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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna- all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3643/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
( ) elettivamente domiciliata in Patti Via Trieste C.F._1
n. 16, presso lo studio dell'Avv. Antonio TIMPANARO, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in
Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Richiesta pagamento indennità di malattia
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29/11/2023 esponeva di aver svolto attività di bracciante agricolo nell'anno 2021 per 51 giornate e di essere iscritta nell'apposita gestione;
di essere stata ammalata dal
01.12.2022 al 30.12.2022 e di avere inviato all' la relativa CP_1
certificazione medica ai fini della liquidazione e del pagamento della prestazione;
eccepiva di aver presentato domanda amministrativa rigettata dall'Istituto avverso la quale aveva proposto ricorso amministrativo in data 07.09.2023; lamentava che l' non aveva CP_1
provveduto al pagamento della malattia, senza spiegarne i motivi.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato il presente ricorso chiedendo che venisse accertato il proprio diritto ad ottenere l'indennità di malattia per il periodo dal 01/12/2023 al 30/12/2023, con condanna dell' al pagamento del beneficio oltre accessori, CP_1
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva con memoria depositata in data 27.02.2024 CP_1 eccependo l'improcedibilità della domanda, per la mancata presentazione del ricorso amministrativo;
nel merito eccepiva di aver provveduto a liquidare l'indennità di malattia per il periodo dal
01.12.2022 al 15.12.2022, come da estratto cassetto previdenziale, e di aver disposto l'erogazione per periodo residuo dal 16.12.2022 al
30.12.2022. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
In via preliminare, non si pone nessun problema di improcedibilità della domanda in quanto l'eventuale mancata proposizione del ricorso amministrativo non è condizione di procedibilità della domanda.
2 Nel merito, va, preliminarmente, dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al periodo di malattia 01/12/2022-
15/12/2022, che risulta già pagato dall' . CP_1
Resta da esaminare la domanda relativa al periodo compreso dal
16.12.2022 al 30.12.2022.
Orbene, la ricorrente ha dimostrato di possedere il requisito dell'iscrizione presso gli elenchi anagrafici per il 2022, come da estratto conto previdenziale prodotto, da cui risulta il possesso di 78 giornate.
Ancora, la domanda appare fondata relativamente alla prova dell'evento assicurato, avendo la ricorrente dimostrato di aver inoltrato all' i relativi certificati medici;
l'estratto conto CP_1 contributivo prodotto dall'Ente previdenziale non costituisce tuttavia prova sufficiente dell'avvenuto pagamento, essendo privo degli estremi necessari.
Tanto basta per affermare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di malattia agricola relativa al periodo dal 16.12.2022 al
30.12.2022, con condanna dell' a liquidare ed erogare alla CP_1
ricorrente le relative somme oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Sul punto l' chiede dichiararsi cessata materia del contendere ma CP_1
non è stata prodotta documentazione relativa al pagamento di detta prestazione ma solo il prospetto di liquidazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (anche virtuale, per la parte di giudizio definita con cessazione della materia del contendere, stante il pagamento successivo al deposito del ricorso) e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante
[...] CP_1
3 pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente al periodo di malattia 01/12/22- 15/12/2022;
- Dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità di malattia per il periodo dal 16.12.2022 al 30.12.2022;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennità di malattia per il periodo di cui al punto che precede, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi euro 886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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