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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/07/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 745 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Palermo in via Autonomia Siciliana n. 18, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Musotto e Massimiliano Virzì, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo
ATTORE
E
(p. iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio sito a
Palermo in via Massimo D'Azeglio n. 5 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore – n. q. Controparte_1 di per i veicoli a motore in circolazione internazionale – Controparte_3
e al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in seguito al Controparte_2 sinistro occorso a Casteldaccia il 6.8.2017, intorno alle ore 12.15, allorquando mentre percorreva, alla guida della propria autovettura Opel Astra tg. CC433FE via Ugo La Malfa (direzione Baucina), prima dell'incrocio con via Bellini – posta a sinistra rispetto alla sua direzione di marcia – iniziava una manovra di sorpasso dell'autovettura Fiat 500 L con targa tedesca U6 (assicurata con la società di assicurazione tedesca
[...]
) di proprietà di il quale alla guida della stessa, CP_4 Controparte_2
“improvvisamente, senza azionare i segnalatori di direzione, effettuava una repentina manovra di svolta a sinistra per imboccare la via Bellini… finendo così per tagliare la strada ed intercettare la marcia dell'autovettura Opel Astra”, che inevitabilmente urtava con la propria parte anteriore destra il parafango anteriore sinistro e la ruota anteriore sinistra della Fiat 500, terminando la propria marcia 5-6 metri più avanti, andando infine ad urtare il tronco di un albero posto sul margine sinistro della carreggiata.
Deduceva che a causa dell'urto, nonostante indossasse le cinture di sicurezza, aveva riportato gravi lesioni personali – consistenti in “frattura pluriframmentaria EDR sin + frattura somatica D11” – accertate dai sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla, ove nell'immediatezza dell'occorso era stato prontamente trasportato dal personale operativo del 118, a causa delle quali veniva poi sottoposto, presso lo stesso nosocomio, ad un intervento chirurgico di sintesi con placche e viti della frattura del polso sinistro, mentre per la frattura somatica di D11 gli veniva prescritto di indossare un busto iper-estensore per trenta giorni.
Secondo la prospettazione di , l'evento era ascrivibile in misura paritaria Parte_1 ad entrambi i conducenti, come acclarato dalla relazione di consulenza tecnica di parte prodotta, in cui si dava conto che l'attore, da parte sua, aveva violato l'art. 148 C.d.S. per aver effettuato la manovra di sorpasso (per la quale era stato sanzionato dagli agenti accertatori), mentre il convenuto era incorso nella violazione dell'art. 154 C.d.S. per aver effettuato la manovra di svolta “in modo anticipato rispetto al centro dell'intersezione” e senza azionare gli appositi segnalatori.
Domandava, dunque, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 46.439,58, pari al 50% del danno subito (patrimoniale e non patrimoniale) complessivamente quantificato in € 92.879,19.
Nella contumacia di (dichiarata all'udienza del 6.11.2019, cfr. verbale) Controparte_2 si costituiva nel presente giudizio in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, che contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla controparte, affermando che il sinistro fosse imputabile esclusivamente alla condotta di il quale, alla guida della propria autovettura senza indossare le cinture Parte_1 di sicurezza, effettuava un'azzardata manovra di soprasso della Fiat 500 L, a velocità non prudenziale ed in prossimità di un incrocio.
In ordine al quantum debeatur rilevava l'esorbitanza della pretesa risarcitoria, anch'essa non suffragata da prove adeguate, chiedendo pertanto il rigetto della domanda avversaria e invocando, in subordine, il concorso di colpa della controparte ex art. 1227 cc, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
contestava, in ogni caso, la possibilità di cumulare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali;
con ordinanza del 25.10.2021 è stata disposta ctu medico-legale sulla persona dell'attore e con successiva ordinanza del 13.3.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
*******
Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda, preceduta dall'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita (cfr. all. n. 4 all'atto introduttivo).
Venendo al merito, va detto che l'attore ha ammesso la propria (cor)responsabilità nella causazione dell'evento dannoso occorso il 6.8.2017, invocando la disciplina di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. ai sensi del quale: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
A tale riguardo deve osservarsi che è ormai consolidato il principio che “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare
l'affermazione di una colpa concorrente”(cfr., ex multis, Cass., n. 3696/2018).
Ed in tal senso è stato recentemente ribadito che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la presunzione di corresponsabilità tra i conducenti coinvolti in uno scontro deve essere valutata secondo quanto previsto dall'art. 2054, comma 1 e 2, c.c. (Nel caso di scontro fra veicoli, la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro grava su entrambi i conducenti e può essere esclusa solo mediante prova che ciascun conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il giudice deve necessariamente valutare la condotta di entrambi i conducenti prima di dichiarare la responsabilità esclusiva di uno di essi.” (cfr. Cass., n. 26983/2024).
In base alla ricostruzione della dinamica del sinistro emersa dagli atti di causa, può affermarsi che lo scontro tra i due veicoli è avvenuto mentre l'odierno attore – alla guida della Opel Astra e – nell'effettuare il sorpasso del veicolo Fiat Cinquento L – condotto dal convenuto –, si è visto “tagliare” la strada da parte del predetto veicolo, il cui conducente, a sua volta, intraprendeva la manovra di volta a sinistra, senza azionare i segnalatori di direzione.
Tale sequenza, invero, ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese all'udienza del
21.10.2021 da presente al momento del fatto. Testimone_1
Il testimone – sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare – ha confermato i capitoli di prova, affermando, nello specifico: “io ero a destra davanti ad un bar dove avevamo appuntamento e ho visto che stava salendo la 500 e dopo l'Opel Astra;
poi ad un certo punto l'Opel Astra ha iniziato a sorpassare la 500 ma la 500, tutto insieme, ha svoltato a sinistra per andare in Via Bellini”; ha poi aggiunto:“Ricordo che la 500 non ha inserito
l'indicatore di direzione”.
Ha altresì precisato: “quando sono arrivato sul posto il Sig. stava scendendo dalla Pt_1 macchina lato destro, quindi, non posso sapere se indossava la cintura”.
Ora, sebbene sia incontestato il fatto che l'attore abbia violato il dettato dell'art 148 C.d.S., effettuando una manovra di sorpasso non consentita in prossimità di un'intersezione urbana, è parimenti emerso che il convenuto ha effettuato una manovra di svolta a sinistra senza azionare i segnalatori e non avvedendosi che sopraggiungessero veicoli da tergo, violando il disposto dell'art. 154 C.d.S..
Ebbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass., n. 7479/2020), ed ancora, nello stesso senso:
“In ordine alla interpretazione dell'articolo 2054, secondo comma, c.c., l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui all'articolo 2054, secondo comma, c.c., rimanendo allo scopo necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e abbia comunque fatto il possibile per evitare il sinistro” (cfr. Cass., n. 14947/2022).
Con specifico riguardo al caso sub iudice, in ordine all'art. 154 C.d.s., va richiamato il principio di diritto secondo cui “Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio- temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo” (Cass., n. 30070/2022).
Più di recente, poi, è stato chiarito che “Il conducente di un veicolo deve astenersi dall'iniziare una svolta a sinistra se non ha una chiara visuale della strada retrostante che gli consente di accertarsi se la manovra possa essere eseguita senza pericolo o intralcio” (così, Cass., n.
14791/2024).
Ora, sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso del presente giudizio e in esito al puntuale accertamento della condotta tenuta da entrambi i conducenti, va affermata la pari responsabilità dei medesimi nella causazione dell'evento dannoso.
Ed infatti, non ha fornito alcun elemento Controparte_1 idoneo a ritenere che la condotta tenuta da abbia dato luogo in via Parte_1 esclusiva alla causazione del sinistro.
Invero, a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo abbia effettuato una manovra di sorpasso non consentita, il convenuto, da parte sua, ha posto in essere una manovra di svolta senza attivare i segnalatori di direzione.
A ciò deve aggiungersi che nessuna dimostrazione – sul piano temporale – è stata offerta del fatto che il sorpasso sia stato effettuato dall'attore allorquando il convenuto aveva già effettuato la manovra di svolta a sinistra, essendo piuttosto emerso il contrario, ovvero che la svolta a sinistra era stata intrapresa quando il sorpasso era già stato intrapreso (cfr. dichiarazione testimoniale).
Né a conclusioni diverse può pervenirsi alla luce degli accertamenti effettuati dai militari intervenuti nell'immediatezza del fatto, che nel descrivere la dinamica del sinistro hanno soltanto evidenziato che il conducente della Opel Astra aveva effettuato una manovra di sorpasso vietata, senza fornire elementi relativi alla manovra di svolta a sinistra del conducente del veicolo Cinquecento L che, invece, ha dichiarato di aver azionato i segnalatori di direzione (cfr. rapporto autorità allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
Del resto, tale documento è dotato di una valenza probatoria circoscritta, essendo privo dell'efficacia privilegiata connessa alla natura di atto pubblico, che “non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione della loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”; dunque, al riguardo, “la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria”, nondimeno detta efficacia probatoria privilegiata assiste il verbale “in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (Cass., n. 3282/2006).
Peraltro, “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art.
2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile” (Cass., n. 8311/2023; Cass. n.
15152/2023).
Parimenti privo di rilevanza è il decreto di archiviazione emesso dal Gip in relazione alle circostanze in oggetto, atteso che il giudice civile dispone di piena autonomia nella valutazione dei fatti di causa, potendo giungere a conclusioni differenti rispetto a quelle emerse in sede penale. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il decreto di archiviazione adottato in sede penale non riveste autorità di cosa giudicata nel giudizio civile promosso per le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato, atteso che “non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata” (Cass., n. 15699/2010; Cass., n. 21089/2015,
Cass., n. 16239/2016).
In ossequio all'interpretazione ormai consolidata, in assenza della prova liberatoria da parte del convenuto la ricostruzione fornita dall'attore – che ha trovato pieno CP_2 riscontro nelle dichiarazioni rese dal testimone escusso all'udienza del 21.10.2021 – induce a ritenere che sussiste nel caso di specie ipotesi di pari corresponsabilità dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni risarcibili, deve richiamarsi la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio a firma del dott. che, in esito alla Persona_1 compiuta analisi della documentazione sanitaria e agli accertamenti diretti sulla persona del danneggiato, ha dato conto della sussistenza del nesso causale tra le lesioni refertate nell'immediatezza del sinistro – ossia “frattura pluriframmentaria EDR sin + frattura somatica
D11” –, in seguito alle quali l'attore è stato sottoposto ad “intervento chirurgico di sintesi con placche e viti della frattura del polso sinistro”, e il sinistro stesso.
In particolare, quanto ai postumi residuati dal sinistro, l'ausiliario ha affermato che l'attore
“allo stato è affetto da: Sindrome algica-disfunzionale al polso sinistro quale esito del trauma contusivo-distorsivo con esiti di frattura plurifframentaria dell'epifisi distale radio trattata chirurgicamente con placca e viti (tuttora presenti). Sindrome algica-disfunzionale del rachide dorso lombare quale esito del trauma contusivo-distorsivo con esiti di frattura somatica D11. Lieve danno estetico quale esito degli esiti cicatriziali all'avambraccio e polso sinistro”.
Ha conseguentemente determinato nella misura del 13% la riduzione dell'integrità psico- fisica dovuta ai postumi residuati, giudicati compatibili con le modalità del trauma, quantificando rispettivamente la durata del periodo di inabilità assoluta in 30 giorni e di inabilità temporanea parziale in 20 giorni al 75%, 15 giorni al 50% ed ulteriori 15 giorni al
25%, precisando che “non è presente nessuna riduzione della capacità lavorativa specifica”.
Ha, infine, ritenuto congrue le spese sanitarie documentate. Ad avviso di chi giudica, le conclusioni rassegnate dal ctu – frutto di un percorso argomentativo lineare e immune da vizi logici, oltre che sorrette dai necessari rilievi di competenza specifica –, rispetto alle quali nessuna delle parti ha formulato osservazioni, vanno condivise integralmente.
Ciò premesso, per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto ad , in considerazione dei postumi Parte_1 stabilizzati implicanti un danno biologico di non lieve entità, rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 138 d. lgs. n. 209/2005, si adotteranno i parametri ed i valori previsti nel d.P.R. n. 12 del 13.1.2025, “recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private […]” (in G.U. n. 40 del 18.2.2025).
L'art. 2 del predetto regolamento attuativo individua il valore del “primo punto di invalidità” facendo riferimento a quello di cui all'art. 139, co. 1, lett. a), ultimo periodo, e 5,
d.lgs. n. 209/2005; parimenti, richiama i criteri previsti in materia di lesioni di lieve entità per la liquidazione del danno temporaneo (art. 139, co. 1, lett. b, e 5), disponendo che l'incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 e il 60% del danno liquidato (art. 4).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973,
26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
La tabella unica nazionale tiene espressamente conto, dunque, anche della liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso, ponendo fine all'annosa diatriba circa la liquidazione autonoma del danno morale.
Si tratta di un sistema di liquidazione “a punto” in cui l'ammontare del risarcimento si determina moltiplicando il numero di punti percentuali che esprimono l'invalidità permanente per una somma di denaro, che varia col variare del grado di invalidità. La tabella unica nazionale disciplina solo le invalidità dal 10% al 100% compresi, prendendo a riferimento il valore punto pari a € 947,30, cioè pari al valore del punto “di partenza” per la liquidazione delle micropermanenti (art. 2 d.m. sopra richiamato).
Il valore monetario del punto di invalidità non è fisso, ma muta in funzione di tre variabili: il grado di invalidità permanente accertato, che determina l'aumento proporzionale del valore monetario del valore punto base;
l'età della vittima, che determina la diminuzione in misura inversamente proporzionale del valore monetario del valore punto base;
la sofferenza morale provocata dall'infortunio, che determina l'aumento del valore punto in relazione al grado di sofferenza (nessuna, minima, media o grave), mediante l'applicazione di un coefficiente minimo, medio o massimo che determina l'aumento del valore punto base.
Tale variazione però non è automatica, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice anche nella misura del coefficiente applicato.
In altri termini, anche nella tabella unica nazionale, così come nelle tabelle di Milano finora applicate nella liquidazione equitativa del danno, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita
– secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit – nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di quest'ultimo.
E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la sofferenza morale, e se ammessa, in che misura.
In applicazione degli espressi criteri e avuto riguardo ai valori riportati nella tabella predetta, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal ctu, va liquidata la somma di € 55,24 al giorno (da ridurre per i giorni di invalidità relativa in proporzione alla percentuale di inabilità accertata dall'ausiliario) per un totale di € 3.931,71, includendovi l'aumento minimo per il danno morale conseguente.
Quanto al danno biologico, tenuto conto dell'età della parte lesa al momento del sinistro
(48 anni), del grado di invalidità permanente (13%) e del valore base (€ 3.054,63, aumentato fino ad € 3.857,99 applicando l'aumento minimo per il danno morale (cfr.
Tabella 2A), per punto di danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito), va liquidata la somma pari ad € 38.468,04.
Ora, tenendo conto della pari corresponsabilità dell'attore nella causazione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente spettante all'attore ascende a complessivi € 21.163,01, di cui € 19.234,02 per il danno non patrimoniale ed € 1.928,99 per l'invalidità temporanea, senza che possa adottarsi una maggiore percentuale di personalizzazione in considerazione delle allegazioni attoree. A tale importo deve aggiungersi quello da liquidare – sempre nella misura del 50% - a titolo di danno patrimoniale, sub specie di rimborso spese mediche documentate, pari ad €
358,17 (ossia la metà della somma pari ad € 716,35 ritenuta congrua dal ctu avuto riguardo alle lesioni accertate).
Ad avviso di chi giudica, non può riconoscersi l'esborso domandato per la rottamazione dell'autovettura, privo di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendo a tal fine sufficiente il relativo certificato del 7.11.2017, che non consente di affermare, in relazione ad un'automobile immatricolata nel 2022 che la demolizione sia conseguenza diretta e immediate del sinistro.
È opportuno precisare che nella somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale non va incluso l'importo di € 300,00 sostenuto per la consulenza medico legale di parte, la quale non rientrando tra le voci danno rimborsabile, dovrà essere calcolata unitamente alle spese giudiziali (cfr., ex multis, Cass., n. 26729/2024).
Tali importi, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 (conformi, tra le tante, Cass., nn. 3666/1996,
8459/1996, 2745/1997, 492/2001; 18445/2005). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione. Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa;
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Il danno da lucro cessante andrà quindi calcolato nel caso di specie applicando un saggio di interessi pari a quello legale (in considerazione del fatto che l'attore non ha neppure dedotto, com'era suo onere, quale impiego alternativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempestivamente adempiuto;
cfr. Cass., n. 3173/2016) sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato.
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, la somma complessivamente dovuta a ammonta ad € 23.494,28 (di cui € 2.218,61 per interessi). Parte_1
Con riferimento alle spese mediche, l'importo da corrispondere è pari ad € 358,17 che occorrerà rivalutare all'attualità dalla data dell'esborso (prendendo come data di riferimento il 14.10.2017 quale “data media”, registrandosi esborsi tra il 25.8.2017 e il
4.12.2017), giungendo all'importo di € 395,59 (di cui € 37,42 per interessi).
Applicando i suesposti criteri, la somma complessivamente dovuta all'attore è pari ad €
23.889,87 (di cui € 2.256,03 per interessi).
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
L'accoglimento delle domande fa sì che le spese di lite – liquidate in dispositivo – siano regolate in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione del d.m. n.
55/2014 per tutte le fasi del giudizio, valori compresi tra i minimi e i medi, avuto riguardo al risarcimento riconosciuto, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Parimenti sub specie di spese di lite, come sopra detto, va riconosciuto l'importo sborsato per la consulenza tecnica di parte, per un totale di € 300,07.
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata – liquidate in separato decreto – vanno del pari poste a carico dei convenuti, in solido fra loro.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e , in solido tra loro, a corrispondere ad , Controparte_2 Parte_1 la somma di € 23.889,87, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
condanna i predetti convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attore le spese di lite e le liquida in € 2.600,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, nonché € 300,07 a titolo di spese per la consulenza tecnica di parte (somma comprensiva degli accessori); pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, le spese per l'occorsa consulenza tecnica d'ufficio.
Termini Imerese, 3 luglio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 745 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Palermo in via Autonomia Siciliana n. 18, presso lo studio degli avv.ti Salvatore Musotto e Massimiliano Virzì, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo
ATTORE
E
(p. iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio sito a
Palermo in via Massimo D'Azeglio n. 5 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore – n. q. Controparte_1 di per i veicoli a motore in circolazione internazionale – Controparte_3
e al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in seguito al Controparte_2 sinistro occorso a Casteldaccia il 6.8.2017, intorno alle ore 12.15, allorquando mentre percorreva, alla guida della propria autovettura Opel Astra tg. CC433FE via Ugo La Malfa (direzione Baucina), prima dell'incrocio con via Bellini – posta a sinistra rispetto alla sua direzione di marcia – iniziava una manovra di sorpasso dell'autovettura Fiat 500 L con targa tedesca U6 (assicurata con la società di assicurazione tedesca
[...]
) di proprietà di il quale alla guida della stessa, CP_4 Controparte_2
“improvvisamente, senza azionare i segnalatori di direzione, effettuava una repentina manovra di svolta a sinistra per imboccare la via Bellini… finendo così per tagliare la strada ed intercettare la marcia dell'autovettura Opel Astra”, che inevitabilmente urtava con la propria parte anteriore destra il parafango anteriore sinistro e la ruota anteriore sinistra della Fiat 500, terminando la propria marcia 5-6 metri più avanti, andando infine ad urtare il tronco di un albero posto sul margine sinistro della carreggiata.
Deduceva che a causa dell'urto, nonostante indossasse le cinture di sicurezza, aveva riportato gravi lesioni personali – consistenti in “frattura pluriframmentaria EDR sin + frattura somatica D11” – accertate dai sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla, ove nell'immediatezza dell'occorso era stato prontamente trasportato dal personale operativo del 118, a causa delle quali veniva poi sottoposto, presso lo stesso nosocomio, ad un intervento chirurgico di sintesi con placche e viti della frattura del polso sinistro, mentre per la frattura somatica di D11 gli veniva prescritto di indossare un busto iper-estensore per trenta giorni.
Secondo la prospettazione di , l'evento era ascrivibile in misura paritaria Parte_1 ad entrambi i conducenti, come acclarato dalla relazione di consulenza tecnica di parte prodotta, in cui si dava conto che l'attore, da parte sua, aveva violato l'art. 148 C.d.S. per aver effettuato la manovra di sorpasso (per la quale era stato sanzionato dagli agenti accertatori), mentre il convenuto era incorso nella violazione dell'art. 154 C.d.S. per aver effettuato la manovra di svolta “in modo anticipato rispetto al centro dell'intersezione” e senza azionare gli appositi segnalatori.
Domandava, dunque, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 46.439,58, pari al 50% del danno subito (patrimoniale e non patrimoniale) complessivamente quantificato in € 92.879,19.
Nella contumacia di (dichiarata all'udienza del 6.11.2019, cfr. verbale) Controparte_2 si costituiva nel presente giudizio in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, che contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla controparte, affermando che il sinistro fosse imputabile esclusivamente alla condotta di il quale, alla guida della propria autovettura senza indossare le cinture Parte_1 di sicurezza, effettuava un'azzardata manovra di soprasso della Fiat 500 L, a velocità non prudenziale ed in prossimità di un incrocio.
In ordine al quantum debeatur rilevava l'esorbitanza della pretesa risarcitoria, anch'essa non suffragata da prove adeguate, chiedendo pertanto il rigetto della domanda avversaria e invocando, in subordine, il concorso di colpa della controparte ex art. 1227 cc, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
contestava, in ogni caso, la possibilità di cumulare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali;
con ordinanza del 25.10.2021 è stata disposta ctu medico-legale sulla persona dell'attore e con successiva ordinanza del 13.3.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda, preceduta dall'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita (cfr. all. n. 4 all'atto introduttivo).
Venendo al merito, va detto che l'attore ha ammesso la propria (cor)responsabilità nella causazione dell'evento dannoso occorso il 6.8.2017, invocando la disciplina di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. ai sensi del quale: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
A tale riguardo deve osservarsi che è ormai consolidato il principio che “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell'altro conducente, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare
l'affermazione di una colpa concorrente”(cfr., ex multis, Cass., n. 3696/2018).
Ed in tal senso è stato recentemente ribadito che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la presunzione di corresponsabilità tra i conducenti coinvolti in uno scontro deve essere valutata secondo quanto previsto dall'art. 2054, comma 1 e 2, c.c. (Nel caso di scontro fra veicoli, la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro grava su entrambi i conducenti e può essere esclusa solo mediante prova che ciascun conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il giudice deve necessariamente valutare la condotta di entrambi i conducenti prima di dichiarare la responsabilità esclusiva di uno di essi.” (cfr. Cass., n. 26983/2024).
In base alla ricostruzione della dinamica del sinistro emersa dagli atti di causa, può affermarsi che lo scontro tra i due veicoli è avvenuto mentre l'odierno attore – alla guida della Opel Astra e – nell'effettuare il sorpasso del veicolo Fiat Cinquento L – condotto dal convenuto –, si è visto “tagliare” la strada da parte del predetto veicolo, il cui conducente, a sua volta, intraprendeva la manovra di volta a sinistra, senza azionare i segnalatori di direzione.
Tale sequenza, invero, ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese all'udienza del
21.10.2021 da presente al momento del fatto. Testimone_1
Il testimone – sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare – ha confermato i capitoli di prova, affermando, nello specifico: “io ero a destra davanti ad un bar dove avevamo appuntamento e ho visto che stava salendo la 500 e dopo l'Opel Astra;
poi ad un certo punto l'Opel Astra ha iniziato a sorpassare la 500 ma la 500, tutto insieme, ha svoltato a sinistra per andare in Via Bellini”; ha poi aggiunto:“Ricordo che la 500 non ha inserito
l'indicatore di direzione”.
Ha altresì precisato: “quando sono arrivato sul posto il Sig. stava scendendo dalla Pt_1 macchina lato destro, quindi, non posso sapere se indossava la cintura”.
Ora, sebbene sia incontestato il fatto che l'attore abbia violato il dettato dell'art 148 C.d.S., effettuando una manovra di sorpasso non consentita in prossimità di un'intersezione urbana, è parimenti emerso che il convenuto ha effettuato una manovra di svolta a sinistra senza azionare i segnalatori e non avvedendosi che sopraggiungessero veicoli da tergo, violando il disposto dell'art. 154 C.d.S..
Ebbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass., n. 7479/2020), ed ancora, nello stesso senso:
“In ordine alla interpretazione dell'articolo 2054, secondo comma, c.c., l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui all'articolo 2054, secondo comma, c.c., rimanendo allo scopo necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e abbia comunque fatto il possibile per evitare il sinistro” (cfr. Cass., n. 14947/2022).
Con specifico riguardo al caso sub iudice, in ordine all'art. 154 C.d.s., va richiamato il principio di diritto secondo cui “Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio- temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo” (Cass., n. 30070/2022).
Più di recente, poi, è stato chiarito che “Il conducente di un veicolo deve astenersi dall'iniziare una svolta a sinistra se non ha una chiara visuale della strada retrostante che gli consente di accertarsi se la manovra possa essere eseguita senza pericolo o intralcio” (così, Cass., n.
14791/2024).
Ora, sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso del presente giudizio e in esito al puntuale accertamento della condotta tenuta da entrambi i conducenti, va affermata la pari responsabilità dei medesimi nella causazione dell'evento dannoso.
Ed infatti, non ha fornito alcun elemento Controparte_1 idoneo a ritenere che la condotta tenuta da abbia dato luogo in via Parte_1 esclusiva alla causazione del sinistro.
Invero, a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo abbia effettuato una manovra di sorpasso non consentita, il convenuto, da parte sua, ha posto in essere una manovra di svolta senza attivare i segnalatori di direzione.
A ciò deve aggiungersi che nessuna dimostrazione – sul piano temporale – è stata offerta del fatto che il sorpasso sia stato effettuato dall'attore allorquando il convenuto aveva già effettuato la manovra di svolta a sinistra, essendo piuttosto emerso il contrario, ovvero che la svolta a sinistra era stata intrapresa quando il sorpasso era già stato intrapreso (cfr. dichiarazione testimoniale).
Né a conclusioni diverse può pervenirsi alla luce degli accertamenti effettuati dai militari intervenuti nell'immediatezza del fatto, che nel descrivere la dinamica del sinistro hanno soltanto evidenziato che il conducente della Opel Astra aveva effettuato una manovra di sorpasso vietata, senza fornire elementi relativi alla manovra di svolta a sinistra del conducente del veicolo Cinquecento L che, invece, ha dichiarato di aver azionato i segnalatori di direzione (cfr. rapporto autorità allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
Del resto, tale documento è dotato di una valenza probatoria circoscritta, essendo privo dell'efficacia privilegiata connessa alla natura di atto pubblico, che “non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione della loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”; dunque, al riguardo, “la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria”, nondimeno detta efficacia probatoria privilegiata assiste il verbale “in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (Cass., n. 3282/2006).
Peraltro, “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art.
2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile” (Cass., n. 8311/2023; Cass. n.
15152/2023).
