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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore dott.ssa Marcella Celesti Consigliere dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 589/2022 R.G., promossa da
(cod. fisc. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti S. Mazzaferri, M. R. Battiato, L. Gaezza, G.A. Marchese, V. Schilirò e R.
Vagliasindi,
Appellante
CONTRO
(cod. fisc. ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. A. Cunsolo,
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1734 del 9.5.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva il ricorso proposto da nei confronti dell' e Controparte_1 Pt_1
dichiarava la nullità del secondo elenco nominativo trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato relativo alla Provincia di Catania, Comune di Biancavilla, nella parte in cui era stato disposto l'annullamento delle giornate lavorative agricole prestate dal per l'anno 2017 e, per l'effetto, dichiarava il CP_1 diritto dello stesso alla reiscrizione nell'elenco per l'anno in questione;
dichiarava la nullità della nota del 25.9.2019 con cui l' aveva intimato al la Pt_1 CP_1
restituzione della somma di € 5.931,56 corrisposta quale indennità di disoccupazione ed assegni per il nucleo familiare per l'anno 2017 e il conseguente diritto a trattenere la medesima somma. Accertava e dichiarava l'illegittimità delle trattenute operate dall' sull'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari spettanti al Pt_1
per l'anno 2019 e, per l'effetto, condannava l' al rimborso delle CP_1 Pt_1
somme trattenute, oltre interessi sino al soddisfo.
In particolare, il tribunale, per ciò che ancora rileva ai fini del presente giudizio, preliminarmente rigettava le eccezioni avanzate dall' di carenza di Pt_1
legittimazione processuale e di inammissibilità del ricorso per pretermissione del datore di lavoro, nonché l'eccezione di improcedibilità ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970 e di inammissibilità per decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n.
83/1970. Nel merito, richiamati i principi di ripartizione dell'onere probatorio, riteneva che l' non avesse fornito alcuna giustificazione del disconoscimento del Pt_1
rapporto di lavoro e della cancellazione del ricorrente dall'elenco e che non avesse articolato alcuna prova (nè prodotto gli accertamenti ispettivi) riguardo la simulazione o fittizietà del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e le due aziende datrici di lavoro. Riteneva, invece, che il ricorrente avesse assolto all'onere probatorio a suo carico mediante la produzione documentale versata in atti (buste paga anno 2017; Certificazione Unica 2018 - ; Certificazione Unica Persona_1
2018 - Agri Group soc. coop. agr.; Comunicazione obbligatoria UniLav 2017).
Con ricorso depositato in data 8 luglio 2022, impugnava tale pronuncia l' ; Pt_1
proponeva appello incidentale, limitatamente alle spese di lite, . Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello l'istituto previdenziale censura la sentenza per aver il tribunale dichiarato la nullità di un atto amministrativo, ovvero del secondo elenco nominativo trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato relativo alla Provincia di Catania, Comune di Biancavilla, nella parte in cui era stato disposto l'annullamento delle giornate lavorative agricole prestate dal per l'anno 2017. CP_1
Rileva l'appellante che il secondo comma dell'art. 4 l. n. 2248/1865 preclude al giudice ordinario la revoca, l'annullamento e la modifica dell'atto amministrativo “se non previo ricorso alla competente autorità amministrativa”. Ritiene che il giudice avrebbe potuto dichiarare solo la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e il diritto del ricorrente alle prestazioni indebite.
2. Con il secondo motivo di appello lamenta la violazione dell'art. 22 d.l.
n.7/1970 convertito in L. n. 83/1970 per avere l'appellato proposto azione giudiziaria oltre il termine di 120 giorni decorrenti dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso.
L'appellante rileva che ha proposto ricorso amministrativo avverso il CP_1
provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli in data
16.10.2019 e che il provvedimento di rigetto si è formato dopo 90 gg, in data
14.1.2020. Da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, il avrebbe dovuto ricorrere in giudizio per impugnare il CP_1
provvedimento, con scadenza al 16.7.2020 (tenendo altresì conto della sospensione straordinaria 2020 - emergenza coronavirus). Ritiene, quindi, che essendo stato il ricorso iscritto il 17.7.2020, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la decadenza ex art. 22 L. n.83/1970.
3. Con il terzo motivo lamenta la carenza di prova a carico dell'appellato in merito all'esistenza di un valido rapporto di lavoro in agricoltura di natura subordinata e ciò a fronte dell'intervenuto disconoscimento, non potendo assume rilevanza decisiva la sola iscrizione agli elenchi.
L'istituto deduce che ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, appare necessario che provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima. Ritiene insufficiente, a tal fine, la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro brevi - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
4. Con unico motivo di appello incidentale, impugna il capo Controparte_1
della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite, stante l'integrale accoglimento del ricorso di primo grado e la mancata motivazione in ordine “alla complessità delle questioni trattate” che avrebbero indotto il giudice a compensare le spese.
5. L'appello principale è infondato.
5.1 Quanto al primo motivo, rileva il collegio che il tribunale non ha inteso modificare o annullare un atto amministrativo, ma con l'affermata “nullità” ha voluto soltanto dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reiscritto nell'elenco trimestrale in virtù della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura. Tant'è che la medesima pronuncia di “nullità” ha riguardato la comunicazione dell'indebito inviata dall'istituto all'interessato, anche questa finalizzata ad affermare l'insussistenza dell'indebito.
5.2 Il secondo motivo con il quale si ribadisce l'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 non è condivisibile, in quanto il silenzio rigetto formatosi sul ricorso amministrativo per decorso di 90 giorni ex art.11 dlgs n. 375 del 1993, è sottoposto ad un ulteriore termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso di cui al secondo comma della medesima norma, decorso il quale può ritenersi definitivo. Ne consegue che il termine di cui all'art. 22 ha cominciato a decorrere non dal 14.1.2020, ma dal
13.2.2020 e non era, pertanto, maturato alla data (17.7.2020) di deposito del ricorso giudiziario.
5.3 Anche il motivo di appello principale riguardante il merito della pretesa va rigettato.
Premesso l'onere probatorio circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura a carico del ricorrente che rivendica l'iscrizione negli elenchi da cui è stato cancellato e il diritto alla conseguente prestazione previdenziale
(indennità di disoccupazione), nel caso in esame sono stati prodotti gli unilav, le buste paga emesse dai datori di lavoro, le certificazioni uniche riguardanti le varie annualità oggetto del giudizio.
Ritiene il collegio che tale documentazione sia sufficiente ad assolvere l'onere probatorio a carico del lavoratore agricolo, atteso che l né in primo grado nè in Pt_1
appello ha spiegato i motivi del disconoscimento. L'istituto fa riferimento alle cause che in genere possono giustificare il disconoscimento, menzionando l'insussistenza degli elementi tipici della subordinazione o il carattere fittizio del rapporto, ma non specifica, già in punto di allegazione, se i rapporti di cui il è stato parte CP_1
siano stati ritenuto del tutto fittizi oppure privi dei caratteri della subordinazione, né, eventualmente, per quali motivi. Non risultano, poi, allegati in atti gli accertamenti ispettivi a seguito dei quali sarebbe stata verificata l'insussistenza dei rapporti di lavoro agricolo.
6. Va, di contro, accolto il motivo di appello incidentale riguardante la compensazione delle spese processuali atteso che “la complessità delle questioni trattate” rappresenta una formula generica e priva di contenuto concreto e dunque non
è conforme alla previsione dell'art. 92 che richiede una ragione grave ed eccezionale da indicare specificamente nella decisione (Cass. civ. sez. VI n. 4764/2020).
7. In tali limiti la sentenza va riformata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014. Ne va disposta la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello principale;
accoglie l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.697,00, quanto al Pt_1
giudizio di primo grado, ed in euro 2.906,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, a seguito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi