Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1196/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 6/02/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Or- dinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa
Sono presenti: per delega dell'Avv. VELE ANDREA, per l'appellante e l'Avv.
SANTELLA MIHELE, per delega dell'Avv. CANTONE SALVATORE, per l'appellato, il quale dichiara che il delegante non ha rinvenuto presso il proprio studio le lastre fotografiche originariamente esibite al CTU in sede di consu- lenza tecnica in primo grado e successivamente ritirate. I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimen- to.
Il Giudice a tal punto, ritenuto superflua ogni ulteriore indagine tecnica, invita le parti alla discussione orale e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 352 e dell'art'art.281 sexies c.p.c., ovvero con redazio- ne e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1196/2017 R.Gen.Aff.Cont. asse- gnata in decisione all'udienza del
TRA
(c.f. e p.iva ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Pomigliano D'RC (NA) alla via Leonardo da Vinci n. 57 presso lo studio dell'avv. Antonio Palumbo, e rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Vele in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), parte elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cantone e dell'avv. Marco Ca- staldo, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLATO
c.f. ) CP_2 C.F._2
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APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: APPELLO
Conclusioni: all'udienza del 26/05/2022 i procuratori delle parti concludeva- no come da verbali di causa riportandosi ai propri scritti e chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello la chiedeva riformarsi l'impugnata Parte_1
sentenza avendo il Giudice di Pace erroneamente valutato le istanze istrutto- rie, (ritenendo attendibile l'unico teste escusso) e fatto propria la CTU mu- tuandone i vizi (per non avere consentito al CTP di parte appellante di parte- cipare alle operazioni peritali e per non aver il CTU valutato i pregressi infor- tuni subiti dal sig. ), concludeva, quindi per il rigetto della domanda CP_1
avanzata in primo grado con favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Con la propria comparsa il sig. resisteva al gravame chie- Controparte_1
dendo la conferma della impugnata sentenza.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente come in epigrafe riassunte, la causa passava in decisione.
Con ordinanza del 21.05.2021, rilevato che l'elaborato del C.T.U. in primo grado risultava estremamente sintetico e lacunoso e non risultavano compiu- tamente individuati i criteri che avevano condotto alle conclusioni medico- legali in esso riportati, e che risultava preclusa alla parte la partecipazione alle operazioni peritali, la causa veniva rimessa sul ruolo per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. Espletate le operazioni peritali e depositata la nuova consulenza, il C.T.U. dott. veniva invitato a presenziare all'u- Per_1
dienza del 28.01.2025 per rendere chiarimenti in merito ai referti strumentali
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del 16.11.2013 (rx polso e caviglia sx), del 16.12.2013 (rx ginocchio dx) e del
13.1.2014 (rx polso e caviglia sx) tutti privi di firma identificabile, di generalità del medico radiologo che avrebbe eseguito l'esame e del relativo titolo abili- tante in violazione delle linee guida della stessa Controparte_3
.
[...]
All'udienza del 28.01.2025, acquisiti i chiarimenti da parte del C.T.U. veniva chiesto rinvio per la ricostruzione della produzione di primo grado di parte appellata, la quale rilevava l'assenza degli esami strumentali di cui sopra, sep- pur non risultavano mai ritirati.
All'udienza odierna le parti veniva invitate alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum de- volutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato og- getto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il
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giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Preliminarmente deve darsi atto della regolarità della notifica dell'atto di appel- lo al sig. la cui contumacia è stata dichiarata all'udienza del CP_2
04.07.2017.
Passando all'esame del merito, non appare condivisibile la motivazione adotta- ta dal Giudice di prime cure che non sembra aver tenuto adeguatamente conto delle risultanze nel loro insieme limitandosi ad un esame della testimonianza senza verificarne l'attendibilità estrinseca.
Alla più attenta valutazione del reso istruttorio nel suo complesso, infatti, non può ritenersi accertato che si sia effettivamente verificato il fatto dedotto dall'attore in primo grado, odierno appellato costituito.
Sebbene, infatti, nulla vieta al Giudice di fondare il proprio convincimento sulla deposizione dell'unico teste escusso, ciò solo non lo esime dal vagliare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese alla luce di ogni elemento acquisito al processo.
E', infatti, opportuno evidenziare come il Giudice possa fondare il suo giudi- zio, in base al principio del libero convincimento, anche su cd. prove atipiche.