Parimenti privo di rilevanza è il decreto di archiviazione emesso dal Gip in relazione alle circostanze in oggetto, atteso che il giudice civile dispone di piena autonomia nella valutazione dei fatti di causa, potendo giungere a conclusioni differenti rispetto a quelle emerse in sede penale. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il decreto di archiviazione adottato in sede penale non riveste autorità di cosa giudicata nel giudizio civile promosso per le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato, atteso che “non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata” (Cass., n. 15699/2010; Cass., n. 21089/2015,
Cass., n. 16239/2016).
In ossequio all'interpretazione ormai consolidata, in assenza della prova liberatoria da parte del convenuto la ricostruzione fornita dall'attore – che ha trovato pieno CP_2 riscontro nelle dichiarazioni rese dal testimone escusso all'udienza del 21.10.2021 – induce a ritenere che sussiste nel caso di specie ipotesi di pari corresponsabilità dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nella causazione del sinistro
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni risarcibili, deve richiamarsi la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio a firma del dott. che, in esito alla Persona_1 compiuta analisi della documentazione sanitaria e agli accertamenti diretti sulla persona del danneggiato, ha dato conto della sussistenza del nesso causale tra le lesioni refertate nell'immediatezza del sinistro – ossia “frattura pluriframmentaria EDR sin + frattura somatica
D11” –, in seguito alle quali l'attore è stato sottoposto ad “intervento chirurgico di sintesi con placche e viti della frattura del polso sinistro”, e il sinistro stesso.
In particolare, quanto ai postumi residuati dal sinistro, l'ausiliario ha affermato che l'attore
“allo stato è affetto da: Sindrome algica-disfunzionale al polso sinistro quale esito del trauma contusivo-distorsivo con esiti di frattura plurifframentaria dell'epifisi distale radio trattata chirurgicamente con placca e viti (tuttora presenti). Sindrome algica-disfunzionale del rachide dorso lombare quale esito del trauma contusivo-distorsivo con esiti di frattura somatica D11. Lieve danno estetico quale esito degli esiti cicatriziali all'avambraccio e polso sinistro”.
Ha conseguentemente determinato nella misura del 13% la riduzione dell'integrità psico- fisica dovuta ai postumi residuati, giudicati compatibili con le modalità del trauma, quantificando rispettivamente la durata del periodo di inabilità assoluta in 30 giorni e di inabilità temporanea parziale in 20 giorni al 75%, 15 giorni al 50% ed ulteriori 15 giorni al
25%, precisando che “non è presente nessuna riduzione della capacità lavorativa specifica”.
Ha, infine, ritenuto congrue le spese sanitarie documentate. Ad avviso di chi giudica, le conclusioni rassegnate dal ctu – frutto di un percorso argomentativo lineare e immune da vizi logici, oltre che sorrette dai necessari rilievi di competenza specifica –, rispetto alle quali nessuna delle parti ha formulato osservazioni, vanno condivise integralmente.
Ciò premesso, per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto ad , in considerazione dei postumi Parte_1 stabilizzati implicanti un danno biologico di non lieve entità, rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 138 d. lgs. n. 209/2005, si adotteranno i parametri ed i valori previsti nel d.P.R. n. 12 del 13.1.2025, “recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private […]” (in G.U. n. 40 del 18.2.2025).
L'art. 2 del predetto regolamento attuativo individua il valore del “primo punto di invalidità” facendo riferimento a quello di cui all'art. 139, co. 1, lett. a), ultimo periodo, e 5,
d.lgs. n. 209/2005; parimenti, richiama i criteri previsti in materia di lesioni di lieve entità per la liquidazione del danno temporaneo (art. 139, co. 1, lett. b, e 5), disponendo che l'incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 e il 60% del danno liquidato (art. 4).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973,
26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
La tabella unica nazionale tiene espressamente conto, dunque, anche della liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso, ponendo fine all'annosa diatriba circa la liquidazione autonoma del danno morale.
Si tratta di un sistema di liquidazione “a punto” in cui l'ammontare del risarcimento si determina moltiplicando il numero di punti percentuali che esprimono l'invalidità permanente per una somma di denaro, che varia col variare del grado di invalidità. La tabella unica nazionale disciplina solo le invalidità dal 10% al 100% compresi, prendendo a riferimento il valore punto pari a € 947,30, cioè pari al valore del punto “di partenza” per la liquidazione delle micropermanenti (art. 2 d.m. sopra richiamato).
Il valore monetario del punto di invalidità non è fisso, ma muta in funzione di tre variabili: il grado di invalidità permanente accertato, che determina l'aumento proporzionale del valore monetario del valore punto base;
l'età della vittima, che determina la diminuzione in misura inversamente proporzionale del valore monetario del valore punto base;
la sofferenza morale provocata dall'infortunio, che determina l'aumento del valore punto in relazione al grado di sofferenza (nessuna, minima, media o grave), mediante l'applicazione di un coefficiente minimo, medio o massimo che determina l'aumento del valore punto base.
Tale variazione però non è automatica, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice anche nella misura del coefficiente applicato.
In altri termini, anche nella tabella unica nazionale, così come nelle tabelle di Milano finora applicate nella liquidazione equitativa del danno, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita
– secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit – nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di quest'ultimo.
E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la sofferenza morale, e se ammessa, in che misura.
In applicazione degli espressi criteri e avuto riguardo ai valori riportati nella tabella predetta, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal ctu, va liquidata la somma di € 55,24 al giorno (da ridurre per i giorni di invalidità relativa in proporzione alla percentuale di inabilità accertata dall'ausiliario) per un totale di € 3.931,71, includendovi l'aumento minimo per il danno morale conseguente.
Quanto al danno biologico, tenuto conto dell'età della parte lesa al momento del sinistro
(48 anni), del grado di invalidità permanente (13%) e del valore base (€ 3.054,63, aumentato fino ad € 3.857,99 applicando l'aumento minimo per il danno morale (cfr.
Tabella 2A), per punto di danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito), va liquidata la somma pari ad € 38.468,04.
Ora, tenendo conto della pari corresponsabilità dell'attore nella causazione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente spettante all'attore ascende a complessivi € 21.163,01, di cui € 19.234,02 per il danno non patrimoniale ed € 1.928,99 per l'invalidità temporanea, senza che possa adottarsi una maggiore percentuale di personalizzazione in considerazione delle allegazioni attoree. A tale importo deve aggiungersi quello da liquidare – sempre nella misura del 50% - a titolo di danno patrimoniale, sub specie di rimborso spese mediche documentate, pari ad €
358,17 (ossia la metà della somma pari ad € 716,35 ritenuta congrua dal ctu avuto riguardo alle lesioni accertate).
Ad avviso di chi giudica, non può riconoscersi l'esborso domandato per la rottamazione dell'autovettura, privo di qualsivoglia riscontro probatorio, non essendo a tal fine sufficiente il relativo certificato del 7.11.2017, che non consente di affermare, in relazione ad un'automobile immatricolata nel 2022 che la demolizione sia conseguenza diretta e immediate del sinistro.
È opportuno precisare che nella somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale non va incluso l'importo di € 300,00 sostenuto per la consulenza medico legale di parte, la quale non rientrando tra le voci danno rimborsabile, dovrà essere calcolata unitamente alle spese giudiziali (cfr., ex multis, Cass., n. 26729/2024).
Tali importi, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 (conformi, tra le tante, Cass., nn. 3666/1996,
8459/1996, 2745/1997, 492/2001; 18445/2005). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione. Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa;
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Il danno da lucro cessante andrà quindi calcolato nel caso di specie applicando un saggio di interessi pari a quello legale (in considerazione del fatto che l'attore non ha neppure dedotto, com'era suo onere, quale impiego alternativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempestivamente adempiuto;
cfr. Cass., n. 3173/2016) sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato.
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, la somma complessivamente dovuta a ammonta ad € 23.494,28 (di cui € 2.218,61 per interessi). Parte_1
Con riferimento alle spese mediche, l'importo da corrispondere è pari ad € 358,17 che occorrerà rivalutare all'attualità dalla data dell'esborso (prendendo come data di riferimento il 14.10.2017 quale “data media”, registrandosi esborsi tra il 25.8.2017 e il
4.12.2017), giungendo all'importo di € 395,59 (di cui € 37,42 per interessi).
Applicando i suesposti criteri, la somma complessivamente dovuta all'attore è pari ad €
23.889,87 (di cui € 2.256,03 per interessi).
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
L'accoglimento delle domande fa sì che le spese di lite – liquidate in dispositivo – siano regolate in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione del d.m. n.
55/2014 per tutte le fasi del giudizio, valori compresi tra i minimi e i medi, avuto riguardo al risarcimento riconosciuto, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Parimenti sub specie di spese di lite, come sopra detto, va riconosciuto l'importo sborsato per la consulenza tecnica di parte, per un totale di € 300,07.
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata – liquidate in separato decreto – vanno del pari poste a carico dei convenuti, in solido fra loro.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, e , in solido tra loro, a corrispondere ad , Controparte_2 Parte_1 la somma di € 23.889,87, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
condanna i predetti convenuti, in solido fra loro, a rifondere all'attore le spese di lite e le liquida in € 2.600,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, nonché € 300,07 a titolo di spese per la consulenza tecnica di parte (somma comprensiva degli accessori); pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, le spese per l'occorsa consulenza tecnica d'ufficio.
Termini Imerese, 3 luglio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.