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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/07/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1938/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CICALA GIOVANNI DOMENICO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. FAZIO MARCO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Ripetizione indebito assistenziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 04/10/2023 ha adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto al fine di far dichiarare non ripetibile la somma di euro CP_ 6.122,83, importo trattenuto dall' al momento della liquidazione della pensione, categoria invciv n. 7711276, ottenuta in seguito alla definizione del giudizio RG lav. N.
1858/19 con cui è stato omologato il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile.
La ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione del provvedimento, in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990; la mancanza di dolo o colpa grave e la conseguente impossibilità, dell'Ente di procedere al recupero, in ossequio al disposto dell'art. 52 l. n.
88/89; ha infine eccepito che la somma non poteva essere trattenuta in unica soluzione. CP_ Nella resistenza dell' che ha contestato tutti i motivi di doglianza, la causa alla udienza del 02.07.2025, sostituta dal deposito di note scritte, è decisa come segue.
2- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1.- Sulla eccepita carenza di motivazione, in violazione dell'art. 3 della legge
241/1990, si osserva che la violazione della legge 241/1990 non rileva nel caso di specie e ciò in quanto, trattandosi di giudizio sul rapporto e non sull'atto, non vi sono margini per la valorizzazione della disciplina sul procedimento amministrativo.
Trattandosi di giudizio afferente al rapporto previdenziale/assistenziale resta irrilevante il tenore del provvedimento (Cass. 9986/2009). CP_1
In generale, si esprime per l'irrilevanza della disciplina dell'art. 3 L. 241/90 - e in generale della legge tutta sul procedimento amministrativo nella materia degli indebiti previdenziali ed assistenziali - Cass. 31954/2019 (e giur. ivi citata).
2.2- Ancora preliminarmente si impone un chiarimento. CP_ ha dedotto e documentato di aver comunicato in data 03.12.2018 il provvedimento con cui ha contestato le somme indebitamente erogate sulla prestazione n. 07704177 da gennaio 2017 a novembre 2018 (cfr all. 1 e 2 della memoria di costituzione), deducendo che tale provvedimento non sarebbe stato contestato dalla ricorrente.
Ritiene il Tribunale che la circostanza che tale provvedimento non sia stato contestato dalla ricorrente, non sia preclusivo della possibilità di farne valere la illegittimità al momento in cui è stata concretamente operata la trattenuta da parte dell'Ente ( con la liquidazione dell'altra prestazione assistenziale con decorrenza 1° agosto 2019); e ciò perché, in relazione ai provvedimenti con cui viene contestata l'indebita erogazione di somme da parte dell'Ente, non vigono le disposizioni relative ai termini decadenziali previsti dalla legislazione vigente, che sono norme di stretta interpretazione e non applicabili analogicamente alle ipotesi non contemplata (cfr in tal senso Cass. n.
26845/2020).
2.3- Nel merito, occorre chiarire che ci troviamo al cospetto di un indebito assistenziale per superamento del requisito reddituale utile al godimento della prestazione collegata alla invalidità civile.
Per tale ragione, non si applica, al caso di specie, né la disciplina richiamata dalla ricorrente - l'art. 52 della legge 88/1989 -, né tantomeno l'art. 13 della legge 412/1991, richiamato dall' , che disciplinano, invece, l'indebito previdenziale. CP_1
Va, infatti, rilevata la natura di norme di eccezione di tali disposizioni, non estensibili analogicamente oltre lo stretto ambito della materia pensionistica. Pertanto, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito previdenziale tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del
1991.
Nella specie si controverte di indebito assistenziale per il quale, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Come è noto, il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate" al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. n. 1/2006).
Si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (Cass. 13915/2021).
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale -come nel caso in esame- la suprema Corte ha in particolare affermato (Sez.
L. Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" (cfr. Cass. Civ., Sez. L. n. 13223/2020).
In quest'ultima pronuncia della Cassazione, con ampia e articolata ricostruzione del quadro normativo, è stato altresì precisato che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' CP_1 al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" CP_1
"per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui risulta perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730
(come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato CP_1 della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in
L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in CP_1 via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Di particolare interesse, per la soluzione della controversia in esame, è la pronuncia della
Cassazione n. 28771/2018 secondo cui l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. CP_ Orbene, applicando i suddetti principi all'attuale controversia, si rileva che l' ha rideterminato l'importo della prestazione numero 07704177 categoria INVCIV sulla base dei redditi risultanti dal modello unico redditi 2016 e 2017 ( cfr allegati), ovvero sulla scorta di documentazione che, in quanto presentata dalla ricorrente alla Pubblica CP_ Amministrazione (Agenzia delle Entrate), era a conoscenza dell'
Aderendo, quindi, alla giurisprudenza richiamata, ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti solo a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Potrebbe residuare, quindi, uno spazio per la ripetibilità delle prestazioni erogate prima del provvedimento di accertamento dell'indebito, laddove risulti dimostrato che la ricorrente abbia agito con dolo rispetto al venir meno dei requisiti reddituali, situazione che può verificarsi ad esempio, come ritenuto dalla S.C. citata (cfr Cass. n. 28771/2018), allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio.
Nel caso in esame, dai modelli unici allegati 2016 e 2017, risulta evidente che il superamento dei limiti reddituali, da parte della ricorrente, fosse davvero marginale, avendo la ricorrente dichiarato redditi imponibili pari ad euro 5.181,00 per l'anno 2016
(laddove il limite reddito per la percezione della prestazione era 4.800,38) e pari ad euro
4.952,00 per l'anno 2017 (laddove il limite di reddito era di euro 4.835,29.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra indicate, secondo cui, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati non sono ripetibili per il periodo anteriore all'accertamento dell'indebito.
Nella specie l' ha notificato il provvedimento di accertamento dell'indebito in CP_1 data 3 dicembre 2018.
Da tanto discende l'illegittimità del recupero delle somme relative al periodo anteriore
(da gennaio 2017 a novembre 2018), importi che sono stati trattenuti dall'Ente al momento della liquidazione della prestazione categ. Inv. n. 07711276.
3- Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1938/2023 RG, così provvede: CP_
1) In accoglimento del ricorso, dichiara che la somma di euro 6.122,83 trattenuta dall' sulla liquidazione degli arretrati della prestazione n. 07711276 non era ripetibile e, per CP_ l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo indicato pari ad euro 6.122,83, oltre interessi come per legge;
CP_
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del procuratore costituito.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 11/07/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano