece, dovevano confluire nel compendio ereditario) costituisca la prova più evidente della qualità di erede assunta dalla (cfr. Cass. n.6275/2017, Cass. Pt_1
n.15587/2023, Cass. 4456/2019) Quanto all'onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale, è appena il caso di osservare che la Suprema Corte a Sezioni unite, con la nota sentenza n. 18046 del 4 agosto 2010, ha affermato che “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nello stesso senso più recentemente Cassazione, sezione lavoro, 10.6.2019 n.15550). Da quanto or ora esposto, pertanto, consegue che spettava e spetta all'odierna parte appellante l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto invocato. Orbene la lungi dal contestare, col ricorso di primo grado, l'esistenza Pt_1 dell'indebito, ha incentrato le proprie ragioni sulla ritenuta prescrizione e sullo stato di buona fede in cui versava al momento della riscossione. Trattasi, tuttavia, di assunti difensivi infondati. Posto che risulta documentata l'esistenza di un atto interruttivo intermedio infradecennale (cfr. lettera raccomandata a/r 63017976869-6 del 29.7.2016 consegnata il 22.8.2016 - cfr. doc. fascicolo di parte , ritiene la Corte che nel caso di specie CP_1 non operi la sanatoria di cui all'art. 52 della legge n.88/89 come autenticamente interpretato nell'art. 13 della legge n.412/91 secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Nella vicenda che occupa, infatti, deve in radice escludersi la ricorrenza di qualsivoglia legittimo affidamento e/o buona fede giacchè è incontroverso, sulla base della prospettazione offerta dalla nel ricorso introduttivo, che la stessa era Pt_1 perfettamente consapevole del venir meno del titolo che legittimasse la riscossione da parte del defunto sig. del rateo pensionistico relativo al mese di dicembre del Per_1
2006. Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, “nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un
Pag.5 numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi” (Cass. n.27096/2018) Nello stesso senso, in Giudici di legittimità, hanno affermato che “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto, sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale, a carico dell'assicurato, di comunicare all' determinate circostanze, rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto CP_1
a pensione …. questa Corte, inoltre, ai fini dell'identificazione del dolo dell'assicurato, ha da tempo affermato (Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (Cass. n. 22081 del 2021)” (cfr. in parte motiva Cass. n.13194/2024). Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, l'appello va disatteso e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. deve dichiararsi che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali di questo grado in favore dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3055/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 29.9.2022. Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore dell' CP_1
Palermo 6 febbraio 2025
il Consigliere estensore
Carmelo Ioppolo
il Presidente
Michele De Maria
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