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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39632 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 17/03/2025 e vertente
TRA per il tramite della mandataria Parte_1 [...]
e per essa, quale procuratrice speciale, Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Augusto Tofani (con domicilio telematico per procura in atti;
Email_1
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Scorretti Arianna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Luigi Calamatta n. 16, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente
Oggetto: Azione di accertamento.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.03.2025, le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 30.09.2024, Parte_1
per il tramite della mandataria e per
[...] Parte_2
essa, quale procuratrice speciale, deduceva Controparte_1
di essere titolare, in quanto cessionaria di (già Controparte_3 [...]
[...
[...] , del credito derivante da contratto di mutuo fondiario del Controparte_4
24.02.2006, vantato nei confronti di , e Controparte_5 Controparte_2 Pt_3
, garantito da ipoteca per € 570.000,00 iscritta sull'immobile sito in Roma, Via
[...]
Francesco Saverio Monticelli n. 32; che, con atto di acquisto contestuale al suddetto contratto di mutuo, l'immobile era stato intestato per 1/2 a , per 1/4 a e per ¼ a Controparte_2 Controparte_5
, questi ultimi genitori del convenuto;
Parte_3
che, parte mutuataria si rendeva inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo e sussisteva, pertanto, l'interesse ad agire in via esecutiva per il recupero del credito;
che, in data in 8.03.2014, decedeva e, a seguito della rinuncia Controparte_5
all'eredità della moglie e degli altri figli - formalizzata per atto a rogito Notaio
(rep. 2.887, racc. 2.149) del 17.11.2014 – risultava quale unico erede Per_1
; Controparte_2
che, pur in assenza di accettazione espressa dell'eredità, : i) era Controparte_2
residente e nel possesso dell'immobile de quo;
ii) aveva trascritto la denuncia di successione sull'immobile; iii) aveva effettuato la voltura catastale dell'immobile; che, il predetto immobile risultava, quindi, intestato, per la quota di ¾, a _2
e, per la quota di ¼, alla madre;
[...] Parte_3
che, tuttavia, non risultava trascritta l'accettazione dell'eredità del padre sul cespite caduto in successione con conseguente mancanza della continuità delle trascrizioni.
Concludeva quindi chiedendo: “Nel merito: Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del de cuius, SI nato a [...]_5
il 1/5/1953 (C.F. ) ed ivi residente in [...]
Monticelli n. 32, deceduto a Roma in data 8/3/2014, da parte del figlio, SI
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Controparte_2 C.F._2
residente in [...]. In ogni caso: Con integrale rifusione di spese e competenze di avvocato, oltre accessori di legge.”.
2 Fissata udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica al resistente, si costituiva , eccependo l'improponibilità/improcedibilità della Controparte_2
domanda per mancanza dei presupposti, essendo già intervenuta l'accettazione tacita di eredità. Deduceva, infatti, di aver: i)- effettuato la dichiarazione di successione e la voltura catastale dell'immobile caduto in successione;
ii)- eseguito il subentro nel contratto di mutuo fondiario acceso presso iii)- Controparte_4
citato in giudizio l'anzidetto istituto di credito per l'accertamento di irregolarità del contratto di mutuo bancario.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione del proprio diritto ad accettare l'eredità e, pertanto la prescrizione dell'azione proposta. Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrarii rejectis, così giudicare: accertare e dichiarare
l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di accettazione tacita dell'eredità per mancanza dei presupposti, apparendo pacifico e documentata la titolarità dei beni nonché l'avvenuta assunzione della qualità di erede da parte di
[...]
per accettazione sia espressa che tacita dell'eredità per i motivi espressi _2
in narrativa. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio.”
La causa era rimessa in decisione all'udienza dell'17.03.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma.
<<<<>>>>
Il ricorso risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto.
E' incontestata fra le parti la qualità di di figlio del de cuis. Controparte_2
Dall'ispezione ipotecaria in atti risulta che, all'atto della stipula del contratto di acquisto dell'immobile sito in Roma, Via Francesco Saverio Monticelli n. 32, la proprietà era ripartita per ½ in capo a , per ¼ in capo alla madre Controparte_2
e per ¼ in capo al de cuis (doc. 7 – ispezione ipotecaria). Parte_3
Risulta, del pari, provata l'intervenuta rinuncia all'eredità da parte dei fratelli e della madre e, pertanto, la qualità del convenuto di unico chiamato all'eredità (Cfr. doc. 10 fasc. ricorrente – trascrizione della denuncia di successione).
3 Dalla documentazione in atti e dalle deduzioni dello stesso convenuto, emerge altresì
l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del resistente.
Ed, infatti, non solo ammette di essere nel possesso del bene Controparte_2
immobile per la quota caduta in successione e di aver effettuato tanto la denuncia di successione quanto la voltura catastale entro il termine di dieci anni dall'apertura della successione di cui all'art. 480 c.c. (Cfr doc. 10 e 11 – fasc. parte ricorrente), ma allega altresì, pur senza documentarlo, di aver introdotto un giudizio di contestazione del mutuo stipulato anche dal padre, circostanze queste, che implicano la volontà di accettare e, dunque, l'intervenuta accettazione tacita di eredità.
Al riguardo, la Cassazione, afferma che: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ., Sez. VI, 22.1.2020, n. 1438).
Dello stesso tenore Cassazione ordinanza n. 14499 del 6.6.2018; n. 10060 del
24/04/2018, sentenza n. 19833 del 23/07/2019; n. 10796 dell'11/05/2009).
In particolare, in quest'ultima pronuncia n. 10796 si legge: “se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sè soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi
(v. Cass., sentt. n. 4783 del 2007, n. 5226 del 2002, n. 7075 del 1999)”. Più di recente
Cass. 12259 del 14.4.2022).
Il allega altresì, senza documentarlo, di essere subentrato successivamente _2
al decesso del padre, nel contratto di mutuo fondiario, a dimostrazione ulteriore della intervenuta accettazione. Non risultando tuttavia documentata la stipula di un atto
4 pubblico per il subentro nel mutuo, né l'esistenza di eventuali altri atti che, secondo la previsione di cui all'art. 2648 co 3 c.c., possono essere trascritti da terzi quale accettazione di eredità, in caso di inerzia dell'accettante la detta trascrizione può essere ottenuta solo sulla base di una sentenza di accertamento, secondo la previsione di cui al richiamato art. 2648 3° comma c.p.c.
Deve quindi ritenersi giustificata e fondata l'azione proposta dalla ricorrente.
Infine, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 480 c.c. sollevata dal convenuto sia con riguardo al proprio diritto di accettare, sia con riguardo all'azione svolta.
In merito, va da un lato evidenziata l'incongruità dell'eccezione, laddove lo stesso convenuto ammette di aver accettato tacitamente l'eredità paterna mediante atti compiuto peraltro nel decennio, così impedendo la prescrizione del diritto.
Dall'altro, va evidenziato che il termine decennale di cui all'art. 480 c.c. riguarda il diritto di accettare, a tutela eventualmente di altri delati, non anche l'azione volta a far valere l'eventuale intervenuta accettazione tacita che ben può essere proposta anche oltre il detto termine di dieci anni.
Peraltro, il delato che non abbia accettato l'eredità nel termine decennale può, comunque, esercitare il diritto di accettazione anche successivamente, se nel frattempo l'eredità non sia stata devoluta ad altri chiamati (circostanza non verificatasi nel caso di specie per intervenuta rinuncia dei fratelli e della madre) e non sia stata sollevata eccezione di prescrizione da chi ne abbia interesse.
Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che:“ Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione” (Cassazione Sez.
2, Sentenza n. 12646 del 25/06/2020 - Rv. 658276 - 01).
Alla luce di quanto esposto, atteso il pacifico compimento da parte del convenuto di atti implicanti la volontà di accettare, deve accogliersi la domanda proposta dalla
5 ricorrente volta all'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte del figlio , con conseguente ordine Controparte_5 Controparte_2
all'Agenzia del Territorio di procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c., al fine di ricostituire la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
La natura del giudizio e la riconosciuta accettazione di eredità da parte del resistente, giustificano una parziale compensazione delle spese nella misura di ½, con condanna del convenuto al pagamento del restante 50% delle spese, nella misura liquidata in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminato della domanda, della bassa complessità del procedimento, delle attività espletate e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proposto da per il tramite della mandataria Parte_1 [...]
e per essa, quale procuratrice speciale, Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_1
• Dà atto dell'intervenuta accettazione dell'eredità di (nato a Controparte_5
Roma in data 01/03/1953 e deceduto il 08/03/2014) da parte di _2
(nata a [...] il [...]);
[...]
• Ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di trascrivere il presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità;
• Compensa le spese nella misura di ½;
• Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
per il tramite della mandataria e per Parte_2
essa, quale procuratrice speciale, del Controparte_1
restante 50% delle spese del procedimento che liquida in € 129,50 per spese e
€ € 1.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
6 Così deciso in Roma il 18.3.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari
Addetti all'Ufficio per il Processo dott.sse Elisa De Grossi e Parte_4
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39632 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 17/03/2025 e vertente
TRA per il tramite della mandataria Parte_1 [...]
e per essa, quale procuratrice speciale, Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Augusto Tofani (con domicilio telematico per procura in atti;
Email_1
ricorrente
E
, nato a [...] il [...], Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Scorretti Arianna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Luigi Calamatta n. 16, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente
Oggetto: Azione di accertamento.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.03.2025, le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 30.09.2024, Parte_1
per il tramite della mandataria e per
[...] Parte_2
essa, quale procuratrice speciale, deduceva Controparte_1
di essere titolare, in quanto cessionaria di (già Controparte_3 [...]
[...
[...] , del credito derivante da contratto di mutuo fondiario del Controparte_4
24.02.2006, vantato nei confronti di , e Controparte_5 Controparte_2 Pt_3
, garantito da ipoteca per € 570.000,00 iscritta sull'immobile sito in Roma, Via
[...]
Francesco Saverio Monticelli n. 32; che, con atto di acquisto contestuale al suddetto contratto di mutuo, l'immobile era stato intestato per 1/2 a , per 1/4 a e per ¼ a Controparte_2 Controparte_5
, questi ultimi genitori del convenuto;
Parte_3
che, parte mutuataria si rendeva inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo e sussisteva, pertanto, l'interesse ad agire in via esecutiva per il recupero del credito;
che, in data in 8.03.2014, decedeva e, a seguito della rinuncia Controparte_5
all'eredità della moglie e degli altri figli - formalizzata per atto a rogito Notaio
(rep. 2.887, racc. 2.149) del 17.11.2014 – risultava quale unico erede Per_1
; Controparte_2
che, pur in assenza di accettazione espressa dell'eredità, : i) era Controparte_2
residente e nel possesso dell'immobile de quo;
ii) aveva trascritto la denuncia di successione sull'immobile; iii) aveva effettuato la voltura catastale dell'immobile; che, il predetto immobile risultava, quindi, intestato, per la quota di ¾, a _2
e, per la quota di ¼, alla madre;
[...] Parte_3
che, tuttavia, non risultava trascritta l'accettazione dell'eredità del padre sul cespite caduto in successione con conseguente mancanza della continuità delle trascrizioni.
Concludeva quindi chiedendo: “Nel merito: Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del de cuius, SI nato a [...]_5
il 1/5/1953 (C.F. ) ed ivi residente in [...]
Monticelli n. 32, deceduto a Roma in data 8/3/2014, da parte del figlio, SI
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Controparte_2 C.F._2
residente in [...]. In ogni caso: Con integrale rifusione di spese e competenze di avvocato, oltre accessori di legge.”.
2 Fissata udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica al resistente, si costituiva , eccependo l'improponibilità/improcedibilità della Controparte_2
domanda per mancanza dei presupposti, essendo già intervenuta l'accettazione tacita di eredità. Deduceva, infatti, di aver: i)- effettuato la dichiarazione di successione e la voltura catastale dell'immobile caduto in successione;
ii)- eseguito il subentro nel contratto di mutuo fondiario acceso presso iii)- Controparte_4
citato in giudizio l'anzidetto istituto di credito per l'accertamento di irregolarità del contratto di mutuo bancario.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione del proprio diritto ad accettare l'eredità e, pertanto la prescrizione dell'azione proposta. Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrarii rejectis, così giudicare: accertare e dichiarare
l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di accettazione tacita dell'eredità per mancanza dei presupposti, apparendo pacifico e documentata la titolarità dei beni nonché l'avvenuta assunzione della qualità di erede da parte di
[...]
per accettazione sia espressa che tacita dell'eredità per i motivi espressi _2
in narrativa. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio.”
La causa era rimessa in decisione all'udienza dell'17.03.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma.
<<<<>>>>
Il ricorso risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto.
E' incontestata fra le parti la qualità di di figlio del de cuis. Controparte_2
Dall'ispezione ipotecaria in atti risulta che, all'atto della stipula del contratto di acquisto dell'immobile sito in Roma, Via Francesco Saverio Monticelli n. 32, la proprietà era ripartita per ½ in capo a , per ¼ in capo alla madre Controparte_2
e per ¼ in capo al de cuis (doc. 7 – ispezione ipotecaria). Parte_3
Risulta, del pari, provata l'intervenuta rinuncia all'eredità da parte dei fratelli e della madre e, pertanto, la qualità del convenuto di unico chiamato all'eredità (Cfr. doc. 10 fasc. ricorrente – trascrizione della denuncia di successione).
3 Dalla documentazione in atti e dalle deduzioni dello stesso convenuto, emerge altresì
l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte del resistente.
Ed, infatti, non solo ammette di essere nel possesso del bene Controparte_2
immobile per la quota caduta in successione e di aver effettuato tanto la denuncia di successione quanto la voltura catastale entro il termine di dieci anni dall'apertura della successione di cui all'art. 480 c.c. (Cfr doc. 10 e 11 – fasc. parte ricorrente), ma allega altresì, pur senza documentarlo, di aver introdotto un giudizio di contestazione del mutuo stipulato anche dal padre, circostanze queste, che implicano la volontà di accettare e, dunque, l'intervenuta accettazione tacita di eredità.
Al riguardo, la Cassazione, afferma che: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ., Sez. VI, 22.1.2020, n. 1438).
Dello stesso tenore Cassazione ordinanza n. 14499 del 6.6.2018; n. 10060 del
24/04/2018, sentenza n. 19833 del 23/07/2019; n. 10796 dell'11/05/2009).
In particolare, in quest'ultima pronuncia n. 10796 si legge: “se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sè soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi
(v. Cass., sentt. n. 4783 del 2007, n. 5226 del 2002, n. 7075 del 1999)”. Più di recente
Cass. 12259 del 14.4.2022).
Il allega altresì, senza documentarlo, di essere subentrato successivamente _2
al decesso del padre, nel contratto di mutuo fondiario, a dimostrazione ulteriore della intervenuta accettazione. Non risultando tuttavia documentata la stipula di un atto
4 pubblico per il subentro nel mutuo, né l'esistenza di eventuali altri atti che, secondo la previsione di cui all'art. 2648 co 3 c.c., possono essere trascritti da terzi quale accettazione di eredità, in caso di inerzia dell'accettante la detta trascrizione può essere ottenuta solo sulla base di una sentenza di accertamento, secondo la previsione di cui al richiamato art. 2648 3° comma c.p.c.
Deve quindi ritenersi giustificata e fondata l'azione proposta dalla ricorrente.
Infine, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 480 c.c. sollevata dal convenuto sia con riguardo al proprio diritto di accettare, sia con riguardo all'azione svolta.
In merito, va da un lato evidenziata l'incongruità dell'eccezione, laddove lo stesso convenuto ammette di aver accettato tacitamente l'eredità paterna mediante atti compiuto peraltro nel decennio, così impedendo la prescrizione del diritto.
Dall'altro, va evidenziato che il termine decennale di cui all'art. 480 c.c. riguarda il diritto di accettare, a tutela eventualmente di altri delati, non anche l'azione volta a far valere l'eventuale intervenuta accettazione tacita che ben può essere proposta anche oltre il detto termine di dieci anni.
Peraltro, il delato che non abbia accettato l'eredità nel termine decennale può, comunque, esercitare il diritto di accettazione anche successivamente, se nel frattempo l'eredità non sia stata devoluta ad altri chiamati (circostanza non verificatasi nel caso di specie per intervenuta rinuncia dei fratelli e della madre) e non sia stata sollevata eccezione di prescrizione da chi ne abbia interesse.
Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che:“ Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione” (Cassazione Sez.
2, Sentenza n. 12646 del 25/06/2020 - Rv. 658276 - 01).
Alla luce di quanto esposto, atteso il pacifico compimento da parte del convenuto di atti implicanti la volontà di accettare, deve accogliersi la domanda proposta dalla
5 ricorrente volta all'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte del figlio , con conseguente ordine Controparte_5 Controparte_2
all'Agenzia del Territorio di procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c., al fine di ricostituire la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
La natura del giudizio e la riconosciuta accettazione di eredità da parte del resistente, giustificano una parziale compensazione delle spese nella misura di ½, con condanna del convenuto al pagamento del restante 50% delle spese, nella misura liquidata in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminato della domanda, della bassa complessità del procedimento, delle attività espletate e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proposto da per il tramite della mandataria Parte_1 [...]
e per essa, quale procuratrice speciale, Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_1
• Dà atto dell'intervenuta accettazione dell'eredità di (nato a Controparte_5
Roma in data 01/03/1953 e deceduto il 08/03/2014) da parte di _2
(nata a [...] il [...]);
[...]
• Ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di trascrivere il presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità;
• Compensa le spese nella misura di ½;
• Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
per il tramite della mandataria e per Parte_2
essa, quale procuratrice speciale, del Controparte_1
restante 50% delle spese del procedimento che liquida in € 129,50 per spese e
€ € 1.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
6 Così deciso in Roma il 18.3.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il Presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari
Addetti all'Ufficio per il Processo dott.sse Elisa De Grossi e Parte_4
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