Ne consegue che tutti gli atti e documenti allegati dall'odierno appellato già nella fase di primo grado sono pienamente valutabili in omaggio al principio del libero convincimento del Giudice, di cui all'art 116 c.p.c, che si traduce nell'assenza di una precostituita gerarchia dei mezzi di prova, sì da consentire al Giudice di scegliere, fra i molteplici elementi di prova sottoposti al suo va- glio, quelli che ritiene più efficaci per la formazione del proprio convincimen- to. Sul punto si veda anche il costante dictum della giurisprudenza di legittimità,
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secondo cui “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimonia- le, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discute- re ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097).
Espressione del principio del libero convincimento del Giudice, e del legato corollario dell'assenza di ogni gerarchia dei mezzi di prova, è la riconosciuta possibilità per il Giudice di porre a fondamento della propria decisione anche mezzi di prova “atipici”, ossia non espressamente contemplati dal codice
(Cass. 27.03.2003 n. 4666; Cass.
5.09.70 n. 1217).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi e calandoli nel caso con- creto, dal quadro probatorio allegato emergono discrepanze ed elementi con- traddittori che determinano incertezze circa l'esatta dinamica dell'evento e che influiscono sul convincimento del Giudice sulla bontà della pretesa risarcitoria avanzata. Invero, l'appello va accolto, ritenendosi, in tale sede, che la comples- siva valutazione delle risultanze istruttorie conduca al rigetto della pretesa ri- sarcitoria avanzata, non avendo l'attore e ora appellato assolto l'onere proba- torio - sul medesimo incombente - di dimostrare che i danni di cui si chiede il
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risarcimento fossero effettivamente stati cagionati in occasione di un sinistro stradale.
Alla luce del complessivo quadro istruttorio, le dichiarazioni rese dall'unico te- ste non risulta sufficienti, a ritenere raggiunta la prova del fatto come prospet- tato e, in particolare, l'effettivo accadimento del sinistro, avendo peraltro que- sti reso dichiarazioni vaghe, generiche e prive di dettagli utili a dimostrare det- te circostanze.
Orbene, tali emergenze istruttorie minano l'attendibilità del teste escusso in primo grado, considerando che né l'atto di citazione afferente al primo giudi- zio, né la lettera di messa in mora, recano la indicazione della presenza, al momento dell'incidente, di poi citato come testimone. Persona_2
Sul punto, si osserva che l'inattendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il Giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della di- chiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di parti- colare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inatten- dibilità (cfr. Cass., ord. n. 21239/2019).
Peraltro, l'elevata sinistrosità dei soggetti coinvolti rende ancora più dubbia l'asserita dinamica dell'evento, considerato che dalle deduzioni della compa- gnia, corroborate dalla documentazione versata in primo grado, il presunto danneggiante, proprietario di diversi veicoli, risulta coinvolto in 12 sinistri in circa due anni e, al contempo, che il danneggiato, odierno appellato, aveva su-
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bito altri due sinistri stradali, in uno dei quali aveva già riportato un trauma policontusivo distorsivo localizzato alla spalla, ginocchio e polso destro.
A gettare ulteriori ombre sul quadro raccolto vi sono anche i referti strumen- tali effettivamente privi di firma identificabile, di generalità del medico radio- logo che avrebbe eseguito l'esame e del relativo titolo abilitante con solo tim- bro della sola Service Line priva dell'indicazione dei nomi dei medici refertan- ti. Proprio la nebulosità del quadro innanzi descritto, del resto ha indotto que- sto giudice a non disporre ulteriori accertamenti sul paziente (quali nuove ra- diografie) che risulterebbero meramente esplorativi, tanto più alla luce del mancato rideposito delle lastre non più riconsegnate.
Pertanto, sulla scorta della valutazione complessiva delle emergenze istruttorie ai sensi dell'art. 116 c.p.c., le descritte carenze fanno sorgere evidenti dubbi sull'effettivo verificarsi del sinistro e privano, con tutta evidenza di attendibili- tà le dichiarazioni rese dal teste che restano prive di qualunque riscontro estrinseco, oltre che intrinseco.
Non ritenendosi provato il fatto, la domanda avanzata in primo grado dovrà essere rigetta in accoglimento dello spiegato appello.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del D.M. 55/2014, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte, nonché delle fasi processuali effettivamente espletate, tenu- to conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima sezione civile, in composizione monocrati- ca, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando
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sull'appello proposto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così provve- de:
1) Dichiara la contumacia di CP_2
2) Rigetta la domanda avanzata dall'attore in primo grado,
3) Condanna l'appellato alla refusione, in favore della Compagnia appel- lante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano:
- per il primo grado di giudizio in €.400,00 per spese di CTU ed €. 1.104,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge se- condo le aliquote vigenti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del
15%.,
- per il presente grado di giudizio in € 382,50 per esborsi, ed €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, po- nendo definitivamente le spese di CTU a carico dell'appellante.
È verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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