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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 02/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 357/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.SS Marina Caparelli Presidente
Dott.SS Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 357/2023 RG, promoSS con atto di citazione in appello notificato il 13.10.2023
DA
(C.F. ) con i proc. e dom. avv. Parte_1 C.F._1
Gabriella De Nardo del Foro di Udine e avv. Federica Stradella del Foro di Trieste giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ) con il proc. e dom. avv. Maurizio De Controparte_1 CodiceFiscale_2
Angelis del Foro di Trieste giusta procura in atti;
-APPELLATO-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 206/2023 del Tribunale di Trieste di data 12.04.2023
(dott.SS Sabrina Cicero – R.G. 1335/2020), pubblicata in data 13.04.2023, non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 23.10.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 12.03.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Trieste adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
in totale riforma della sentenza n. 206/2023 del Tribunale di Trieste di data 12.04.2023 (dott.SS
Sabrina Cicero – R.G. 1335/2020), pubblicata in data 13.04.2023, non notificata,
Nel merito:
in accoglimento del presente appello per i motivi dedotti, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano: “rigettare la domanda dell'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto”. Previa revoca del capo della sentenza di condanna delle spese di lite del primo grado di giudizio a carico della prof. disporre la rifusione delle spese di Parte_1
lite sia del presente grado di giudizio, sia di quello precedente.
In via istruttoria:
Si insiste affinché la Corte d'Appello di Trieste adita voglia dare ingresso alle prove orali e a tutte le istanze istruttorie richieste e non ammesse nel giudizio di primo grado.
La prof. pertanto, senza voler invertire l'onere probatorio, chiede di essere ammeSS a Parte_1
provare le seguenti circostanze:
1. Vero che la prof.SS ed il dott. hanno intrecciato una relazione sentimentale nel Parte_1 CP_1
maggio 2002, che è durata senza soluzione di continuità sino a metà del 2011
Testi: , e dr.SS dr. dr.SS Testimone_1 Tes_2 Tes_3 PEona_1 PEona_2
, dr.SS , Dr dr.SS PEona_3 PEona_4 PEona_5 PEona_6
2 2. Vero che, dopo un breve allontanamento, tale relazione è ripresa – seppure con caratteristiche amicali – all'inizio del 2012 e sino al 2014
Testi: , dr.SS , e dr.SS dr.SS Testimone_1 PEona_3 Tes_2 Tes_3 PEona_1
, dr. PEona_6 PEona_2
3. Vero che la relazione è ripresa, anche con il trasferimento della prof.SS presso Parte_1
l'abitazione del dott. , sia perché egli aveva gravi problemi di salute e al rientro da un ricovero CP_1
ospedaliero aveva necessità di essere accudito, sia per prestare sostegno emotivo e psicologico alla figlia di questi, Tes_1
Testi: , dr.SS , e dr.SS , dr.SS Testimone_1 PEona_3 Tes_2 Tes_3 PEona_4
. dr. PEona_6 PEona_2
4. Vero che sin dall'inizio della relazione sentimentale tra la prof.SS ed il dott. , la Parte_1 CP_1
Tes_ figlia di quest'ultimo, ha partecipato alla vita della coppia
Testi: , dr.SS , dr.SS , e dr.SS Testimone_1 PEona_3 PEona_4 Tes_2 Tes_3
dr. dr.SS , dr. PEona_5 PEona_2 PEona_6 PEona_7
5. Vero che all'epoca dell'inizio della relazione sentimentale, soffriva per la conflittualità tra i Tes_1
genitori, separatisi poco tempo prima
Testi: , dr.SS , e Testimone_1 PEona_4 PEona_1 Tes_2 Tes_3
6. Vero che, proprio a causa di detta conflittualità, non appena raggiunse la maggiore età, ha Tes_1
voluto lasciare la casa materna per vivere in uno degli appartamenti dell'amica del padre, sig.ra
[...]
Pt_2
Testi: , e Dr.SS Testimone_1 Tes_4 Tes_3 PEona_1
7. Vero che la madre di in detta occasione si è opposta a tale decisione, sul presupposto che la Tes_1
figlia non fosse autonoma, nonostante avesse sempre negato in paSSto le oggettive difficoltà
della steSS, e intentò una vertenza legale per opporsi a tale trasferimento
Testi: , avv. Cosimo D'AleSSndro, avv. Diego D'AleSSndro Testimone_1
3 Vero che, anche in tal caso, la prof.SS aveva sostenuto psicologicamente e fattivamente Parte_1
accompagnando il dott. e la figlia dal legale che ha seguito la questione, supportando Tes_1 CP_1
entrambi e collaborando per la risoluzione della problematica
Testi: , avv. Cosimo D'AleSSndro, avv. Diego D'AleSSndro, Dr.SS , Testimone_1 PEona_3
Dr.SS PEona_5
9. Vero che durante il lungo rapporto sentimentale tra il padre e la prof.SS si Tes_1 Parte_1
rivolgeva costantemente a quest'ultima, anche alla luce delle difficoltà relazionali che intercorrevano tra la steSS e la propria madre
Testi: , Dr.SS , Dr.SS dr.SS e dr.SS Testimone_1 PEona_4 PEona_8 PEona_3
PEona_5
Tes_ 10. Vero che i problemi cognitivi e sociali di erano derivati da un parto prematuro e con un idrocefalo e un intervento cerebrale conseguente, ripetuto poi a 4 anni, per il quale poi è stata ricoverata successivamente nel reparto di Neurochirurgia a Udine
Testi: dr.SS , e , dr.SS dr PEona_4 Tes_3 PEona_9 PEona_1 PEona_2
11. Vero che la madre di ha sempre negato tali difficoltà, soprattutto quelle legate agli Tes_1
apprendimenti scolastici e alla sfera sociale
Testi: Dr.SS , dr. dr.SS dr.SS e PEona_4 PEona_7 PEona_8 PEona_5 Tes_3
PEona_9
12. Vero che ha deciso insieme alla prof.SS e al padre di intraprendere un percorso Tes_1 Parte_1
diagnostico e di ricevere un conseguente supporto psicologico e cognitivo, che per anni ha mantenuto,
anche durante l'Università
Testi: , Dr.SS , dr.SS dr.SS Testimone_1 PEona_4 PEona_8 PEona_5
13. Vero che il dott. imputava le difficoltà comportamentali e di apprendimento di a CP_1 Tes_1
lentezza e a poco impegno della steSS
4 Testi: Dr.SS , dr.SS dr. dr.SS dr. PEona_4 PEona_8 PEona_7 PEona_5 [...]
Per_3
14. Vero che ciò provocava nel dott. delusione e frustrazione CP_1
Testi: , Dr.SS , dr.SS dr. dr.SS Testimone_1 PEona_4 PEona_8 PEona_7 Per_5
dr.
[...] PEona_3
15. Vero che la prof.SS ha sostenuto sia il dott. , sia nella gestione delle Parte_1 CP_1 Tes_1
suddette problematiche, sia da un punto di vista affettivo, sia da un punto di vista professionale
Testi: , Dr.SS , dr.SS dr. dr.SS Testimone_1 PEona_4 PEona_8 PEona_7 Per_5
dr.
[...] PEona_3
16. Vero che la prof.SS partecipava fattivamente alla gestione familiare e si occupava delle Parte_1
esigenze di Pt_3
, e , Dr.SS , dr. Dr.SS
[...] Testimone_1 Tes_3 PEona_9 PEona_4 PEona_7 [...]
, dr.SS Per_3 PEona_10
17. Vero che la prof.SS si è occupata di tutti gli aspetti della vita di quali ad esempio, Parte_1 Tes_1
insegnarle un metodo di studio, insegnarle a sciare, nuotare, fare snorkeling, a immergersi
Testi: , e , dr.SS , dr.SS , dr. Testimone_1 Tes_3 PEona_9 Testimone_5 PEona_3
dr. PEona_10 PEona_2
18. Vero che la prof.SS è stata altresì di sostegno a nei suoi primi rapporti sentimentali Parte_1 Tes_1
Testi: , dr.SS dr.SS , e , dr.SS Testimone_1 PEona_8 PEona_3 Tes_3 PEona_9
, dr.SS PEona_6 PEona_10
19. Vero che quando la relazione sentimentale tra la prof.SS ed il dott. si è Parte_1 CP_1
interrotta nel 2014, l'odierna convenuta ha continuato a coltivare il rapporto affettivo con tant'è Tes_1
che anche recentemente quest'ultima le ha telefonato per trovare conforto in relazione ad alcune sue preoccupazioni
Testi: , dr.SS Testimone_1 PEona_8
5 20. Vero che la prof.SS e hanno coltivato il rapporto anche recentemente, a mezzo Parte_1 Tes_1
whatsapp, come da documenti che si rammostrano (doc. da 3 a 9)
Testi: Testimone_1
21. Vero che anche la psicologa che ha supportato dott.SS si è rivolta alla Tes_1 PEona_8
prof.SS in quanto al corrente del rapporto affettivo che ancora esiste tra le stesse, come da Parte_1
documenti che si rammostrano (doc. 10, 11 e 12)
Testi: dr.SS PEona_8
22. Vero che anche la prof.SS ed il dott. hanno continuato a sentirsi e a vedersi Parte_1 CP_1
anche dopo la ceSSzione del rapporto sentimentale al fine di discutere i problemi di a volte Tes_1
anche unitamente alla steSS
Testi: , dr.SS Dr. Testimone_1 PEona_8 PEona_3
23. Vero che, proprio sulla base delle caratteristiche del suddetto legame, il dott. si era CP_1
determinato ad effettuare dei versamenti di denaro alla prof.SS sia per contribuire al Parte_1
menage familiare, sia in relazione alla condivisione della scelta inerente all'acquisto della casa di
Per_1
da parte dell'odierna convenuta
Testi: dr.SS , dr.SS dr.SS . PEona_6 PEona_10 PEona_3
24. Vero che a tale ultimo proposito, va detto che egli anzi aveva caldeggiato tale acquisto proprio perché si ricollegava alle radici native di quest'ultima, adottate sin dall'inizio dal dott. e dalla CP_1
Per_1 figlia e concretizzatesi nella frequentazione di quei luoghi ( e , unitamente a PEona_12
comuni amici, dall'inizio della relazione nel 2002
Testi: , dr.SS dr.SS , Dr.SS , Testimone_1 PEona_10 PEona_3 PEona_4 CP_2
,
[...] PEona_13
PEo 25. Vero che il giorno del diciottesimo compleanno di il padre era in vacanza con il la Tes_1
madre era in viaggio in Bosnia, di talchè ella lo ha festeggiato con solo la prof.SS Parte_1
Testi: , dr.SS Dr.SS e dr.SS Testimone_1 PEona_8 PEona_3 PEona_5
6 26. Vero che la prof.SS ha convissuto per lunghi periodi con il dott. e nella Parte_1 CP_1 Tes_1
casa in via Capuano
Testi: , e , dr.SS , dr.SS Dr.SS Testimone_1 Tes_3 PEona_9 PEona_3 PEona_5
PEona_6
27.Vero che la prof.SS ha trascorso con il dott. e la figlia tutte le vacanze dal Parte_1 CP_1 Tes_1
2002 al 2011
Testi: , dr. dr.SS , Testimone_1 Tes_6 Tes_3 PEona_2 PEona_6
dr.SS , dr.SS PEona_3 PEona_10
27. Vero che la prof. ha convissuto con il dott. durante tutto il periodo di Parte_1 CP_1
permanenza continuativa della figlia a casa del padre, dopo il ricovero di quest'ultima in
Neurochirurgia a Udine
Testi: , dr.SS , e Testimone_1 PEona_3 Tes_2 Tes_3
28. Vero che la prof.SS ha convissuto con il dott. dal marzo 2004 ad aprile 2005, Parte_1 CP_1
ovvero dal momento in cui ha venduto la casa di via della Ginnastica e quello in cui ha terminato i lavori nella nuova casa di via Cordaroli, come da documenti che si rammostrano (docc. 13 e 14)
Testi: , e dr. dr.SS , dr.SS. Testimone_1 Tes_3 PEona_9 PEona_2 PEona_3
. PEona_6
29. Vero che fu proprio la prof.SS a suggerire e ad insistere affinchè il dott. si Parte_1 CP_1
sottoponesse ad una valutazione da parte di un esperto, in quanto aveva notato qualche problema di memoria a breve termine
Testi: dott.SS , dr.SS , dr.SS Testimone_7 PEona_3 PEona_6
30. Vero che fu difatti la prof.SS a contattare la dott.SS per una valutazione Parte_1 Tes_7
neuropsicologica
Testi: dott.SS , Dr.SS Testimone_7 PEona_3
7 31. Vero che la diagnosi ha confermato i suddetti problemi di memoria a breve termine segnalati e delle difficoltà a livello motorio
Testi: dott.SS Testimone_7
32. Vero che, nonostante detti problemi, il dott. svolgeva una vita quotidiana regolare CP_1
Testi: , dr.SS dr.SS , e Dr. Testimone_1 PEona_1 PEona_3 Tes_2 Tes_3
dr.SS PEona_2 PEona_6
33. Vero che il dott. , nella diagnosi del 2014, ha rilevato l'assenza di una base neurologica Per_15
alle difficoltà dimostrate dal dott. tant'è che è stata omeSS all'epoca una nuova valutazione CP_1
neurpsicologica
Testi: dott. , dr dr.SS Testimone_8 PEona_2 Testimone_7
34. Vero che il dott. è andato in pensione nel 2012 CP_1
Testi: dr. dr.SS PEona_2 PEona_1
35. Vero che il dott. , dopo il pensionamento, ha aperto uno studio privato di psichiatria, ove CP_1
ha regolarmente esercitato la professione di psichiatra sino al 2019
Testi: , dott. dott.SS , dr. Testimone_1 Testimone_9 PEona_6 PEona_2
36. Vero che il decadimento cognitivo del dott. è divenuto significativo dal 2018 in poi CP_1
Testi: dott. , dr.SS dr. Testimone_8 PEona_8 PEona_2
37. Vero che l'immobile di Via Capuano di proprietà del dott. è costituito da giardino, CP_1
garage, posto auto e 3 appartamenti, di cui uno sito al piano terra costituito da soggiorno con angolo cottura, camera e bagno, uno al primo piano, costituito da cucina, grande soggiorno, camera e bagno e un'altro su due piani, di cui uno con cucina, grande soggiorno, camera e bagno e la mansarda,
costituita da due camere, uno studio, il bagno e una terrazza
Testi: , e dr.SS Testimone_1 Tes_4 Tes_3 PEona_3
Richiesta di esibizione
8 Si chiede che il Giudice ordini al dott. l'esibizione della propria documentazione fiscale da CP_1
cui emerge la propria situazione reddituale degli ultimi 10 anni.
L'odierna appellante si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova formulati dal dott. , CP_1
sia a prova diretta, sia a prova contraria, nel giudizio di primo grado e riproposti nel presente giudizio di appello, in quanto irrilevanti.
Nella denegata ipotesi di ammissione degli stessi, la prof.SS chiede di essere ammeSS a Parte_1
prova contraria diretta con i seguenti testi:
, e dr.SS dr. dr.SS Testimone_1 Tes_2 Tes_3 PEona_1 PEona_2 [...]
, dr.SS , Dr dr.SS , dr. avv. Per_3 PEona_4 PEona_5 PEona_6 PEona_7
Cosimo D'AleSSndro, avv. Diego D'AleSSndro, Dr.SS dr.SS dr.SS PEona_8 PEona_10
, , dr. , dott.SS dott. Testimone_5 CP_2 Testimone_10 Testimone_7 Tes_8
, dott.
[...] Testimone_9
Inoltre, in caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, alla luce del contenuto degli stessi,
l'odierna appellante, sempre senza voler invertire l'onere probatorio, chiede di essere ammeSS a prova contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova (indicati con numerazione progressiva rispetto a quelli di cui alla 2^ memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di data 12.3.2021):
Tes_ 38. Vero che la prof.SS ha trascorso con il dott. e le vacanze dal 2002 al Parte_1 CP_1
2011 in vari luoghi, quali ad esempio, in Valcamonica (Edolo) e in Val Badia, al mare soprattutto a
Lussino, ove nel periodo estivo essi prendevano in affitto un appartamento per almeno due settimane con e a Lignano, ospiti del dott. o in affitto, a Roma e nelle Langhe;
Tes_1 Per_2
Testi: , dr.SS , dr.SS dr. dr.SS Testimone_1 PEona_3 PEona_10 PEona_16 Tes_5
, dr. dr. ;
[...] PEona_2 Testimone_10
39. Vero che la dottoreSS è stata ospite del dott. PEona_3 CP_1
9 e della prof. quando essi erano in ferie a Lussino e a Lignano, negli appartamenti che essi Parte_1
di volta in volta occupavano;
Teste: dott.SS ; PEona_3
40. Vero che ha imparato i rudimenti iniziali dello sci alla scuola di Pedraces, mentre la prof.SS Tes_1
le ha insegnato a scendere le piste blu e rosse Parte_1
Testi: , dr.SS dr. dr.SS , dr. Testimone_1 PEona_10 PEona_16 Testimone_5 Per_2
dr.
[...] Testimone_10
41. Vero che ha frequentato corsi di nuoto presso la piscina comunale di Staranzano, ma ha Tes_1
imparato a nuotare e a fare snorkeling in mare durante le vacanze estive a Lussino e a Trieste, grazie agli insegnamenti della prof.SS Parte_1
Testi: , dr.SS Testimone_1 PEona_3
42. Vero che è stata seguita alle superiori dalla psicologa dott.SS per Testimone_1 PEona_8
essere sostenuta nell'elaborare un metodo di studio, su consiglio della prof. e della dr.SS Parte_1
, dopo la diagnosi a di Disturbi di Apprendimento Scolastico-DAS, presso il PEona_4 Tes_1
reparto di Neuropsichiatria dell'Ospedale Burlo Garofolo, a cui l'aveva indirizzata l'odierna resistente
Testi: , dr.SS Testimone_1 PEona_4
43. Vero che prima che intervenisse la dr.SS durante le scuole medie, la prof. PEona_8
ha supportato nello sviluppare un metodo di studio, nei giorni in cui ella stava dal Parte_1 Tes_1
padre
Testi: , dr.SS Testimone_1 PEona_4
44. Vero che, durante la presa in carico di da parte del reparto di Neuropsichiatria Infantile Tes_1
dell'Ospedale Burlo Garofolo, vi erano stati dei dissidi tra i genitori della steSS, in quanto la madre negava i problemi cognitivi della figlia, sia nei colloqui con la dr.SS presso il reparto PEona_4
10 di neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Burlo Garofolo, sia nei colloqui con la scuola superiore frequentata da Tes_1
Testi: Dr.SS , Dr. PEona_4 PEona_7
45. Vero che il dr. , al contrario, aveva riconosciuto i suddetti problemi cognitivi della figlia CP_1
con l'aiuto della prof.SS ed aveva accettato di sottoporre alla visita neuropsicologica Parte_1 Tes_1
all'Ospedale Burlo Garofolo
Testi: Dr.SS , Dr. PEona_4 PEona_7
46. Vero che la madre di ha riconosciuto i problemi della figlia solo dopo la diagnosi da parte Tes_1
del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell'Osp. Burlo Garofolo e li ha poi strumentalizzati per tentare di impedire a di lasciare la casa materna alla maggiore età, intentando una vertenza legale Tes_1
Testi: dr.SS , avv. Cosimo D'aleSSndro, avv. Diego D'AleSSndro PEona_4
47. Vero che il rapporto tra e la prof.SS era fondato su un sentimento di affetto Tes_1 Parte_1
reciproco e quest'ultima ha rappresentato un punto di riferimento per la prima, anche successivamente alla fine della relazione sentimentale tra le parti, come da documenti che Le si rammostrano (docc.
da 3 a 12)
Testi: Dr. e la moglie Dr.SS , Dr.SS PEona_9 Tes_3 PEona_3 PEona_1
dr.SS dr.SS , dr.SS PEona_5 PEona_4 PEona_10
La prof.SS chiede, in riferimento alla mail di data 13.01.14, allegata sub PEona_17
doc. 20 nel giudizio di primo grado, l'ammissione dell'interrogatorio formale del dott. CP_3
sul seguente capitolo di prova:
[...]
47) Vero che in data 13.01.14 ad ore 18.48, Lei ha inviato la mail (doc 20) che le si rammostra, con il seguente contenuto:
Per_1
mi spiace che tu viva i miei prestiti come ricatto economico e modalità di
11 condizionare la relazione affettiva. Ma la tua esigenza di autonomia/realizzazione abitativa nasceva da prima del nostro rapporto, dalla tua storia precedente e forse atavica;
io ne sono stato toccato quando stavamo bene insieme e mi sono disposto ad aiutarti a realizzarla.
Dopo l'acquisto, alla nostra separazione non mi pareva giusto farti arretrare sul tuo obiettivo, dato che io non avrei avuto un bisogno specifico, se non blandire la mia rabbia. Considera che per te, più
che per altri, questo ti permetteva di radicarti nella tua terra in libertà, senza dipendere da altri..
quindi non mi pareva solo un problema economico, né per te, né per me.
Nè però puoi dequalificarlo, perché quei soldi erano frutto di sudori e tramite di possibilità
esistenziali.
Come tu mi hai aiutato nella mia paternità e un pò nella sistemazione della mia casa tempo fa, anche nella nostra separazione e nella ridefinizione economica mi pareva sensato tentare di salvare capra e cavoli per me e per te, col minor danno reciproco.
Non condivido che tu ti nasconda questi aspetti ed il loro legame con i rispettivi progetti esistenziali e l'affettività concreta e che tu mi tratti come un semplice portatore di denaro (che forse avrebbe richiesto qualche interesse e qualche garanzia in più, in vista del fatto che nè io nè Tes_1
beneficerebbero di questo se non fra anni/decenni .. o forse mai, se moriamo prima di te). Chi farebbe un investimento così se non per proteggere anche l'interesse del titolare?
Non vorrei che tu continuassi a vivere questo come un ricatto affettivo ed un muro fra noi, ma come una disponibilità a farti vivere bene con me o senza di me.., però almeno nella chiarezza!
Nella ripresa del nostro rapporto, quasi 2 aa fa, nonostante l'ingresso economico e titolare di tua cugina, di fronte al tuo discorso sulle difficoltà di pagare i restauri, mi pare ci sia stato un accordo fra noi 2, fra tacito ed esplicito, per aggiungere altri miei fondi (della liquidazione), nonostante la casa fosse ormai strutturata quasi solo per te (e ciò mi pare ti rende fastidioso condividerla) o il resto previsto per tua cugina.
12 A ciò si aggiungono le tue problematiche di salute e forse un tuo orgoglio di troppo, per cui alla fine tu vivi male la mia presenza e la relazione affettiva salta ad ogni tua ulteriore irritazione.
Io continuo ad essere intereSSto a te e volerti bene, e la mia rabbia è solo l'effetto del fatto che tu non mostri di vedere questi aspetti, ma vorrei che tu ne prendessi atto e che i tuoi comportamenti dessero spazio non solo al tuo orgoglio, ma anche all'affetto per me (se ne hai ancora).
Se effettivamente hai ancora interesse per me, ti chiederei continuità anche nel poco tempo, però
tempo concreto, con uno sguardo sulle tue ma anche sulle mie aspettative/difficoltà.
Sennò, pur con mio dispiacere, chiudiamo e stop.
Con affetto, ” CP_3
In caso di esito negativo dell'interrogatorio formale, si chiede consulenza tecnica d'ufficio sul supporto informatico della prof.SS e sulla sua casella di posta elettronica per la verifica di Parte_1
quanto allegato in giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza e deduzione reietta
Nel merito
1) rigettare l'impugnazione proposta in quanto infondata per le causali di cui in narrativa;
2) Con vittoria di spese.
In via istruttoria
In via istruttoria questa difesa, pur ritenendo la causa sufficientemente provata dalla produzione documentale e dagli scritti difensivi, rinnova tutte le istanze istruttorie di cui all'atto di citazione dd.
18/02/2020 e memorie dd. 09/02/2021, dd. 11/03/2021 e dd. 01/04/2021 e precisazioni delle conclusioni dd. 13/12/2022 che qui si devono intendere interamente riproposte e si ripropongono.
1) Vero che tra i signori e vi è stata una relazione Controparte_1 Parte_1
sentimentale? 13 2) Vero che il dr. ha aiutato economicamente la dr. nell'acquisto della casa di CP_1 Parte_1
Per_1
?
3) Vero che il dr. ha versato degli assegni alla dr. CP_1 Parte_1
Testi: ; in Testimone_1 PEona_2 PEona_13 Tes_11 Per_13 PEona_10
In contestazione alla ricostruzione fattiva di controparte sul supposto contributo posto in essere dalla prof.SS nella crescita della figlia del dr. , tale da giustificare una donazione Parte_1 CP_1
remuneratoria, senza che ciò poSS comportare un'inversione dell'onere della prova su tali circostanze, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
4) Vero che ha vissuto nell'appartamento della madre fino a dicembre 2014? Testimone_1
5) Vero che si è trasferita a vivere in via Capuano 2 nell'appartamento del piano terra Testimone_1
di proprietà del padre solo a fine dicembre del 2014?
6) Vero che , durante la relazione sentimentale tra il dr. e la prof. Testimone_1 CP_1 Parte_1
vedeva il padre esclusivamente nei giorni stabiliti dal Tribunale in sede di omologa dd. 26/07/2002?
7) Vero che ha imparato a sciare alla scuola di sci a Pedraces in Val Badia? Testimone_1
8) Vero che ha imparato a nuotare in piscina a Staranzano dove veniva accompagnata Testimone_1
dalla madre o dal padre?
9) Vero che è stata seguita alle superiori dalla psicologa dott.SS per Testimone_1 PEona_8
essere sostenuta nell'elaborare un metodo di studio?
10) Vero che agli incontri con la psicologa erano sempre presenti entrambi i genitori PEona_8
che concordemente seguivano la crescita della figlia Tes_1
11) Vero che la crescita di era seguita da entrambi i genitori in maniera concorde partecipando Tes_1
insieme ai vari eventi della vita della figlia?
12) Vero che il rapporto tra e la prof.SS era solo di natura amicale, non Tes_1 Parte_1
particolarmente profondo?
13) Vero che il rapporto tra e la prof.SS si è interrotto con il venir meno della Tes_1 Parte_1
relazione sentimentale con il dott. ? CP_1
14 14) Vero che la prof.SS ed il dr. durante la loro relazione sentimentale hanno Parte_1 CP_1
convissuto in via Capuano 2 esclusivamente per alcuni mesi dopo la vendita dell'immobile di via
Ginnastica 50, durante il periodo di ristrutturazione dell'appartamento acquistato dalla prof. Parte_1
in via Cordaroli n. 8 nel marzo 2004?
Testi: e Testimone_1 Tes_12 PEona_8
In contestazione alla dichiarazione della prof.SS che l'importo di 209.000 euro sarebbe Parte_1
stato versato dal dr. con animus donandi per retribuire una supposta attività professionale CP_1
della steSS, si depositano le mail dd. 01/01/2014 ore 20.24 (DOC 12) e la mail dd. 15/01/2014 ore
17.35 (DOC 13) e si chiede che il Tribunale voglia disporre interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:
16) Vero che in data 01/01/2014 ore 20.24 ha inviato al dr. la e-mail (DOC 12) con il CP_1
seguente contenuto:
“Caro , CP_3
leggo ora qs tua mail e sono sinceramente stupita dei tuoi toni. Per tel volevo solo capire tempi e aspettative della tua proposta. Il tuo atteggiamento è stato veramente pesante….
Sarò brevissima: A proposito del rapporto, se ti senti trattato come uno straccio chiudi tu, xché dovrei farlo io?
A proposito di Mù: abbiamo comprato Mù insieme, poi ci siamo separati e tu hai voluto finanziare
PE e l'hai fatto con ambivalenze varie (hai sostenuto di farlo x me, hai sostenuto di continuare a
Per_2 farlo come investimento x ) Forse la primavera scorsa vevamo tentato di chiarire che la
Pa soluzione poteva essere soldi Mù vs casa di Trieste. La casa a l'hanno valutata più di 175.000 €.
Il testamento è pronto. Preferirei comunque parlarne a quattr'occhi al rientro.
Anna”
Interpello formale: prof.SS Parte_1
17) Vero che in data 15/01/2014 alle ore 17.35 ha inviato al dr. la e-mail (DOC 13) con il CP_1
seguente contenuto:
15 “Caro , CP_3
con questa mail mi stai dicendo che la tua terribile rabbia sia stata generata dal fatto che io non riconosco la componente affettiva dei tuoi finanziamenti a causa del mio orgoglio e che i problemi di salute mi complicano la vita e il tutto mi renderebbe irritabile e rifiutante nei tuoi confronti. Non ho mai vissuto i tuoi prestiti come ricatto, anche perché già dal testamento del 2009, ora annullato e sostituito, era molto chiaro che per te era un investimento. E non ho mai pensato che fossero finanziamenti privi di affettività da parte tua che li hai offerti, così come da parte mia che li ho accettati.
Il problema tra noi, sollevato in modo chiaro ed energico-aggressivo da te, è che ti senti trascurato e messo da parte, a vantaggio di altri legami amicali e famigliari. Se vai a rileggerti le precedenti mail e sms ne hai la testimonianza. Io ho patisco molto la tua rabbia, diventi impulsivo e aggressivo. Io ho l'impressione di essere ripiombata ai tempi precedenti la separazione, anche se in questa nuova versione non ci siamo strutturati come coppia.
Io ho pronta la nuova versione del testamento, se vuoi ci vediamo domani.
Ciao, anna”
Interpello formale: prof.SS Parte_1
18) Vero che la sua posta elettronica è Email_1
Interpello formale: prof.SS Parte_1
19) Vero che nel computer e sulla casella di posta elettronica del dr.
[...]
sono presenti le e-mail dd. 01/01/2014 (DOC 12) e dd. 15/01/2014 Email_2
(DOC 13) che si rammostrano al teste provenienti da Email_1
Teste: località Sales n. 1 Sgonico Testimone_13
In caso di esito negativo dell'interpello si chiede fin d'ora una consulenza tecnica d'ufficio sul supporto informatico del dr. e sulla sua casella di posta elettronica per la verifica di quanto CP_1
allegato in giudizio.
16 Inoltre, nella malaugurata ipotesi di accoglimento dei capitoli di prova formulati da controparte, a controprova si rinnovano i seguenti capitoli:
Capitolo 24: Il capitolo è inconferente. A controprova diretta si indica quale teste ed Testimone_1
anche con il seguente capitolo:
Per_1 20) Vero che è andata a e esclusivamente due volte? Tes_1 Parte_5
Capitolo 25: Il capitolo di prova è inconferente e non veritiero. A controprova diretta si indicano quali testi: e ed anche con i seguenti capitoli: Testimone_1 Tes_12
21) Vero che la madre di è andata in Bosnia dal 22 al 26 settembre 2011 per partecipare al Tes_1
Festival di poesia di Sarajevo, con viaggio organizzato dalla Casa della poesia di Salerno e l'ambasciata d'Italia a Sarajevo?
22) Vero che il giorno del suo 18° compleanno, giovedì 29/09/2011, è andata a festeggiarlo a Tes_1
cena con la madre ed il padre al ristorante Marina San Giusto?
23) Vero che il giorno dopo, venerdì 30/09/2011, ha festeggiato il compleanno con una festa Tes_1
all'Ausonia con i compagni di classe?
24) Vero che sabato 01/10/2011 ha festeggiato il compleanno in osmizza con tutti i parenti? Tes_1
Si rileva che tutte le volte in cui la prof.SS indica dei fatti precisi, con date riscontrabili, è Parte_1
possibile indicare delle controprove a confutazione dei capitoli richiesti.
Capitolo 27 bis: Il capitolo è indeterminato, non è inserita una data, né indicato il periodo in modo da controdedurre le affermazioni indicate. Si indicano a controprova diretta i testi: , Testimone_1 Tes_12
ed anche sui seguenti capitoli:
[...]
25) Vero che nel maggio 2006 è stata ricoverata per dieci giorni nel reparto di Neurochirurgia Tes_1
a Udine?
26) Vero che la madre di al rientro della steSS a casa dall'ospedale ha chiesto un mese di Tes_1
aspettativa non retribuita dal lavoro per accudire la figlia?
17 Capitolo 34: Non contestato. Si rileva che il dr. ha preferito andare in pensione a 60 anni, CP_1
invece di rimanere in servizio come gli permetteva la normativa, a causa delle condizioni di salute che non gli consentivano di coordinare le innumerevoli attività del suo servizio.
Si indica a controprova diretta Testi: dott. e anche sul capitolo PEona_2 Tes_12
27) Vero che il dr. è andato in pensione nel 2011, a 60 anni, a causa delle sue condizioni di CP_1
salute che non gli consentivano di coordinare le innumerevoli attività del suo servizio?”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trieste la sig.ra Controparte_1 Parte_1
asserendo di aver intrattenuto con quest'ultima una relazione durata svariati anni e poi
[...]
conclusasi; deduceva che nel corso della loro unione, precisamente tra il 2008 ed il 2015, egli aveva versato alla convenuta ingenti somme di denaro finalizzate all'acquisto di una casa vacanze in
[...]
in provincia di Brescia, della quale la convenuta era proprietaria esclusiva. L'importo Per_12
complessivo di tali versamenti veniva indicato in € 209.000,00 - corrisposti tramite assegni, contanti e pagamento dei ratei del mutuo – di cui l'attore chiedeva la restituzione, sostenendo che tali elargizioni patrimoniali sarebbero state prive di giusta causa e da esse sarebbe conseguito l'arricchimento della partner, a fronte di un suo impoverimento che legittimerebbe l'esercizio dell'azione generale ex art. 2041 c.c..
Si costituiva la sig.ra che, pur riconoscendo l'esistenza delle attribuzioni Parte_1
patrimoniali (con l'eccezione della somma di euro 10.000,00 che l'attore sosteneva di aver versato in contanti), riteneva tuttavia infondata la domanda. In particolare, la convenuta sosteneva che le elargizioni avrebbero dovuto essere intese quali forme di adempimento di un'obbligazione naturale e quali donazioni indirette. La convenuta, infatti, descriveva la relazione intercorsa tra le parti come una convivenza more uxorio, un rapporto di natura familiare che vedeva anche il pieno coinvolgimento della figlia dell'attore, all'epoca dei fatti minorenne, con la quale la convenuta
18 avrebbe instaurato un rapporto di affetto e cura. Questi legami avrebbero giustificato le attribuzioni patrimoniali del sig. che avrebbero, quindi, trovato causa nei doveri di solidarietà che CP_1
insorgono nell'ambito della famiglia di fatto e che non dovrebbero ritenersi sproporzionati stanti le agiate condizioni patrimoniali dell'attore.
Il pagamento, da parte dell'attore, di alcune rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa vacanze veniva configurato dalla convenuta come donazione indiretta di natura remuneratoria. L'animus
donandi sarebbe comprovato dalla dichiarazione resa dal sig. , al termine della relazione, CP_1
nella quale egli affermava di voler continuare a corrispondere le rate del mutuo senza chiedere la restituzione degli importi già versati. La natura remuneratoria, invece, dovrebbe individuarsi nella riconoscenza che l'attore avrebbe dovuto mostrare alla ex compagna per il sostegno da quest'ultima garantito alla figlia anche dopo la fine della relazione. Tes_1
Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda.
Ritenuta pacifica l'esecuzione delle attribuzioni in esame in favore della convenuta, nonché la sussistenza di una relazione sentimentale tra le parti, il Giudicante osservava che la caratteristica dell'obbligazione naturale è quella di sorgere in presenza di un “dovere morale e sociale” e che nel caso di specie – neppure configurabile come convivenza more uxorio dal momento che le parti non avevano mai convissuto in modo stabile – l'acquisto di una casa per le vacanze non poteva ritenersi un comportamento socialmente doveroso e, quindi, un'azione esigibile dal partner secondo il comune sentire. Inoltre, secondo il primo giudice non potrebbe considerarsi l'attore – solo sulla base del tenore di vita da lui condotto - titolare di un patrimonio tale da configurare l'esborso di circa 200.000,00 €
come doveroso nei confronti del partner, né tale elargizione potrebbe ritenersi proporzionata ad eventuali attribuzioni effettuate dalla sig.ra nei confronti del sig. , delle quali non Parte_1 CP_1
vi era traccia.
Il Giudice escludeva che le elargizioni potessero considerarsi donazioni finalizzate a contribuire all'acquisto dell'immobile “nell'ottica di creare una casa familiare da poter godere unitamente alla
19 figlia”. Nemmeno il fatto che lo stesso attore avesse proseguito a corrispondere le rate del mutuo sino al 2015 esprimerebbe un intento donativo, posto che l'operazione economica era stata intrapresa congiuntamente. Il Giudice riteneva, quindi, le attribuzioni patrimoniali effettuate da CP_1
nei confronti della sua ex compagna prive di un titolo giustificativo, con conseguente obbligo
[...]
di restituzione, sebbene nella misura di € 199.000,00 considerato che della contestata elargizione in contanti per l'ammontare di € 10.000,00 non era stata fornita alcuna prova. L'attore avrebbe correttamente esercitato l'azione ex art. 2041 c.c. che, per la sua funzione indennitaria, non include la quantificazione del lucro ceSSnte, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla diminuzione patrimoniale dell'impoverito.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la sig.ra contestando, innanzitutto, l'errato Parte_1
inquadramento della fattispecie in relazione ai titoli dedotti;
l'appellante deduceva di aver sempre distinto i versamenti effettuati mediante assegno (da ricondursi ad adempimento di obbligazione naturale) dal pagamento delle rate del mutuo (da qualificare come donazioni indirette).
Con il secondo motivo di appello la prof.SS riteneva insufficiente la motivazione con cui Parte_1
si era escluso che le somme da lei ricevute costituissero adempimento di obbligazione naturale;
con riferimento alle somme versate mediante assegni bancari, e che ammonterebbero ad € 105.000,00, il
Tribunale avrebbe dovuto ammettere le prove testimoniali o, quantomeno, l'esibizione della documentazione fiscale del dott. , per poter verificare la proporzione tra le elargizioni e la CP_1
capacità patrimoniale di quest'ultimo.
L'appellante sosteneva che i rapporti tra le parti e la figlia dell'appellato si erano sviluppati nell'ambito di una relazione affettiva nella quale i bisogni di quest'ultima erano preminenti;
l'appellante avrebbe supportato la figlia di , anche grazie alle sue competenze di psicologa e CP_1
neuropsicologa dello sviluppo, sia in costanza di rapporto con il dott. che successivamente. CP_1
Infine, l'appellante sosteneva che nella valutazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità il
Giudicante avrebbe dovuto considerare sia i redditi che il dott. aveva percepito sia come CP_1
20 dipendente pubblico che, una volta in pensione, i proventi dell'attività svolta privatamente;
ciò
avrebbe permesso di calcolare che la partecipazione del dott. al ménage familiare sarebbe CP_1
ammontata al 10% del suo reddito complessivo, quota che l'appellante considerava tutt'altro che sproporzionata.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduceva l'erroneità della motivazione con cui il Giudice
aveva escluso la sussistenza del titolo della donazione indiretta remuneratoria che, al contrario,
emergerebbe esplicito dalle mail del 13.01.2024 e dalla dichiarazione manoscritta e non disconosciuta dall' ; da quest'ultima si evincerebbe che l'appellato avrebbe onorato il mutuo fino al mese CP_1
di dicembre 2015, concludendo il suo impegno con un assegno di € 9.000,00 e lasciando l'onere della prosecuzione alla titolare Parte_1
Con il quarto motivo di appello si lamentava la mancata ammissione dei mezzi di prova, che avrebbero potuto far luce sui rapporti tra le parti.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamentava la contraddittorietà della sentenza che, pur avendo riscontrato elementi idonei ad individuare un rapporto di prestito/mutuo tra le parti, aveva finito per accogliere la domanda ex art. 2041 c.c., tipico rimedio sussidiario.
Il Giudice di prime cure avrebbe, inoltre, violato gli artt. 2727 c.c. e 2729 c.c. omettendo di porre a base delle proprie affermazioni le risultanze istruttorie ma facendo ricorso a presunzioni, pur in assenza dei presupposti previsti.
L'appellante invocava infine la riforma della sentenza anche in punto di condanna alle spese legali.
Si costituiva l'appellato contestando tutte le censure dell'appellante e sottolineando, innanzitutto, che la dedotta distinzione dei titoli – tra obbligazione naturale e donazione indiretta remuneratoria –
sarebbe frutto di un'interpretazione unilaterale e non provata, derivante solo della diversa modalità
di versamento delle somme.
21 Il Giudice avrebbe motivato correttamente come le somme ricevute dall'appellante non costituissero adempimento di un'obbligazione naturale e nemmeno di donazione indiretta;
sul punto l'appellante non aveva offerto nessuna prova, risultando inconferenti i capitoli formulati.
L'appellato sottolineava come la relazione sentimentale durata diversi anni non legittimava l'esborso
PE di € 209.000,00, unicamente finalizzato all'acquisto della casa in dallo scambio di e-mail avvenuto nel 2014 sarebbe evidente l'inesistenza dell'animus donandi del dott. , mentre la CP_1
steSS aveva riconosciuto, in un paSSggio di una sua mail, come fosse chiaro che le Parte_1
elargizioni dell avessero natura di investimento. CP_1
Riguardo alla lamentata mancata assunzione dei mezzi di prova, l'appellato sottolineava come le prove richieste dall'appellante fossero inammissibili in quanto vertenti su circostanze inconferenti,
generiche e comunque volte a far esprimere al teste una valutazione inammissibile.
Deduceva, inoltre, che l'eccezione inerente all'esperimento dell'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe tardiva ed infondata in quanto mai sollevata in primo grado.
Con riguardo poi alla asserita violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. l'appellato evidenziava come il fatto che il Tribunale non avesse ritenuto provato il versamento di € 10.000,00 effettuato in contanti dall' alla dimostrava come la decisione fosse stata assunta esclusivamente sulla CP_1 Parte_1
base delle risultanze istruttorie. Osservava, infine, come il Giudice di prime cure avesse correttamente previsto che le spese legali seguissero la soccombenza.
***
L'appello deve ritenersi parzialmente fondato.
1. Con riguardo al primo motivo di gravame si deve rilevare che il giudice ha motivato la propria decisione escludendo sia la configurabilità dell'adempimento di obbligazioni naturali sia la natura donativa delle elargizioni.
Quanto al primo aspetto, si deve anzitutto rilevare che le parti non hanno convissuto stabilmente more
uxorio.
22 Secondo Cass.n.16864/2023 “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative
analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi
dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei
confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le
attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per
far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del
convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di ? 74.000), configurano l'adempimento
di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di
proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze
fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens".
Seondo Cass. ord.14732/2018 “L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la
locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è
dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un
contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di
un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte
di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del
primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui
contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di
fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
operante il principio dell'indebito arricchimento in relazione ai conferimenti di denaro e del proprio
tempo libero, impegnato in ore di lavoro per la costruzione della casa che doveva essere la dimora
comune, effettuati da uno dei due partner in vista della instaurazione della futura convivenza, atteso
che la volontarietà del conferimento non era indirizzata a vantaggio esclusivo dell'altro partner - che
se ne è giovato dopo scioglimento del rapporto sentimentale in ragione della proprietà del terreno e
23 del principio dell'accessione - e pertanto non costituiva né una donazione né un'attribuzione
spontanea)”.
Cass.n.3713/2003 ha affermato che “un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more
uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti
adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del
"solvens" (Fattispecie nella quale i giudici di merito, con accertamento di fatto ritenuto dalla
caSSzione incensurabile in sede di legittimità, hanno escluso il rapporto di proporzionalità tra
l'opera edificatoria realizzata, a propria cura e spese, con l'arricchimento esclusivo di uno solo dei
componenti la famiglia di fatto, e l'adempimento dei doveri morali e sociali da parte
del convivente "more uxorio")”.
Secondo l'appellante i versamenti effettuati dall'appellato in suo favore mediante assegni bancari,
per il complessivo ammontare di euro 105.000,00, tra il 2008 e il 2014, sarebbero riconducibili all'adempimento di un'obbligazione naturale.
Al riguardo deve quindi anzitutto essere verificato il requisito della proporzionalità all'entità del patrimonio e delle condizioni sociali delle parti.
ha certamente percepito in tale lasso temporale redditi cospicui, ma altrettanto può dirsi per CP_1
la che nel 2008 ha percepito un reddito lordo di euro 72.000,00 circa;
la steSS peraltro non CP_4
ha neppure dedotto di avere contribuito in qualche modo dal punto di vista economico alle esigenze della dedotta convivenza more uxorio.
Deve pertanto escludersi che l'appellante avesse necessità di sostegno economico, mentre invece aSSi significativa è la circostanza che i versamenti in suo favore non siano iniziati con l'inizio della relazione (risalente al maggio 2002) ma con l'acquisto della casa vacanza da parte della Parte_1
nella quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione. La steSS infatti, costituendosi nel Parte_1
Per_1 giudizio di primo grado, aveva dedotto che “l'acquisto della casa di avvenne nel 2008 e la
24 ristrutturazione di una parte dello stabile venne fatta tra l'inizio del 2011 e la fine del 2013”
(esattamente il periodo nel quale si collocano i versamenti mediante assegni bancari).
Le parti hanno fatto riferimento nelle loro comunicazioni a prestiti e finanziamenti (mail del
15.1.2014) e peraltro la steSS si riteneva obbligata ad una contropartita, tanto che è stato Parte_1
prodotto il testamento del marzo 2013 con il quale la disponeva in favore dell'appellato o Parte_1
di sua figlia dell'immobile di sua proprietà in Trieste (come preannunciato con mail del 1.1.2014).
Le prove testimoniali indicate dall'appellante vertono quasi esclusivamente sui rapporti tra la steSS
e la figlia dell'appellato, e devono ritenersi irrilevanti.
Per tutti i motivi esposti il secondo motivo di gravame deve essere disatteso, poiché i prestiti per complessivi euro 105.000,00 mediante assegni bancari non possono essere ricondotti all'adempimento di una obbligazione naturale e i relativi importi devono essere restituiti dall'appellante.
Secondo Cass.n.20062/2021 “In caso di acquisto "pro indiviso" di un immobile effettuato da due
conviventi "more uxorio" per quote uguali in difetto di diversa indicazione nel titolo, stante la
presunzione di cui all'art. 1101 c.c., il maggior apporto fornito dal co-acquirente nella
corresponsione del prezzo non può presumersi effettuato in favore dell'altro a titolo di liberalità,
avente giustificazione nella mera convivenza, senza che sia fornita dimostrazione, anche mediante
presunzioni, purché serie, dell'"animus donandi". Pertanto, in difetto di tale prova, il convivente che
abbia sborsato una somma maggiore ha il diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte
eccedente la sua quota”.
2. A diversa conclusione deve giungersi con riguardo ai versamenti effettuati da , con CP_1
lo strumento del bonifico permanente, per il pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto della
PE casa in frazione di l'appellato ha infatti provveduto a tal fine al versamento di € 1.000,00
al mese dal 01/01/2009 al 31/12/2015 per un totale di € 84.000,00.
25 Anzitutto le parti hanno dedotto che con riguardo a tale contratto di mutuo era intervenuto CP_1
quale garante.
In ogni modo è stata prodotta la dichiarazione di data 16.1.2024 con la quale Controparte_1
PE dichiarava che il mutuo sottoscritto insieme a per l'acquisto della sua casa di Parte_6
sarebbe stato da lui onorato fino a dicembre 2015, ed in tale mese si sarebbe concluso il suo impegno con un assegno di euro 9.000, lasciando l'onere della prosecuzione del mutuo alla titolare Parte_1
[...]
Tale dichiarazione costituisce l'assunzione di una obbligazione di pagamento diretto degli oneri del mutuo fino a dicembre 2015, (come in effetti avvenuto) e nessuna riserva di ripetizione è indicata;
al contrario riconosceva che l'impegno del mutuo a suo carico doveva ritenersi valido fino a CP_1
dicembre 2025.
Pertanto, mentre con riguardo alle somme corrisposte nel tempo mediante assegno bancario non vi era alcuna fonte di un obbligo a dare, diversamente deve ritenersi con riguardo al pagamento delle rate di mutuo;
in relazione a tale contratto era intervenuto quale garante e aveva poi assunto CP_1
l'impegno diretto, nei confronti della mutuataria, al pagamento delle rate fino a dicembre 2015.
Pertanto, non solo la domanda di restituzione sul punto deve ritenersi infondata, ma pur non inammissibile ex art.2041 c.c., come dedotto nel quinto motivo di gravame, stante il carattere di sussidiarietà di tale azione, a fronte di un'obbligazione assunta per il pagamento del mutuo.
3. In accoglimento del terzo motivo di gravame, ed in riforma della sentenza impugnata,
l'appellata deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante del minore importo di euro 115.000,00, rivalutata alla data del pagamento, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.
4. In considerazione della soccombenza reciproca, e considerato altresì che l'appellante si era dichiarata disponibile a definire la controversia con il versamento da parte sua dell'importo di
26 euro 95.000,00, sulla base della proposta del giudice istruttore rifiutata invece da
[...]
