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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 376/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 376/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in calce al Parte_1 P.IVA_1
ricorso, dall'Avv. Federico Vido, presso il cui studio in Milano, Via Perugino n. 9,
è elettivamente domiciliato
ATTORE/I contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), C.F.: ) e C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F.: ), rappresentati e difesi, per Parte_7 C.F._7
mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Riccardo Fanti, presso il cui studio in Arezzo, Via Francesco Crispi n. 30, sono elettivamente domiciliati
CONVENUTO/I avente ad oggetto: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI N. 376/2025 R.G. 2 / 4
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.6.2025, per , l'Avv. Federico Vido così conclude: “Voglia il Tribunale di Parte_1
Siena, contrariis rejectis, disporre la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta con REG 2969 e REP 447 in data 16.09.2015 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari contro l'immobile di proprietà di con esonero del Parte_1
conservatore dei registri immobiliari Montepulciano -SI- da ogni e qualsiasi responsabilità. Spese compensate.”; per Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'Avv. Riccardo Parte_5 Parte_6 Parte_7
Fanti insist[e] per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni di cui in premessa: disporre la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta con REG 2969 e REP 447 in data 16.09.2015 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari contro
l'immobile di proprietà di con esonero del conservatore dei registri Parte_1
immobiliari Montepulciano (SI) da ogni e qualsiasi responsabilità e con spese di cancellazione interamente a carico di controparte. Con integrale compensazione delle spese legali.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.2.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1
esponeva che quale creditrice di poi trasformatasi in CP_2 CP_3 Pt_1
sulla base del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 835/2015 del
[...]
6.8.2015, aveva iscritto ipoteca giudiziale, in data 16.9.2015 al n. 447 R.Part. n.
2969 R.Gen., presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Montepulciano sull'immobile di proprietà sito in Comune di Pienza (SI), Parte_1 [...]
, rappresentato al C.F. al foglio 59 particella 99 e al C.T. al Parte_8
foglio 59 particelle 32, 129, 150 e 155; evidenziava di avere estinto il proprio debito, come risultante da apposita quietanza liberatoria, e lamentava che la controparte, nel frattempo cancellatasi dal Registro delle Imprese, non aveva provveduto alla cancellazione dell'ipoteca; concludeva pertanto, nei confronti dei N. 376/2025 R.G. 3 / 4
soci e dei loro eredi, affinché il Giudice ordinasse tale cancellazione, a spese compensate.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, i convenuti Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
soci ed eredi dei soci della si
[...] Parte_6 Parte_7 CP_2
costituivano il 5.6.2025, in vista dell'udienza di prima comparizione ex art. 281- duodecies comma 1° c.p.c. fissata per il 18.6.2025, e aderivano alla domanda attorea.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.6.2025, espletati gli incombenti preliminari, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto una domanda di cancellazione di un'ipoteca Parte_1
giudiziale.
È noto in proposito che l'ipoteca può essere cancellata o sulla base del consenso del creditore ai sensi dell'art. 2282 c.c. ovvero, in mancanza di tale consenso, “… quando è ordinata con sentenza passata in giudicato …” dal Giudice, ai sensi dell'art. 2284 c.c..
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta (doc. 3 fasc.att.) risulta che
[...]
sulla base del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 835/2015 del CP_2
6.8.2015, ha iscritto ipoteca giudiziale, in data 16.9.2015 al n. 447 R.Part. n. 2969
R.Gen., presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Montepulciano, sull'immobile di proprietà di sito in Comune di Pienza (SI), Parte_1 [...]
, rappresentato al C.F. al foglio 59 particella 99 e al C.T. Parte_8
al foglio 59 particelle 32, 129, 150 e 155 (docc. 1/a/1 e 3 fasc.att.).
A fronte di ciò, l'attrice società derivante dalla trasformazione Parte_1 dell'originaria debitrice (docc. 1, 1/a e 1/b fasc.att.), interessata ad CP_3 ottenere la cancellazione dell'ipoteca, non ha potuto ottenere il consenso alla cancellazione dalla creditrice in quanto tale società risulta ormai CP_2 N. 376/2025 R.G. 4 / 4
cancellata dal Registro delle Imprese, a seguito della chiusura della relativa liquidazione (doc. 2 fasc.att.).
Tuttavia, è pacifico, in quanto riconosciuto dai convenuti, già soci della CP_2
ed eredi dei soci defunti della medesima società, nella propria costituzione in giudizio, e comunque è documentalmente provato, alla luce della quietanza liberatoria prodotta (doc. 5/a fasc.att.), emessa a seguito dell'adempimento dell'accordo transattivo tra le parti (doc. 5 fasc.att.), che la ha estinto il Parte_1 proprio debito nei confronti della e che, quindi, quest'ultima non ha più CP_2
niente a pretendere dalla suddetta Parte_1
In questo quadro, nell'impossibilità per l'attrice di ottenere il consenso Parte_1
alla cancellazione direttamente dalla la cancellazione deve essere CP_2
ordinata dal Giudice, per come disposto dal citato art. 2884 c.c., in accoglimento della domanda in tal senso proposta dalla stessa attrice.
* * * * * * *
Tenuto conto dell'accordo sul punto tra le parti, sussistono quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionale da parte della Corte Costituzionale, sentenza 19 aprile 2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Montepulciano di cancellare l'iscrizione d'ipoteca giudiziale in data 16.9.2015 al n. 447 R.Part. n. 2969 R.Gen., con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Siena, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 376/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in calce al Parte_1 P.IVA_1
ricorso, dall'Avv. Federico Vido, presso il cui studio in Milano, Via Perugino n. 9,
è elettivamente domiciliato
ATTORE/I contro
(C.F.: , Controparte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), C.F.: ) e C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F.: ), rappresentati e difesi, per Parte_7 C.F._7
mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Riccardo Fanti, presso il cui studio in Arezzo, Via Francesco Crispi n. 30, sono elettivamente domiciliati
CONVENUTO/I avente ad oggetto: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI N. 376/2025 R.G. 2 / 4
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.6.2025, per , l'Avv. Federico Vido così conclude: “Voglia il Tribunale di Parte_1
Siena, contrariis rejectis, disporre la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta con REG 2969 e REP 447 in data 16.09.2015 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari contro l'immobile di proprietà di con esonero del Parte_1
conservatore dei registri immobiliari Montepulciano -SI- da ogni e qualsiasi responsabilità. Spese compensate.”; per Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'Avv. Riccardo Parte_5 Parte_6 Parte_7
Fanti insist[e] per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le motivazioni di cui in premessa: disporre la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta con REG 2969 e REP 447 in data 16.09.2015 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari contro
l'immobile di proprietà di con esonero del conservatore dei registri Parte_1
immobiliari Montepulciano (SI) da ogni e qualsiasi responsabilità e con spese di cancellazione interamente a carico di controparte. Con integrale compensazione delle spese legali.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.2.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1
esponeva che quale creditrice di poi trasformatasi in CP_2 CP_3 Pt_1
sulla base del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 835/2015 del
[...]
6.8.2015, aveva iscritto ipoteca giudiziale, in data 16.9.2015 al n. 447 R.Part. n.
2969 R.Gen., presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Montepulciano sull'immobile di proprietà sito in Comune di Pienza (SI), Parte_1 [...]
, rappresentato al C.F. al foglio 59 particella 99 e al C.T. al Parte_8
foglio 59 particelle 32, 129, 150 e 155; evidenziava di avere estinto il proprio debito, come risultante da apposita quietanza liberatoria, e lamentava che la controparte, nel frattempo cancellatasi dal Registro delle Imprese, non aveva provveduto alla cancellazione dell'ipoteca; concludeva pertanto, nei confronti dei N. 376/2025 R.G. 3 / 4
soci e dei loro eredi, affinché il Giudice ordinasse tale cancellazione, a spese compensate.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, i convenuti Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
soci ed eredi dei soci della si
[...] Parte_6 Parte_7 CP_2
costituivano il 5.6.2025, in vista dell'udienza di prima comparizione ex art. 281- duodecies comma 1° c.p.c. fissata per il 18.6.2025, e aderivano alla domanda attorea.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.6.2025, espletati gli incombenti preliminari, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto una domanda di cancellazione di un'ipoteca Parte_1
giudiziale.
È noto in proposito che l'ipoteca può essere cancellata o sulla base del consenso del creditore ai sensi dell'art. 2282 c.c. ovvero, in mancanza di tale consenso, “… quando è ordinata con sentenza passata in giudicato …” dal Giudice, ai sensi dell'art. 2284 c.c..
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta (doc. 3 fasc.att.) risulta che
[...]
sulla base del decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 835/2015 del CP_2
6.8.2015, ha iscritto ipoteca giudiziale, in data 16.9.2015 al n. 447 R.Part. n. 2969
R.Gen., presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Montepulciano, sull'immobile di proprietà di sito in Comune di Pienza (SI), Parte_1 [...]
, rappresentato al C.F. al foglio 59 particella 99 e al C.T. Parte_8
al foglio 59 particelle 32, 129, 150 e 155 (docc. 1/a/1 e 3 fasc.att.).
A fronte di ciò, l'attrice società derivante dalla trasformazione Parte_1 dell'originaria debitrice (docc. 1, 1/a e 1/b fasc.att.), interessata ad CP_3 ottenere la cancellazione dell'ipoteca, non ha potuto ottenere il consenso alla cancellazione dalla creditrice in quanto tale società risulta ormai CP_2 N. 376/2025 R.G. 4 / 4
cancellata dal Registro delle Imprese, a seguito della chiusura della relativa liquidazione (doc. 2 fasc.att.).
Tuttavia, è pacifico, in quanto riconosciuto dai convenuti, già soci della CP_2
ed eredi dei soci defunti della medesima società, nella propria costituzione in giudizio, e comunque è documentalmente provato, alla luce della quietanza liberatoria prodotta (doc. 5/a fasc.att.), emessa a seguito dell'adempimento dell'accordo transattivo tra le parti (doc. 5 fasc.att.), che la ha estinto il Parte_1 proprio debito nei confronti della e che, quindi, quest'ultima non ha più CP_2
niente a pretendere dalla suddetta Parte_1
In questo quadro, nell'impossibilità per l'attrice di ottenere il consenso Parte_1
alla cancellazione direttamente dalla la cancellazione deve essere CP_2
ordinata dal Giudice, per come disposto dal citato art. 2884 c.c., in accoglimento della domanda in tal senso proposta dalla stessa attrice.
* * * * * * *
Tenuto conto dell'accordo sul punto tra le parti, sussistono quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionale da parte della Corte Costituzionale, sentenza 19 aprile 2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Montepulciano di cancellare l'iscrizione d'ipoteca giudiziale in data 16.9.2015 al n. 447 R.Part. n. 2969 R.Gen., con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Siena, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi