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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13026/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Ciriolo Simona Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 23.11.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento ed, in subordine, alla pensione di inabilità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa (quest'ultima già riconosciuta nella precedente fase processuale da dicembre 2022); esponeva di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire anche l'indennità di accompagnamento e in subordine la pensione di inabilità civile con decorrenza dalla domanda, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo CP_1 per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
*
1 Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è parzialmente fondato.
Ai sensi della legge n° 18/80 la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in è causa di esclusione CP_2 del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge n.118/71 secondo cui «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del
[...]
, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del CP_3 mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità».
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio dott. nominato per Persona_1 il rinnovo delle operazioni peritali, ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Deficit della deambulazione secondaria a esiti di PAA arto inferiore sinistro e di intervento chirurgico correttivo di osteotomia valgizzante in soggetto con spondilodiscoartrosi e coxartrosi;
Diabete mellito tipo 2 in terapia mista in labile compenso glicometabolico in assenza di complicanze micro-macrovascolari; Tremore cinetico-posizionale; Cardiopatia ipertensiva;
Sindrome depressiva di media entità; Neoformazione vescicale non ancora tipizzata in attesa di Turbt in soggetto con neoformazione polmonare di recente insorgenza non ancora tipizzata e in fase di approfondimento diagnostico;
Esiti di trapianto di fegato in terapia immunosoppressiva da pregressa epatopatia cronica HCV-HBV
2 correlata complicata da nodulo di degeneratzione neoplastica (HCC) inizialmente trattato con termoablazione;
Cefalea a grappolo in portatore di stimolatore ipotalamico attualmente spento”) determinano a carico della stessa uno stato di totale inabilità lavorativa (100%), tale da dar diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art.12 L. cit., da agosto 2022 (data anteriore alla visita della CMO). Il CTU ha però escluso che il ricorrente versi nella incapacità di deambulare e di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 15.02.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate in sede di note di trattazione scritta, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono la domanda volta al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento deve essere rigettata.
Quanto invece alla domanda volta al riconoscimento della pensione di inabilità civile sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità di cui all'art.12 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.08.2022, ovvero da data anteriore alla visita della commissione medica ospedaliera (v. ctu del dott nella Per_1 presente fase processuale).
Le spese seguono la soccombenza. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura Parte_2 del 100% e, pertanto, è in possesso del requisito sanitario per ottenere la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 con decorrenza dal 01.08.2022;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.700,00, oltre rimborso spese CP_1 forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 21.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13026/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Ciriolo Simona Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 23.11.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento ed, in subordine, alla pensione di inabilità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa (quest'ultima già riconosciuta nella precedente fase processuale da dicembre 2022); esponeva di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire anche l'indennità di accompagnamento e in subordine la pensione di inabilità civile con decorrenza dalla domanda, con condanna dell' al pagamento degli importi CP_1 conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo CP_1 per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 21.05.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
*
1 Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è parzialmente fondato.
Ai sensi della legge n° 18/80 la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in è causa di esclusione CP_2 del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge n.118/71 secondo cui «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del
[...]
, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del CP_3 mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità».
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio dott. nominato per Persona_1 il rinnovo delle operazioni peritali, ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Deficit della deambulazione secondaria a esiti di PAA arto inferiore sinistro e di intervento chirurgico correttivo di osteotomia valgizzante in soggetto con spondilodiscoartrosi e coxartrosi;
Diabete mellito tipo 2 in terapia mista in labile compenso glicometabolico in assenza di complicanze micro-macrovascolari; Tremore cinetico-posizionale; Cardiopatia ipertensiva;
Sindrome depressiva di media entità; Neoformazione vescicale non ancora tipizzata in attesa di Turbt in soggetto con neoformazione polmonare di recente insorgenza non ancora tipizzata e in fase di approfondimento diagnostico;
Esiti di trapianto di fegato in terapia immunosoppressiva da pregressa epatopatia cronica HCV-HBV
2 correlata complicata da nodulo di degeneratzione neoplastica (HCC) inizialmente trattato con termoablazione;
Cefalea a grappolo in portatore di stimolatore ipotalamico attualmente spento”) determinano a carico della stessa uno stato di totale inabilità lavorativa (100%), tale da dar diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art.12 L. cit., da agosto 2022 (data anteriore alla visita della CMO). Il CTU ha però escluso che il ricorrente versi nella incapacità di deambulare e di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 15.02.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate in sede di note di trattazione scritta, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono la domanda volta al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento deve essere rigettata.
Quanto invece alla domanda volta al riconoscimento della pensione di inabilità civile sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità di cui all'art.12 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.08.2022, ovvero da data anteriore alla visita della commissione medica ospedaliera (v. ctu del dott nella Per_1 presente fase processuale).
Le spese seguono la soccombenza. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura Parte_2 del 100% e, pertanto, è in possesso del requisito sanitario per ottenere la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/71 con decorrenza dal 01.08.2022;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.700,00, oltre rimborso spese CP_1 forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 21.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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