, le spese di lite vengono compensate interamente tra le parti. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promoSS da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 206/23
del Tribunale di Trieste, condanna l'appellante al pagamento in Parte_1
favore di della somma di euro 115.000,00, rivalutata alla data del Controparte_1
pagamento, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.SS Marina Vitulli dott.SS Marina Caparelli
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.SS Marina Caparelli Presidente
Dott.SS Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 357/2023 RG, promoSS con atto di citazione in appello notificato il 13.10.2023
DA
(C.F. ) con i proc. e dom. avv. Parte_1 C.F._1
Gabriella De Nardo del Foro di Udine e avv. Federica Stradella del Foro di Trieste giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ) con il proc. e dom. avv. Maurizio De Controparte_1 CodiceFiscale_2
Angelis del Foro di Trieste giusta procura in atti;
-APPELLATO-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 206/2023 del Tribunale di Trieste di data 12.04.2023
(dott.SS Sabrina Cicero – R.G. 1335/2020), pubblicata in data 13.04.2023, non notificata.
Causa iscritta a ruolo il 23.10.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 12.03.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Trieste adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
in totale riforma della sentenza n. 206/2023 del Tribunale di Trieste di data 12.04.2023 (dott.SS
Sabrina Cicero – R.G. 1335/2020), pubblicata in data 13.04.2023, non notificata,
Nel merito:
in accoglimento del presente appello per i motivi dedotti, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano: “rigettare la domanda dell'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto”. Previa revoca del capo della sentenza di condanna delle spese di lite del primo grado di giudizio a carico della prof. disporre la rifusione delle spese di Parte_1
lite sia del presente grado di giudizio, sia di quello precedente.
In via istruttoria:
Si insiste affinché la Corte d'Appello di Trieste adita voglia dare ingresso alle prove orali e a tutte le istanze istruttorie richieste e non ammesse nel giudizio di primo grado.
La prof. pertanto, senza voler invertire l'onere probatorio, chiede di essere ammeSS a Parte_1
provare le seguenti circostanze:
1. Vero che la prof.SS ed il dott. hanno intrecciato una relazione sentimentale nel Parte_1 CP_1
maggio 2002, che è durata senza soluzione di continuità sino a metà del 2011
Testi: , e dr.SS dr. dr.SS Testimone_1 Tes_2 Tes_3 PEona_1 PEona_2
, dr.SS , Dr dr.SS PEona_3 PEona_4 PEona_5 PEona_6
2 2. Vero che, dopo un breve allontanamento, tale relazione è ripresa – seppure con caratteristiche amicali – all'inizio del 2012 e sino al 2014
Testi: , dr.SS , e dr.SS dr.SS Testimone_1 PEona_3 Tes_2 Tes_3 PEona_1
, dr. PEona_6 PEona_2
3. Vero che la relazione è ripresa, anche con il trasferimento della prof.SS presso Parte_1
l'abitazione del dott. , sia perché egli aveva gravi problemi di salute e al rientro da un ricovero CP_1
ospedaliero aveva necessità di essere accudito, sia per prestare sostegno emotivo e psicologico alla figlia di questi, Tes_1
Testi: , dr.SS , e dr.SS , dr.SS Testimone_1 PEona_3 Tes_2 Tes_3 PEona_4
. dr. PEona_6 PEona_2
4. Vero che sin dall'inizio della relazione sentimentale tra la prof.SS ed il dott. , la Parte_1 CP_1
Tes_ figlia di quest'ultimo, ha partecipato alla vita della coppia
Testi: , dr.SS , dr.SS , e dr.SS Testimone_1 PEona_3 PEona_4 Tes_2 Tes_3
dr. dr.SS , dr. PEona_5 PEona_2 PEona_6 PEona_7
5. Vero che all'epoca dell'inizio della relazione sentimentale, soffriva per la conflittualità tra i Tes_1
genitori, separatisi poco tempo prima
Testi: , dr.SS , e Testimone_1 PEona_4 PEona_1 Tes_2 Tes_3
6. Vero che, proprio a causa di detta conflittualità, non appena raggiunse la maggiore età, ha Tes_1
voluto lasciare la casa materna per vivere in uno degli appartamenti dell'amica del padre, sig.ra
[...]
Pt_2
Testi: , e Dr.SS Testimone_1 Tes_4 Tes_3 PEona_1
7. Vero che la madre di in detta occasione si è opposta a tale decisione, sul presupposto che la Tes_1
figlia non fosse autonoma, nonostante avesse sempre negato in paSSto le oggettive difficoltà
della steSS, e intentò una vertenza legale per opporsi a tale trasferimento
Testi: , avv. Cosimo D'AleSSndro, avv. Diego D'AleSSndro Testimone_1
3 Vero che, anche in tal caso, la prof.SS aveva sostenuto psicologicamente e fattivamente Parte_1
accompagnando il dott. e la figlia dal legale che ha seguito la questione, supportando Tes_1 CP_1
entrambi e collaborando per la risoluzione della problematica
Testi: , avv. Cosimo D'AleSSndro, avv. Diego D'AleSSndro, Dr.SS , Testimone_1 PEona_3
Dr.SS PEona_5
9. Vero che durante il lungo rapporto sentimentale tra il padre e la prof.SS si Tes_1 Parte_1
rivolgeva costantemente a quest'ultima, anche alla luce delle difficoltà relazionali che intercorrevano tra la steSS e la propria madre
Testi: , Dr.SS , Dr.SS dr.SS e dr.SS Testimone_1 PEona_4 PEona_8 PEona_3
PEona_5
Tes_ 10. Vero che i problemi cognitivi e sociali di erano derivati da un parto prematuro e con un idrocefalo e un intervento cerebrale conseguente, ripetuto poi a 4 anni, per il quale poi è stata ricoverata successivamente nel reparto di Neurochirurgia a Udine
Testi: dr.SS , e , dr.SS dr PEona_4 Tes_3 PEona_9 PEona_1 PEona_2
11. Vero che la madre di ha sempre negato tali difficoltà, soprattutto quelle legate agli Tes_1
apprendimenti scolastici e alla sfera sociale
Testi: Dr.SS , dr. dr.SS dr.SS e PEona_4 PEona_7 PEona_8 PEona_5 Tes_3
PEona_9
12. Vero che ha deciso insieme alla prof.SS e al padre di intraprendere un percorso Tes_1 Parte_1
diagnostico e di ricevere un conseguente supporto psicologico e cognitivo, che per anni ha mantenuto,
anche durante l'Università
Testi: , Dr.SS , dr.SS dr.SS Testimone_1 PEona_4 PEona_8 PEona_5
13. Vero che il dott. imputava le difficoltà comportamentali e di apprendimento di a CP_1 Tes_1
lentezza e a poco impegno della steSS
4 Testi: Dr.SS , dr.SS dr. dr.SS dr. PEona_4 PEona_8 PEona_7 PEona_5 [...]
Per_3
14. Vero che ciò provocava nel dott. delusione e frustrazione CP_1
Testi: , Dr.SS , dr.SS dr. dr.SS Testimone_1 PEona_4 PEona_8 PEona_7 Per_5
dr.
[...] PEona_3
15. Vero che la prof.SS ha sostenuto sia il dott. , sia nella gestione delle Parte_1 CP_1 Tes_1
suddette problematiche, sia da un punto di vista affettivo, sia da un punto di vista professionale
Testi: , Dr.SS , dr.SS dr. dr.SS Testimone_1 PEona_4 PEona_8 PEona_7 Per_5
dr.
[...] PEona_3
16. Vero che la prof.SS partecipava fattivamente alla gestione familiare e si occupava delle Parte_1
esigenze di Pt_3
, e , Dr.SS , dr. Dr.SS
[...] Testimone_1 Tes_3 PEona_9 PEona_4 PEona_7 [...]
, dr.SS Per_3 PEona_10
17. Vero che la prof.SS si è occupata di tutti gli aspetti della vita di quali ad esempio, Parte_1 Tes_1
insegnarle un metodo di studio, insegnarle a sciare, nuotare, fare snorkeling, a immergersi
Testi: , e , dr.SS , dr.SS , dr. Testimone_1 Tes_3 PEona_9 Testimone_5 PEona_3
dr. PEona_10 PEona_2
18. Vero che la prof.SS è stata altresì di sostegno a nei suoi primi rapporti sentimentali Parte_1 Tes_1
Testi: , dr.SS dr.SS , e , dr.SS Testimone_1 PEona_8 PEona_3 Tes_3 PEona_9
, dr.SS PEona_6 PEona_10
19. Vero che quando la relazione sentimentale tra la prof.SS ed il dott. si è Parte_1 CP_1
interrotta nel 2014, l'odierna convenuta ha continuato a coltivare il rapporto affettivo con tant'è Tes_1
che anche recentemente quest'ultima le ha telefonato per trovare conforto in relazione ad alcune sue preoccupazioni
Testi: , dr.SS Testimone_1 PEona_8
5 20. Vero che la prof.SS e hanno coltivato il rapporto anche recentemente, a mezzo Parte_1 Tes_1
whatsapp, come da documenti che si rammostrano (doc. da 3 a 9)
Testi: Testimone_1
21. Vero che anche la psicologa che ha supportato dott.SS si è rivolta alla Tes_1 PEona_8
prof.SS in quanto al corrente del rapporto affettivo che ancora esiste tra le stesse, come da Parte_1
documenti che si rammostrano (doc. 10, 11 e 12)
Testi: dr.SS PEona_8
22. Vero che anche la prof.SS ed il dott. hanno continuato a sentirsi e a vedersi Parte_1 CP_1
anche dopo la ceSSzione del rapporto sentimentale al fine di discutere i problemi di a volte Tes_1
anche unitamente alla steSS
Testi: , dr.SS Dr. Testimone_1 PEona_8 PEona_3
23. Vero che, proprio sulla base delle caratteristiche del suddetto legame, il dott. si era CP_1
determinato ad effettuare dei versamenti di denaro alla prof.SS sia per contribuire al Parte_1
menage familiare, sia in relazione alla condivisione della scelta inerente all'acquisto della casa di
Per_1
da parte dell'odierna convenuta
Testi: dr.SS , dr.SS dr.SS . PEona_6 PEona_10 PEona_3
24. Vero che a tale ultimo proposito, va detto che egli anzi aveva caldeggiato tale acquisto proprio perché si ricollegava alle radici native di quest'ultima, adottate sin dall'inizio dal dott. e dalla CP_1
Per_1 figlia e concretizzatesi nella frequentazione di quei luoghi ( e , unitamente a PEona_12
comuni amici, dall'inizio della relazione nel 2002
Testi: , dr.SS dr.SS , Dr.SS , Testimone_1 PEona_10 PEona_3 PEona_4 CP_2
,
[...] PEona_13
PEo 25. Vero che il giorno del diciottesimo compleanno di il padre era in vacanza con il la Tes_1
madre era in viaggio in Bosnia, di talchè ella lo ha festeggiato con solo la prof.SS Parte_1
Testi: , dr.SS Dr.SS e dr.SS Testimone_1 PEona_8 PEona_3 PEona_5
6 26. Vero che la prof.SS ha convissuto per lunghi periodi con il dott. e nella Parte_1 CP_1 Tes_1
casa in via Capuano
Testi: , e , dr.SS , dr.SS Dr.SS Testimone_1 Tes_3 PEona_9 PEona_3 PEona_5
PEona_6
27.Vero che la prof.SS ha trascorso con il dott. e la figlia tutte le vacanze dal Parte_1 CP_1 Tes_1
2002 al 2011
Testi: , dr. dr.SS , Testimone_1 Tes_6 Tes_3 PEona_2 PEona_6
dr.SS , dr.SS PEona_3 PEona_10
27. Vero che la prof. ha convissuto con il dott. durante tutto il periodo di Parte_1 CP_1
permanenza continuativa della figlia a casa del padre, dopo il ricovero di quest'ultima in
Neurochirurgia a Udine
Testi: , dr.SS , e Testimone_1 PEona_3 Tes_2 Tes_3
28. Vero che la prof.SS ha convissuto con il dott. dal marzo 2004 ad aprile 2005, Parte_1 CP_1
ovvero dal momento in cui ha venduto la casa di via della Ginnastica e quello in cui ha terminato i lavori nella nuova casa di via Cordaroli, come da documenti che si rammostrano (docc. 13 e 14)
Testi: , e dr. dr.SS , dr.SS. Testimone_1 Tes_3 PEona_9 PEona_2 PEona_3
. PEona_6
29. Vero che fu proprio la prof.SS a suggerire e ad insistere affinchè il dott. si Parte_1 CP_1
sottoponesse ad una valutazione da parte di un esperto, in quanto aveva notato qualche problema di memoria a breve termine
Testi: dott.SS , dr.SS , dr.SS Testimone_7 PEona_3 PEona_6
30. Vero che fu difatti la prof.SS a contattare la dott.SS per una valutazione Parte_1 Tes_7
neuropsicologica
Testi: dott.SS , Dr.SS Testimone_7 PEona_3
7 31. Vero che la diagnosi ha confermato i suddetti problemi di memoria a breve termine segnalati e delle difficoltà a livello motorio
Testi: dott.SS Testimone_7
32. Vero che, nonostante detti problemi, il dott. svolgeva una vita quotidiana regolare CP_1
Testi: , dr.SS dr.SS , e Dr. Testimone_1 PEona_1 PEona_3 Tes_2 Tes_3
dr.SS PEona_2 PEona_6
33. Vero che il dott. , nella diagnosi del 2014, ha rilevato l'assenza di una base neurologica Per_15
alle difficoltà dimostrate dal dott. tant'è che è stata omeSS all'epoca una nuova valutazione CP_1
neurpsicologica
Testi: dott. , dr dr.SS Testimone_8 PEona_2 Testimone_7
34. Vero che il dott. è andato in pensione nel 2012 CP_1
Testi: dr. dr.SS PEona_2 PEona_1
35. Vero che il dott. , dopo il pensionamento, ha aperto uno studio privato di psichiatria, ove CP_1
ha regolarmente esercitato la professione di psichiatra sino al 2019
Testi: , dott. dott.SS , dr. Testimone_1 Testimone_9 PEona_6 PEona_2
36. Vero che il decadimento cognitivo del dott. è divenuto significativo dal 2018 in poi CP_1
Testi: dott. , dr.SS dr. Testimone_8 PEona_8 PEona_2
37. Vero che l'immobile di Via Capuano di proprietà del dott. è costituito da giardino, CP_1
garage, posto auto e 3 appartamenti, di cui uno sito al piano terra costituito da soggiorno con angolo cottura, camera e bagno, uno al primo piano, costituito da cucina, grande soggiorno, camera e bagno e un'altro su due piani, di cui uno con cucina, grande soggiorno, camera e bagno e la mansarda,
costituita da due camere, uno studio, il bagno e una terrazza
Testi: , e dr.SS Testimone_1 Tes_4 Tes_3 PEona_3
Richiesta di esibizione
8 Si chiede che il Giudice ordini al dott. l'esibizione della propria documentazione fiscale da CP_1
cui emerge la propria situazione reddituale degli ultimi 10 anni.
L'odierna appellante si oppone all'ammissione di tutti i capitoli di prova formulati dal dott. , CP_1
sia a prova diretta, sia a prova contraria, nel giudizio di primo grado e riproposti nel presente giudizio di appello, in quanto irrilevanti.
Nella denegata ipotesi di ammissione degli stessi, la prof.SS chiede di essere ammeSS a Parte_1
prova contraria diretta con i seguenti testi:
, e dr.SS dr. dr.SS Testimone_1 Tes_2 Tes_3 PEona_1 PEona_2 [...]
, dr.SS , Dr dr.SS , dr. avv. Per_3 PEona_4 PEona_5 PEona_6 PEona_7
Cosimo D'AleSSndro, avv. Diego D'AleSSndro, Dr.SS dr.SS dr.SS PEona_8 PEona_10
, , dr. , dott.SS dott. Testimone_5 CP_2 Testimone_10 Testimone_7 Tes_8
, dott.
[...] Testimone_9
Inoltre, in caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, alla luce del contenuto degli stessi,
l'odierna appellante, sempre senza voler invertire l'onere probatorio, chiede di essere ammeSS a prova contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova (indicati con numerazione progressiva rispetto a quelli di cui alla 2^ memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di data 12.3.2021):
Tes_ 38. Vero che la prof.SS ha trascorso con il dott. e le vacanze dal 2002 al Parte_1 CP_1
2011 in vari luoghi, quali ad esempio, in Valcamonica (Edolo) e in Val Badia, al mare soprattutto a
Lussino, ove nel periodo estivo essi prendevano in affitto un appartamento per almeno due settimane con e a Lignano, ospiti del dott. o in affitto, a Roma e nelle Langhe;
Tes_1 Per_2
Testi: , dr.SS , dr.SS dr. dr.SS Testimone_1 PEona_3 PEona_10 PEona_16 Tes_5
, dr. dr. ;
[...] PEona_2 Testimone_10
39. Vero che la dottoreSS è stata ospite del dott. PEona_3 CP_1
9 e della prof. quando essi erano in ferie a Lussino e a Lignano, negli appartamenti che essi Parte_1
di volta in volta occupavano;
Teste: dott.SS ; PEona_3
40. Vero che ha imparato i rudimenti iniziali dello sci alla scuola di Pedraces, mentre la prof.SS Tes_1
le ha insegnato a scendere le piste blu e rosse Parte_1
Testi: , dr.SS dr. dr.SS , dr. Testimone_1 PEona_10 PEona_16 Testimone_5 Per_2
dr.
[...] Testimone_10
41. Vero che ha frequentato corsi di nuoto presso la piscina comunale di Staranzano, ma ha Tes_1
imparato a nuotare e a fare snorkeling in mare durante le vacanze estive a Lussino e a Trieste, grazie agli insegnamenti della prof.SS Parte_1
Testi: , dr.SS Testimone_1 PEona_3
42. Vero che è stata seguita alle superiori dalla psicologa dott.SS per Testimone_1 PEona_8
essere sostenuta nell'elaborare un metodo di studio, su consiglio della prof. e della dr.SS Parte_1
, dopo la diagnosi a di Disturbi di Apprendimento Scolastico-DAS, presso il PEona_4 Tes_1
reparto di Neuropsichiatria dell'Ospedale Burlo Garofolo, a cui l'aveva indirizzata l'odierna resistente
Testi: , dr.SS Testimone_1 PEona_4
43. Vero che prima che intervenisse la dr.SS durante le scuole medie, la prof. PEona_8
ha supportato nello sviluppare un metodo di studio, nei giorni in cui ella stava dal Parte_1 Tes_1
padre
Testi: , dr.SS Testimone_1 PEona_4
44. Vero che, durante la presa in carico di da parte del reparto di Neuropsichiatria Infantile Tes_1
dell'Ospedale Burlo Garofolo, vi erano stati dei dissidi tra i genitori della steSS, in quanto la madre negava i problemi cognitivi della figlia, sia nei colloqui con la dr.SS presso il reparto PEona_4
10 di neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Burlo Garofolo, sia nei colloqui con la scuola superiore frequentata da Tes_1
Testi: Dr.SS , Dr. PEona_4 PEona_7
45. Vero che il dr. , al contrario, aveva riconosciuto i suddetti problemi cognitivi della figlia CP_1
con l'aiuto della prof.SS ed aveva accettato di sottoporre alla visita neuropsicologica Parte_1 Tes_1
all'Ospedale Burlo Garofolo
Testi: Dr.SS , Dr. PEona_4 PEona_7
46. Vero che la madre di ha riconosciuto i problemi della figlia solo dopo la diagnosi da parte Tes_1
del reparto di Neuropsichiatria Infantile dell'Osp. Burlo Garofolo e li ha poi strumentalizzati per tentare di impedire a di lasciare la casa materna alla maggiore età, intentando una vertenza legale Tes_1
Testi: dr.SS , avv. Cosimo D'aleSSndro, avv. Diego D'AleSSndro PEona_4
47. Vero che il rapporto tra e la prof.SS era fondato su un sentimento di affetto Tes_1 Parte_1
reciproco e quest'ultima ha rappresentato un punto di riferimento per la prima, anche successivamente alla fine della relazione sentimentale tra le parti, come da documenti che Le si rammostrano (docc.
da 3 a 12)
Testi: Dr. e la moglie Dr.SS , Dr.SS PEona_9 Tes_3 PEona_3 PEona_1
dr.SS dr.SS , dr.SS PEona_5 PEona_4 PEona_10
La prof.SS chiede, in riferimento alla mail di data 13.01.14, allegata sub PEona_17
doc. 20 nel giudizio di primo grado, l'ammissione dell'interrogatorio formale del dott. CP_3
sul seguente capitolo di prova:
[...]
47) Vero che in data 13.01.14 ad ore 18.48, Lei ha inviato la mail (doc 20) che le si rammostra, con il seguente contenuto:
Per_1
mi spiace che tu viva i miei prestiti come ricatto economico e modalità di
11 condizionare la relazione affettiva. Ma la tua esigenza di autonomia/realizzazione abitativa nasceva da prima del nostro rapporto, dalla tua storia precedente e forse atavica;
io ne sono stato toccato quando stavamo bene insieme e mi sono disposto ad aiutarti a realizzarla.
Dopo l'acquisto, alla nostra separazione non mi pareva giusto farti arretrare sul tuo obiettivo, dato che io non avrei avuto un bisogno specifico, se non blandire la mia rabbia. Considera che per te, più
che per altri, questo ti permetteva di radicarti nella tua terra in libertà, senza dipendere da altri..
quindi non mi pareva solo un problema economico, né per te, né per me.
Nè però puoi dequalificarlo, perché quei soldi erano frutto di sudori e tramite di possibilità
esistenziali.
Come tu mi hai aiutato nella mia paternità e un pò nella sistemazione della mia casa tempo fa, anche nella nostra separazione e nella ridefinizione economica mi pareva sensato tentare di salvare capra e cavoli per me e per te, col minor danno reciproco.
Non condivido che tu ti nasconda questi aspetti ed il loro legame con i rispettivi progetti esistenziali e l'affettività concreta e che tu mi tratti come un semplice portatore di denaro (che forse avrebbe richiesto qualche interesse e qualche garanzia in più, in vista del fatto che nè io nè Tes_1
beneficerebbero di questo se non fra anni/decenni .. o forse mai, se moriamo prima di te). Chi farebbe un investimento così se non per proteggere anche l'interesse del titolare?
Non vorrei che tu continuassi a vivere questo come un ricatto affettivo ed un muro fra noi, ma come una disponibilità a farti vivere bene con me o senza di me.., però almeno nella chiarezza!
Nella ripresa del nostro rapporto, quasi 2 aa fa, nonostante l'ingresso economico e titolare di tua cugina, di fronte al tuo discorso sulle difficoltà di pagare i restauri, mi pare ci sia stato un accordo fra noi 2, fra tacito ed esplicito, per aggiungere altri miei fondi (della liquidazione), nonostante la casa fosse ormai strutturata quasi solo per te (e ciò mi pare ti rende fastidioso condividerla) o il resto previsto per tua cugina.
12 A ciò si aggiungono le tue problematiche di salute e forse un tuo orgoglio di troppo, per cui alla fine tu vivi male la mia presenza e la relazione affettiva salta ad ogni tua ulteriore irritazione.
Io continuo ad essere intereSSto a te e volerti bene, e la mia rabbia è solo l'effetto del fatto che tu non mostri di vedere questi aspetti, ma vorrei che tu ne prendessi atto e che i tuoi comportamenti dessero spazio non solo al tuo orgoglio, ma anche all'affetto per me (se ne hai ancora).
Se effettivamente hai ancora interesse per me, ti chiederei continuità anche nel poco tempo, però
tempo concreto, con uno sguardo sulle tue ma anche sulle mie aspettative/difficoltà.
Sennò, pur con mio dispiacere, chiudiamo e stop.
Con affetto, ” CP_3
In caso di esito negativo dell'interrogatorio formale, si chiede consulenza tecnica d'ufficio sul supporto informatico della prof.SS e sulla sua casella di posta elettronica per la verifica di Parte_1
quanto allegato in giudizio.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza e deduzione reietta
Nel merito
1) rigettare l'impugnazione proposta in quanto infondata per le causali di cui in narrativa;
2) Con vittoria di spese.
In via istruttoria
In via istruttoria questa difesa, pur ritenendo la causa sufficientemente provata dalla produzione documentale e dagli scritti difensivi, rinnova tutte le istanze istruttorie di cui all'atto di citazione dd.
18/02/2020 e memorie dd. 09/02/2021, dd. 11/03/2021 e dd. 01/04/2021 e precisazioni delle conclusioni dd. 13/12/2022 che qui si devono intendere interamente riproposte e si ripropongono.
1) Vero che tra i signori e vi è stata una relazione Controparte_1 Parte_1
sentimentale? 13 2) Vero che il dr. ha aiutato economicamente la dr. nell'acquisto della casa di CP_1 Parte_1
Per_1
?
3) Vero che il dr. ha versato degli assegni alla dr. CP_1 Parte_1
Testi: ; in Testimone_1 PEona_2 PEona_13 Tes_11 Per_13 PEona_10
In contestazione alla ricostruzione fattiva di controparte sul supposto contributo posto in essere dalla prof.SS nella crescita della figlia del dr. , tale da giustificare una donazione Parte_1 CP_1
remuneratoria, senza che ciò poSS comportare un'inversione dell'onere della prova su tali circostanze, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
4) Vero che ha vissuto nell'appartamento della madre fino a dicembre 2014? Testimone_1
5) Vero che si è trasferita a vivere in via Capuano 2 nell'appartamento del piano terra Testimone_1
di proprietà del padre solo a fine dicembre del 2014?
6) Vero che , durante la relazione sentimentale tra il dr. e la prof. Testimone_1 CP_1 Parte_1
vedeva il padre esclusivamente nei giorni stabiliti dal Tribunale in sede di omologa dd. 26/07/2002?
7) Vero che ha imparato a sciare alla scuola di sci a Pedraces in Val Badia? Testimone_1
8) Vero che ha imparato a nuotare in piscina a Staranzano dove veniva accompagnata Testimone_1
dalla madre o dal padre?
9) Vero che è stata seguita alle superiori dalla psicologa dott.SS per Testimone_1 PEona_8
essere sostenuta nell'elaborare un metodo di studio?
10) Vero che agli incontri con la psicologa erano sempre presenti entrambi i genitori PEona_8
che concordemente seguivano la crescita della figlia Tes_1
11) Vero che la crescita di era seguita da entrambi i genitori in maniera concorde partecipando Tes_1
insieme ai vari eventi della vita della figlia?
12) Vero che il rapporto tra e la prof.SS era solo di natura amicale, non Tes_1 Parte_1
particolarmente profondo?
13) Vero che il rapporto tra e la prof.SS si è interrotto con il venir meno della Tes_1 Parte_1
relazione sentimentale con il dott. ? CP_1
14 14) Vero che la prof.SS ed il dr. durante la loro relazione sentimentale hanno Parte_1 CP_1
convissuto in via Capuano 2 esclusivamente per alcuni mesi dopo la vendita dell'immobile di via
Ginnastica 50, durante il periodo di ristrutturazione dell'appartamento acquistato dalla prof. Parte_1
in via Cordaroli n. 8 nel marzo 2004?
Testi: e Testimone_1 Tes_12 PEona_8
In contestazione alla dichiarazione della prof.SS che l'importo di 209.000 euro sarebbe Parte_1
stato versato dal dr. con animus donandi per retribuire una supposta attività professionale CP_1
della steSS, si depositano le mail dd. 01/01/2014 ore 20.24 (DOC 12) e la mail dd. 15/01/2014 ore
17.35 (DOC 13) e si chiede che il Tribunale voglia disporre interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:
16) Vero che in data 01/01/2014 ore 20.24 ha inviato al dr. la e-mail (DOC 12) con il CP_1
seguente contenuto:
“Caro , CP_3
leggo ora qs tua mail e sono sinceramente stupita dei tuoi toni. Per tel volevo solo capire tempi e aspettative della tua proposta. Il tuo atteggiamento è stato veramente pesante….
Sarò brevissima: A proposito del rapporto, se ti senti trattato come uno straccio chiudi tu, xché dovrei farlo io?
A proposito di Mù: abbiamo comprato Mù insieme, poi ci siamo separati e tu hai voluto finanziare
PE e l'hai fatto con ambivalenze varie (hai sostenuto di farlo x me, hai sostenuto di continuare a
Per_2 farlo come investimento x ) Forse la primavera scorsa vevamo tentato di chiarire che la
Pa soluzione poteva essere soldi Mù vs casa di Trieste. La casa a l'hanno valutata più di 175.000 €.
Il testamento è pronto. Preferirei comunque parlarne a quattr'occhi al rientro.
Anna”
Interpello formale: prof.SS Parte_1
17) Vero che in data 15/01/2014 alle ore 17.35 ha inviato al dr. la e-mail (DOC 13) con il CP_1
seguente contenuto:
15 “Caro , CP_3
con questa mail mi stai dicendo che la tua terribile rabbia sia stata generata dal fatto che io non riconosco la componente affettiva dei tuoi finanziamenti a causa del mio orgoglio e che i problemi di salute mi complicano la vita e il tutto mi renderebbe irritabile e rifiutante nei tuoi confronti. Non ho mai vissuto i tuoi prestiti come ricatto, anche perché già dal testamento del 2009, ora annullato e sostituito, era molto chiaro che per te era un investimento. E non ho mai pensato che fossero finanziamenti privi di affettività da parte tua che li hai offerti, così come da parte mia che li ho accettati.
Il problema tra noi, sollevato in modo chiaro ed energico-aggressivo da te, è che ti senti trascurato e messo da parte, a vantaggio di altri legami amicali e famigliari. Se vai a rileggerti le precedenti mail e sms ne hai la testimonianza. Io ho patisco molto la tua rabbia, diventi impulsivo e aggressivo. Io ho l'impressione di essere ripiombata ai tempi precedenti la separazione, anche se in questa nuova versione non ci siamo strutturati come coppia.
Io ho pronta la nuova versione del testamento, se vuoi ci vediamo domani.
Ciao, anna”
Interpello formale: prof.SS Parte_1
18) Vero che la sua posta elettronica è Email_1
Interpello formale: prof.SS Parte_1
19) Vero che nel computer e sulla casella di posta elettronica del dr.
[...]
sono presenti le e-mail dd. 01/01/2014 (DOC 12) e dd. 15/01/2014 Email_2
(DOC 13) che si rammostrano al teste provenienti da Email_1
Teste: località Sales n. 1 Sgonico Testimone_13
In caso di esito negativo dell'interpello si chiede fin d'ora una consulenza tecnica d'ufficio sul supporto informatico del dr. e sulla sua casella di posta elettronica per la verifica di quanto CP_1
allegato in giudizio.
16 Inoltre, nella malaugurata ipotesi di accoglimento dei capitoli di prova formulati da controparte, a controprova si rinnovano i seguenti capitoli:
Capitolo 24: Il capitolo è inconferente. A controprova diretta si indica quale teste ed Testimone_1
anche con il seguente capitolo:
Per_1 20) Vero che è andata a e esclusivamente due volte? Tes_1 Parte_5
Capitolo 25: Il capitolo di prova è inconferente e non veritiero. A controprova diretta si indicano quali testi: e ed anche con i seguenti capitoli: Testimone_1 Tes_12
21) Vero che la madre di è andata in Bosnia dal 22 al 26 settembre 2011 per partecipare al Tes_1
Festival di poesia di Sarajevo, con viaggio organizzato dalla Casa della poesia di Salerno e l'ambasciata d'Italia a Sarajevo?
22) Vero che il giorno del suo 18° compleanno, giovedì 29/09/2011, è andata a festeggiarlo a Tes_1
cena con la madre ed il padre al ristorante Marina San Giusto?
23) Vero che il giorno dopo, venerdì 30/09/2011, ha festeggiato il compleanno con una festa Tes_1
all'Ausonia con i compagni di classe?
24) Vero che sabato 01/10/2011 ha festeggiato il compleanno in osmizza con tutti i parenti? Tes_1
Si rileva che tutte le volte in cui la prof.SS indica dei fatti precisi, con date riscontrabili, è Parte_1
possibile indicare delle controprove a confutazione dei capitoli richiesti.
Capitolo 27 bis: Il capitolo è indeterminato, non è inserita una data, né indicato il periodo in modo da controdedurre le affermazioni indicate. Si indicano a controprova diretta i testi: , Testimone_1 Tes_12
ed anche sui seguenti capitoli:
[...]
25) Vero che nel maggio 2006 è stata ricoverata per dieci giorni nel reparto di Neurochirurgia Tes_1
a Udine?
26) Vero che la madre di al rientro della steSS a casa dall'ospedale ha chiesto un mese di Tes_1
aspettativa non retribuita dal lavoro per accudire la figlia?
17 Capitolo 34: Non contestato. Si rileva che il dr. ha preferito andare in pensione a 60 anni, CP_1
invece di rimanere in servizio come gli permetteva la normativa, a causa delle condizioni di salute che non gli consentivano di coordinare le innumerevoli attività del suo servizio.
Si indica a controprova diretta Testi: dott. e anche sul capitolo PEona_2 Tes_12
27) Vero che il dr. è andato in pensione nel 2011, a 60 anni, a causa delle sue condizioni di CP_1
salute che non gli consentivano di coordinare le innumerevoli attività del suo servizio?”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trieste la sig.ra Controparte_1 Parte_1
asserendo di aver intrattenuto con quest'ultima una relazione durata svariati anni e poi
[...]
conclusasi; deduceva che nel corso della loro unione, precisamente tra il 2008 ed il 2015, egli aveva versato alla convenuta ingenti somme di denaro finalizzate all'acquisto di una casa vacanze in
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in provincia di Brescia, della quale la convenuta era proprietaria esclusiva. L'importo Per_12
complessivo di tali versamenti veniva indicato in € 209.000,00 - corrisposti tramite assegni, contanti e pagamento dei ratei del mutuo – di cui l'attore chiedeva la restituzione, sostenendo che tali elargizioni patrimoniali sarebbero state prive di giusta causa e da esse sarebbe conseguito l'arricchimento della partner, a fronte di un suo impoverimento che legittimerebbe l'esercizio dell'azione generale ex art. 2041 c.c..
Si costituiva la sig.ra che, pur riconoscendo l'esistenza delle attribuzioni Parte_1
patrimoniali (con l'eccezione della somma di euro 10.000,00 che l'attore sosteneva di aver versato in contanti), riteneva tuttavia infondata la domanda. In particolare, la convenuta sosteneva che le elargizioni avrebbero dovuto essere intese quali forme di adempimento di un'obbligazione naturale e quali donazioni indirette. La convenuta, infatti, descriveva la relazione intercorsa tra le parti come una convivenza more uxorio, un rapporto di natura familiare che vedeva anche il pieno coinvolgimento della figlia dell'attore, all'epoca dei fatti minorenne, con la quale la convenuta
18 avrebbe instaurato un rapporto di affetto e cura. Questi legami avrebbero giustificato le attribuzioni patrimoniali del sig. che avrebbero, quindi, trovato causa nei doveri di solidarietà che CP_1
insorgono nell'ambito della famiglia di fatto e che non dovrebbero ritenersi sproporzionati stanti le agiate condizioni patrimoniali dell'attore.
Il pagamento, da parte dell'attore, di alcune rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa vacanze veniva configurato dalla convenuta come donazione indiretta di natura remuneratoria. L'animus
donandi sarebbe comprovato dalla dichiarazione resa dal sig. , al termine della relazione, CP_1
nella quale egli affermava di voler continuare a corrispondere le rate del mutuo senza chiedere la restituzione degli importi già versati. La natura remuneratoria, invece, dovrebbe individuarsi nella riconoscenza che l'attore avrebbe dovuto mostrare alla ex compagna per il sostegno da quest'ultima garantito alla figlia anche dopo la fine della relazione. Tes_1
Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda.
Ritenuta pacifica l'esecuzione delle attribuzioni in esame in favore della convenuta, nonché la sussistenza di una relazione sentimentale tra le parti, il Giudicante osservava che la caratteristica dell'obbligazione naturale è quella di sorgere in presenza di un “dovere morale e sociale” e che nel caso di specie – neppure configurabile come convivenza more uxorio dal momento che le parti non avevano mai convissuto in modo stabile – l'acquisto di una casa per le vacanze non poteva ritenersi un comportamento socialmente doveroso e, quindi, un'azione esigibile dal partner secondo il comune sentire. Inoltre, secondo il primo giudice non potrebbe considerarsi l'attore – solo sulla base del tenore di vita da lui condotto - titolare di un patrimonio tale da configurare l'esborso di circa 200.000,00 €
come doveroso nei confronti del partner, né tale elargizione potrebbe ritenersi proporzionata ad eventuali attribuzioni effettuate dalla sig.ra nei confronti del sig. , delle quali non Parte_1 CP_1
vi era traccia.
Il Giudice escludeva che le elargizioni potessero considerarsi donazioni finalizzate a contribuire all'acquisto dell'immobile “nell'ottica di creare una casa familiare da poter godere unitamente alla
19 figlia”. Nemmeno il fatto che lo stesso attore avesse proseguito a corrispondere le rate del mutuo sino al 2015 esprimerebbe un intento donativo, posto che l'operazione economica era stata intrapresa congiuntamente. Il Giudice riteneva, quindi, le attribuzioni patrimoniali effettuate da CP_1
nei confronti della sua ex compagna prive di un titolo giustificativo, con conseguente obbligo
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di restituzione, sebbene nella misura di € 199.000,00 considerato che della contestata elargizione in contanti per l'ammontare di € 10.000,00 non era stata fornita alcuna prova. L'attore avrebbe correttamente esercitato l'azione ex art. 2041 c.c. che, per la sua funzione indennitaria, non include la quantificazione del lucro ceSSnte, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla diminuzione patrimoniale dell'impoverito.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la sig.ra contestando, innanzitutto, l'errato Parte_1
inquadramento della fattispecie in relazione ai titoli dedotti;
l'appellante deduceva di aver sempre distinto i versamenti effettuati mediante assegno (da ricondursi ad adempimento di obbligazione naturale) dal pagamento delle rate del mutuo (da qualificare come donazioni indirette).
Con il secondo motivo di appello la prof.SS riteneva insufficiente la motivazione con cui Parte_1
si era escluso che le somme da lei ricevute costituissero adempimento di obbligazione naturale;
con riferimento alle somme versate mediante assegni bancari, e che ammonterebbero ad € 105.000,00, il
Tribunale avrebbe dovuto ammettere le prove testimoniali o, quantomeno, l'esibizione della documentazione fiscale del dott. , per poter verificare la proporzione tra le elargizioni e la CP_1
capacità patrimoniale di quest'ultimo.
L'appellante sosteneva che i rapporti tra le parti e la figlia dell'appellato si erano sviluppati nell'ambito di una relazione affettiva nella quale i bisogni di quest'ultima erano preminenti;
l'appellante avrebbe supportato la figlia di , anche grazie alle sue competenze di psicologa e CP_1
neuropsicologa dello sviluppo, sia in costanza di rapporto con il dott. che successivamente. CP_1
Infine, l'appellante sosteneva che nella valutazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità il
Giudicante avrebbe dovuto considerare sia i redditi che il dott. aveva percepito sia come CP_1
20 dipendente pubblico che, una volta in pensione, i proventi dell'attività svolta privatamente;
ciò
avrebbe permesso di calcolare che la partecipazione del dott. al ménage familiare sarebbe CP_1
ammontata al 10% del suo reddito complessivo, quota che l'appellante considerava tutt'altro che sproporzionata.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduceva l'erroneità della motivazione con cui il Giudice
aveva escluso la sussistenza del titolo della donazione indiretta remuneratoria che, al contrario,
emergerebbe esplicito dalle mail del 13.01.2024 e dalla dichiarazione manoscritta e non disconosciuta dall' ; da quest'ultima si evincerebbe che l'appellato avrebbe onorato il mutuo fino al mese CP_1
di dicembre 2015, concludendo il suo impegno con un assegno di € 9.000,00 e lasciando l'onere della prosecuzione alla titolare Parte_1
Con il quarto motivo di appello si lamentava la mancata ammissione dei mezzi di prova, che avrebbero potuto far luce sui rapporti tra le parti.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamentava la contraddittorietà della sentenza che, pur avendo riscontrato elementi idonei ad individuare un rapporto di prestito/mutuo tra le parti, aveva finito per accogliere la domanda ex art. 2041 c.c., tipico rimedio sussidiario.
Il Giudice di prime cure avrebbe, inoltre, violato gli artt. 2727 c.c. e 2729 c.c. omettendo di porre a base delle proprie affermazioni le risultanze istruttorie ma facendo ricorso a presunzioni, pur in assenza dei presupposti previsti.
L'appellante invocava infine la riforma della sentenza anche in punto di condanna alle spese legali.
Si costituiva l'appellato contestando tutte le censure dell'appellante e sottolineando, innanzitutto, che la dedotta distinzione dei titoli – tra obbligazione naturale e donazione indiretta remuneratoria –
sarebbe frutto di un'interpretazione unilaterale e non provata, derivante solo della diversa modalità
di versamento delle somme.
21 Il Giudice avrebbe motivato correttamente come le somme ricevute dall'appellante non costituissero adempimento di un'obbligazione naturale e nemmeno di donazione indiretta;
sul punto l'appellante non aveva offerto nessuna prova, risultando inconferenti i capitoli formulati.
L'appellato sottolineava come la relazione sentimentale durata diversi anni non legittimava l'esborso
PE di € 209.000,00, unicamente finalizzato all'acquisto della casa in dallo scambio di e-mail avvenuto nel 2014 sarebbe evidente l'inesistenza dell'animus donandi del dott. , mentre la CP_1
steSS aveva riconosciuto, in un paSSggio di una sua mail, come fosse chiaro che le Parte_1
elargizioni dell avessero natura di investimento. CP_1
Riguardo alla lamentata mancata assunzione dei mezzi di prova, l'appellato sottolineava come le prove richieste dall'appellante fossero inammissibili in quanto vertenti su circostanze inconferenti,
generiche e comunque volte a far esprimere al teste una valutazione inammissibile.
Deduceva, inoltre, che l'eccezione inerente all'esperimento dell'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe tardiva ed infondata in quanto mai sollevata in primo grado.
Con riguardo poi alla asserita violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. l'appellato evidenziava come il fatto che il Tribunale non avesse ritenuto provato il versamento di € 10.000,00 effettuato in contanti dall' alla dimostrava come la decisione fosse stata assunta esclusivamente sulla CP_1 Parte_1
base delle risultanze istruttorie. Osservava, infine, come il Giudice di prime cure avesse correttamente previsto che le spese legali seguissero la soccombenza.
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L'appello deve ritenersi parzialmente fondato.
1. Con riguardo al primo motivo di gravame si deve rilevare che il giudice ha motivato la propria decisione escludendo sia la configurabilità dell'adempimento di obbligazioni naturali sia la natura donativa delle elargizioni.
Quanto al primo aspetto, si deve anzitutto rilevare che le parti non hanno convissuto stabilmente more
uxorio.
22 Secondo Cass.n.16864/2023 “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative
analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi
dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei
confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le
attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per
far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del
convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di ? 74.000), configurano l'adempimento
di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di
proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze
fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens".
Seondo Cass. ord.14732/2018 “L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la
locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è
dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un
contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di
un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte
di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del
primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui
contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di
fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
operante il principio dell'indebito arricchimento in relazione ai conferimenti di denaro e del proprio
tempo libero, impegnato in ore di lavoro per la costruzione della casa che doveva essere la dimora
comune, effettuati da uno dei due partner in vista della instaurazione della futura convivenza, atteso
che la volontarietà del conferimento non era indirizzata a vantaggio esclusivo dell'altro partner - che
se ne è giovato dopo scioglimento del rapporto sentimentale in ragione della proprietà del terreno e
23 del principio dell'accessione - e pertanto non costituiva né una donazione né un'attribuzione
spontanea)”.
Cass.n.3713/2003 ha affermato che “un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more
uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti
adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del
"solvens" (Fattispecie nella quale i giudici di merito, con accertamento di fatto ritenuto dalla
caSSzione incensurabile in sede di legittimità, hanno escluso il rapporto di proporzionalità tra
l'opera edificatoria realizzata, a propria cura e spese, con l'arricchimento esclusivo di uno solo dei
componenti la famiglia di fatto, e l'adempimento dei doveri morali e sociali da parte
del convivente "more uxorio")”.
Secondo l'appellante i versamenti effettuati dall'appellato in suo favore mediante assegni bancari,
per il complessivo ammontare di euro 105.000,00, tra il 2008 e il 2014, sarebbero riconducibili all'adempimento di un'obbligazione naturale.
Al riguardo deve quindi anzitutto essere verificato il requisito della proporzionalità all'entità del patrimonio e delle condizioni sociali delle parti.
ha certamente percepito in tale lasso temporale redditi cospicui, ma altrettanto può dirsi per CP_1
la che nel 2008 ha percepito un reddito lordo di euro 72.000,00 circa;
la steSS peraltro non CP_4
ha neppure dedotto di avere contribuito in qualche modo dal punto di vista economico alle esigenze della dedotta convivenza more uxorio.
Deve pertanto escludersi che l'appellante avesse necessità di sostegno economico, mentre invece aSSi significativa è la circostanza che i versamenti in suo favore non siano iniziati con l'inizio della relazione (risalente al maggio 2002) ma con l'acquisto della casa vacanza da parte della Parte_1
nella quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione. La steSS infatti, costituendosi nel Parte_1
Per_1 giudizio di primo grado, aveva dedotto che “l'acquisto della casa di avvenne nel 2008 e la
24 ristrutturazione di una parte dello stabile venne fatta tra l'inizio del 2011 e la fine del 2013”
(esattamente il periodo nel quale si collocano i versamenti mediante assegni bancari).
Le parti hanno fatto riferimento nelle loro comunicazioni a prestiti e finanziamenti (mail del
15.1.2014) e peraltro la steSS si riteneva obbligata ad una contropartita, tanto che è stato Parte_1
prodotto il testamento del marzo 2013 con il quale la disponeva in favore dell'appellato o Parte_1
di sua figlia dell'immobile di sua proprietà in Trieste (come preannunciato con mail del 1.1.2014).
Le prove testimoniali indicate dall'appellante vertono quasi esclusivamente sui rapporti tra la steSS
e la figlia dell'appellato, e devono ritenersi irrilevanti.
Per tutti i motivi esposti il secondo motivo di gravame deve essere disatteso, poiché i prestiti per complessivi euro 105.000,00 mediante assegni bancari non possono essere ricondotti all'adempimento di una obbligazione naturale e i relativi importi devono essere restituiti dall'appellante.
Secondo Cass.n.20062/2021 “In caso di acquisto "pro indiviso" di un immobile effettuato da due
conviventi "more uxorio" per quote uguali in difetto di diversa indicazione nel titolo, stante la
presunzione di cui all'art. 1101 c.c., il maggior apporto fornito dal co-acquirente nella
corresponsione del prezzo non può presumersi effettuato in favore dell'altro a titolo di liberalità,
avente giustificazione nella mera convivenza, senza che sia fornita dimostrazione, anche mediante
presunzioni, purché serie, dell'"animus donandi". Pertanto, in difetto di tale prova, il convivente che
abbia sborsato una somma maggiore ha il diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte
eccedente la sua quota”.
2. A diversa conclusione deve giungersi con riguardo ai versamenti effettuati da , con CP_1
lo strumento del bonifico permanente, per il pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto della
PE casa in frazione di l'appellato ha infatti provveduto a tal fine al versamento di € 1.000,00
al mese dal 01/01/2009 al 31/12/2015 per un totale di € 84.000,00.
25 Anzitutto le parti hanno dedotto che con riguardo a tale contratto di mutuo era intervenuto CP_1
quale garante.
In ogni modo è stata prodotta la dichiarazione di data 16.1.2024 con la quale Controparte_1
PE dichiarava che il mutuo sottoscritto insieme a per l'acquisto della sua casa di Parte_6
sarebbe stato da lui onorato fino a dicembre 2015, ed in tale mese si sarebbe concluso il suo impegno con un assegno di euro 9.000, lasciando l'onere della prosecuzione del mutuo alla titolare Parte_1
[...]
Tale dichiarazione costituisce l'assunzione di una obbligazione di pagamento diretto degli oneri del mutuo fino a dicembre 2015, (come in effetti avvenuto) e nessuna riserva di ripetizione è indicata;
al contrario riconosceva che l'impegno del mutuo a suo carico doveva ritenersi valido fino a CP_1
dicembre 2025.
Pertanto, mentre con riguardo alle somme corrisposte nel tempo mediante assegno bancario non vi era alcuna fonte di un obbligo a dare, diversamente deve ritenersi con riguardo al pagamento delle rate di mutuo;
in relazione a tale contratto era intervenuto quale garante e aveva poi assunto CP_1
l'impegno diretto, nei confronti della mutuataria, al pagamento delle rate fino a dicembre 2015.
Pertanto, non solo la domanda di restituzione sul punto deve ritenersi infondata, ma pur non inammissibile ex art.2041 c.c., come dedotto nel quinto motivo di gravame, stante il carattere di sussidiarietà di tale azione, a fronte di un'obbligazione assunta per il pagamento del mutuo.
3. In accoglimento del terzo motivo di gravame, ed in riforma della sentenza impugnata,
l'appellata deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellante del minore importo di euro 115.000,00, rivalutata alla data del pagamento, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.
4. In considerazione della soccombenza reciproca, e considerato altresì che l'appellante si era dichiarata disponibile a definire la controversia con il versamento da parte sua dell'importo di
26 euro 95.000,00, sulla base della proposta del giudice istruttore rifiutata invece da
[...]
, le spese di lite vengono compensate interamente tra le parti. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promoSS da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 206/23
del Tribunale di Trieste, condanna l'appellante al pagamento in Parte_1
favore di della somma di euro 115.000,00, rivalutata alla data del Controparte_1
pagamento, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.SS Marina Vitulli dott.SS Marina Caparelli
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