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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/12/2024, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Pisani Maria Cristina che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente a [...]C.F._2
Milano, in Via Adige n. 15, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Andrea Perron- Cabus che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dare atto che l'affidamento del figlio minore , di anni 15 verrà attuato in forma Persona_1 condivisa, con collocazione prevalente presso la madre con la quale in Sesto San IO (MI), Via
Sardegna n. 30, viene fissata la sua residenza anagrafica e dimora abituale.Il Sig. Parte_2 dichiara di aver già trasferito domicilio e dimora in Milano, Via Adige n. 15, portando con sé tutto quanto di sua proprietà.
2) Dare atto che la casa familiare sita in Sesto San IO (MI) Via Padre Ravasi n. 95, di proprietà del Sig. , è stata venduta a terzi il giorno 15 aprile 2024, al prezzo complessivo Parte_2 di euro 279.000,00 (di cui euro 97.500,00 sono stati utilizzati per estinguere il mutuo residuo che gravava sull'immobile alienato).
Al fine di definire e conguagliare i rapporti economici e personali tra le parti,il Sig. ha Parte_2 provveduto al pagamento in favore della Sig.ra della somma di euro 70.000,00 Parte_1
(settantamila/00) così suddivisa:
- euro 5.000,00 (cinquemila/00) corrisposti al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita;
- euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) corrisposti a mezzo di nn. 2 bonificibancari di cui euro
35.000,00 (trentacinquemila/00) in data 23.07.2024 ed euro 30.000,00 (trentamila/00) in data
24.07.2024;
In accordo con la Sig.ra il Sig. ha provveduto in data 30 luglio 2024 Parte_1 Parte_2 all'acquisto di Buono Fruttifero Postale n. 123451970 del valore di euro 10.000,00 (diecimila/00) avente scadenza il 22 ottobre 2026, intestato al figlio minore 3) Dare atto che la Sig.ra Per_1 ha provveduto nel mese di marzo 2024 ad inoltrare disdetta al Sig. Parte_1 Parte_3 dal contratto di locazione relativo all'immobile sito in Sesto San IO, Via Dante Alighieri n.
121.
4) Dare atto che il Sig. , salvo diversi accordi genitoriali e comunque sempre Parte_2 compatibilmente alle esigenze di studio e alla volontà di , potrà vedere e tenere con sé il Per_1 figlio:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì prima di cena sino alla domenica prima di cena allorquando rientrerà presso la residenza materna;
Per_1
b) nel rispetto degli impegni, delle esigenze e dei desideri del figlio minore, anche durante la settimana nei giorni di martedì e mercoledì comprensivo della cena e pernottamento presso l'abitazione paterna oppure dei nonni paterni, salvo diversi accordi genitoriali;
c) durante le vacanze scolastiche estive: per due settimane consecutive da concordarsi con la Sig.ra a mezzo di posta elettronica e/overbalmente entro il mese di aprile di ciascun anno, Parte_1 compatibilmente con gli impegni lavorativi e con la disponibilità delle ferie di entrambi i genitori;
d) durante le vacanze scolastiche natalizie trascorrerà il periodo per metà con il padre e Per_1 per metà con la madre in via alternata di anno in anno nei seguenti periodi: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, dando atto che trascorrerà il giorno 24 dicembre Per_1 con il papà
ed i giorni 25 e 26 dicembre con la mamma;
e) durante i ponti e le vacanze scolastiche secondo i criteri di alternanza e di equa ripartizione dei tempi atti alla migliore coltivazione dei rapporti genitoriali;
f) resta inteso che i genitori reciprocamente si comunicheranno il luogo in cui trascorreranno le vacanze con e che provvederanno al mantenimento del figlio in via diretta nel periodo in Per_1 cui il minore sarà con il genitore durante la vacanza.
5) Dare atto che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto Per_1 dei bisogni, delle necessità, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso. 6) Dare atto che il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , si Parte_2 Per_1 obbliga a versare alla Sig.ra - con decorrenza dal mese di aprile 2024 - la somma Parte_1 mensile di euro 250,00(duecentocinquanta/00), importo da corrispondersi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT costo vita, a decorrere dal mese di settembre 2025con base settembre 2024.
7) Dare atto che il Sig. , a titolo di integrazione al mantenimento del figlio , Parte_2 Per_1 concorrerà altresì al pagamento nella misura del 70% delle spese extra-assegno secondo le “Linee
Guida concernenti le spese per i figli”, approvate dal Tribunale di Monza. Resta inteso che la restante quota del 30% delle spese extra-assegno, saranno poste a carico della Sig.ra Pt_1
[...]
Per tutto quanto concerne le spese extra-assegno, le parti dichiarano di aver ricevuto dai rispettivi difensori copie del Protocollo in essere al Tribunale di Monza (Prot.1377/18), che qui è da intendersi riportato integralmente ed al quale le parti dichiarano concordemente di rimettersi.
8) Dare atto che il Sig. provvederà al pagamento nella misura del 70% delle spese Parte_2 veterinarie e di cura del cane previamente concordate fra le parti e documentate, Parte_4 mediante rimborso alla Sig.ra - che corrisponderà la restante quota del 30% - delle Parte_1 anticipazioni sostenute.
9) Le parti danno atto che gli assegni per il nucleo familiare, tra cui l'assegno unico e universale
(AUU), saranno percepiti e riscossi in via integrale dalla Sig.ra Parte_1
10) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare ad ogni assegno di mantenimento.
11) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche con l'iscrizione del figlio minore . Per_1
12) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Motivi della decisione
Premesso che:
hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato il figlio Parte_1 Parte_2
a Milano in data 22 ottobre 2008; Per_1
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- le spese, in considerazione della natura e dell'esito del procedimento possono essere integralmente compensate
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, così provvede: Parte_2 1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 28 novembre 2024.
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Pisani Maria Cristina che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente a [...]C.F._2
Milano, in Via Adige n. 15, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Andrea Perron- Cabus che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dare atto che l'affidamento del figlio minore , di anni 15 verrà attuato in forma Persona_1 condivisa, con collocazione prevalente presso la madre con la quale in Sesto San IO (MI), Via
Sardegna n. 30, viene fissata la sua residenza anagrafica e dimora abituale.Il Sig. Parte_2 dichiara di aver già trasferito domicilio e dimora in Milano, Via Adige n. 15, portando con sé tutto quanto di sua proprietà.
2) Dare atto che la casa familiare sita in Sesto San IO (MI) Via Padre Ravasi n. 95, di proprietà del Sig. , è stata venduta a terzi il giorno 15 aprile 2024, al prezzo complessivo Parte_2 di euro 279.000,00 (di cui euro 97.500,00 sono stati utilizzati per estinguere il mutuo residuo che gravava sull'immobile alienato).
Al fine di definire e conguagliare i rapporti economici e personali tra le parti,il Sig. ha Parte_2 provveduto al pagamento in favore della Sig.ra della somma di euro 70.000,00 Parte_1
(settantamila/00) così suddivisa:
- euro 5.000,00 (cinquemila/00) corrisposti al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita;
- euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) corrisposti a mezzo di nn. 2 bonificibancari di cui euro
35.000,00 (trentacinquemila/00) in data 23.07.2024 ed euro 30.000,00 (trentamila/00) in data
24.07.2024;
In accordo con la Sig.ra il Sig. ha provveduto in data 30 luglio 2024 Parte_1 Parte_2 all'acquisto di Buono Fruttifero Postale n. 123451970 del valore di euro 10.000,00 (diecimila/00) avente scadenza il 22 ottobre 2026, intestato al figlio minore 3) Dare atto che la Sig.ra Per_1 ha provveduto nel mese di marzo 2024 ad inoltrare disdetta al Sig. Parte_1 Parte_3 dal contratto di locazione relativo all'immobile sito in Sesto San IO, Via Dante Alighieri n.
121.
4) Dare atto che il Sig. , salvo diversi accordi genitoriali e comunque sempre Parte_2 compatibilmente alle esigenze di studio e alla volontà di , potrà vedere e tenere con sé il Per_1 figlio:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì prima di cena sino alla domenica prima di cena allorquando rientrerà presso la residenza materna;
Per_1
b) nel rispetto degli impegni, delle esigenze e dei desideri del figlio minore, anche durante la settimana nei giorni di martedì e mercoledì comprensivo della cena e pernottamento presso l'abitazione paterna oppure dei nonni paterni, salvo diversi accordi genitoriali;
c) durante le vacanze scolastiche estive: per due settimane consecutive da concordarsi con la Sig.ra a mezzo di posta elettronica e/overbalmente entro il mese di aprile di ciascun anno, Parte_1 compatibilmente con gli impegni lavorativi e con la disponibilità delle ferie di entrambi i genitori;
d) durante le vacanze scolastiche natalizie trascorrerà il periodo per metà con il padre e Per_1 per metà con la madre in via alternata di anno in anno nei seguenti periodi: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, dando atto che trascorrerà il giorno 24 dicembre Per_1 con il papà
ed i giorni 25 e 26 dicembre con la mamma;
e) durante i ponti e le vacanze scolastiche secondo i criteri di alternanza e di equa ripartizione dei tempi atti alla migliore coltivazione dei rapporti genitoriali;
f) resta inteso che i genitori reciprocamente si comunicheranno il luogo in cui trascorreranno le vacanze con e che provvederanno al mantenimento del figlio in via diretta nel periodo in Per_1 cui il minore sarà con il genitore durante la vacanza.
5) Dare atto che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto Per_1 dei bisogni, delle necessità, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso. 6) Dare atto che il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , si Parte_2 Per_1 obbliga a versare alla Sig.ra - con decorrenza dal mese di aprile 2024 - la somma Parte_1 mensile di euro 250,00(duecentocinquanta/00), importo da corrispondersi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT costo vita, a decorrere dal mese di settembre 2025con base settembre 2024.
7) Dare atto che il Sig. , a titolo di integrazione al mantenimento del figlio , Parte_2 Per_1 concorrerà altresì al pagamento nella misura del 70% delle spese extra-assegno secondo le “Linee
Guida concernenti le spese per i figli”, approvate dal Tribunale di Monza. Resta inteso che la restante quota del 30% delle spese extra-assegno, saranno poste a carico della Sig.ra Pt_1
[...]
Per tutto quanto concerne le spese extra-assegno, le parti dichiarano di aver ricevuto dai rispettivi difensori copie del Protocollo in essere al Tribunale di Monza (Prot.1377/18), che qui è da intendersi riportato integralmente ed al quale le parti dichiarano concordemente di rimettersi.
8) Dare atto che il Sig. provvederà al pagamento nella misura del 70% delle spese Parte_2 veterinarie e di cura del cane previamente concordate fra le parti e documentate, Parte_4 mediante rimborso alla Sig.ra - che corrisponderà la restante quota del 30% - delle Parte_1 anticipazioni sostenute.
9) Le parti danno atto che gli assegni per il nucleo familiare, tra cui l'assegno unico e universale
(AUU), saranno percepiti e riscossi in via integrale dalla Sig.ra Parte_1
10) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare ad ogni assegno di mantenimento.
11) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche con l'iscrizione del figlio minore . Per_1
12) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Motivi della decisione
Premesso che:
hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato il figlio Parte_1 Parte_2
a Milano in data 22 ottobre 2008; Per_1
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- le spese, in considerazione della natura e dell'esito del procedimento possono essere integralmente compensate
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, così provvede: Parte_2 1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 28 novembre 2024.
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi