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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/06/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice rel. est. dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice nel procedimento portante il n. 29-1/2025 P.U., instaurato su ricorso pro- mosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. PAOLO BALIANI C.F._2 ricorrenti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso ex art. 268 CCII presentato dai debitori in data 14/03/2025, ed esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore;
premesso che al presente procedimento, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e
III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dai debitori, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contrad- dittori (v. Trib. Reggio Emilia 12 dicembre 2022 e Trib. Verona 20 settembre
2022); ritenuto che sussista la competenza per materia e per territorio di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1, CCII), essendo il centro degli interessi principali di entrambi i debitori, avuto riguardo, ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. b), CCII, alla residenza dei ricorrenti;
considerato che
è senz'altro ammissibile la presentazione di un'unica do- manda di apertura della liquidazione controllata da parte di membri della stessa famiglia che (come nel caso in esame) siano conviventi o il cui sovraindebitamento abbia un'origine comune, stante la chiara previsione dettata in tal senso dell'art. 66, co. 1, CCII (come novellato dal d.lgs. 136/2024), con l'espresso richiamo di
Pag. 1 a 7 tutte le “procedure di cui all'articolo 65, comma 1” e dunque anche della liquida- zione controllata (v. in argomento, in senso favorevole all'ammissibilità di una tale domanda già prima della suddetta novella normativa, Trib. Pescara 23 luglio
2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Pesaro 12 febbraio 2024, Trib. Forlì 20 ottobre 2022, e Trib. Verona 5 ottobre 2022; contra, ma isolata, Trib. Lucca 27 febbraio 2024), e con la precisazione secondo cui “la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo” (situazione che, peral- tro, non ricorre nel caso di specie;
sul tema, v. Trib. Pesaro 12 febbraio 2024), ferma la distinzione tra le masse attive e passive dei singoli debitori nell'ambito dell'unitaria liquidazione controllata, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
dato atto che risulta rispettato il disposto dell'art. 40, co. 2, CCII (anch'esso applicabile al presente procedimento, in quanto compatibile, per richiamo ad opera dell'art. 270, co. 5, CCII), poiché il ricorso reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
rilevato che sussiste per entrambi i debitori lo stato di sovraindebitamento ex art. 268, co. 1, CCII, avuto riguardo alla definizione di cui all'art. 2, lett. c),
CCII (v. Trib. S. Maria Capua Vetere 11 maggio 2023), essendo attualmente en- trambi i ricorrenti lavoratori dipendenti, e versando entrambi in stato di insol- venza in quanto non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbliga- zioni sorte nel corso della loro rispettiva attività di impresa, peraltro cessate da molti anni, come emerge, tra l'altro, dall'entità dei debiti per finanziamenti gra- vanti in rapporto al loro reddito e alle loro liquidità, a loro volta rapportati alle esigenze di mantenimento del nucleo familiare;
dato atto che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, con la quale è stata espressa un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evi- denziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all'art. 39
CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib. Bologna 29 maggio
2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), ed è stata altresì esaustivamente illustrata la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, con l'indicazione delle cause del loro indebitamento e della diligenza da essi impiegata nell'assu- mere le obbligazioni, e con l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo,
CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori,
Pag. 2 a 7 al netto delle spese di procedura: v. ex multis Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib.
Bergamo 16 novembre 2023); precisato che i limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII non possono essere stabiliti con la presente sentenza ma dovranno essere indicati dal giudice delegato, su istanza del liquidatore o degli stessi debitori (v. sul punto le condivi- sibili motivazioni di Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre
2023); precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i li- miti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo l'eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spet- tando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII nonché la valutazione dell'avvio di eventuali azioni revocatorie in presenza di atti dispo- sitivi pregiudizievoli;
precisato, altresì, che la liquidazione controllata investe la totalità dei beni dei debitori ricorrenti, salva la possibilità di autorizzazione all'utilizzo di alcuni di essi ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCII, e salva la possibilità che il curatore sia autorizzato dal giudice delegato, nel corso della procedura, a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare beni la cui attività di liquidazione appaia ma- nifestamente non conveniente (v. in tal senso Trib. Lecce 3 aprile 2024); precisato che: a) il compenso unitario dell'OCC e (poi) liquidatore sarà li- quidato dal giudice – in conformità ai parametri di cui al d.m. 202/2014 – al ter- mine della procedura (tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'Or- ganismo con il debitore, anche in applicazione analogica di quanto previsto dagli artt. 71, co. 4, e 81, co. 4, CCII), ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII, salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024, e Trib.
Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario eventuali di- verse indicazioni contenute nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre
2023); b) il compenso spettante al difensore/advisor (che di regola non può ecce- dere quello previsto per il Gestore: v. Trib. Parma 11 ottobre 2023; e non è, in ogni caso, assistito dalla prededuzione, tenuto conto anche dell'abrogazione dell'art. 277, co. 2, CCII e dell'attuale tenore dell'art. 6 CCII) dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge (v. Trib. Forlì 28 settembre 2023, Trib. Torino 3 agosto 2023 e Trib. Pavia 9 settembre 2022);
Pag. 3 a 7 ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti dei ricorrenti;
ritenuto che
ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura e previa verifica dell'assenza delle condizioni ostative;
rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compi- mento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di CP_1
) e );
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
NOMINA giudice delegato il dott. Andrea Enrico Polimeni;
liquidatore il dott. Controparte_2
ORDINA ai debitori di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori nella can- celleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti in atti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al pas- sivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del con- corso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liqui- dazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
Pag. 4 a 7 b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indi- cati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le dispo- sizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del con- corso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
AVVERTE il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liqui- datore con apposita relazione;
AVVERTE IL LIQUIDATORE che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liqui- dazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giu- diziale in quanto compatibili;
che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prela- zione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del com- penso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquida- zione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa forma- zione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, asse- gnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune,
Pag. 5 a 7 dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte dei patrimoni da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore – la trascrizione della pre- sente sentenza presso gli Uffici competenti;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
a) entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria l'accettazione dell'incarico corredata di una dichiarazione attestante l'insussi- stenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
b) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indi- rizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di ri- vendicazione o di ammissione al passivo;
c) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'ap- provazione da parte del giudice delegato, avvertendo che il programma di liqui- dazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della pro- cedura;
d) scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273
CCII;
e) eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conse- guire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
f) provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
g) riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
Pag. 6 a 7 h) riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 270, co. 2, lett. f), CCII, nel sito internet del Tribunale e che, ove il debi- tore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 17/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(Andrea Enrico Polimeni) (Paolo Vadala')
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice rel. est. dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice nel procedimento portante il n. 29-1/2025 P.U., instaurato su ricorso pro- mosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. PAOLO BALIANI C.F._2 ricorrenti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso ex art. 268 CCII presentato dai debitori in data 14/03/2025, ed esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore;
premesso che al presente procedimento, ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e
III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l'istanza dai debitori, non vi è necessità di fissare un'udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contrad- dittori (v. Trib. Reggio Emilia 12 dicembre 2022 e Trib. Verona 20 settembre
2022); ritenuto che sussista la competenza per materia e per territorio di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall'art. 268, co. 1, CCII), essendo il centro degli interessi principali di entrambi i debitori, avuto riguardo, ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. b), CCII, alla residenza dei ricorrenti;
considerato che
è senz'altro ammissibile la presentazione di un'unica do- manda di apertura della liquidazione controllata da parte di membri della stessa famiglia che (come nel caso in esame) siano conviventi o il cui sovraindebitamento abbia un'origine comune, stante la chiara previsione dettata in tal senso dell'art. 66, co. 1, CCII (come novellato dal d.lgs. 136/2024), con l'espresso richiamo di
Pag. 1 a 7 tutte le “procedure di cui all'articolo 65, comma 1” e dunque anche della liquida- zione controllata (v. in argomento, in senso favorevole all'ammissibilità di una tale domanda già prima della suddetta novella normativa, Trib. Pescara 23 luglio
2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Pesaro 12 febbraio 2024, Trib. Forlì 20 ottobre 2022, e Trib. Verona 5 ottobre 2022; contra, ma isolata, Trib. Lucca 27 febbraio 2024), e con la precisazione secondo cui “la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo” (situazione che, peral- tro, non ricorre nel caso di specie;
sul tema, v. Trib. Pesaro 12 febbraio 2024), ferma la distinzione tra le masse attive e passive dei singoli debitori nell'ambito dell'unitaria liquidazione controllata, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
dato atto che risulta rispettato il disposto dell'art. 40, co. 2, CCII (anch'esso applicabile al presente procedimento, in quanto compatibile, per richiamo ad opera dell'art. 270, co. 5, CCII), poiché il ricorso reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
rilevato che sussiste per entrambi i debitori lo stato di sovraindebitamento ex art. 268, co. 1, CCII, avuto riguardo alla definizione di cui all'art. 2, lett. c),
CCII (v. Trib. S. Maria Capua Vetere 11 maggio 2023), essendo attualmente en- trambi i ricorrenti lavoratori dipendenti, e versando entrambi in stato di insol- venza in quanto non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbliga- zioni sorte nel corso della loro rispettiva attività di impresa, peraltro cessate da molti anni, come emerge, tra l'altro, dall'entità dei debiti per finanziamenti gra- vanti in rapporto al loro reddito e alle loro liquidità, a loro volta rapportati alle esigenze di mantenimento del nucleo familiare;
dato atto che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, con la quale è stata espressa un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evi- denziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non può più ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all'art. 39
CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib. Bologna 29 maggio
2023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), ed è stata altresì esaustivamente illustrata la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, con l'indicazione delle cause del loro indebitamento e della diligenza da essi impiegata nell'assu- mere le obbligazioni, e con l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo,
CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori,
Pag. 2 a 7 al netto delle spese di procedura: v. ex multis Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib.
Bergamo 16 novembre 2023); precisato che i limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII non possono essere stabiliti con la presente sentenza ma dovranno essere indicati dal giudice delegato, su istanza del liquidatore o degli stessi debitori (v. sul punto le condivi- sibili motivazioni di Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre
2023); precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i li- miti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo l'eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spet- tando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII nonché la valutazione dell'avvio di eventuali azioni revocatorie in presenza di atti dispo- sitivi pregiudizievoli;
precisato, altresì, che la liquidazione controllata investe la totalità dei beni dei debitori ricorrenti, salva la possibilità di autorizzazione all'utilizzo di alcuni di essi ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCII, e salva la possibilità che il curatore sia autorizzato dal giudice delegato, nel corso della procedura, a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare beni la cui attività di liquidazione appaia ma- nifestamente non conveniente (v. in tal senso Trib. Lecce 3 aprile 2024); precisato che: a) il compenso unitario dell'OCC e (poi) liquidatore sarà li- quidato dal giudice – in conformità ai parametri di cui al d.m. 202/2014 – al ter- mine della procedura (tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'Or- ganismo con il debitore, anche in applicazione analogica di quanto previsto dagli artt. 71, co. 4, e 81, co. 4, CCII), ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII, salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024, e Trib.
Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario eventuali di- verse indicazioni contenute nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre
2023); b) il compenso spettante al difensore/advisor (che di regola non può ecce- dere quello previsto per il Gestore: v. Trib. Parma 11 ottobre 2023; e non è, in ogni caso, assistito dalla prededuzione, tenuto conto anche dell'abrogazione dell'art. 277, co. 2, CCII e dell'attuale tenore dell'art. 6 CCII) dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge (v. Trib. Forlì 28 settembre 2023, Trib. Torino 3 agosto 2023 e Trib. Pavia 9 settembre 2022);
Pag. 3 a 7 ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti dei ricorrenti;
ritenuto che
ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura e previa verifica dell'assenza delle condizioni ostative;
rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compi- mento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di CP_1
) e );
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
NOMINA giudice delegato il dott. Andrea Enrico Polimeni;
liquidatore il dott. Controparte_2
ORDINA ai debitori di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori nella can- celleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti in atti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al pas- sivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del con- corso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liqui- dazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
Pag. 4 a 7 b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indi- cati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le dispo- sizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del con- corso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
AVVERTE il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liqui- datore con apposita relazione;
AVVERTE IL LIQUIDATORE che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liqui- dazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giu- diziale in quanto compatibili;
che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prela- zione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del com- penso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquida- zione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa forma- zione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, asse- gnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune,
Pag. 5 a 7 dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte dei patrimoni da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore – la trascrizione della pre- sente sentenza presso gli Uffici competenti;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
a) entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria l'accettazione dell'incarico corredata di una dichiarazione attestante l'insussi- stenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
b) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII, indicando l'indi- rizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di ri- vendicazione o di ammissione al passivo;
c) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'ap- provazione da parte del giudice delegato, avvertendo che il programma di liqui- dazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della pro- cedura;
d) scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273
CCII;
e) eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conse- guire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
f) provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
g) riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
Pag. 6 a 7 h) riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 270, co. 2, lett. f), CCII, nel sito internet del Tribunale e che, ove il debi- tore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 17/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(Andrea Enrico Polimeni) (Paolo Vadala')
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