Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/04/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2025, proposto da Soccorso Stradale San Salvatore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di AT, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di AR IT TA, RC Caniglia, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione:
del giudicato formatosi sulla sentenza N. 3149 del TAR – AT, pubblicata in data 23 settembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di AT e dell’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 31 gennaio 2025, la ricorrente Soccorso Stradale San Salvatore S.r.l., ha chiesto l’esecuzione della sentenza emessa dal T.A.R. Sicilia, AT, n. 3149 in data 23 settembre 2024.
In particolare, con il presente mezzo di gravame, la ricorrente lamenta che l’Amministrazione di p.s. avrebbe parzialmente adempiuto all’obbligo di accesso agli atti “con un comportamento dilatorio ed elusivo, giustificato erroneamente dalla richiesta di parere legale” .
Più specificatamente, non sarebbero stati tramessi i seguenti documenti: le relazioni degli enti intervenuti nel corso della verifica occorsa nell’anno 2023 e le controdeduzioni del custode, la segnalazione della Polizia Stradale dell’anno 2024, il verbale delle dichiarazioni del legale rappresentante di RL e le controdeduzioni dell’interessato.
In data 25 novembre 2024 la ricorrente ha chiesto l’integrazione della documentazione e in data 10 dicembre 2024 l’Amministrazione ha rappresentato di aver richiesto al riguardo un parere all’Avvocatura dello Stato.
Si costituiva in giudizio, con atto depositato in data 4 aprile 2025, il Ministero dell’Interno che insisteva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Secondo la difesa erariale, l’Amministrazione avrebbe ottemperato all’obbligo derivante dalla sentenza 3149/2024, consentendo l’accesso agli atti richiesti e negandolo per gli atti di ispezione, in quanto essi conterrebbero valutazioni tecniche e sono coperti dal segreto ai sensi dell’art. 24, sesto comma, lettera d, della legge n. 241/1990 e dell’art. 329 c.p.p..
Nella camera di consiglio del 10 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La sentenza di cui si chiede l’esecuzione non è stata impugnata ed è passata in giudicato; nel provvedimento si ordina all’Ufficio Territoriale del Governo di AT di consentire l’accesso ai documenti indicati nella richiesta in data 18 dicembre 2023.
Orbene nella suddetta istanza veniva chiesto “il rilascio di copia degli atti delle verifiche già effettuate, nonché il rilascio di copia di tutti gli atti di sequestro, fermo e confisca e cessione dei veicoli che avessero costituito esecuzione del contratto di cui all’oggetto e copia di eventuali contratti stipulati con terzi” .
In particolare, gli atti in contestazione sarebbero i seguenti:
- con riferimento all'ispezione del 2023, l'integrazione delle relazioni degli enti intervenuti, nonché delle controdeduzioni del custode acquirente;
- riguardo all'ispezione del 2024 ha richiesto l'ostensione della segnalazione del Compartimento della Polizia Stradale, il verbale delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ditta RL (presso il cui deposito sono state rinvenute quattro autovetture affidate alla ditta TA), nonché le controdeduzioni del controinteressato.
Il Collegio reputa che la richiesta della ricorrente debba essere accolta nei seguenti termini: con riferimento all'ispezione del 2023, copia dei documenti relativi all'integrazione delle relazioni degli enti intervenuti, con riferimento all'ispezione del 2024 copia della segnalazione del Compartimento della Polizia Stradale; gli altri atti sono esclusi in quanto aventi natura difensiva.
Non risultando l’esatto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Ministero dell’Interno – Prefettura di AT di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina senza alcun onere economico il Prefetto di Messina, con facoltà di delega ad altro funzionario del proprio Ufficio in possesso della necessaria professionalità, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della particolare semplicità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) lo accoglie ed ordina al Ministero dell’Interno – Prefettura di AT di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe;
2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Prefetto di Messina – con facoltà di delega ad altro funzionario del proprio Ufficio in possesso della necessaria professionalità - quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta;
3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 (euro mille,00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO