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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/06/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 1108 /2024
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1108 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
, nato/a a LO AR (ME) il Parte_1
03/01/1947 , c.f. , con l'avv. FEBBRARO VALERIA che lo/a C.F._1 rappresenta e difende per procura in atti;
- ATTRICE -
CONTRO nato/a a il , c.f. con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PARISI MAURIZIO che lo/a rappresenta e difende per procura in atti;
- CONVENUTA –
OGGETTO: Ripetizione di indebito in materia bancaria.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., Parte_1
conveniva in giudizio la per sentirla condannare alla Controparte_1
ripetizione di quanto indebitamente pagato in riferimento ai rapporti di conto corrente bancario identificati coi nn. 12791-68 e 12433-52, previa rideterminazione del saldo effettivo.
deduceva di non aver mai ricevuto copia dei contratti di C/C, e Parte_1
lamentava l'applicazione di interessi ultralegali in assenza di un'espressa pattuizione, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in violazione del divieto di anatocismo,
l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, infine l'addebito di spese e commissioni non dovute anche per effetto della postergazione e antergazione dei giorni di valuta.
Resisteva in giudizio Controparte_1
eccependo prescrizione, contestando le tesi avversarie e chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
La causa – esperito vanamente il tentativo di mediazione - veniva istruita documentalmente quindi, fatte depositare le note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le istanze e conclusioni delle parti, veniva decisa con la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
2.- A sostegno della propria domanda la parte attrice ha allegato di non aver ricevuto copia dei contratti di C/C, ed ha prodotto copia degli estratti conto dei quali è in possesso ed una relazione tecnica contabile di parte.
Inoltre, espone che, prima dell'azione giudiziaria aveva richiesto alla CP_1
ottenendo però negativo riscontro, la completa documentazione contrattuale relativa ai suddetti rapporti di conto corrente. Per tale ragione ha chiesto ed ottenuto ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione contrattuale, ordine che è stato disatteso dalla convenuta la quale ha, CP_1
tuttavia, rappresentato di non esser tenuta alla conservazione della documentazione in parola essendo decorsi ormai dieci anni dalla chiusura dei rapporti cui si riferisce.
Un'attenta delibazione delle conseguenze di tale mancata ostensione non può prescindere dal corretto inquadramento dell'odierna azione giudiziaria (in cui è il correntista ad agire in ripetizione di indebito) e dal corrispondente perimetro degli oneri allegativi e probatori.
Occorre allora evidenziare che, in applicazione del fondamentale principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., quando il correntista, come nel caso di specie, intende domandare la ripetizione delle somme non dovute, previa rideterminazione del saldo finale, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto, ovvero la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate. A conferma di ciò si riporta il costante orientamento della
Suprema Corte: “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. n.30822 del 28/11/2018, v. anche Cass. sez. VI, sent. n. 24948 del 23/10/2017; Cass. Civ. Sez. VI Civ., Ord. n. 20490 del 24 giugno 2022).
Sempre in punto di ripartizione dell'onere probatorio nell'azione di ripetizione di indebito bancario, si veda Cassazione civile sez. VI del 13.12.2019 n.33009, in fattispecie analoga a quella qui in esame, secondo cui: “Ora, in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi;
con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. Ciò implica che, assunta l'esistenza del contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi, come nel caso in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, dell'interesse del debitore, sia onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto della pattuizione degli interessi o la nullità di essa (nullità che, nel periodo anteriore all'entrata in vigore della L.154 del 1992 può dipendere dalla non sicura determinabilità della prestazione degli interessi alla stregua della genericità dell'elemento estrinseco cui fa rinvio l'accordo negoziale).
Erra dunque, la società attrice, allorquando riversa l'onere della prova relativa alla documentazione del contratto sulla banca. Né appare concludente il rilievo, svolto dalla ricorrente, circa il fatto che essa, prima dell'introduzione del giudizio, avesse richiesto alla banca la consegna del documento contrattuale in questione, giusta il T.U.B. art.119, comma 4. Infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione quanto alla contestata esistenza dell'obbligo, da parte della , di ottemperare alla richiesta di ostensione di un documento che risaliva a più di CP_1
dieci anni prima (…) ciò che rileva nella presente sede è che la ricorrente non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata. (…) col ricorso per cassazione non è stato specificamente dedotto che la ricorrente abbia lamentato, con l'appello, il mancato accoglimento dell'istanza ex art.210 CPC (…)”.
Ne consegue che spetta all'attore correntista produrre sia il contratto di conto corrente, sia gli estratti conto integrali inerenti al rapporto in contestazione. Solo la produzione del contratto di conto corrente, infatti, permette di ravvisare l'eventuale esistenza di clausole che addebitano interessi anatocistici, l'assenza di pattuizioni scritte che la legge richiede ad substantiam (come nel caso di interessi ultralegali), nonché di valutare se le commissioni indicate negli estratti conto corrispondano a quelle pattuite nel contratto stipulato e se le commissioni di massimo scoperto pattuite siano determinate o determinabili ex art. 1346 c.c. Gli estratti conto, inoltre, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, sono indispensabili al fine della verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi della determinazione del saldo finale.
Ebbene, nel caso di specie, l'attore non ha negato che i contratti di conto corrente presso siano stati stipulati per iscritto, ma ha avanzato diversa Controparte_1
eccezione, affermando che mai copia dei contratti gli fu consegnata dalla banca, limitandosi a produrre in giudizio unicamente gli estratti conto relativi ai c/c in oggetto.
Con riferimento a tali mancanze, parte attrice a proprio sostegno adduce di aver richiesto alla in data 22.03.2024, copia dei contratti di C/C nn Controparte_1
12791-68 e 12433-52 e ciò in conformità all'art. 119, comma 4 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993) il quale prevede che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. La tuttavia, ha disatteso la CP_1
richiesta deducendo il decorso di un eccessivo lasso di tempo dalla chiusura, oltre dieci anni addietro, dei due rapporti.
Non diversamente la Banca convenuta ha risposto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., pur concesso da questo Tribunale, avente ad oggetto l'ostensione dei due contratti di conto corrente sopra indicati.
In effetti, alla data di inoltro della richiesta di esibizione documentale ex art. 119
TUB erano decorsi ben più di dieci anni dalla chiusura dei rapporti di conto corrente di cui oggi si chiede il ricalcolo.
In tale stato di cose, va prestata adesione alla posizione, più volte ribadita dalla giurisprudenza di merito a mente della quale “L'istanza ex art. 210 c.p.c., avanzata da chi è gravato della produzione di determinati documenti in base al riparto dell'onere della prova, è ammissibile solo se la parte dia dimostrazione di non essere in possesso di detti documenti e, parimenti, dimostri di essersi diligentemente adoperata per acquisirli in fase pre-processuale. Altrimenti è da ritenere che la parte si assuma il rischio di inoltrare istanze giudiziarie “al buio”, in quanto tali necessità generiche e/o inattendibili. Più precisamente in ambito bancario è necessario che l'istante dimostri di avere attivato tempestivamente (ossia almeno 90 giorni prima dell'inoltro della citazione) la procedura di cui all'art. 119 comma 4 TUB, senza aver avuto adeguata risposta”
(Tribunale Verona sez. III, 12/03/2018)”.
Sotto altra angolazione, anche la giurisprudenza di legittimità (C.C. ordinanza n.
23861/2022) ha cura di precisare che “deve, tuttavia, rammentarsi che tale rimedio non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e, pertanto, è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (cfr. Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 1 aprile 2019, n. 9020; Cass.
21 febbraio 2017, n. 4504)”.
Ora, anche in ossequio all'indirizzo espresso dalla S.C. nella predetta ordinanza n.
23861/2022, a ben vedere, i contratti in questione si assumono stipulati nel 1996, mentre l'istanza ex art. 119 T.U.B. in atti risale al 22.3.2024 ovvero ben oltre i dieci anni previsti dalla detta normativa.
Sicché, l'ordine di esibizione disatteso dalla non può avere conseguenze CP_1
negative su di essa, e ciò in applicazione del principio per il quale “Non è configurabile un obbligo di conservazione sine die da parte della banca della copia del contratto, ma tale obbligo deve essere contenuto nel limite temporale di 10 anni, decorrenti dalla stipulazione, in applicazione analogica dell'art. 2220 c.c. relativo alle scritture contabili” (Tribunale Chieti, 28/12/2020, n.179); principio ancor più articolato in
Tribunale Grosseto, 17/06/2020, n.386 secondo cui “In tema di rapporti bancari, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria (TUB art. 119, co. 4) corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per
i contratti bancari conclusi, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies
a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame. In altre parole, sia
l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall'interpretazione estensiva della disposizione, e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicchè al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito)”.
In conclusione, la mancanza in atti dei contratti di conto corrente comporta il rigetto della domanda di ricalcolo del saldo di entrambi i conti correnti e di ripetizione di indebito.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1108 /2024 vertente tra , contro Parte_1 Controparte_1
disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
[...]
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese del giudizio, che liquida Controparte_1
in euro 4.217,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Patti il 04/06/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena