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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, dato atto della trattazione della presente controversia (N. 7235/2023 R.G.), in data 6.06.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. ; Parte_1
Ricorrente
E
, Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. TOSCANO NICOLA ROBERTO;
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/07/2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
la cartella di pagamento n. 01420200045804957000, notificata a mezzo pec in data 24.05.2022 dalla
, con la quale gli era intimato il pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
(d'ora in poi, anche solo ), dell'importo di euro Controparte_1 CP_1
3.859,24, di cui euro 3.679,60 a titolo di contribuzione soggettiva ed integrativa non versata per l'anno 2014 comprese sanzioni ed interessi ed euro 173,66 per sanzioni rinvenienti dalla violazione dell'art. 9 della l. n. 141 del 1992 per irregolarità nella trasmissione delle dichiarazioni relative agli anni 2016 e 2017.
Con memoria datata 9.03.2023 si costituiva la , Controparte_1
chiedendo il rigetto della opposizione.
Depositate in data 30.05.2025 da parte di le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa. CP_1
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1 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge
18 giugno 2009, n. 69.
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In breve i fatti di causa.
Non è in contestazione tra le parti che , iscritto all'Albo degli Avvocati del foro di Parte_1
Bari dal 1980 ed alla Cassa dal 1983, era ammesso come da nota del 26.06.2015, versata in atti, alla pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.12.2013.
Risulta, altresì, che la riscontrando la domanda di pensione di vecchiaia proposta dallo stesso CP_1
in data 30.09.2014 - con la quale il ricorrente comunicava i redditi professionali prodotti nel Pt_1
2012, 2013 e 2014 e presentava istanza di regolarizzazione spontanea ex art. 14 del Nuovo
Regolamento per la disciplina delle sanzioni – accoglieva la istanza di regolarizzazione ed applicando la relativa procedura, comunicava con nota del 7.01.2014, al , la sussistenza di un debito Pt_1
contributivo pari ad euro 8.836,83, così come ricalcolato, significandogli, contestualmente, la possibilità di effettuare il pagamento mediante compensazione con gli arretrati di pensione netti già maturati;
modalità cui aderiva il con nota del 23.06.2015, comunicata alla a mezzo Pt_1 CP_1
pec.
Deduce il con la opposizione che a seguito della avvenuta compensazione alcun credito Pt_1
residuava in favore della alla data del suo avvenuto pensionamento, sicché del tutto inesistente CP_1 era da ritenersi, in primis, la pretesa contributiva azionata dall' a mezzo della Controparte_3
impugnata cartella di pagamento, a titolo di contributi (soggettivo ed integrativo) per l'anno 2014.
Sul punto la rivendicando il proprio credito ha, a sua volta, dedotto a fondamento della propria CP_1
pretesa, che la compensazione di cui alle note del 7.01.2015 e del 5.03.2015 riguardava le annualità
2008-2010-2011-2012 e 2013, con l'esclusione dell'anno 2014 in relazione al quale veniva emessa la cartella impugnata.
A conferma di ciò, ha evidenziato parte resistente che, a seguito della ammissione a pensione del e della compensazione del credito contributivo con gli arretrati già maturati di pensione, vi Pt_1
fu lo sgravio dei crediti riguardanti le sole annualità dal 2008 al 2013, iscritte nei ruoli 2012 e 2014
(vd. pag. 8 della memoria di . CP_1
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Risulta dalla cartella opposta (doc.1, allegato al fascicolo telematico di parte opponente) che gli importi iscritti a ruolo originano dall'asserito mancato pagamento per la annualità 2014, da parte del
2 , della contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta ai sensi dell'art. 10 e 11 della l. 576 Pt_1
del 1980, oltre alle sanzioni e agli interessi causati dagli omessi versamenti contributivi per un importo calcolato, complessivamente, in euro 3.679,60, nonché per la ulteriore minore somma di euro
173,66 a titolo di sanzione, relativamente alle annualità 2016 e 2017, per irregolare dichiarazione in violazione di quanto prescritto dall'art. 9 della l. n.141/92.
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La opposizione è fondata.
Ritiene questo giudice che la tesi difensiva di sia rimasta priva di riscontro. CP_1
Incombeva, infatti, in base alle regole di riparto degli oneri probatori in materia, sulla la prova CP_1
della sussistenza del proprio credito.
Ed, invero, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ne consegue che nel presente giudizio, promosso per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo azionato dall'Ente previdenziale, grava su la prova dei fatti costitutivi del credito CP_1
preteso.
Occorre, pure, ricordare che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede, altresì, che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice
(petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353 cit, come pure: Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
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Facendo applicazione dei suddetti principi, a fronte della domanda di pensionamento del Pt_1
(con specifica indicazione dei redditi prodotti anche per l'annualità 2014) e della successiva attivazione della procedura di regolarizzazione da parte di con la definitiva quantificazione CP_1 dell'importo di euro 8.836,83 ancora dovuto, portato in compensazione e successivamente effettivamente compensato, gli argomenti difensivi di appaiono del tutto generici. CP_1
Ed, invero, rimane non chiarito perché l'importo comunicato dalla Parte_2
al , con nota del 5.03.2015, non comprendesse l'annualità 2014
[...] Pt_1
benché, nella istanza di regolarizzazione formulata dal professionista, con la domanda di
3 pensionamento – cui seguiva la compensazione – i redditi relativi alla suddetta annualità fossero stati dichiarati.
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Quanto alla sanzione amministrativa di euro 173,76, per ritardata comunicazione dei redditi per l'anno 2016 e 2017, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro richiarato dallo stesso ricorrente (Cass. n. 9310 del 22.03.2022), in questa materia trovano applicazione gli art. 13 e 14 della l. n. 689/81 con la conseguenza che, a fronte del termine ultimo per l'invio delle dette dichiarazioni reddituali previsto, rispettivamente, per l'anno 2016 al 30.09.2017 e per l'anno 2017 al 30.09.2018, la relativa contestazione da parte di è avvenuta solamente in CP_1
data 28.05.2019.
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Ne deriva l'accoglimento della opposizione.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso la cartella di pagamento n.
01420200045804957000, presentata da nei confronti di Parte_1 [...]
, con ricorso depositato il 05/07/2022, Controparte_1 così provvede:
- accoglie la opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto dal alla l'importo di Pt_1 CP_1 euro 3.859,24 portato dalla cartella di pagamento n. 01420200045804957000, notificata in data
24.05.2022;
- condanna al pagamento delle spese Parte_2 processuali che liquida in euro 890,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 6.06.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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