Art. 14. Partecipazione del pubblico 1. Le autorita' competenti, ciascuna per quanto di competenza, incoraggiano la partecipazione del pubblico all'attuazione del presente decreto e assicurano che siano fornite al pubblico interessato opportunita' di informarsi sul processo di partecipazione, e di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami, in particolare per la preparazione, la revisione e l'aggiornamento delle acque di balneazione di cui all'articolo 6, comma 1. Le autorita' competenti tengono conto delle informazioni acquisite.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce informazioni al pubblico attraverso il proprio sito internet utilizzando i dati sulla balneazione inviati dalle Regioni e Province autonome, utilizzando una tecnologia geo-referenziata. Tali informazioni sono integrate anche dai dati ambientali.
3. Ai fini dell'integrazione dei dati sanitari relativi allo stato delle acque di balneazione e dei dati ambientali sui programmi di miglioramento, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono stabilite le modalita' dirette a realizzare forme comuni di trattamento dei dati in possesso di ciascuna amministrazione e garantirne la pubblicita'.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce informazioni al pubblico attraverso il proprio sito internet utilizzando i dati sulla balneazione inviati dalle Regioni e Province autonome, utilizzando una tecnologia geo-referenziata. Tali informazioni sono integrate anche dai dati ambientali.
3. Ai fini dell'integrazione dei dati sanitari relativi allo stato delle acque di balneazione e dei dati ambientali sui programmi di miglioramento, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono stabilite le modalita' dirette a realizzare forme comuni di trattamento dei dati in possesso di ciascuna amministrazione e garantirne la pubblicita'.