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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/10/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Matera Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe, ha pronunziato la presente
SENTENZA
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede nella causa civile iscritta al n. R.G. 1923/2021 tra le seguenti parti:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. DI PIERRO VINCENZO, attore rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
PINTO SILVANO, convenuto rappresentata e difesa dall'avv. MELUCCI Controparte_1
ANTONIO, convenuto
(GIA ), rappresentata e Controparte_2 Controparte_3 difesa dall'Avv. RUSSI ALESSANDRO, terzo chiamato
Conclusioni
Come rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.10.2021, il Parte_1
conveniva in giudizio l' in
[...] Parte_2
persona del legale rappresentante p.t. e la in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al fine di accertare e dichiarare la solidale responsabilità nella causazione dei danni materiali subiti a causa un copioso allagamento dei locali siti ai due piani seminterrati dei condomini pagina1 di 7 ai civici 13 e 21 conseguente alla rottura di “un tronco di portata” della rete idrica dell , avvenuto in data 01.07.2018, successivamente ai Parte_2
lavori al citato tronco effettuati dalla ditta a monte dello CP_1
stesso . Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al Parte_1
risarcimento dei conseguenti danni e, quindi, al pagamento della somma di
€ 21.178,19 oltre iva come per legge, oltre al pagamento della somma di €
874,00 per interventi immediati diretti a tutelare la pubblica e privata incolumità; nonché la somma di € 1.268,80 quale onorario corrisposto all'ing. per la redazione della perizia tecnica e la Persona_1
somma di euro 780,80 quale costo del procedimento di mediazione. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre accessori.
Radicata la lite, la convenuta si costituiva in giudizio depositando CP_4
il fascicolo di parte e la comparsa di costituzione e risposta, con la quale chiedeva il rigetto della domanda. Confermava che il giorno 01/07/2018 si era verificato il sinistro descritto in citazione e precisava che il tecnico della società geom. Parte_2 Controparte_5
congiuntamente ad un rappresentante dell'impresa Controparte_1
geom. , avevano effettuato un sopralluogo con i Vigili del CP_6
Fuoco di e che, nell'occasione, era stato accertato che la causa che Pt_1
aveva provocato il sinistro era stato il distacco del bigiunto, installato tra il collettore in acciaio e la derivazione, evidentemente perché non era stato serrato bene dalla ditta esecutrice, in fase di realizzazione dell'allaccio, o perché era difettato, chiarendo che la rottura non aveva riguardato il tronco idrico, ma una derivazione. Concludeva che, poiché i lavori di cui si discuteva non erano stati eseguiti dalla società , ma Parte_2
dalla impresa appaltatrice, questa, in ragione Controparte_1
dell'affidamento, rispondeva di tutti i danni causati dall'esecuzione dei lavori ed era tenuta ad indennizzare la società committente e i terzi, in quanto ditta affidataria che rimaneva responsabile della cura, custodia e pagina2 di 7 manutenzione del cantiere e dei lavori oggetto dell'affidamento, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Formulava, pertanto, domanda di manleva proposta nei confronti della società convenuta Controparte_1
nell'odierno giudizio e, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, chiedeva di accertare e dichiarare che i lamentati danni si erano verificati per colpa esclusiva dell'impresa affidataria;
in via gradata, in ipotesi di accoglimento, tenerla indenne da ogni conseguenza, con espressa manleva da parte della Controparte_1
in forza del contratto di appalto con condanna alle spese e distrazione.
Altresì, si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
depositando il fascicolo di parte e la comparsa di costituzione e risposta, e chiedeva il rigetto della domanda per i motivi precisarti in comparsa che qui devono ritenersi per riportati e trascritti. Eccepiva che non era emersa alcuna sua responsabilità per i fatti di causa e che il personale aveva operato solo ed esclusivamente tanto sulla base dei dati e delle planimetrie fornite dalla società quanto sulla base di ordini Parte_2
di servizio e disposizioni impartite dalla stazione appaltante, evidenziando che lo faceva secondo le cd “regole dell'arte”, e solo ed esclusivamente su indicazioni provenienti dal personale qualificato della soc.
[...]
Infine contestava il quantum. Nel caso di una seppur minima Parte_2
responsabilità, anche di natura concorsuale, chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione, per essere manlevati nella denegata ipotesi di condanna, anche parziale, al risarcimento dei lamentati danni.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, questo si costituiva e si univa alle eccezioni formulate dalla Parte_3
, disposta ed espletata la CTU, precisate le conclusioni, la causa
[...]
veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina3 di 7 Chiamato a decidere, questo Giudice osserva, preliminarmente, che non vi
è dubitare dell'evento allagamento descritto in citazione, perché, oltre che ammesso dalle parti convenute, confermato dalla relazione dei Vigili del
Fuoco agli atti di causa. Non vi è da dubitare, altresì, che l'acqua che ebbe ad invadere i locali del provenisse da tubatura idriche Parte_1
dell in quanto ammesso dallo stesso Parte_2 Parte_2
immediatamente dopo l'accaduto ed accertato dagli stessi Vigili del
[...]
Fuoco.
Risulta fondata, pertanto, l'azione avanzata nei confronti dell Parte_2
, gestore dell'acquedotto, ex art. 2051 c.c.
[...]
L'azione è proposta, altresì, nei confronti della Controparte_1
poiché, stando a quanto riferito dall' , la fuoriuscita di Parte_2
acqua sarebbe avvenuta a seguito del distacco di un bigiunto posizionato dalla predetta società, quale ditta appaltatrice dei lavori di allaccio di adduzione idrica ad un fabbricato a monte di quello interessato dall'allagamento, circostanza che ha occasionato anche la chiamata in manleva nei confronti della da parte dell CP_1 Parte_2
, perché, a suo dire, responsabile esclusivo dell'evento.
[...]
Essendo intervenuto un appalto tra l e la Parte_2 [...]
come documentato dalla produzione agli atti, visionando la CP_1
giurisprudenza di riferimento, rileva questo Giudice che per eventuali danni risponde di regola esclusivamente l'appaltatore in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente, fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente, ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore (Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 1997, n.
10652). Il committente può rispondere, però, anche ai sensi dell'art. 2051
pagina4 di 7 c.c. in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della res da parte del committente, fatta salva l'ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire, ipotesi questa nella quale il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore
(Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2023, n. 11152). La Corte di Cassazione ha però escluso la responsabilità per custodia del committente per il danno arrecato dall'appaltatore a terzi nell'ipotesi in cui il danno derivi in via esclusiva dalle modalità di esecuzione dei lavori sulla cosa oggetto dell'appalto (su cui v. Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2024, n. 4288) e come, con la sentenza Cass. 7553/2021, ha affermato che la consegna dell'immobile all'appaltatore non solleva il committente dal suo obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Nella fattispecie in esame, dall'istruttoria, però, non è emerso con certezza che la fuoriuscita d'acqua fosse conseguenziale ad i lavori effettuati alle tubature dalla come riferito dall Parte_4 Parte_2
.
[...]
Il consulente d'ufficio nominato dal Tribunale, a seguito di dettagliate indagini peritali in loco, ha confermato i fatti descritti in citazione relativi all'allagamento e i danni a questo conseguenziali, confermando l'evento ed il nesso causale tra la fuoriuscita di acqua dalle tubature idriche e i danni al
. In risposta all'accertamento di eventuali anomalie sulle Parte_1
tubature ove effettuati i lavori dalla ha precisato nella Controparte_1
sua relazione alla pag. 4): “Dopo aver esaminato la documentazione agli di causa e le ispezioni eseguite sui luoghi, considerando anche la prova di pressione effettuata sulla tubazione a monte, non si sono rilevate anomalie particolari sull'allaccio multiplo, tra la tubazione di arrivo e quella
pagina5 di 7 divisionale del ”. Ancora più avanti ha riferito: “Dalla verifica Parte_1
effettuata in fase di sopralluogo non si sono riscontrate anomalie.
L'impianto idrico è in esercizio e dallo sversamento verificatosi il
01/07/2018, non sono state riscontrate, negli atti di causa, altre anomalie o lamentele nel funzionamento ed il tutto è stato anche collaudato come risulta dalla relazione e certificato di collaudo agli atti tra la Ditta G.
Gallo s.r.l. e l . Pertanto il sottoscritto ritiene che per Parte_2
quanto verificato in fase di sopralluogo non è stato possibile accertare alcuna anomalia nel funzionamento dell'impianto.”
Stando così le cose, non può ritenersi responsabile dei fatti di causa, per mancanza di prove, la società Controparte_1
Responsabile dell'evento è solo l . Parte_2
Secondo l'art.2051 c.c., come detto innanzi, infatti, il gestore di un acquedotto o di un impianto idrico è responsabile dei danni che questo può provocare, salvo che riesca a dimostrare che l'evento dannoso è dovuto a un caso fortuito, circostanza che l non ha provato nella Parte_2
presente fattispecie.
Consegue che la domanda attrice risulta fondata e provata nei confronti del solo e deve essere rigettata per come espletata nei Parte_2
confronti della Controparte_1
Deve essere, altresì rigettata, per come indicato innanzi, la domanda di manleva avanzata dall nei confronti della Parte_2 [...]
Controparte_1
Relativamente alla quantificazione dei danni, il C.T.U. ha concluso affermando che i danni derivanti dall'allagamento ammontano ad €.
15.000,00.
Consegue che l deve essere condannata al pagamento Parte_2
della suddetta somma, oltre IVA e interessi nonché a quanto speso dal per effettuare i lavori urgenti indicati dai Vigili del Fuoco, per Parte_1
pagina6 di 7 un ammontare complessivo di € 750,00 come riportato dalle prodotte fatture.
Spese come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara l' responsabile dei danni descritti in Parte_2
citazione;
2) per l'effetto condanna l' al risarcimento dei Parte_2
conseguenziali danni e, quindi, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 15.000,00 oltre IVA e interessi nonché alla somma di € 750,00 oltre interessi;
3) rigetta la domanda di manleva avanzata dall nei Parte_2
confronti della Controparte_1
4) condanna l al pagamento delle spese sostenute Parte_2
dall'attrice, che liquida in € 289,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi legali, oltre IVA, CAP e spese forfettarie;
5) pone le spese processuali sostenute dalla e dalla Controparte_1
HDI Assicurazioni, che, cadauno liquida in € 4.000,00 per compensi legali oltre IVA, CAP, per il 70% in capo all e Parte_2
per il 30% in capo all'attore;
6) condanna l' al pagamento delle spese di Parte_2
mediazione sostenute dall'attore, che liquida in € 780,80 per esborsi ed € 300,00 per compensi legali oltre IVA e CAP;
7) pone le spese di CTU in capo all . Parte_2
Matera 17.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
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