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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
FORTUNATO EL, Relatore
SACCONE ORESTE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2974/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Milano - Via Meravigli 9b 20123 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_5
Resistente_5 - CF_Resistente_5
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1018/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
13 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 RADIODIFFUSIONI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682006020204770856000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682006020204770856000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682006020204770856000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110368926881000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110408579556000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110411361064000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120194147924000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130169531413000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130185081518000 TRIBUTI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140075826414000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140091038681000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682015011013494905000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 13, n. 1018/13/2024, depositata il 04/03/2024, e con la quale veniva accolto parzialmente il ricorso della contribuente ritenendo prescritte talune pretese, segnatamente in relazione alle cartelle n. 06820060204770856000 e n. 06820110408579556000, mentre ha respinto le restanti doglianze.
La controversia originaria aveva ad oggetto l'impugnativa di un avviso di intimazione di pagamento emesso dall'Agente della Riscossione, identificato con il n. 06820229024100666000, notificato in data 03/11/2022, recante la richiesta di pagamento di un importo complessivo pari ad € 64.644,89, oltre spese esecutive.
Con il ricorso introduttivo la contribuente ha impugnato l'intimazione e, “in via derivata”, le cartelle di pagamento presupposte, afferenti a crediti eterogenei e riconducibili a diversi enti impositori (Erario, Comune,
Camera di Commercio, ecc.) ed in particolare:
1. Cartella n. 06820060204770856000, assertivamente notificata in data 17/02/2007, avente ad oggetto
IRAP 2002, IRPEF 2002 (e addizionale), IVA 2002, oltre interessi e sanzioni;
2. Cartella n. 06820110408579556000, assertivamente notificata in data 27/10/2012, avente ad oggetto tassa rifiuti/TARI (Comune di Milano) – anno 2011 (così qualificata negli atti di causa).
La contribuente ha dedotto, in sintesi, che nessuno degli atti prodromici (cartelle e/o altri atti della riscossione) sarebbe stato validamente notificato;
ha quindi eccepito la prescrizione delle pretese, nonché – con specifico riguardo alla cartella “erario 2002” – profili di decadenza e ulteriori vizi del procedimento di liquidazione/ controllo (tra cui il richiamo alla mancata comunicazione di irregolarità/avviso bonario).
La Corte di primo grado, con sentenza n. 1018/13/2024, ha accolto il ricorso solo in parte, ravvisando la prescrizione in relazione, segnatamente, alle cartelle n. 06820060204770856000 e n.
06820110408579556000; per il resto ha rigettato le doglianze della ricorrente.
Tale statuizione ha determinato l'odierno giudizio di appello, circoscritto alla “parte” di sentenza che ha dichiarato prescritte le due cartelle sopra indicate, senza estensione ai capi favorevoli agli altri enti (in particolare, ai crediti camerali), come esplicitato anche dalla memoria depositata dalla Camera di Commercio in secondo grado.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto appello principale, chiedendo la riforma parziale della sentenza di primo grado “nella parte in cui accerta la prescrizione” delle cartelle:
n. 06820060204770856000 (Erario – imposte 2002) e n. 06820110408579556000 (tassa rifiuti/TARI).
L'appellante ha eccepito l'asserita erroneità della declaratoria di prescrizione, sul presupposto dell'esistenza di atti interruttivi regolarmente notificati, idonei a impedire la maturazione dei termini. In particolare,
l'appellante deduce: per la cartella n. 06820060204770856000 (Erario) notificata il 17/02/2007, la prescrizione sarebbe decennale e sarebbe stata interrotta dalla notifica, in data 23/03/2016, del preavviso di fermo amministrativo n. 06880201500021822000; mentre per la cartella n. 06820110408579556000 notificata il 27/10/2012, la prescrizione sarebbe quinquennale e sarebbe stata interrotta dalla notifica, in data 23/03/2016, del preavviso di fermo amministrativo n. 06880201500006404000, che “richiama la cartella suddetta”. Inoltre, in data 16/04/2019, sarebbe stata notificata (con consegna a mani) un'ulteriore intimazione di pagamento n. 06820199016537603/000, che richiama entrambe le cartelle e tale atto non risulterebbe essere stato impugnato e costituirebbe, quindi, un ulteriore causa interruttiva.
L'appellante sviluppa anche considerazioni sul regime della notifica in caso di assenza/irreperibilità e sulla valenza probatoria delle relate del messo notificatore, nonché richiami (in chiave difensiva) al carattere unitario dell'obbligazione tributaria e alla disciplina della sospensione dei termini nel periodo emergenziale.
La Contribuente appellata si è costituita depositando controdeduzioni nelle quali contesta: la permanenza della prescrizione già accertata in primo grado, sostenendo che i preavvisi di fermo prodotti dall'appellante sarebbero inidonei (o non riferibili) a interrompere la prescrizione delle due cartelle controverse;
la contribuente evidenzia che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto i p.f.a. riferibili (in primo grado)
“esclusivamente ai diritti camerali”, quindi non utili rispetto alle posizioni qui discusse;
l'inammissibilità/ violazione del divieto di ius novorum, deducendo che parte della documentazione relativa agli atti interruttivi
(in particolare i referti di notifica dei p.f.a.) sarebbe stata prodotta solo in appello e non già in primo grado;
il difetto di prova: quanto al preavviso di fermo n. 06880201500021822000, la contribuente eccepisce che l'appellante avrebbe prodotto il solo avviso di ricevimento e non l'atto principale, rendendo impossibile verificare la riferibilità dell'atto alle specifiche posizioni creditorie e, dunque, la sua efficacia interruttiva. La contribuente sostiene, inoltre, che la documentazione prodotta non riporterebbe le “ricerche” necessarie e non rispetterebbe i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la validità della notifica in ipotesi di irreperibilità/sconosciuto all'indirizzo. La contribuente eccepisce ancora che la sentenza del Giudice di
Pace di Belvedere Marittimo n. 129/23 (passata in giudicato), avrebbe accertato la nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione 2019 (o comunque profili notificatori collegati), con effetti preclusivi nel presente giudizio;
in via subordinata, chiede la conferma della sentenza impugnata “per effetto del giudicato”.
L'Agenzia delle Entrate – DP II di Milano si è costituita con atto di controdeduzioni, ricostruendo il fatto che l'avviso di intimazione 2022 sollecita il pagamento di somme dovute “tra gli altri” all'Erario e richiamando le cartelle presupposte, includendo la cartella “Erario 2002” e altre posizioni. Dalle controdeduzioni emerge, per quanto rileva in questa sede, che l'Ufficio interviene nel giudizio per la propria parte, senza risultare portatore di un appello incidentale volto a modificare i capi della sentenza di primo grado a esso favorevoli o sfavorevoli, e prendendo atto del perimetro dell'appello proposto dall'Agente della riscossione.
Quanto al Comune di Milano, dagli atti disponibili in fascicolo non risulta un appello incidentale;
il Comune
è indicato quale parte appellata, in ragione della presenza, nell'intimazione 2022, di una cartella riferita al tributo comunale (tassa rifiuti/TARI), ma non risultra costituita.
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi si è costituita evidenziando che l'appello di AdER mira alla parziale riforma della sentenza mentre nessuna censura è proposta circa il capo della sentenza di primo grado favorevole alla Camera di Commercio e che non è stato proposto appello incidentale su tali capi, pertanto, in assenza di impugnazione, i capi non appellati devono intendersi confermati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede la riforma della sentenza di primo grado solo nella parte in cui ha dichiarato prescritte le pretese portate dalle cartelle n. 06820060204770856000 e n.
06820110408579556000, ne consegue che la cognizione di questa Corte è circoscritta alla verifica della correttezza della declaratoria di prescrizione pronunciata in primo grado e della idoneità e riferibilità degli atti indicati come interruttivi (preavvisi di fermo 23/03/2016 e intimazione 16/04/2019) rispetto alle due cartelle.
In via preliminare va decisa l'ammissibilità della produzione documentale in appello, alla luce delle eccezioni svolte dall'appellata. L'eccezione non è condivisibile.
Nel processo tributario l'appello ha natura di revisio prioris instantiae, ma il legislatore, nella disciplina tradizionale del rito, ha storicamente ammesso la produzione documentale anche in secondo grado entro i termini processuali, con la finalità di assicurare l'accertamento della pretesa secondo legalità e verità materiale, nel rispetto del contraddittorio.
Nel caso concreto, la documentazione prodotta in appello attiene a profili notificatori e interruttivi, cioè a fatti processualmente rilevanti rispetto alla domanda (prescrizione) e alle eccezioni, e risulta destinata a confutare la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ne deriva che la produzione è, in principio, ammissibile, ferma restando la valutazione di attendibilità, completezza e riferibilità dei singoli documenti.
A ciò si aggiunge che l'appellante ha indicato gli atti interruttivi come componenti della sequenza di riscossione e li ha sottoposti al contraddittorio, mentre l'appellata ha potuto replicare con controdeduzioni articolate, invocando anche specifiche censure di nullità.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità non può condurre, da sola, all'espunzione del materiale documentale dal thema decidendum.
Nel merito, con riferimento all'intimazione di pagamento del 2019 è pacifico che l'atto oggi impugnato in origine (intimazione 2022) richiama una pluralità di cartelle. Nel fascicolo è presente l'intimazione di pagamento n. 06820199016537603/000, recante l'elenco degli atti sottostanti e, tra essi, in modo espresso:
• Cartella 06820060204770856000 (data notifica indicata: 17/02/2007);
• Cartella 06820110408579556000 (data notifica indicata: 27/10/2012).
Questo dato documentale assume rilievo decisivo per due profili: la riferibilità alle due cartelle oggetto del presente appello, superando in radice l'argomento difensivo secondo cui gli atti interruttivi sarebbero riferibili
“solo” a posizioni diverse, e l'idoneità interruttiva dell'intimazione di pagamento essendo atto tipico della riscossione, rivolto a sollecitare il pagamento entro un termine breve, e – se validamente notificato – integra una inequivoca manifestazione di volontà di conseguire il credito, idonea a interrompere la prescrizione.
L'appellante afferma che l'intimazione 2019 è stata notificata il 16/04/2019 con consegna a mani e che essa non è stata impugnata;
la contribuente, pur contestandone la notifica (anche richiamando un preteso giudicato esterno), non produce nel presente giudizio elementi idonei a elidere la rilevanza dell'atto quale “snodo” della sequenza di riscossione, quanto meno sotto il profilo della sua esistenza e del suo contenuto oggettivo
(richiamo delle cartelle).
Ne consegue che, già per tale via, la declaratoria di prescrizione pronunciata in primo grado non può essere mantenuta, poiché l'atto del 2019 – collocandosi temporalmente prima dell'intimazione 2022 e recando richiamo espresso delle due cartelle – si pone come elemento interruttivo idoneo a impedire la maturazione del termine, ove se ne accerti la ritualità della conoscenza legale.
Per quanto attine, invece, i preavvisi di fermo del 23/03/2016 l'appellante deduce ulteriori interruzioni al
23/03/2016, mediante preavviso di fermo n. 06880201500021822000 (per la cartella
06820060204770856000) e preavviso di fermo n. 06880201500006404000 (per la cartella
06820110408579556000).
La contribuente contesta, soprattutto per il primo, la mancata produzione dell'atto principale, sostenendo che sarebbe stato versato in atti solo l'avviso di ricevimento e non l'atto.
Questa Corte ritiene che la censura, pur non irrilevante sul piano della “completezza” documentale, non sia assorbente nel caso concreto, poiché l'intimazione 2019 già consente di ancorare la sequenza della riscossione alle specifiche cartelle;
l'appellante descrive i preavvisi di fermo come atti notificati con allegata visura anagrafica. L'appellata, pur contestando la ritualità della notifica e invocando il “rito degli irreperibili”, non offre elementi univoci che conducano, con certezza, a ritenere radicalmente inesistente la notificazione, prospettando piuttosto vizi (ricerche non annotate, compilazione non conforme, ecc.) da apprezzare caso per caso.
In ogni caso, ai fini dell'esito dell'appello, il punto dirimente resta che l'atto del 2019, con richiamo espresso delle cartelle, rende non sostenibile la tesi secondo cui tra la formazione del titolo e l'azione di riscossione non sarebbe intervenuto alcun atto interruttivo riferibile alle posizioni oggetto di causa.
L'appellata invoca, in via subordinata, un giudicato derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Belvedere
Marittimo n. 129/23, sostenendo che tale decisione avrebbe effetti nel presente giudizio in ordine alla validità/ notifica di un atto di riscossione.
L'eccezione, per come è prospettata negli atti disponibili, non può essere accolta in termini preclusivi, per difetto dei presupposti necessari affinché un giudicato esterno vincoli il giudice tributario in un diverso processo: occorre che vi sia identità del rapporto giuridico dedotto, delle parti (o loro aventi causa) e che l'accertamento compiuto costituisca antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia invocata come giudicato, con correlata estensione del vincolo.
Nel caso concreto, l'appellata richiama la decisione del Giudice di Pace come “conferma” della nullità di una notifica e come ragione di conferma della sentenza impugnata. Tuttavia, nel presente giudizio la questione
è incardinata in un contesto tributario plurimo (più enti creditori e più cartelle), nel quale l'intimazione 2019
è valorizzata quale atto interruttivo riferibile alle cartelle qui controverse. In mancanza, nel fascicolo qui esaminato, di un accertamento giudiziale compiuto con i requisiti sopra indicati e tale da coprire con certezza gli stessi segmenti notificatori e le stesse posizioni creditorie oggetto di questa controversia, non può attribuirsi al richiamato provvedimento efficacia paralizzante dell'azione di riscossione nel presente processo.
Alla luce delle considerazioni che precedono ne consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma parziale della sentenza impugnata, con rigetto del ricorso introduttivo limitatamente alle cartelle n.
06820060204770856000 e n. 06820110408579556000 e agli effetti conseguenziali sull'intimazione 2022 nella parte corrispondente.
Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito del grado e della natura parziale della riforma, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellata nella parte oggetto di impugnazione, con regolazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 14, definitivamente pronunciando così provvede: Accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Riforma parzialmente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 13, n.
1018/13/2024, nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione delle cartelle n. 06820060204770856000 e n. 06820110408579556000. Condanna la sola appellata Resistente_5 alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellante ADER, che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori se spettanti come per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
FORTUNATO EL, Relatore
SACCONE ORESTE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2974/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Milano - Piazza Della Scala 2 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Milano - Via Meravigli 9b 20123 Milano MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_5
Resistente_5 - CF_Resistente_5
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1018/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
13 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 RADIODIFFUSIONI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229024100666000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682006020204770856000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682006020204770856000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682006020204770856000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110368926881000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110408579556000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110411361064000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820120194147924000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130169531413000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820130185081518000 TRIBUTI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140075826414000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140091038681000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682015011013494905000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 13, n. 1018/13/2024, depositata il 04/03/2024, e con la quale veniva accolto parzialmente il ricorso della contribuente ritenendo prescritte talune pretese, segnatamente in relazione alle cartelle n. 06820060204770856000 e n. 06820110408579556000, mentre ha respinto le restanti doglianze.
La controversia originaria aveva ad oggetto l'impugnativa di un avviso di intimazione di pagamento emesso dall'Agente della Riscossione, identificato con il n. 06820229024100666000, notificato in data 03/11/2022, recante la richiesta di pagamento di un importo complessivo pari ad € 64.644,89, oltre spese esecutive.
Con il ricorso introduttivo la contribuente ha impugnato l'intimazione e, “in via derivata”, le cartelle di pagamento presupposte, afferenti a crediti eterogenei e riconducibili a diversi enti impositori (Erario, Comune,
Camera di Commercio, ecc.) ed in particolare:
1. Cartella n. 06820060204770856000, assertivamente notificata in data 17/02/2007, avente ad oggetto
IRAP 2002, IRPEF 2002 (e addizionale), IVA 2002, oltre interessi e sanzioni;
2. Cartella n. 06820110408579556000, assertivamente notificata in data 27/10/2012, avente ad oggetto tassa rifiuti/TARI (Comune di Milano) – anno 2011 (così qualificata negli atti di causa).
La contribuente ha dedotto, in sintesi, che nessuno degli atti prodromici (cartelle e/o altri atti della riscossione) sarebbe stato validamente notificato;
ha quindi eccepito la prescrizione delle pretese, nonché – con specifico riguardo alla cartella “erario 2002” – profili di decadenza e ulteriori vizi del procedimento di liquidazione/ controllo (tra cui il richiamo alla mancata comunicazione di irregolarità/avviso bonario).
La Corte di primo grado, con sentenza n. 1018/13/2024, ha accolto il ricorso solo in parte, ravvisando la prescrizione in relazione, segnatamente, alle cartelle n. 06820060204770856000 e n.
06820110408579556000; per il resto ha rigettato le doglianze della ricorrente.
Tale statuizione ha determinato l'odierno giudizio di appello, circoscritto alla “parte” di sentenza che ha dichiarato prescritte le due cartelle sopra indicate, senza estensione ai capi favorevoli agli altri enti (in particolare, ai crediti camerali), come esplicitato anche dalla memoria depositata dalla Camera di Commercio in secondo grado.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto appello principale, chiedendo la riforma parziale della sentenza di primo grado “nella parte in cui accerta la prescrizione” delle cartelle:
n. 06820060204770856000 (Erario – imposte 2002) e n. 06820110408579556000 (tassa rifiuti/TARI).
L'appellante ha eccepito l'asserita erroneità della declaratoria di prescrizione, sul presupposto dell'esistenza di atti interruttivi regolarmente notificati, idonei a impedire la maturazione dei termini. In particolare,
l'appellante deduce: per la cartella n. 06820060204770856000 (Erario) notificata il 17/02/2007, la prescrizione sarebbe decennale e sarebbe stata interrotta dalla notifica, in data 23/03/2016, del preavviso di fermo amministrativo n. 06880201500021822000; mentre per la cartella n. 06820110408579556000 notificata il 27/10/2012, la prescrizione sarebbe quinquennale e sarebbe stata interrotta dalla notifica, in data 23/03/2016, del preavviso di fermo amministrativo n. 06880201500006404000, che “richiama la cartella suddetta”. Inoltre, in data 16/04/2019, sarebbe stata notificata (con consegna a mani) un'ulteriore intimazione di pagamento n. 06820199016537603/000, che richiama entrambe le cartelle e tale atto non risulterebbe essere stato impugnato e costituirebbe, quindi, un ulteriore causa interruttiva.
L'appellante sviluppa anche considerazioni sul regime della notifica in caso di assenza/irreperibilità e sulla valenza probatoria delle relate del messo notificatore, nonché richiami (in chiave difensiva) al carattere unitario dell'obbligazione tributaria e alla disciplina della sospensione dei termini nel periodo emergenziale.
La Contribuente appellata si è costituita depositando controdeduzioni nelle quali contesta: la permanenza della prescrizione già accertata in primo grado, sostenendo che i preavvisi di fermo prodotti dall'appellante sarebbero inidonei (o non riferibili) a interrompere la prescrizione delle due cartelle controverse;
la contribuente evidenzia che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto i p.f.a. riferibili (in primo grado)
“esclusivamente ai diritti camerali”, quindi non utili rispetto alle posizioni qui discusse;
l'inammissibilità/ violazione del divieto di ius novorum, deducendo che parte della documentazione relativa agli atti interruttivi
(in particolare i referti di notifica dei p.f.a.) sarebbe stata prodotta solo in appello e non già in primo grado;
il difetto di prova: quanto al preavviso di fermo n. 06880201500021822000, la contribuente eccepisce che l'appellante avrebbe prodotto il solo avviso di ricevimento e non l'atto principale, rendendo impossibile verificare la riferibilità dell'atto alle specifiche posizioni creditorie e, dunque, la sua efficacia interruttiva. La contribuente sostiene, inoltre, che la documentazione prodotta non riporterebbe le “ricerche” necessarie e non rispetterebbe i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la validità della notifica in ipotesi di irreperibilità/sconosciuto all'indirizzo. La contribuente eccepisce ancora che la sentenza del Giudice di
Pace di Belvedere Marittimo n. 129/23 (passata in giudicato), avrebbe accertato la nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione 2019 (o comunque profili notificatori collegati), con effetti preclusivi nel presente giudizio;
in via subordinata, chiede la conferma della sentenza impugnata “per effetto del giudicato”.
L'Agenzia delle Entrate – DP II di Milano si è costituita con atto di controdeduzioni, ricostruendo il fatto che l'avviso di intimazione 2022 sollecita il pagamento di somme dovute “tra gli altri” all'Erario e richiamando le cartelle presupposte, includendo la cartella “Erario 2002” e altre posizioni. Dalle controdeduzioni emerge, per quanto rileva in questa sede, che l'Ufficio interviene nel giudizio per la propria parte, senza risultare portatore di un appello incidentale volto a modificare i capi della sentenza di primo grado a esso favorevoli o sfavorevoli, e prendendo atto del perimetro dell'appello proposto dall'Agente della riscossione.
Quanto al Comune di Milano, dagli atti disponibili in fascicolo non risulta un appello incidentale;
il Comune
è indicato quale parte appellata, in ragione della presenza, nell'intimazione 2022, di una cartella riferita al tributo comunale (tassa rifiuti/TARI), ma non risultra costituita.
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi si è costituita evidenziando che l'appello di AdER mira alla parziale riforma della sentenza mentre nessuna censura è proposta circa il capo della sentenza di primo grado favorevole alla Camera di Commercio e che non è stato proposto appello incidentale su tali capi, pertanto, in assenza di impugnazione, i capi non appellati devono intendersi confermati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede la riforma della sentenza di primo grado solo nella parte in cui ha dichiarato prescritte le pretese portate dalle cartelle n. 06820060204770856000 e n.
06820110408579556000, ne consegue che la cognizione di questa Corte è circoscritta alla verifica della correttezza della declaratoria di prescrizione pronunciata in primo grado e della idoneità e riferibilità degli atti indicati come interruttivi (preavvisi di fermo 23/03/2016 e intimazione 16/04/2019) rispetto alle due cartelle.
In via preliminare va decisa l'ammissibilità della produzione documentale in appello, alla luce delle eccezioni svolte dall'appellata. L'eccezione non è condivisibile.
Nel processo tributario l'appello ha natura di revisio prioris instantiae, ma il legislatore, nella disciplina tradizionale del rito, ha storicamente ammesso la produzione documentale anche in secondo grado entro i termini processuali, con la finalità di assicurare l'accertamento della pretesa secondo legalità e verità materiale, nel rispetto del contraddittorio.
Nel caso concreto, la documentazione prodotta in appello attiene a profili notificatori e interruttivi, cioè a fatti processualmente rilevanti rispetto alla domanda (prescrizione) e alle eccezioni, e risulta destinata a confutare la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ne deriva che la produzione è, in principio, ammissibile, ferma restando la valutazione di attendibilità, completezza e riferibilità dei singoli documenti.
A ciò si aggiunge che l'appellante ha indicato gli atti interruttivi come componenti della sequenza di riscossione e li ha sottoposti al contraddittorio, mentre l'appellata ha potuto replicare con controdeduzioni articolate, invocando anche specifiche censure di nullità.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità non può condurre, da sola, all'espunzione del materiale documentale dal thema decidendum.
Nel merito, con riferimento all'intimazione di pagamento del 2019 è pacifico che l'atto oggi impugnato in origine (intimazione 2022) richiama una pluralità di cartelle. Nel fascicolo è presente l'intimazione di pagamento n. 06820199016537603/000, recante l'elenco degli atti sottostanti e, tra essi, in modo espresso:
• Cartella 06820060204770856000 (data notifica indicata: 17/02/2007);
• Cartella 06820110408579556000 (data notifica indicata: 27/10/2012).
Questo dato documentale assume rilievo decisivo per due profili: la riferibilità alle due cartelle oggetto del presente appello, superando in radice l'argomento difensivo secondo cui gli atti interruttivi sarebbero riferibili
“solo” a posizioni diverse, e l'idoneità interruttiva dell'intimazione di pagamento essendo atto tipico della riscossione, rivolto a sollecitare il pagamento entro un termine breve, e – se validamente notificato – integra una inequivoca manifestazione di volontà di conseguire il credito, idonea a interrompere la prescrizione.
L'appellante afferma che l'intimazione 2019 è stata notificata il 16/04/2019 con consegna a mani e che essa non è stata impugnata;
la contribuente, pur contestandone la notifica (anche richiamando un preteso giudicato esterno), non produce nel presente giudizio elementi idonei a elidere la rilevanza dell'atto quale “snodo” della sequenza di riscossione, quanto meno sotto il profilo della sua esistenza e del suo contenuto oggettivo
(richiamo delle cartelle).
Ne consegue che, già per tale via, la declaratoria di prescrizione pronunciata in primo grado non può essere mantenuta, poiché l'atto del 2019 – collocandosi temporalmente prima dell'intimazione 2022 e recando richiamo espresso delle due cartelle – si pone come elemento interruttivo idoneo a impedire la maturazione del termine, ove se ne accerti la ritualità della conoscenza legale.
Per quanto attine, invece, i preavvisi di fermo del 23/03/2016 l'appellante deduce ulteriori interruzioni al
23/03/2016, mediante preavviso di fermo n. 06880201500021822000 (per la cartella
06820060204770856000) e preavviso di fermo n. 06880201500006404000 (per la cartella
06820110408579556000).
La contribuente contesta, soprattutto per il primo, la mancata produzione dell'atto principale, sostenendo che sarebbe stato versato in atti solo l'avviso di ricevimento e non l'atto.
Questa Corte ritiene che la censura, pur non irrilevante sul piano della “completezza” documentale, non sia assorbente nel caso concreto, poiché l'intimazione 2019 già consente di ancorare la sequenza della riscossione alle specifiche cartelle;
l'appellante descrive i preavvisi di fermo come atti notificati con allegata visura anagrafica. L'appellata, pur contestando la ritualità della notifica e invocando il “rito degli irreperibili”, non offre elementi univoci che conducano, con certezza, a ritenere radicalmente inesistente la notificazione, prospettando piuttosto vizi (ricerche non annotate, compilazione non conforme, ecc.) da apprezzare caso per caso.
In ogni caso, ai fini dell'esito dell'appello, il punto dirimente resta che l'atto del 2019, con richiamo espresso delle cartelle, rende non sostenibile la tesi secondo cui tra la formazione del titolo e l'azione di riscossione non sarebbe intervenuto alcun atto interruttivo riferibile alle posizioni oggetto di causa.
L'appellata invoca, in via subordinata, un giudicato derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Belvedere
Marittimo n. 129/23, sostenendo che tale decisione avrebbe effetti nel presente giudizio in ordine alla validità/ notifica di un atto di riscossione.
L'eccezione, per come è prospettata negli atti disponibili, non può essere accolta in termini preclusivi, per difetto dei presupposti necessari affinché un giudicato esterno vincoli il giudice tributario in un diverso processo: occorre che vi sia identità del rapporto giuridico dedotto, delle parti (o loro aventi causa) e che l'accertamento compiuto costituisca antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia invocata come giudicato, con correlata estensione del vincolo.
Nel caso concreto, l'appellata richiama la decisione del Giudice di Pace come “conferma” della nullità di una notifica e come ragione di conferma della sentenza impugnata. Tuttavia, nel presente giudizio la questione
è incardinata in un contesto tributario plurimo (più enti creditori e più cartelle), nel quale l'intimazione 2019
è valorizzata quale atto interruttivo riferibile alle cartelle qui controverse. In mancanza, nel fascicolo qui esaminato, di un accertamento giudiziale compiuto con i requisiti sopra indicati e tale da coprire con certezza gli stessi segmenti notificatori e le stesse posizioni creditorie oggetto di questa controversia, non può attribuirsi al richiamato provvedimento efficacia paralizzante dell'azione di riscossione nel presente processo.
Alla luce delle considerazioni che precedono ne consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma parziale della sentenza impugnata, con rigetto del ricorso introduttivo limitatamente alle cartelle n.
06820060204770856000 e n. 06820110408579556000 e agli effetti conseguenziali sull'intimazione 2022 nella parte corrispondente.
Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito del grado e della natura parziale della riforma, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellata nella parte oggetto di impugnazione, con regolazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 14, definitivamente pronunciando così provvede: Accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Riforma parzialmente la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. 13, n.
1018/13/2024, nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione delle cartelle n. 06820060204770856000 e n. 06820110408579556000. Condanna la sola appellata Resistente_5 alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellante ADER, che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori se spettanti come per legge.