Ordinanza cautelare 29 settembre 2025
Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 30/03/2026, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01463/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01901/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1901 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Elena Refaldi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Fogazzaro n. 1;
contro
Ministero dell’interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto del Prefetto della Provincia di Milano -OMISSIS- emesso in data 1 marzo 2025 e notificato al ricorrente in data 5.03.2025, con il quale è stato revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore in data 03.09.2024 su istanza del richiedente datore di lavoro sig. -OMISSIS- prodotta in data 27.03.2023 a seguito del c.d. decreto flussi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 il dott. HA OS e udito l’avvocato dello Stato, nessuno essendo comparso per la parte ricorrente;
Dato avviso a verbale della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 30 aprile 2025 e depositato il 29 maggio successivo, il ricorrente, cittadino egiziano, ha impugnato il provvedimento in data 1 marzo 2025 con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Milano, stante l’accertato deposito di un certificato di idoneità alloggiativa non genuino, aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in favore del ricorrente medesimo.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con memoria di mero stile e depositando documentazione.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 29 settembre 2025, rilevato che il certificato predetto sarebbe stato semplicemente inficiato da un errore materiale e che l’omesso coinvolgimento procedimentale dell’interessato gli aveva precluso la possibilità di produrre un ulteriore atto emendato dall’errore in questione, l’istanza cautelare accedente al ricorso è stata accolta ai fini del riesame.
In esecuzione dell’ordine cautelare, la Prefettura di Milano ha riesaminato la posizione dell’interessato e, all’esito, ha adottato il provvedimento confermativo meglio indicato in epigrafe con il quale si evidenzia che il certificato di idoneità alloggiativa risulterebbe effettivamente contraffatto e che tale violazione non potrebbe essere “sanata” mediante la successiva produzione di documentazione idonea.
In data 28 gennaio 2026, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
All’udienza in camera di consiglio del 19 febbraio 2026, fissata per la prosecuzione della fase cautelare, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso a verbale.
Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, come segnalato a verbale ex art. 73, comma 3, c.p.a., l’Amministrazione ha adottato (sia pure sotto forma di lettera inviata al difensore di parte ricorrente) un nuovo provvedimento che, sulla base di una rinnovata istruttoria e con il corredo di una motivazione più ampia e articolata, conferma la revoca del nulla osta al lavoro subordinato: trattasi di un provvedimento di conferma propria che, in quanto tale, si sostituisce al provvedimento gravato con il ricorso principale, determinandone l’improcedibilità.
Il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile in quanto semplicemente depositato in giudizio e non notificato alla controparte costituita: tale atto, pertanto, può avere tutt’al più valore di memoria difensiva che, in quanto tale, non è idonea ad ampliare il thema decidendum , ossia a determinare l’impugnazione del provvedimento confermativo che, per di più, non è fatto oggetto di censure specifiche.
In considerazione dell’esito della fase cautelare e dell’assenza di difese sostanziali dell’Amministrazione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
HA OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| HA OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.